Decreto cautelare 14 luglio 2023
Sentenza 26 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2025REG.PROV.COLL.
N. 05472/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5472 del 2024, proposto da
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – Filt/Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Errighi, Ugo Luca Savio De Luca, Massimiliano Silvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali - Cgs, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL s.p.a, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5939/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Errighi e Ugo Luca Savio De Luca.
Si dà atto che l'avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT/CGIL ha impugnato l’ordinanza di precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 193 del 12 luglio 2023, con cui è stata ordinata la riduzione a 12 ore dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 15.00 del 13 luglio 2023:
- dello sciopero del personale AL per i giorni 13 e 14 luglio 2023 dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 02.00 del 14 luglio, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt CGIL, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Orsa Ferrovie, Fast Confsal Slm;
- dello sciopero del personale dipendente della società Italo-NTV, indetto dalle stesse sigle sindacali, negli stessi giorni e per le medesime ore;
- dello sciopero del personale dipendente delle società AL, ALTPer, RD proclamato dall’Organizzazione sindacale CUB Trasporti e indetto negli stessi giorni nonché per le medesime ore.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 della l.n. 146/1990, in relazione al mancato rispetto del termine di preavviso e all’assenza del requisito dell’urgenza: l’ordinanza impugnata sarebbe stata emanata in violazione della disciplina procedurale prevista dall’art. 8, comma 2 della l.n. 146/1990, in assenza dei presupposti dell’urgenza;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e 13 della l.n. 146/1990: lo sciopero sarebbe stato indetto in modo conforme alla disciplina pattizia in materia e nell’osservanza dell’invito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (di seguito anche solo “Commissione di Garanzia”) ad evitare la rarefazione soggettiva: in questo quadro, nessun potere di precettazione potrebbe residuare in capo al Ministero, atteso che la Commissione avrebbe già esercitato tutte le prerogative spettanti in materia;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l.n. 146/1990 e dell’art. 40 Cost; eccesso di potere; motivazione carente e/o contraddittoria del provvedimento: le motivazioni poste a base dell’ordinanza impugnata coinciderebbero con i normali effetti connessi all’agitazione collettiva e non integrerebbero il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 5939/2024 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la FILT/CGIL ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 8 co. 2 l. n. 146/90; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 2, 8 e 13 l. n. 146/90; 3) error in iudicando ; violazione dell’art. 8 l. n. 146/90 e dell’art. 40 Cost; eccesso di potere; difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali - Cgs, hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 23.12.2024 l’appellante ha insistito nell’attualità dell’interesse al ricorso. In via subordinata, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a, esso ha chiesto accertarsi l’illegittimità dell’atto impugnato, in vista dell’esperimento di future azioni di carattere risarcitorio.
All’udienza pubblica del 16.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto scrutinata la preliminare eccezione di improcedibilità dell’azione caducatoria articolata dalle Amministrazioni appellate.
L’eccezione è fondata.
2.1. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ” (C.d.S, V, 18.9.2024, n. 7630).
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’impugnata ordinanza di precettazione ha completamente esaurito i propri effetti, essendo emanata all’unico scopo di limitare lo sciopero tenutosi in data 13 luglio 2023.
Per tali ragioni, è evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, non potendo l’appellante conseguire dall’accoglimento del ricorso alcuna utilità immediata e diretta, posto che, per ovvie ragioni, la presente sentenza non può certamente retroagire ad un momento anteriore all’emanazione dell’impugnata ordinanza, impedendone la produzione degli effetti.
2.3. Né tali conclusioni possono dirsi revocate in dubbio dalla prospettazione di parte appellante, secondo cui la pronuncia in esame, ove fondata su ragioni di merito, rileverebbe in chiave futura, al fine di impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero. Ciò in quanto questo Consiglio ha da tempo condivisibilmente chiarito che: “ l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 Cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento ” (C.d.S, VI, 14.1.2019, n. 343).
2.4. In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario , dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “ il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice ” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646).
2.5. Per tali ragioni, non può in alcun modo aderirsi alla ricostruzione giuridica dell’interesse al ricorso fatta valere dall’odierna appellante, essa risolvendosi in una inammissibile richiesta di pronuncia avente un’indistinta efficacia esplorativa, nonché general-preventiva e/o di deterrenza, essendo dichiaratamente rivolta a scoraggiare l’emissione, pro futuro , da parte dell’Amministrazione, di provvedimenti aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente scrutinio. Efficacia che non può evidentemente ascriversi alla pronuncia giudiziale, diversamente essa risolvendosi – proprio in quanto rivolta al futuro – in una violazione del divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
2.6. Per tali considerazioni, in accoglimento della relativa eccezione di parte appellata, l’azione caducatoria va dichiarata improcedibile, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante.
3. Nondimeno, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a, va comunque accertata la legittimità dell’ordinanza impugnata, avendo l’appellante dichiarato (cfr. memoria di replica depositata in data 23.12.2024) il persistente interesse ai fini risarcitori.
E sotto tale profilo, i prospettati motivi di gravame non sono idonei a sorreggere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
4. Ai sensi dell’art. 40 Cost: “ Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano ”.
Emerge pertanto da tale previsione che il diritto di sciopero, pur costituzionalmente garantito, non assume portata illimitata, ma come tutti i diritti si esercita nel rispetto delle relative previsioni normative, volte a bilanciarne l’esercizio, al fine di assicurare il godimento di altri diritti parimenti dotati di copertura costituzionale (es. la libertà privata, la libertà di circolazione e di soggiorno, ecc.), che con il primo entrino potenzialmente in conflitto.
Tale bilanciamento è del tutto fisiologico in un equilibrato sistema ordinamentale, volto a garantire il pacifico godimento di una pluralità di diritti, ed è stato in più occasioni ribadito dall’ Arbiter Constitutionis , il quale ha chiarito che: “ la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro ” (Corte cost, 28.11.2012, n. 264).
In termini ancor più esplicativi, il giudice delle leggi ha ribadito che: “ Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; … la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette ” (Corte cost, sent. n. 85/13).
5. Preso atto dell’assoluta negazione, dunque, di “diritti tiranni”, chiara si rivela la necessità di uno sguardo d’insieme alla pluralità delle previsioni normative rilevanti nel caso di specie.
6. Sul punto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146: “ Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione ”.
Dispone poi il comma 2 del medesimo articolo che: “ Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2 [...] ”.
Il successivo art. 8 prevede poi il potere dell'autorità amministrativa di intervenire per garantire la continuità del servizio: “ quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia ”.
Tale potere, che deve essere esercitato bilanciando il diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente tutelati, si esplica in varie misure previste dall'art. 8 comma, in particolare mediante: “ ... il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1 ”.
7. Emerge pertanto da tali previsioni normative che il diritto di sciopero non assume portata illimitata, dovendo invece bilanciarsi – e all’occorrenza restringersi – in ragione della necessità di tutela di altri interessi del pari dotati di rilievo costituzionale.
8. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, assumono rilievo dirimente, ai fini della legittimità dell’impugnata ordinanza, le seguenti emergenze fattuali:
- con note del 21 giugno 2023 e 1° luglio 2023 le OO.SS. ivi indicate – tra cui l’odierna appellante – hanno proclamato nei giorni 13 e 14 luglio uno sciopero di 24 ore del personale dipendente delle società AL, Italo-Ntv, AL TPer, RD, e segnatamente dalle ore 3 del 13 luglio sino alle ore 2 del 14 luglio;
- il successivo 27 giugno la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero è intervenuta ai sensi dell’art. 13 lett. d) l. n. 146/90, “ ... per contestare la violazione della regola della rarefazione soggettiva e per invitare le Organizzazioni sindacali proclamanti ad evitare la concentrazione delle azioni di protesta, al fine di ridurre gli effetti particolarmente pregiudizievoli per l’utenza connessi all’intensificarsi dei flussi dei passeggeri nel periodo estivo ” (cfr. nota della Commissione di Garanzia prot. 8854 del 12.7.2023);
- ad onta di tale invito, le Organizzazioni sindacali hanno sì ottemperato alle indicazioni di violazione, ma “ ... senza tuttavia accogliere la raccomandazione di evitare il coinvolgimento di entrambe le Aziende del trasporto ferroviario che operano nell’Alta Velocità in scioperi congiunti di portata nazionale ” (cfr. nota della Commissione di Garanzia del 12.7.2023).
9. Emerge pertanto che, a fronte di un chiaro invito della Commissione di Garanzia – la quale occupa una posizione super partes , esercitando i poteri conferiti dalla legge in modo indipendente e imparziale, a garanzia dei vari interessi coinvolti in occasione di scioperi – le OO.SS. in esame, tra cui l’odierna appellante Filt/CGIL, non hanno ritenuto, in un’ottica di leale collaborazione, di evitare la contemporanea concentrazione nello sciopero di più aziende ferroviarie, e segnatamente di quelle – AL e AL – attive e operanti nel settore dell’Alta Velocità.
Ciò costituisce un primo e rilevante elemento da tenere in considerazione ai fini dello scrutinio di legittimità dell’impugnata ordinanza, avendo la succitata Commissione di Garanzia – si ribadisce, organo assolutamente indipendente e imparziale – riscontrato “ la violazione della regola della rarefazione soggettiva ” (cfr. nota cit.).
10. Riscontrato il mancato accoglimento al suddetto invito da parte – tra l’altro – dell’odierna appellante, è stata la stessa Commissione di Garanzia, con la citata nota prot. n. 8854 del 12.7.2023, a ravvisare “ ... l’opportunità di valutare l’adozione, da parte della S.V. (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.d.a.) , di un provvedimento, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche ai fini di una eventuale riduzione della durata delle astensioni ”.
11. Dal canto suo, l’Amministrazione ha convocato le parti sociali per il tentativo di conciliazione per il giorno 12.7.2023, vale a dire lo stesso giorno in cui è pervenuta la citata nota della Commissione di Garanzia prot. n. 8854 del 12.7.2023.
In particolare, la circostanza che la convocazione delle parti sociali sia avvenuta in data 12.7.2023 – e pertanto a ridosso della proclamata astensione del 13 e 14 luglio successivi – non è indice di scorrettezza comportamentale dell’Amministrazione, e di modus operandi “ meramente formale e pretestuoso ” (cfr. atto di appello, p. 6), sol che si consideri che:
- successivamente alla proclamazione dello sciopero, avvenuta in data 21.6.2023, l’Amministrazione ha atteso un primo pronunciamento della Commissione di Garanzia (organo indipendente e imparziale), avvenuto in data 27 giugno 2023;
- in data 1.7.2023 è poi intervenuta nota con la quale l’Organizzazione sindacale Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero del personale dipendente delle società AL, AL TPer, RD per i giorni 13 e 14 luglio 2023, dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 02.00 del 14 luglio;
- in date comprese tra il 3 e il 7 luglio 2023 varie organizzazioni sindacali coinvolte nello sciopero in esame – le quali avevano proclamato per il successivo giorno 15.7.2023 uno sciopero anche nel settore del trasporto aereo – avevano fatto pervenire varie note, di analogo contenuto, con cui riducevano la durata dello sciopero del trasporto aereo da 24 a 8 ore (e segnatamente, dalle ore 10 alle ore18 del 15.7.2023), sanando in tal modo il vizio di legittimità rilevato dal Garante.
12. Orbene, a fronte di sì varie iniziative di protesta – che andavano via via modulandosi nei giorni successivi, al fine di ottemperare ai rilievi via via formulati dagli organi di garanzia – reputa il Collegio che la convocazione delle parti sociali per il 12.7.2023 (e pertanto soltanto cinque giorni dopo l’ultima nota 7.7.2023, con cui l’organizzazione sindacale Flai Trasporti e Servizi aveva accettato di ridurre a 8 ore il proclamato sciopero dei lavoratori delle imprese e servizi aeroportuali di Handling , previsto per il successivo 15.7.2023) risponda a logiche di buona amministrazione (art. 97 Cost.), essendo del tutto ragionevole volgere uno sguardo complessivo alla totalità degli scioperi proclamati dalle varie OO.SS. – tra cui l’odierna appellante – anche in settori diversi da quello ferroviario, al fine di addivenire ad una soluzione unitaria della vertenza. Il tutto senza sottacere che l’ultima nota della Commissione di Garanzia è proprio del 12.7.2023, vale a dire lo stesso giorno della convocazione delle parti sociali.
13. In ogni caso (e salvo quanto si dirà a breve in ordine al tentativo di conciliazione ancora in corso), la scansione procedimentale sopra descritta integra senz’altro la sussistenza di “ ragioni di urgenza ”, tali da consentire, ai sensi dell’art. 8 co. 2 l. n. 146/90, il differimento del termine di quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione collettiva, non essendo seriamente ipotizzabile gestire con tempestività ancora maggiore un calendario fitto di iniziative di vari attori (OO.SS, Commissione di Garanzia), articolantesi praticamente senza soluzione di continuità, l’ultima delle quali (la citata nota della Commissione di Garanzia) addirittura del 12 luglio 2023, vale a dire lo stesso giorno della riunione delle parti sociali.
14. Per tali ragioni, anche sotto il profilo temporal/procedimentale, l’operato dell’Amministrazione nella vicenda in esame deve ritenersi esente da mende.
15. Ciò chiarito, va altresì sottolineato che, come risultante anche nell’ordinanza impugnata:
- le parti datoriali, convocate alla riunione del 12.7.2023 “ hanno assunto l’impegno a riprendere immediatamente le trattative con la massima apertura sui punti oggetto delle vertenze ”;
- il proclamato sciopero di 24 ore, nei giorni 12 e 13 luglio, avrebbe fortemente penalizzato gli utenti finali, in un periodo di notoria franchigia estiva;
- la durata di 24 ore dello sciopero – che le OO.SS. non hanno accettato di ridurre, non raccogliendo l’invito in tal senso espresso dalla Commissione di Garanzia – avrebbe fortemente impattato su un periodo (luglio) notoriamente caratterizzato da gran caldo. Ciò è tanto più significativo, se si considera che, come emerge dall’impugnata ordinanza, la sola AL aveva stimato un numero di passeggeri coinvolti dagli effetti dello sciopero per oltre 1.200.000. A tale numero deve poi aggiungersi quello – non reso noto – degli utenti che avevano intenzione di utilizzare le linee Italo/NTV e RD (parimenti coinvolte nello sciopero).
In tale ottica, nessun rilievo assume la circostanza che “ ... nelle giornate del 12 e 13 luglio, le temperature erano sì elevate, ma perfettamente allineate alla media stagionale ” (cfr. atto di appello, p. 15), posto che, in questa sede (accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato – art. 34 co. 3 c.p.a.), è circostanza di rilievo quella, notoria, per cui l’afa estiva del mese di luglio rende le attese oltremodo gravose.
16. Per tali ragioni, penalizzare significativi strati della popolazione (oltre 1.200.000 di utenti), per un arco di tempo così ampio (24 ore), e in un contesto climatico particolarmente critico (luglio), avrebbe significato pretermettere in maniera non accettabile altri interessi di rilievo costituzionale coinvolti nell’esercizio del diritto di sciopero. Si sarebbe in tal modo verificata una “ ... illimitata espansione di uno dei diritti (lo sciopero, n.d.a.) , che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette ” (Corte cost, sent. n. 85/13). Espansione, quella testé citata, che per il suddetto insegnamento del giudice delle leggi non gode di alcuna copertura costituzionale.
17. Tali considerazioni non solo sono idonee a corroborare l’assunto della sussistenza di “ ragioni di urgenza ”, tali da rendere legittimo il superamento del termine di quarantotto ore prescritto dall’art. 8 co. 2 l. n. 146/90 (cfr. supra , punto n. 13), ma rendono altresì evidente la sussistenza di un tentativo di conciliazione ancora in corso (posto che le parti datoriali avevano “ assunto l’impegno a riprendere immediatamente le trattative con la massima apertura sui punti oggetto della vertenza ”), la qual cosa rafforza la legittimità del superamento del suddetto termine.
18. Inoltre, nel senso della legittimità dell’impugnata ordinanza, milita altresì la circostanza che essa è stata partitamente motivata con riferimento alle suddette situazioni fattuali e giuridiche, i.e: sussistenza del tentativo di conciliazione; note della Commissione di Garanzia; situazione di particolare disagio per l’utenza; gran numero dei viaggiatori coinvolti.
Da ultimo, essa, lungi dall’andare ultra petita , si è invece unicamente limitata a raccogliere il suggerimento proveniente dalla Commissione di Garanzia – organo neutrale e indipendente dalle parti in causa – di “ riduzione della durata delle astensioni ” (cfr. nota della Commissione di Garanzia prot. n. 8854 del 12.7.2023), imponendo giustappunto la limitazione della durata del proclamato sciopero da 24 a 12 ore. Situazione, quest’ultima, del tutto rispettosa del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione correttamente bilanciato, con la tecnica del minimo mezzo utile (riduzione dell’astensione, in luogo del suo differimento ad altra data), il diritto costituzionale di sciopero (che – va ribadito – non è illimitato, ma “ si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano ” - art. 40 Cost.), con altri interessi di rilievo costituzionale (salute dei cittadini; diritto di circolazione e soggiorno) del pari coinvolti nella proclamata agitazione sindacale.
19. Conclusivamente, per le suesposte ragioni:
- l’azione impugnatoria va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a;
- la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’impugnata ordinanza, proposta in via subordinata dall’appellante ex art. 34 co. 3 c.p.a. con memoria depositata in data 23.12.2024, va rigettata, siccome infondata.
20. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità dell’azione impugnatoria;
- rigetta la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO