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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1963/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 3048/2017 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel proc. n.
1000245/2010 in materia di: responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cc e norme speciali)
promossa da:
con sede in Casal di Principe, in persona del legale rappresentante p.t., cf. Pt_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del primo P.IVA_1
grado dall'avv. Giovanni Marfella, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casal di
1 Principe alla via I. Nievo n. 13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
in persona del Sindaco p.t., cf. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso in virtù di determina di incarico n. 64 del 05.09.2018 e di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Attilio Scalzone, presso il quale è
elettivamente domiciliato in San Marcellino alla Piazza Municipio n. 3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 3048/2017, depositata il 17.10.2017, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società Pt_1
condannandola alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, ha interposto Pt_2
appello la società deducendo a sostegno un unico ed articolato motivo. Pt_1
2. Il come in atti rappresentato, si è costituito in giudizio, Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
17.10.2017; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 06.04.2018
al mediante consegna di copia a mani dell'avv. Attilio Scalzone, Parte_2
procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009,
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2010 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 27.09.2010 la società conveniva in giudizio dinanzi Pt_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Aversa - il Parte_2
; premettendo di essere proprietaria di una insegna pubblicitaria nel Comune di
[...]
Casal di Principe, al Corso Umberto, collocata di fronte alla rivendita di pneumatici
, la società attrice affermava che il giorno 14.07.2008 la suddetta insegna Per_1
pubblicitaria aveva subito dei danni a causa dei lavori di rifacimento dei marciapiedi comunali.
Più in particolare, la società attrice affermava che, a causa della esecuzione dei lavori di scavo e di rifacimento del marciapiedi senza l'utilizzo della dovuta diligenza da parte degli operai incaricati, l'insegna pubblicitaria ivi allocata era caduta rovinosamente al suolo, causandole un danno pari ad €. 5.400,00 corrispondente all'esborso sostenuto per la sua riparazione,
ritualmente documentata in atti con foto e fatture.
Ritenendo che, in virtù del principio del neminem laedere di cui all'att. 2043 cc, la responsabilità del sinistro fosse da imputare al che, pur sollecitato Parte_2
in via stragiudiziale al pagamento dei danni non aveva inteso dare corso alla avversa richiesta risarcitoria, la società attrice chiedeva che il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale nella causazione del danno, lo condannasse al pagamento della somma a determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento danni, oltre
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] interessi, rivalutazione e vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, il contestava ogni avverso assunto;
Parte_2
preliminarmente, in rito, l' eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva nel CP_1
giudizio, affermando che la società attrice avrebbe dovuto chiamare in causa la ditta esecutrice dei lavori;
nel merito, l'Ente convenuto contestava invece l'eccessiva genericità della domanda e l'esorbitanza della spesa richiesta, chiedendo pertanto il rigetto dell'avversa domanda e la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Il giudizio veniva istruito con il deposito di materiale documentale e con l'audizione di due testimoni;
infine, veniva definito con l'impugnata sentenza nella quale il Tribunale adito,
ritenuta non adeguatamente provata la dedotta responsabilità del convenuto e Pt_2
dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc.,
spiegata per la prima volta dalla società attrice nella comparsa conclusionale, rigettava la domanda e condannava la alla refusione delle spese di lite in favore del Pt_1 Pt_2
convenuto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società G.A.
6. Con un unico ed articolato motivo l'appellante società censura la motivazione della sentenza impugnata e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure.
Preliminarmente, la G.A precisa di aver chiamato in causa soltanto il Parte_2
e non anche l'impresa esecutrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi,
[...]
affermando che non spetti all'attore ma all'ente convenuto la chiamata in causa del terzo dal quale quest'ultimo ritenga di dover essere manlevato.
Nel merito, l'appellante sostiene invece di aver adeguatamente provato tutti gli elementi diretti a fondare la responsabilità aquiliana dell'ente convenuto, avendo dimostrato il breve lasso di
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. SRL/ Parte_2
[...] tempo intercorso tra l'inizio dei lavori di manutenzione al marciapiedi comunale e la caduta dell'insegna, divenuta inservibile dopo il sinistro.
Aggiunge l'appellante di aver esibito in atti le foto dello stato dei luoghi e di aver dimostrato pienamente attraverso i testimoni escussi che il palo che sosteneva l'insegna aveva ceduto perchè il marciapiedi che lo circondava era stato interamente scavato.
Facendo leva sulla prova offerta in giudizio su tali circostanze in fatto, al punto sub 4) dell'atto di impugnazione la società appellante si duole dunque che il giudice di prime cure abbia sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 cc, tenuto conto che l'oggetto della domanda inquadra appieno l'ipotesi dell'art. 2051 cc e non dell'art. 2043 cc.
A sostegno della detta prospettazione giuridica, la società impugnante richiama una serie di pronunce giurisprudenziali che avallano la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia in relazione ai danni derivanti da beni degli enti pubblici, con conseguente imposizione di un onere probatorio a carico del danneggiato molto più contenuto rispetto a quello previsto dall'art. 2043 cc..
Infine, la società appellante sottolinea che l'ente convenuto non abbia dimostrato e/o provato alcunchè in corso di causa, né abbia mai smentito oppure disconosciuto l'esecuzione dei lavori stradali nello stesso periodo temporale in cui si è verificata la caduta dell'insegna pubblicitaria.
Ritenendo pertanto che le risultanze istruttorie in atti abbiano confermato ampiamente l'esistenza e la dinamica del sinistro oggetto di causa e che la responsabilità nella causazione del sinistro sia ascrivibile in via esclusiva all'ente comunale, la chiede alla Corte adita Pt_1
la riforma della sentenza impugnata, con condanna del , come in Parte_2
atti rappresentato, al risarcimento dei danni subiti e alla refusione delle spese di lite del doppio
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] grado di giudizio.
7. Il motivo va disatteso per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, al punto sub f), la società attrice aveva affermato: “…che la responsabilità dell'evento sinistro è da imputare alla
responsabilità dell'Ente in virtù del principio del neminem Parte_2
laedere di cui all'art. 2043 c.c; infatti, la Suprema Corte di Cassazione estende tale principio
all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché alla vigilanza ed al controllo in
genere dei beni demaniali”.
Anche nella memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 contenente le richieste istruttorie e le posizioni di prova sulle quali escutere i testimoni, la posizione di prova sub 6) era così
formulata: “vero che la responsabilità dell'evento dannoso è da imputare alla responsabilità
dell'Ente in virtù del principio del neminem laedere di cui Parte_2
all'art. 2043 cc”:
Quanto innanzi richiamato e testualmente riprodotto nella narrativa che precede dimostra che la domanda giudiziale formulata in primo grado dalla società odierna appellante era stata totalmente incentrata sull'individuazione della responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc., tant'è che proprio in relazione al titolo di responsabilità invocato dall'attrice il giudice di prime cure ne aveva correttamente valutato l'infondatezza.
Ed infatti, poiché la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
presuppone che il giudice accerti in concreto: a) la presenza di un evento dannoso;
b)
l'ingiustizia dello stesso;
c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta
(positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. SRL/ Parte_2
[...] dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo (Cass. 26.01.2022
n. 2340), nell'esaminare il caso di specie il giudice di prime cure aveva effettivamente rilevato una carenza probatoria in relazione a tutti i predetti profili.
In relazione all'evento dannoso, il Tribunale non aveva ritenuto provata la dinamica del sinistro, avendo i due testimoni assistito esclusivamente alla caduta dell'insegna nel periodo di esecuzione di opere di rifacimento dei marciapiedi, ma non anche ad un fatto ovvero ad un comportamento direttamente ed evidentemente collegato alla caduta stessa;
in proposito, è
utile richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di
prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc
propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione (Cass. ord. 03.02.2022
n. 3294).
Analogamente, il Tribunale aveva ritenuto sprovvisti di prova sia l'elemento soggettivo, in assenza di alcun elemento comprovante quantomeno la colpa dell'ente comunale nella causazione del sinistro, sia il nesso di causalità tra la caduta dell'insegna e la condotta del soggetto ritenuto responsabile.
In un contesto evidentemente carente dal punto di vista probatorio in relazione a tutti gli elementi essenziali per configurare l'invocata responsabilità ex art. 2043 cc., il giudice di prime cure aveva dunque correttamente respinto la domanda come formulata nell'atto di citazione, dichiarando invece inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta risarcitoria formulata in sede di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 2051 cc..
Precisato quanto innanzi in ordine alla formulazione della domanda in primo grado ed agli esiti del giudizio stesso, non può non rilevarsi che - per converso - l'atto di impugnazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] spiegato dalla società avverso la sentenza innanzi detta risulta totalmente incentrato Pt_1
sulla configurazione della responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2051cc;
l'appellante, infatti, dolendosi dell'inapplicabilità dell'art. 2051 cc al caso de quo affermata dal giudice di prime cure, giacchè l'ente comune non sarebbe responsabile della custodia del marciapiede e del cantiere di rifacimento, nella narrativa a pag. 5 afferma testualmente:
“l'oggetto della domanda nella fattispecie de quo inquadra appieno l'ipotesi dell'art. 2051
cc e non dell'art. 2043 cc. e la responsabilità ex art. 2051 cc integra una vera e propria ipotesi
di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare
relazione attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da
elemento esterno recante i caratteri della inevitabilità ed imprevedibilità”.
Ciò posto, l'atto di impugnazione avverso la sentenza n. 3048/2017 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere appare in concreto interamente fondato sul mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della responsabilità da cosa in custodia in danno dell'
[...]
convenuto; titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c che l'appellante ha indicato per CP_1
la prima volta in sede di gravame, a nulla rilevando il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale del primo grado, già dichiarato inammissibile dal primo giudice in quanto evidentemente tardivo.
In proposito, deve peraltro rammentarsi che le domande promosse ai sensi degli artt. 2043 e
2051 cc sono sostanzialmente diverse in quanto caratterizzate da una distinta causa petendi,
ragion per cui, in linea di principio, dopo aver prospettato con la domanda introduttiva del giudizio una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., non è possibile invocare successivamente - ovvero nel prosieguo del giudizio o in sede di appello - la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc. poiché in tal caso si verificherebbe un inammissibile mutamento
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. Pt_1 Parte_2
[...] della causa petendi.
Una siffatta rigorosa impostazione può trovare un giusto contemperamento, come per consolidata giurisprudenza, solo allorquando l'attore abbia sin dall'atto introduttivo del
giudizio allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 cc che sotto quella di cui all'art. 2043 cc. (Cass. 18609/ 2013;
Cass. 30902/ 2017); ed infatti, quando per un medesimo fatto concorre una duplice ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. e l'esposizione dei fatti consente la sussunzione della vicenda sotto entrambi i profili di responsabilità, non è ravvisabile alcuna violazione, ma sorge unicamente la necessità di qualificare giuridicamente la domanda,
compito che rientra nell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudicante.
In virtù di quanto innanzi, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ribadire il principio secondo cui: “la domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado ex art. 2043
c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma
dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati
sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione dall'articolo 2051 c.c. Ne consegue
che in astratto si può invocare in grado di appello la violazione delle regole sull'obbligo di
custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado
invocando quei principi (Cass. ord. n. 348 del 13.01.2020; Cass. ord. n. 30920 del
22.12.2017).
Ciò posto, si deve concludere affermando che quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove - la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice - non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051cc, a
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Controparte_2
[...] meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli.
Applicando i principi che precedono al caso di specie, è evidente che nel giudizio di primo grado la società attrice abbia validamente invocato soltanto la responsabilità extracontrattuale generica, ovvero quella di cui all'art. 2043 cc;
ciò posto, la richiesta di riforma della sentenza impugnata sulla base della responsabilità da cosa in custodia, proposta per la prima volta in appello, incorre nel divieto di cui all'art. 345 cpc.
Per quanto innanzi esposto l'appello, come formulato, deve essere ritenuto inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. L'inammissibilità del gravame comporta la totale soccombenza della società appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ mod, nella fascia di valore fino ad €. 5.200,00 per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, la società appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla , in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3048/2017 resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. SRL/ Parte_2
[...] 2) condanna l'appellante società in persona del legale rappresentante p.t., a Pt_1
pagare in favore del , in persona del Sindaco p.t., le spese Parte_2
del grado, che liquida in €. 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che la società appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1
quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1963/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 3048/2017 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel proc. n.
1000245/2010 in materia di: responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cc e norme speciali)
promossa da:
con sede in Casal di Principe, in persona del legale rappresentante p.t., cf. Pt_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del primo P.IVA_1
grado dall'avv. Giovanni Marfella, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casal di
1 Principe alla via I. Nievo n. 13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
in persona del Sindaco p.t., cf. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso in virtù di determina di incarico n. 64 del 05.09.2018 e di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Attilio Scalzone, presso il quale è
elettivamente domiciliato in San Marcellino alla Piazza Municipio n. 3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 3048/2017, depositata il 17.10.2017, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società Pt_1
condannandola alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, ha interposto Pt_2
appello la società deducendo a sostegno un unico ed articolato motivo. Pt_1
2. Il come in atti rappresentato, si è costituito in giudizio, Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
17.10.2017; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 06.04.2018
al mediante consegna di copia a mani dell'avv. Attilio Scalzone, Parte_2
procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009,
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2010 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 27.09.2010 la società conveniva in giudizio dinanzi Pt_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Aversa - il Parte_2
; premettendo di essere proprietaria di una insegna pubblicitaria nel Comune di
[...]
Casal di Principe, al Corso Umberto, collocata di fronte alla rivendita di pneumatici
, la società attrice affermava che il giorno 14.07.2008 la suddetta insegna Per_1
pubblicitaria aveva subito dei danni a causa dei lavori di rifacimento dei marciapiedi comunali.
Più in particolare, la società attrice affermava che, a causa della esecuzione dei lavori di scavo e di rifacimento del marciapiedi senza l'utilizzo della dovuta diligenza da parte degli operai incaricati, l'insegna pubblicitaria ivi allocata era caduta rovinosamente al suolo, causandole un danno pari ad €. 5.400,00 corrispondente all'esborso sostenuto per la sua riparazione,
ritualmente documentata in atti con foto e fatture.
Ritenendo che, in virtù del principio del neminem laedere di cui all'att. 2043 cc, la responsabilità del sinistro fosse da imputare al che, pur sollecitato Parte_2
in via stragiudiziale al pagamento dei danni non aveva inteso dare corso alla avversa richiesta risarcitoria, la società attrice chiedeva che il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale nella causazione del danno, lo condannasse al pagamento della somma a determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento danni, oltre
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] interessi, rivalutazione e vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, il contestava ogni avverso assunto;
Parte_2
preliminarmente, in rito, l' eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva nel CP_1
giudizio, affermando che la società attrice avrebbe dovuto chiamare in causa la ditta esecutrice dei lavori;
nel merito, l'Ente convenuto contestava invece l'eccessiva genericità della domanda e l'esorbitanza della spesa richiesta, chiedendo pertanto il rigetto dell'avversa domanda e la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Il giudizio veniva istruito con il deposito di materiale documentale e con l'audizione di due testimoni;
infine, veniva definito con l'impugnata sentenza nella quale il Tribunale adito,
ritenuta non adeguatamente provata la dedotta responsabilità del convenuto e Pt_2
dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc.,
spiegata per la prima volta dalla società attrice nella comparsa conclusionale, rigettava la domanda e condannava la alla refusione delle spese di lite in favore del Pt_1 Pt_2
convenuto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società G.A.
6. Con un unico ed articolato motivo l'appellante società censura la motivazione della sentenza impugnata e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure.
Preliminarmente, la G.A precisa di aver chiamato in causa soltanto il Parte_2
e non anche l'impresa esecutrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi,
[...]
affermando che non spetti all'attore ma all'ente convenuto la chiamata in causa del terzo dal quale quest'ultimo ritenga di dover essere manlevato.
Nel merito, l'appellante sostiene invece di aver adeguatamente provato tutti gli elementi diretti a fondare la responsabilità aquiliana dell'ente convenuto, avendo dimostrato il breve lasso di
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. SRL/ Parte_2
[...] tempo intercorso tra l'inizio dei lavori di manutenzione al marciapiedi comunale e la caduta dell'insegna, divenuta inservibile dopo il sinistro.
Aggiunge l'appellante di aver esibito in atti le foto dello stato dei luoghi e di aver dimostrato pienamente attraverso i testimoni escussi che il palo che sosteneva l'insegna aveva ceduto perchè il marciapiedi che lo circondava era stato interamente scavato.
Facendo leva sulla prova offerta in giudizio su tali circostanze in fatto, al punto sub 4) dell'atto di impugnazione la società appellante si duole dunque che il giudice di prime cure abbia sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 cc, tenuto conto che l'oggetto della domanda inquadra appieno l'ipotesi dell'art. 2051 cc e non dell'art. 2043 cc.
A sostegno della detta prospettazione giuridica, la società impugnante richiama una serie di pronunce giurisprudenziali che avallano la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia in relazione ai danni derivanti da beni degli enti pubblici, con conseguente imposizione di un onere probatorio a carico del danneggiato molto più contenuto rispetto a quello previsto dall'art. 2043 cc..
Infine, la società appellante sottolinea che l'ente convenuto non abbia dimostrato e/o provato alcunchè in corso di causa, né abbia mai smentito oppure disconosciuto l'esecuzione dei lavori stradali nello stesso periodo temporale in cui si è verificata la caduta dell'insegna pubblicitaria.
Ritenendo pertanto che le risultanze istruttorie in atti abbiano confermato ampiamente l'esistenza e la dinamica del sinistro oggetto di causa e che la responsabilità nella causazione del sinistro sia ascrivibile in via esclusiva all'ente comunale, la chiede alla Corte adita Pt_1
la riforma della sentenza impugnata, con condanna del , come in Parte_2
atti rappresentato, al risarcimento dei danni subiti e alla refusione delle spese di lite del doppio
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] grado di giudizio.
7. Il motivo va disatteso per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, al punto sub f), la società attrice aveva affermato: “…che la responsabilità dell'evento sinistro è da imputare alla
responsabilità dell'Ente in virtù del principio del neminem Parte_2
laedere di cui all'art. 2043 c.c; infatti, la Suprema Corte di Cassazione estende tale principio
all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché alla vigilanza ed al controllo in
genere dei beni demaniali”.
Anche nella memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 contenente le richieste istruttorie e le posizioni di prova sulle quali escutere i testimoni, la posizione di prova sub 6) era così
formulata: “vero che la responsabilità dell'evento dannoso è da imputare alla responsabilità
dell'Ente in virtù del principio del neminem laedere di cui Parte_2
all'art. 2043 cc”:
Quanto innanzi richiamato e testualmente riprodotto nella narrativa che precede dimostra che la domanda giudiziale formulata in primo grado dalla società odierna appellante era stata totalmente incentrata sull'individuazione della responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc., tant'è che proprio in relazione al titolo di responsabilità invocato dall'attrice il giudice di prime cure ne aveva correttamente valutato l'infondatezza.
Ed infatti, poiché la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
presuppone che il giudice accerti in concreto: a) la presenza di un evento dannoso;
b)
l'ingiustizia dello stesso;
c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta
(positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. SRL/ Parte_2
[...] dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo (Cass. 26.01.2022
n. 2340), nell'esaminare il caso di specie il giudice di prime cure aveva effettivamente rilevato una carenza probatoria in relazione a tutti i predetti profili.
In relazione all'evento dannoso, il Tribunale non aveva ritenuto provata la dinamica del sinistro, avendo i due testimoni assistito esclusivamente alla caduta dell'insegna nel periodo di esecuzione di opere di rifacimento dei marciapiedi, ma non anche ad un fatto ovvero ad un comportamento direttamente ed evidentemente collegato alla caduta stessa;
in proposito, è
utile richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di
prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc
propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione (Cass. ord. 03.02.2022
n. 3294).
Analogamente, il Tribunale aveva ritenuto sprovvisti di prova sia l'elemento soggettivo, in assenza di alcun elemento comprovante quantomeno la colpa dell'ente comunale nella causazione del sinistro, sia il nesso di causalità tra la caduta dell'insegna e la condotta del soggetto ritenuto responsabile.
In un contesto evidentemente carente dal punto di vista probatorio in relazione a tutti gli elementi essenziali per configurare l'invocata responsabilità ex art. 2043 cc., il giudice di prime cure aveva dunque correttamente respinto la domanda come formulata nell'atto di citazione, dichiarando invece inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta risarcitoria formulata in sede di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 2051 cc..
Precisato quanto innanzi in ordine alla formulazione della domanda in primo grado ed agli esiti del giudizio stesso, non può non rilevarsi che - per converso - l'atto di impugnazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Parte_1 Parte_2
[...] spiegato dalla società avverso la sentenza innanzi detta risulta totalmente incentrato Pt_1
sulla configurazione della responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2051cc;
l'appellante, infatti, dolendosi dell'inapplicabilità dell'art. 2051 cc al caso de quo affermata dal giudice di prime cure, giacchè l'ente comune non sarebbe responsabile della custodia del marciapiede e del cantiere di rifacimento, nella narrativa a pag. 5 afferma testualmente:
“l'oggetto della domanda nella fattispecie de quo inquadra appieno l'ipotesi dell'art. 2051
cc e non dell'art. 2043 cc. e la responsabilità ex art. 2051 cc integra una vera e propria ipotesi
di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare
relazione attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da
elemento esterno recante i caratteri della inevitabilità ed imprevedibilità”.
Ciò posto, l'atto di impugnazione avverso la sentenza n. 3048/2017 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere appare in concreto interamente fondato sul mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della responsabilità da cosa in custodia in danno dell'
[...]
convenuto; titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c che l'appellante ha indicato per CP_1
la prima volta in sede di gravame, a nulla rilevando il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale del primo grado, già dichiarato inammissibile dal primo giudice in quanto evidentemente tardivo.
In proposito, deve peraltro rammentarsi che le domande promosse ai sensi degli artt. 2043 e
2051 cc sono sostanzialmente diverse in quanto caratterizzate da una distinta causa petendi,
ragion per cui, in linea di principio, dopo aver prospettato con la domanda introduttiva del giudizio una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., non è possibile invocare successivamente - ovvero nel prosieguo del giudizio o in sede di appello - la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc. poiché in tal caso si verificherebbe un inammissibile mutamento
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - G.A. Pt_1 Parte_2
[...] della causa petendi.
Una siffatta rigorosa impostazione può trovare un giusto contemperamento, come per consolidata giurisprudenza, solo allorquando l'attore abbia sin dall'atto introduttivo del
giudizio allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 cc che sotto quella di cui all'art. 2043 cc. (Cass. 18609/ 2013;
Cass. 30902/ 2017); ed infatti, quando per un medesimo fatto concorre una duplice ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. e l'esposizione dei fatti consente la sussunzione della vicenda sotto entrambi i profili di responsabilità, non è ravvisabile alcuna violazione, ma sorge unicamente la necessità di qualificare giuridicamente la domanda,
compito che rientra nell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudicante.
In virtù di quanto innanzi, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ribadire il principio secondo cui: “la domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado ex art. 2043
c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma
dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati
sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione dall'articolo 2051 c.c. Ne consegue
che in astratto si può invocare in grado di appello la violazione delle regole sull'obbligo di
custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado
invocando quei principi (Cass. ord. n. 348 del 13.01.2020; Cass. ord. n. 30920 del
22.12.2017).
Ciò posto, si deve concludere affermando che quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove - la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice - non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051cc, a
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1963/2018 R.G. - Controparte_2
[...] meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli.
Applicando i principi che precedono al caso di specie, è evidente che nel giudizio di primo grado la società attrice abbia validamente invocato soltanto la responsabilità extracontrattuale generica, ovvero quella di cui all'art. 2043 cc;
ciò posto, la richiesta di riforma della sentenza impugnata sulla base della responsabilità da cosa in custodia, proposta per la prima volta in appello, incorre nel divieto di cui all'art. 345 cpc.
Per quanto innanzi esposto l'appello, come formulato, deve essere ritenuto inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. L'inammissibilità del gravame comporta la totale soccombenza della società appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ mod, nella fascia di valore fino ad €. 5.200,00 per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, la società appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla , in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3048/2017 resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
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[...] 2) condanna l'appellante società in persona del legale rappresentante p.t., a Pt_1
pagare in favore del , in persona del Sindaco p.t., le spese Parte_2
del grado, che liquida in €. 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che la società appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1
quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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