Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 13 REPUBBLIC01250 / 02 E DI POR LO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente- R.G.N. 4453/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Cron. 3061 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.20/09/01 Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI N. 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GALLI NANDA, ROSSI MARIO AUGUSTO, giusta delega in atti;
414 ricorrente -
contro
COGIOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA SABOTINO 46, in w ere con l'avit giampers het. сол PROPERZI, che lo rappresenta e difende giusta procura 2001 $3485 speciale atto notar GIAN ROCCO MANTICA di PAVIA, del 3 13485 -1- febbraio 2000, REP. N. 39095; resistente con procura avverso la sentenza n. 394/98 del Tribunale di VIGEVANO, depositata il 24/11/98 R.G.N. 146/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato MARCO PAOLETTI per delega NICOLO' PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18. III.1997, PI NI conveniva innanzi al Pretore di Vigevano, sezione distaccata di Mortara, la s.p.a. CO.GIO.VA. con sede in Mede, deducendo: -di essere stato dipendente della società come operaio orafo specializzato di V livello dal dì 8.VI.1993 al 19.XI.1993, data di cessazione del rapporto per dimissioni di esso NI;
-che la retribuzione oraria netta era stata pattuita in L. 22.200 e che, negli ultimi dieci giorni di luglio e nei primi giorni di agosto, in occasione del trasferimento della sede di Valenza a Mede, aveva osservato l'orario 8-12 / 14-20; -che era rimasto creditore di L. 13.594.874 per somma al retribuzione ordinaria e straordinaria, in suo favore chiedeva fosse cui pagamento condannata la resistente. Si costituiva la CO.GIO.VA. s.p.a., in persona del presidente del c. di amministrazione Alessandro Moretto, assumendo concordata una paga ordinaria che non era stata netta di L. 22.200, e di avere sempre corrisposto quanto previsto dal C.C.N.L. del settore (come da prospetti paga consegnati e sottoscritti dal NI per accettazione); che costui non aveva mai 3 effettuato lavoro straordinario. Chiedeva quindi il Ist✓✓ lita laIst ita causa, conrigetto del ricorso. assunzione di deposizioni di quattro testi, l'adito Pretore, con sentenza n. 4 del 13.I.1998, rigettava la domanda del NI e compensava le spese. Detta sentenza veniva appellata dal NI con ricorso il 4. III.1998: sosteneva l'appellantedepositato che il Pretore non aveva correttamente valutato le deposizioni dei testi dalla quali emergeva la prova del suo diritto. Assumeva che erroneamente erano state rigettate alcune istanze istruttorie (dedotte all'udienza del 9.XII.1997), e in particolare la produzione di audiocassette, rinvenute dal NI poco prima di tale udienza, su cui erano registrate telefoniche tra il NI e uno deiconversazioni testi. Chiedeva che il Tribunale di Vigevano, in riforma della sentenza di primo grado, accogliesse tutte le domande a suo tempo proposte. La società appellata si costituiva, ed eccepiva l'inammissibilità delle produzioni di controparte e delle istanze istruttorie formulate con l'atto di gravame, di cui chiedeva il rigetto col favore delle spese del grado. Il Tribunale di Vigevano, con sentenza n. 394 23.X.-24.XI.1998, rigettava l'appello, del confermando la sentenza impugnata;
anche le spese di tale grado venivano per intero compensate. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il NI sulla base di due motivi di censura. Controparte ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti (art. 360, n. 5 c.p.c.). Col secondo motivo si imputa alla sentenza impugnata violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 360, n. 3; 420; 421; 437 c.p.c.). I motivi sono chiaramente interconnessi e possono essere congiuntamente trattati. Col primo di essi si imputa ai giudici del Tribunale di Vigevano di non aver esattamente valutato tutte le circostanze in ordine alle prove dedotte dal ricorrente;
in particolare, dopo aver rappresentate da ammesso delle prove, audiocassette, tempestivamente prodotte, di non averne tenuto conto, omettendo di valutarne il contenuto che, se esattamente considerato, sarebbe stato favorevole al ricorrente. Col secondo motivo si censura la sentenza per essere i giudici venuti meno ai poteri - doveri consacrati negli artt. 420, 421 e 437 del codice di rito, e cioè per non essersi proposti di ricercare la verità reale mediante un'effettiva partecipazione e un'efficace azione dell'organo giudicante nel processo. Nessuno dei detti motivi è però fondato. La sentenza infatti appare esaustivamente motivata;
in particolare, circa l'esistenza di una valida pattuizione sull'entità del compenso dedotto e sull'espletamento del lavoro straordinario, il soffermato sulla circostanza Tribunale si è concernente il fatto che un tal TA (che aveva promesso al NI delle somme "in nero" ad integrazione dello stipendio) avesse о meno il potere di impegnare la società о se fosse rappresentanza applicabile l'istituto della risolvendo la questione, con ampia apparente, motivazione, in senso negativo. Sul punto, come già detto, la sentenza motiva - e quanto segue diffusamente;
per altro verso, vale anche per il 2° motivo-non va dimenticato l'insegnamento di questa Corte secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei 2 testi e Alla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze ritenute più idonee a probatorie, di quelle non sono deducibili in sorreggere la decisione, sede di legittimità se non nei limiti della O contraddittorietà di insufficienza mancanza, apprezzamenti di fatto motivazione, involgendo riservati al giudice de merito, il quale nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le discutere qui singals elements, [Much non a ragioni del proprio convincimento, né a confutare tutte le avverse deduzioni (cfr. per tutte, Cass. n. 4347 del 29.IV.1999). Pertanto, correttamente e con ragionamento immune da censura in questa sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto, facendo uso dei poteri discrezionali nell'istruzione della causa e nella conduzione del processo, di non reperire elementi decisivi dalla generiche conversazioni risultanti dalle audiocassette, ritenute perciò irrilevanti, con la conseguente inammissibilità delle prove orali tese alla conferma del contenuto di quelle audiocassette. Il ricorso quindi, alla stregua di quanto innanzi, va respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 20.IX.2001. Ascaryl Coleridg il Presidente: II Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 30 GEN 2002 IL CANCELLIEREDAN E R T R N O I O C 8