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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.7.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1703 / 2021
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
SUTERA GIORGIA e MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TORRISI SALVATORE, giusta procura in atti,
-resistente-
, Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzioni e mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28 giugno 2021, la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava: -di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal 18.08.2018 e sino al
17.07.2020, con contratto part time e a tempo indeterminato;
-di essere stata inquadrata nel quarto livello del Ccnl Terziario Confcommercio con mansioni di commessa alla vendita al pubblico, svolgendo tuttavia mansioni di responsabile del punto vendita;
-di avere svolto un orario superiore a quello contrattualizzato, ovverosia di avere lavorato il lunedì 4 ore, dal martedì alla domenica 8 ore giornaliere con riposo settimanale variabile in base ai turni;
-di avere quindi svolto la propria prestazione per 24 ore settimanali dal 18.08.2018 data di assunzione e fino al febbraio 2020 e a tempo pieno per 44 ore settimanali fino alla data di dimissioni avvenuta il 17.07.2020, lavorando per tre domeniche al mese e nei giorni festivi,
senza godere delle ferie previste, dei permessi retribuiti, dell'indennità di cassa e maneggio denaro, ed essendo ancora creditrice delle retribuzioni dei mesi febbraio e marzo 2020 e del tfr.
Chiedeva di “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze
dalla con le mansioni e secondo le modalità di svolgimento del Controparte_1
rapporto descritte in narrativa, conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento in
favore della ricorrente degli emolumenti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto inquadramento
contrattuale, nella posizione di responsabile del punto vendita alla luce delle reali mansioni svolte ed
il diritto alla corrispondente corretta retribuzione, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto
lavoro supplementare e lavoro straordinario senza aver mai ricevuto le corrispondenti indennità
contrattuali e per l'effetto riconoscere il diritto al pagamento della Cassa Integrazione, sulla base delle
ore effettivamente svolte dalla lavoratrice, e non su quanto illegittimamente dichiarato dal datore di
CP_ lavoro e dunque, di una somma pari alla differenza tra l'integrazione salariale percepita dall' e
quella che avrebbe percepito se il datore di lavoro avesse retribuito la dipendente per l'orario
effettivamente prestato dalla medesima;
ritenere e dichiarare, altresì, il diritto della lavoratrice al
pagamento del corretto importo relativo agli Assegni per il Nucleo Familiare calcolati sulla base delle
ore effettivamente svolte dalla lavoratrice, e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di ANF e quanto alla stessa spettante
se il datore di lavoro avesse dichiarato l'orario effettivamente prestato dalla lavoratrice;
ritenere e
dichiarare, il diritto della lavoratrice al pagamento dell'indennità di mancato godimento delle ferie,
dei festivi, e di quanto spettante per mancata fruizione dei permessi retribuiti, ritenere e dichiarare
altresì, il diritto della lavoratrice al pagamento dell'indennità di cassa, delle mensilità aggiuntive, del
trattamento di fine rapporto il tutto calcolato sulla base del lavoro effettivamente svolto dalla stessa”.
Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per non contenere l'esposizione analitica dei conteggi e per la genericità del “petitum”; nel merito, rilevava che la ricorrente avrebbe lavorato per 16 ore circa settimanali, un giorno della settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e due giorni la settimana o dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Argomentava, poi, variamente l'infondatezza del ricorso, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 665,11. Con vittoria di spese.
Al presente giudizio veniva riunito il 267/2023 in seno al quale la società aveva proposto opposizione avverso la diffida accertativa prot. N. 17465 del 29/12/2022 emessa dall' in favore della ex dipendente per crediti Controparte_2 Parte_1
patrimoniali, di importo pari €. 6.529,93.
L' non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna,
a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, in merito alla sollevata eccezione di nullità del ricorso introduttivo, va rilevato che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Ord. n. 19009/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, sia il petitum che la causa petendi risultano sufficientemente determinati;
inoltre, parte ricorrente ha allegato al ricorso una consulenza di parte (cfr. all.
n. 6) da cui si evincono i conteggi svolti, circostanze che inducono a rigettare l'eccezione sollevata.
Nel merito, in punto di diritto, giova ricordare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il
preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta,
del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n. 22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto. Parimenti, spetta allo stesso provare il mancato pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, così come la circostanza di non avere usufruito dei permessi e delle ferie, ma di avere lavorato nei periodi corrispondenti.
In particolare, per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, giova ricordare che la prova, gravante sul lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass.
sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Parte ricorrente rivendica, altresì, il diritto all'inquadramento nel superiore livello 3, profilo addetto clientela, del ccnl di settore. Sul punto, si ricorda che l'art. 2103 c.c. prevede che “ll lavoratore deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale
di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Al fine di valutare il corretto inquadramento, occorre avere riguardo al principio secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la
corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito
deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione
del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti,
tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della
struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie
- il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della
normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri
elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre
le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo
secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod.
civ.” (Cass. sent. n. 1677/1984).
Orbene, può dirsi provato quanto allegato in ricorso dalla ricorrente per ciò che concerne lo svolgimento di orari superiori;
è risultata, invece, carente la prova per quanto attiene lo svolgimento di mansioni ultronee rispetto a quelle di iniziale inquadramento.
Invero, la teste ha riferito di avere lavorato insieme alla ricorrente dal Testimone_1
2018 al 2020 con contratti a tempo determinato;
ha asserito “era la mia responsabile” e che dalla data di assunzione (agosto 2018) e fino al febbraio 2020 “era part time, lavorava o mattina o pomeriggio, iniziavamo alle 8.45 fino alle 13, 13.15. Poi dalle 15.45 fino alle 20.15
o 20.30 a seconda dell'affluenza della gente”. Tuttavia, la stessa non ha potuto riferire dal febbraio 2020, confermando però che la dicitura “A” riportata nello schema turni - che non
è stato contestato da parte resistente – equivale ad un “full time”. Infine, ha riferito che tutti avevano n. 15 giorni di ferie. La testimonianza resa è stata valutata come attendibile e genuina, provenendo da un soggetto non più legato all'azienda resistente. Invero, la pare avere lavorato per Tes_1
periodi superiori rispetto a quelli allegati da parte resistente, ovverosia dal 05/12/2018 al
28/02/2019 e dal 02/10/2019 al 12/01/2020.
Sul punto, infatti, preliminarmente vanno dichiarati inammissibili gli Unilav
unilateralmente versati nel fascicolo telematico da parte resistente, senza previa autorizzazione al deposito da parte del Giudice;
in secondo luogo, lo schema turni di cui all'allegato n. 4 al ricorso, riporta il nome della anche in periodi per cui non risulta Tes_1
presente un effettivo contratto. Tale circostanza porta a ritenere veritiera l'affermazione dalla stessa resa per cui avrebbe lavorato presso l'azienda dal 2018 al 2020, salvo un breve periodo, dovendosi ben contemplare anche periodi di lavoro non regolarizzato.
Diversamente, si ritengono poco rilevanti le dichiarazioni rese dalla visual , Controparte_4
che si occupava di vetrine ed allestimento del negozio e che si recava allo stesso una o due volte alla settimana. Ella ha riferito che la ricorrente svolgeva mansioni da commessa,
facendo 16 ore settimanali e che della cassa si occupava tale , Controparte_5
lavoratrice part time.
Invero, la poca presenza sui luoghi induce a ritenere che la non potesse avere piena CP_4
contezza dei turni svolti dalla lavoratrice, né delle effettive mansioni svolte.
, che si recava al negozio una volta a settimana circa, ha dapprima Testimone_2
riferito “non posso dire quante ore svolgeva”, per poi dettagliare gli orari svolti dalla ricorrente;
quanto alle mansioni, ha invece asserito che facesse la mera commessa, che non ci fossero cassiere specifiche e che entrando in negozio non si vedrebbe nessuno alla cassa.
E' evidente come le dichiarazioni rese dalla sono discordanti, avendo dapprima Tes_2
riferito di non conoscere gli orari di lavoro svolti e poi, invece, dettagliandone perfettamente le specificità; inoltre, esse sono altresì confliggenti con quelle rese dalla sua collega,
quantomeno rispetto alla mansione di cassiera.
Pertanto, traendo le conclusioni richieste, si ritiene maggiormente attendibile la deposizione resa dalla quantomeno limitatamente agli orari di lavoro svolti (di 24 ore settimanali Tes_1
di lavoro dal 18/08/2018 fino a febbraio 2020), essendo la stessa suffragata dalle emergenze dello schema turni prodotto in atti, mai stato contestato dall'azienda, in analisi del quale emerge poi lo svolgimento di n. 52 ore settimanali fino alla data del 17/07/2020.
Viceversa, non si ritiene provato lo svolgimento di mansioni superiori da responsabile: ed invero, tale inquadramento presupponeva una prova aggiuntiva e specifica, circa le effettive mansioni svolte, la “superiorità” rispetto alle altre colleghe. Ad esempio, non è stato provato che fosse la ricorrente ad allestire le vetrine, anzi sembra essere proprio questa la mansione delle visual.
Inoltre, se la deposizione della quanto ai turni trova suffragio nel prospetto Tes_1
depositato in atti, nessuna documentazione è stata offerta volta a sostenere lo svolgimento di mansioni superiori, anche per coprire i periodi in cui la non ha lavorato. Tes_1
Parimenti, non è stata fornita prova circa il mancato godimento delle ferie e dei permessi ed il fatto che gli stessi siano stati richiesti ma negati.
Ciò posto, è stato chiesto al ctu di quantificare il dovuto avendo a riferimento un inquadramento al livello 4° del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi –
Confcommercio, a titolo di: -indennità di cassa e maneggio denaro (in ragione del fatto che
è emerso che ciascuna commessa si occupasse anche della gestione della cassa); -lavoro straordinario, comprensivo di differenze dovute per la cassa integrazione guadagni e per gli ANF;
-T.F.R. dovuto.
Le conclusioni relazionate in perizia possono condividersi, in quanto frutto di un corretto iter logico.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento di euro 11.794,76 a titolo di differenze retributive ed euro 1.986,08 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione.
D'altro canto, va accolta la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta, non avendo parte ricorrente fornito la prova di avere prestato il dovuto preavviso prima delle dimissioni. Pertanto, il lavoratore è tenuto a versare al datore di lavoro la relativa indennità
che è pari a 15 giorni di calendario ed è stata quantificata in € 990,40.
Infine, annulla la diffida accertativa impugnata essendo errata nel quantum.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, si reputa opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte datoriale al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 11.794,76 a titolo di differenze retributive ed euro 1.986,08 a titolo di tfr,
oltre interessi e rivalutazione;
annulla la diffida accertativa impugnata accoglie la domanda in via riconvenzionale, col pagamento in favore di parte resistente di €
990,40;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico di parte datoriale le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.7.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1703 / 2021
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
SUTERA GIORGIA e MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TORRISI SALVATORE, giusta procura in atti,
-resistente-
, Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzioni e mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28 giugno 2021, la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava: -di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal 18.08.2018 e sino al
17.07.2020, con contratto part time e a tempo indeterminato;
-di essere stata inquadrata nel quarto livello del Ccnl Terziario Confcommercio con mansioni di commessa alla vendita al pubblico, svolgendo tuttavia mansioni di responsabile del punto vendita;
-di avere svolto un orario superiore a quello contrattualizzato, ovverosia di avere lavorato il lunedì 4 ore, dal martedì alla domenica 8 ore giornaliere con riposo settimanale variabile in base ai turni;
-di avere quindi svolto la propria prestazione per 24 ore settimanali dal 18.08.2018 data di assunzione e fino al febbraio 2020 e a tempo pieno per 44 ore settimanali fino alla data di dimissioni avvenuta il 17.07.2020, lavorando per tre domeniche al mese e nei giorni festivi,
senza godere delle ferie previste, dei permessi retribuiti, dell'indennità di cassa e maneggio denaro, ed essendo ancora creditrice delle retribuzioni dei mesi febbraio e marzo 2020 e del tfr.
Chiedeva di “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze
dalla con le mansioni e secondo le modalità di svolgimento del Controparte_1
rapporto descritte in narrativa, conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento in
favore della ricorrente degli emolumenti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto inquadramento
contrattuale, nella posizione di responsabile del punto vendita alla luce delle reali mansioni svolte ed
il diritto alla corrispondente corretta retribuzione, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto
lavoro supplementare e lavoro straordinario senza aver mai ricevuto le corrispondenti indennità
contrattuali e per l'effetto riconoscere il diritto al pagamento della Cassa Integrazione, sulla base delle
ore effettivamente svolte dalla lavoratrice, e non su quanto illegittimamente dichiarato dal datore di
CP_ lavoro e dunque, di una somma pari alla differenza tra l'integrazione salariale percepita dall' e
quella che avrebbe percepito se il datore di lavoro avesse retribuito la dipendente per l'orario
effettivamente prestato dalla medesima;
ritenere e dichiarare, altresì, il diritto della lavoratrice al
pagamento del corretto importo relativo agli Assegni per il Nucleo Familiare calcolati sulla base delle
ore effettivamente svolte dalla lavoratrice, e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di ANF e quanto alla stessa spettante
se il datore di lavoro avesse dichiarato l'orario effettivamente prestato dalla lavoratrice;
ritenere e
dichiarare, il diritto della lavoratrice al pagamento dell'indennità di mancato godimento delle ferie,
dei festivi, e di quanto spettante per mancata fruizione dei permessi retribuiti, ritenere e dichiarare
altresì, il diritto della lavoratrice al pagamento dell'indennità di cassa, delle mensilità aggiuntive, del
trattamento di fine rapporto il tutto calcolato sulla base del lavoro effettivamente svolto dalla stessa”.
Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per non contenere l'esposizione analitica dei conteggi e per la genericità del “petitum”; nel merito, rilevava che la ricorrente avrebbe lavorato per 16 ore circa settimanali, un giorno della settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e due giorni la settimana o dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Argomentava, poi, variamente l'infondatezza del ricorso, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 665,11. Con vittoria di spese.
Al presente giudizio veniva riunito il 267/2023 in seno al quale la società aveva proposto opposizione avverso la diffida accertativa prot. N. 17465 del 29/12/2022 emessa dall' in favore della ex dipendente per crediti Controparte_2 Parte_1
patrimoniali, di importo pari €. 6.529,93.
L' non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna,
a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, in merito alla sollevata eccezione di nullità del ricorso introduttivo, va rilevato che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Ord. n. 19009/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, sia il petitum che la causa petendi risultano sufficientemente determinati;
inoltre, parte ricorrente ha allegato al ricorso una consulenza di parte (cfr. all.
n. 6) da cui si evincono i conteggi svolti, circostanze che inducono a rigettare l'eccezione sollevata.
Nel merito, in punto di diritto, giova ricordare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il
preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta,
del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n. 22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto. Parimenti, spetta allo stesso provare il mancato pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, così come la circostanza di non avere usufruito dei permessi e delle ferie, ma di avere lavorato nei periodi corrispondenti.
In particolare, per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, giova ricordare che la prova, gravante sul lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass.
sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Parte ricorrente rivendica, altresì, il diritto all'inquadramento nel superiore livello 3, profilo addetto clientela, del ccnl di settore. Sul punto, si ricorda che l'art. 2103 c.c. prevede che “ll lavoratore deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale
di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Al fine di valutare il corretto inquadramento, occorre avere riguardo al principio secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la
corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito
deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione
del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti,
tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della
struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie
- il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della
normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri
elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre
le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo
secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod.
civ.” (Cass. sent. n. 1677/1984).
Orbene, può dirsi provato quanto allegato in ricorso dalla ricorrente per ciò che concerne lo svolgimento di orari superiori;
è risultata, invece, carente la prova per quanto attiene lo svolgimento di mansioni ultronee rispetto a quelle di iniziale inquadramento.
Invero, la teste ha riferito di avere lavorato insieme alla ricorrente dal Testimone_1
2018 al 2020 con contratti a tempo determinato;
ha asserito “era la mia responsabile” e che dalla data di assunzione (agosto 2018) e fino al febbraio 2020 “era part time, lavorava o mattina o pomeriggio, iniziavamo alle 8.45 fino alle 13, 13.15. Poi dalle 15.45 fino alle 20.15
o 20.30 a seconda dell'affluenza della gente”. Tuttavia, la stessa non ha potuto riferire dal febbraio 2020, confermando però che la dicitura “A” riportata nello schema turni - che non
è stato contestato da parte resistente – equivale ad un “full time”. Infine, ha riferito che tutti avevano n. 15 giorni di ferie. La testimonianza resa è stata valutata come attendibile e genuina, provenendo da un soggetto non più legato all'azienda resistente. Invero, la pare avere lavorato per Tes_1
periodi superiori rispetto a quelli allegati da parte resistente, ovverosia dal 05/12/2018 al
28/02/2019 e dal 02/10/2019 al 12/01/2020.
Sul punto, infatti, preliminarmente vanno dichiarati inammissibili gli Unilav
unilateralmente versati nel fascicolo telematico da parte resistente, senza previa autorizzazione al deposito da parte del Giudice;
in secondo luogo, lo schema turni di cui all'allegato n. 4 al ricorso, riporta il nome della anche in periodi per cui non risulta Tes_1
presente un effettivo contratto. Tale circostanza porta a ritenere veritiera l'affermazione dalla stessa resa per cui avrebbe lavorato presso l'azienda dal 2018 al 2020, salvo un breve periodo, dovendosi ben contemplare anche periodi di lavoro non regolarizzato.
Diversamente, si ritengono poco rilevanti le dichiarazioni rese dalla visual , Controparte_4
che si occupava di vetrine ed allestimento del negozio e che si recava allo stesso una o due volte alla settimana. Ella ha riferito che la ricorrente svolgeva mansioni da commessa,
facendo 16 ore settimanali e che della cassa si occupava tale , Controparte_5
lavoratrice part time.
Invero, la poca presenza sui luoghi induce a ritenere che la non potesse avere piena CP_4
contezza dei turni svolti dalla lavoratrice, né delle effettive mansioni svolte.
, che si recava al negozio una volta a settimana circa, ha dapprima Testimone_2
riferito “non posso dire quante ore svolgeva”, per poi dettagliare gli orari svolti dalla ricorrente;
quanto alle mansioni, ha invece asserito che facesse la mera commessa, che non ci fossero cassiere specifiche e che entrando in negozio non si vedrebbe nessuno alla cassa.
E' evidente come le dichiarazioni rese dalla sono discordanti, avendo dapprima Tes_2
riferito di non conoscere gli orari di lavoro svolti e poi, invece, dettagliandone perfettamente le specificità; inoltre, esse sono altresì confliggenti con quelle rese dalla sua collega,
quantomeno rispetto alla mansione di cassiera.
Pertanto, traendo le conclusioni richieste, si ritiene maggiormente attendibile la deposizione resa dalla quantomeno limitatamente agli orari di lavoro svolti (di 24 ore settimanali Tes_1
di lavoro dal 18/08/2018 fino a febbraio 2020), essendo la stessa suffragata dalle emergenze dello schema turni prodotto in atti, mai stato contestato dall'azienda, in analisi del quale emerge poi lo svolgimento di n. 52 ore settimanali fino alla data del 17/07/2020.
Viceversa, non si ritiene provato lo svolgimento di mansioni superiori da responsabile: ed invero, tale inquadramento presupponeva una prova aggiuntiva e specifica, circa le effettive mansioni svolte, la “superiorità” rispetto alle altre colleghe. Ad esempio, non è stato provato che fosse la ricorrente ad allestire le vetrine, anzi sembra essere proprio questa la mansione delle visual.
Inoltre, se la deposizione della quanto ai turni trova suffragio nel prospetto Tes_1
depositato in atti, nessuna documentazione è stata offerta volta a sostenere lo svolgimento di mansioni superiori, anche per coprire i periodi in cui la non ha lavorato. Tes_1
Parimenti, non è stata fornita prova circa il mancato godimento delle ferie e dei permessi ed il fatto che gli stessi siano stati richiesti ma negati.
Ciò posto, è stato chiesto al ctu di quantificare il dovuto avendo a riferimento un inquadramento al livello 4° del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi –
Confcommercio, a titolo di: -indennità di cassa e maneggio denaro (in ragione del fatto che
è emerso che ciascuna commessa si occupasse anche della gestione della cassa); -lavoro straordinario, comprensivo di differenze dovute per la cassa integrazione guadagni e per gli ANF;
-T.F.R. dovuto.
Le conclusioni relazionate in perizia possono condividersi, in quanto frutto di un corretto iter logico.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento di euro 11.794,76 a titolo di differenze retributive ed euro 1.986,08 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione.
D'altro canto, va accolta la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta, non avendo parte ricorrente fornito la prova di avere prestato il dovuto preavviso prima delle dimissioni. Pertanto, il lavoratore è tenuto a versare al datore di lavoro la relativa indennità
che è pari a 15 giorni di calendario ed è stata quantificata in € 990,40.
Infine, annulla la diffida accertativa impugnata essendo errata nel quantum.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, si reputa opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte datoriale al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 11.794,76 a titolo di differenze retributive ed euro 1.986,08 a titolo di tfr,
oltre interessi e rivalutazione;
annulla la diffida accertativa impugnata accoglie la domanda in via riconvenzionale, col pagamento in favore di parte resistente di €
990,40;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico di parte datoriale le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo