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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18167 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMANIA, 13/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MATTOGNO ELISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 14/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
CAROLIS MARCO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 13/6/1998 Parte_1
contraeva in Romania matrimonio con , esponeva che nel CP_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 28/10/2024 comparivano personalmente la ricorrente e i difensori delle parti e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli stessi Parte_1 CP_1
contratto in data 13/6/1998.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMANIA, 13/06/1976) e (ROMANIA, 14/03/1970) CP_1
relativamente al matrimonio contratto in data 13/6/1998 in Romania;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMANIA, 13/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MATTOGNO ELISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 14/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
CAROLIS MARCO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 13/6/1998 Parte_1
contraeva in Romania matrimonio con , esponeva che nel CP_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 28/10/2024 comparivano personalmente la ricorrente e i difensori delle parti e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli stessi Parte_1 CP_1
contratto in data 13/6/1998.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMANIA, 13/06/1976) e (ROMANIA, 14/03/1970) CP_1
relativamente al matrimonio contratto in data 13/6/1998 in Romania;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi