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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa EN AG -Presidente Dott. Stefano Tarantola -Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 601/2024 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_2 pro tempore, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane 2, sono elettivamente domiciliati; Appellanti;
nei confronti di
, con sede legale in 2 Controparte_1
Finch Lane, Londra EC3V 3NA, Regno Unito, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. ai fini del Per_1 presente giudizio rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Renato Fiumalbi (C.F. , Deborah Borghi (C.F. C.F._1
) del foro di Milano e PE RI (C.F. C.F._2
) del foro di Nola, presso il cui studio in Milano, Via C.F._3 privata Maria Teresa 4, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale per atto del Notaio di Londra in data 5.7.2024, munita di Persona_2
1 apostille in data 8.7.2024 ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, che si deposita unitamente alla presente comparsa (per comunicazioni e notificazioni: numero di fax per gli Avv. Fiumalbi, Borghi e RI;
indirizzi di posta elettronica certificata P.IVA_1
Email_1
e Email_2
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Appellata;
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”;
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis: in via principale:
- accertare il passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Genova con riferimento al capo della medesima in cui è stato accertato che l
[...] non si è tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado Parte_1 quindi i fatti posti a fondamento dell'opposizione di non CP_1 possono ritenersi specificamente contestati dall;
Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'irrilevanza dei motivi di appello ex adverso formulati;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello ex adverso formulati per violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. in ulteriore subordine:
- rigettare i motivi di appello ex adverso formulati perché infondati in fatto e in diritto;
in ogni caso:
- confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 1425/2024;
- con vittoria di compensi e di spese di entrambi i gradi del giudizio.”;
2 Fatto e diritto Il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. da (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, anche ) avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
04820229007971045000, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 04820190024492253000, pari all'importo di
€3.832,33, iscritto a ruolo dall' per la Parte_1
Sicilia, sede di Catania, avente ad oggetto il recupero di somme inerenti a sanzioni e penali corrispondenti all'inadempimento di obblighi convenzionali di concessione n. 220/2010, oltre interessi di mora e spese contrattuali, di notifica e altre;
- cartella di pagamento n. 04820190024492354000, pari all'importo di
€3.832,07, iscritto a ruolo dall' per la Parte_1
Sicilia, sede di Catania, avente ad oggetto il recupero di somme inerenti sanzioni e penali corrispondenti ad inadempimento di obblighi convenzionali di concessione n. 220/2010, oltre interessi di mora e recupero spese contrattuali, di notifica e altro (in particolare, l'inadempimento degli obblighi convenzionali di cui sopra si riferisce alla concessione del Lotto della ricevitoria CT3912 PA 3907, poi revocata per omessi versamenti da parte del concessionario, con conseguente richiesta alla di riversamento della CP_1 polizza fideiussoria costituita dal concessionario medesimo a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dall'atto concessorio del gioco del lotto). L'opponente eccepiva, in particolare i) la nullità delle suddette cartelle esattoriali per omessa notifica degli atti presupposti;
ii) l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo delle somme pretese;
iii) errata formazione delle cartelle in assenza della preventiva ordinanza ingiunzione e della susseguente omessa notifica dell'invito al pagamento, quale atto prodromico (vizi che renderebbero nulle le cartelle esattoriali e la conseguente intimazione); iv) la non conformità della richiesta avanzata dal beneficiario della polizza rispetto alle prescrizioni contrattuali contenute nel contratto di garanzia (nella specie, affermava che l'oggetto della fideiussione non contemplava in alcun CP_1 modo la possibilità di operare l'escussione per il mancato versamento di sanzioni, interessi e penali in quanto quest'ultime non rientravano nel novero dei “proventi stabiliti dalla normativa in materia di giochi pubblici” e, conseguentemente, non rientravano “substantial compliance” fra gli inadempimenti coperti dalla garanzia pretesa dalla ). Chiedeva, CP_1
3 altresì, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate e, infine, concludeva come indicato nell'epigrafe della sentenza di primo grado. Istanza che, poi, veniva accolta dal Tribunale con provvedimento 21.07.2023. Successivamente, si costituiva con comparsa l Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e
[...] infondata. Con vittoria delle spese di lite. Si costituiva altresì l' eccependo, Controparte_2 innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva convenuta e, poi, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata. Con integrale compensazione delle spese di lite. Con sentenza definitiva n. 1425/2024 del 09-10/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decideva: “1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali n. 04820190024492253000 e n. 04820190024492354000; 2) Condanna Parte_1
e in solido fra loro, al pagamento in favore di parte opponente delle CP_3 spese di lite, che si liquidano in €3.387,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”. Avverso tale decisione, proponevano appello, dinanzi a questa Corte, l' e l Controparte_2 Parte_1
con atto notificato in data 10.06.2024.
[...]
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell'appello, CP_1 perché infondato, eccependo, in primo luogo, la formazione del giudicato, in assenza di censure da parte degli appellanti, riguardo al “capo della Sentenza che ha accertato l'assenza di una tempestiva costituzione in giudizio da parte dell e la conseguente mancanza di una specifica Parte_1 contestazione, da parte di quest'ultima, dei fatti posti a fondamento dell'opposizione di , nonché, in via subordinata, l'inammissibilità dei CP_1 motivi di appello formulati dalle Amministrazioni appellanti per violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. Con ordinanza in data 28.11.2024, la Corte, lette le note depositate dalle parti costituite in relazione all'udienza già fissata del 20.11.2024 per gli incombenti di cui all'udienza di prima comparizione e visto l'art. 352 comma 1 c.p.c., rinviava all'udienza del 10/9/2025 (secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini 4 perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima per il deposito delle note di replica). Infine, le parti precisavano le conclusioni mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 10.09.2025, fissata per rimessione della causa in decisione e, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., la Corte riservava la decisione al collegio.
* Motivi di impugnazione PRIMO MOTIVO: Errata affermazione dell'irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio. Con il primo motivo, parte appellante afferma che: i) “le cartelle di pagamento contestate sono state notificate in data 12.02.2020 e 13.02.2020, come peraltro risulta comprovato dal deposito dell'estratto di ruolo, depositato in atti in data 21 dicembre 2023 in allegato alla memoria istruttoria sub 3 e dai relativi avvisi di ricevimento depositati in atti in uno al medesimo deposito, sub 4 e sub 5” (atto appello, pag. 5); estratto di ruolo che dimostrerebbe il preteso credito fiscale;
ii) quanto alle notifiche
“l'amministrazione ha depositato in giudizio le cartoline di ricevimento, di cui controparte non ha affatto dedotto la falsità; ne consegue la piena prova sia dell'esistenza del credito contenuta e descritta nelle cartelle, che della loro avvenuta notifica” (atto d'appello, pag. 6); iii) di conseguenza, la sentenza di primo grado impugnata risulterebbe erronea nella parte in cui statuisce che
“Non può dirsi contestato il fatto che le cartelle oggi opposte non siano state regolarmente notificate. Neppure le produzioni di dimostrano l'avvenuta CP_3 notifica, avendo depositato agli atti solo due cartoline di ricevimento” (atto d'appello, pag. 6). SECONDO MOTIVO: Errata valutazione del credito riportato nelle cartelle quale recupero di sanzioni, penali e spese e quindi non rientranti nella polizza fideiussoria. Errata interpretazione della polizza assicurativa. Errata valutazione del titolo esecutivo contenuto nel ruolo. Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che: i) “Non è dato comprendere da quale dato il Tribunale deduca che l'importo ingiunto sia a titolo di sanzione, atteso che nella stessa cartella il credito è indicato a titolo di “Sanzi.penale.inademp.obbl.convenz.l.13/12/10, n.220”, ovvero pur nella 5 sinteticità della descrizione, la penale per il mancato adempimento, ovvero proprio l'oggetto della polizza fideiussoria, come dedotto e documentato dall'amministrazione e come precedentemente comunicato a CP_1
con ripetute diffide non adempiute. E nella cartella stessa si legge
[...] altresì che il Debito originario scaduto (nel 2017) è pari ad € 3.500,00 Interessi di mora ad €109,86 e gli Oneri di riscossione ad €216,59, per un totale del dovuto pari ad € 3.826,19, a cui vanno aggiunti i Diritti di notifica di (€) 5,88, con un Totale dell'atto di intimazione pari a (€) 3.832,07” (atto d'appello, pag. 7); ii) “l'eccezione fatta da parte ricorrente sulla contestazione della non conformità della richiesta operata dal beneficiario (Agenzia) alle prescrizioni contrattuali previste nel contratto di garanzia da parte dell'Amministrazione deve necessariamente intendersi pretestuosa e fuorviante in quanto la revoca, determinata dalla gravità dalla violazione commessa dal ricevitore, indica in modo esplicito la richiesta dell'escussione della polizza fideiussoria, peraltro indicata nel contratto di concessione del gioco del lotto firmato dal concessionario all'art.6” (atto d'appello, pagg. 8 e seguenti, in cui l'appellante richiama vari documenti prodotti in causa in data 12 luglio 2023 nella fase cautelare); iii) “A nulla rileva che il credito di cui il fideiussore si fa carico riguarda solo l'obbligazione contrattuale stipulata dal concessionario, perché il credito azionato è proprio l'inadempimento della signora , a cui si aggiungono gli accessori previsti dalla legge, ovvero Pt_3 gli interessi di mora per il ritardato adempimento (dal 2017 al 2023) e le spese del concessionario” (atto d'appello, pag. 10); iv) “Del tutto errata risulta quindi l'affermazione del primo Giudice secondo cui l'oggetto della cartella riguarderebbe l'irrogazione di sanzioni” (atto d'appello, pag. 10).
.*.*. 1. L'appello è infondato (pur prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata). 1.1. Appare preliminare l'esame del secondo motivo di impugnazione. Gli appellanti, in sostanza, censurano la sentenza sostenendo che il credito di cui alla cartella abbia ad oggetto (non le sanzioni, ma) la penale per il mancato adempimento, alle obbligazioni, da parte della debitrice
[...]
, titolare della concessione del lotto (poi revocata) e che la polizza Pt_4 fideiussoria de qua abbia ad oggetto la penale;
a tal fine parte appellante, rimanda all'esame delle deduzioni e della documentazione dell'Amministrazione e come risulta dalle ripetute diffide, rimaste inadempiute, inviate alla quale fideiussore. CP_1
6 Ora, anche a volere ritenere che la produzione dei documenti, versati nel precedente grado e menzionati in atto di appello, sia avvenuta tempestivamente da parte delle Amministrazioni convenute (in quanto allegate, nel giudizio di merito, alla memoria n. 2 ex art. 171 ter cpc del 21.12.2023), e a volere conseguentemente considerare le deduzioni dell'appellante al riguardo, esse non valgono ad infirmare le asserzioni del primo giudice. 1.2. Invero, il documento che assume maggiormente rilievo in causa è la polizza CTIT1602437 (all. 7 dep. il 12 luglio 2023 nella fase cautelare) allegata al sollecito di pagamento inviato a in data 6.10.2017 prot. CP_1
71324 (stessa produzione). Nella polizza si legge all'art. 1 rubricato “Oggetto della garanzia – Delimitazione del rischio”: “La garanzia è limitata alle obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta, degli interessi e rivalutazione a qualsivoglia tito[lo] delle spese e delle penalità contrattuali” (così nella copia di polizza prodotta). Ora la formulazione letterale della clausola e, in particolare, l'uso delle parole “con espressa esclusione” e la successiva specificazione di ciò che non si ritiene far rientrare nella garanzia fideiussoria (si veda l'uso delle preposizioni articolate “dei”,
“degli”, “delle”) rivelano che le somme chieste a titolo di penale non rientrano nella garanzia fideiussoria. 1.3. Né conducono a diversa conclusione i restanti documenti:
-nell'all. 3 (depositato il 12 luglio 2023), vale a dire il provvedimento di revoca della concessione per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto prot. 40426 del 05.06.2017, non risulta specificato l'oggetto della garanzia fideiussoria, essendo soltanto richiamato il numero della polizza fideiussoria, e comunque non risultano elementi che consentono di ritenere che la Penale rientri nella garanzia fideiussoria;
-l'all. 4 (dep. il 12 luglio) costituisce una copia comprovante la spedizione della revoca della concessione da Posta certificata Legalmail (mittente) all'indirizzo pec di monopoli Catania;
-l'all. 5 (dep. il 12 luglio) costituisce una mail inviata dall'avv. Alfonso Lucia per all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio dei Monopoli per la CP_1
Sicilia del seguente tenore: “in data 31 maggio 2017 chiedevamo formalmente a codesto Ufficio documentazione che legittimasse la Vostra pretesa creditoria. Vi era stata richiesta con tale istanza nello specifico [di] copia firmata della polizza in oggetto che purtroppo non abbiamo visto tra gli allegati”. Appare evidente che in essa non emerge alcuna ammissione, da 7 parte di circa il fatto che la garanzia fideiussoria coprisse anche la CP_1 penale;
-l'all. 6 (dep. il 12 luglio) costituisce un mero sollecito di pagamento nei confronti della datata 20.9.2017 prot. 67380 con allegato la revoca CP_1 della concessione di cui si è detto sopra;
- l'all. 7 (dep. il 12 luglio) contiene il secondo sollecito del 6.10.2017 prot. 71324 rivolto a (di cui si è già detto sopra), avente ad oggetto CP_1
“Richiesta escussione Polizza fideiussoria n. CTIT1602437per l'ammontare complessivo di €5.164,57..”;
- l'all. 8 (dep. il 12 luglio) costituisce una lettera del 6.10.2017 prot. 74067 con cui l'avv. Alfonso Lucia, nell'interesse di i) dichiarava di avere CP_1 ricevuto il sollecito del 6.10.2017 (secondo sollecito di cui al succitato doc. 7), ii) premetteva che “..la contraente ha informato (per le vie brevi) la compagnia che una volta definita la questione relativa alla cessione della licenza per la rivendita di tabacchi avrebbe tempestivamente saldato la somma da Voi richiesta”, iii) e comunicava di dover attendere prima il pagamento della ( “Vi comunico Che la Compagnia in virtù del vincolo Pt_5 di mandato che la lega alla contraente, onde evitare la perdita del diritto di rivalsa nei confronti della stessa, non può provvedere all'immediato pagamento. Pertanto resta in attesa che tale somma venga versata dalla sig.ra come comunicatoci per le vie brevi”). Tale lettera non Parte_4 vale come riconoscimento inequivoco del debito da parte della società CP_1
Invero: a) essa non risulta sottoscritta anche da b) del resto l'avv. CP_1
Lucia, in rappresentanza di si è limitato a dichiarare che la propria CP_1 assistita era in attesa che pagasse prima la debitrice principale, il che non integra un'ammissione del debito da parte del fideiussore, semmai una contestazione circa la sussistenza di una solidarietà fra i due debitori;
c) l'importo indicato nella seconda lettera di sollecito costituisce semplicemente l'ammontare limite della polizza fideiussoria (euro 5.164,57) e non l'ammontare preteso dall pari a euro 7.664,4, così Parte_1 come è affermato in sentenza (e l'asserzione non risulta nemmeno censurata) e come, d'altra parte, risulta dalle cartelle n. 04820190024492253000 e n. 04820190024492354000 (€3.832,33+3.832,07=) di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 04820229007971045000 (all.2 prod. appellanti); non può ritenersi, pertanto, che la seconda lettera di sollecito valga come riconoscimento del quantum preteso dall'Amministrazione;
8 -l'all. 10 (dep. il 12 luglio) riproduce l'avviso di ricevimento dell'atto di intimazione;
anch'esso, dunque, non consente di smentire quanto asserito dal primo giudice circa l'oggetto della polizza fideiussoria. 1.4. Non porta a conclusioni diverse (favorevoli all'appellante) nemmeno l'altro gruppo di documenti citati nell'ambito del primo motivo di impugnazione (produzioni depositate “in data 21 dicembre 2023”), posto che l'allegato sub 3 costituisce l'estratto di ruolo e gli allegati sub 4 e sub 5 sono avvisi di ricevimento. Trattasi, quindi, di documenti che non consentono di ritenere che la penale rientri nell'obbligazione fideiussoria di CP_1
2. Le considerazioni sopra esposte, attinenti al merito della pretesa creditoria, rendono superfluo l'esame del primo motivo di impugnazione.
3. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da €5.201 a €26.000), in complessivi euro 5809,00 (Fase studio
€1134,00; Fase introduttiva €921,00; Fase di trattazione: 1843,00, Fase decisionale €1911,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto. Genova, Camera di consiglio del 26 ottobre 2025
Il Presidente estensore
EN AG
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