Ordinanza collegiale 30 marzo 2021
Sentenza breve 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 30/03/2021, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2021
N. 00203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, S. Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- della determina del -OMISSIS- datata -OMISSIS-, con la quale all'odierno ricorrente è stata comunicata la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
- di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e connessi e/o non ancora conosciuti;
nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, nonché il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Nicola Bardino - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dispone, anche in considerazione dell’assenza della difesa erariale, il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 14 aprile 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) rinvia l’esame dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 14 aprile 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.