Sentenza breve 22 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15212 del 2025, proposto dall’Associazione La Rosa dei Venti Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bielli e Mauro Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Francesco Albergotti, 16;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Media Radio Tv Società Cooperativa e Nova Sughereto Società Cooperativa, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva cautelare
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT01 - Piemonte, Provincia di Asti prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037763.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte Orientale, Provincia di Brescia, prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037766.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT07 - Liguria, province di Genova, Imperia e Savona prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037767.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT10 - Umbria prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037769.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT12 - Lazio, provincia di Frosinone prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037773.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT13 - Abruzzo e Molise prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037774.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT14 - Campania, provincie di Napoli e Caserta prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037775.21-10-2025;
-del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT16 - Calabria, provincia di Vibo Valentia prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037776.21-10-2025;
- del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT17 - Sicilia, provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037778.21-10-2025;
- del DM mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFCIALE.I.0038011.22-10-2025 del 22/10/2025 con cui il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva TV comunitarie anno 2025 escludendo la ricorrente per tutte le nove aree tecniche interessate, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. IN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
- parte ricorrente, in passato Fornitore di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) per il marchio “LIFE ZONE” in 10 aree tecniche (AT01, AT03, AT07, AT08, AT10, AT12, AT13, AT14, AT16 e AT17), ha impugnato i provvedimenti con i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria per l’erogazione dei contributi ex d.P.R. n. 146/2017 da emettere in favore delle emittenti televisive locali a carattere comunitario per l’annualità 2025;
- in particolare, i provvedimenti di esclusione riguardano 9 aree tecniche e sono stati assunti sulla base di differenti ragioni (per quanto concerne le aree tecniche AT03, AT12, AT13, AT14 AT16 e AT17, la ricorrente è stata esclusa in ragione della rinuncia all’autorizzazione; per le aree tecniche AT10 e AT07, l’esclusione è derivata dalla mancata trasmissione di contenuti; per l’area tecnica AT01, infine, l’esclusione è stata motivata in ragione della diffusione del marchio “YES TV”, in luogo del marchio “LIFE ZONE” dichiarato in domanda);
- parte ricorrente ha formulato tre censure: con il primo motivo di ricorso ha denunciato la violazione degli artt. 3, 5 e 7 del d.P.R. n. 146/2017, in quanto si sostiene che per l’utile collocazione nelle rispettive aree tecniche sarebbe sufficiente la pregressa diffusione del marchio e non anche quella attuale e futura, come sostenuto dall’Amministrazione; con la seconda doglianza, riferita ai soli provvedimenti di esclusione dalle aree tecniche AT03, AT12, AT13, AT14 AT16 e AT17, si afferma la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, art. 5 commi 5 e 8, e 8 del d.P.R. n. 146/2017, in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente attribuito valenza elusiva alle rinunce alle autorizzazioni; con la terza censura, si deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione dall’area tecnica AT01, in quanto la trasmissione di un differente marchio sarebbe in realtà riconducibile a un’errata trasmissione dei dati da parte dell’operatore di rete; con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, infine, rispettivamente riferibili ai provvedimenti sulle aree tecniche AT07, AT10 e AT12, si contestano diffusamente e sulla base di differenti presupposti fattuali le motivazioni addotte dall’Amministrazione circa la mancata trasmissione del marchio;
- il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo; ha inoltre avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
- nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi si correlino strettamente a quest’ultimo;
- la regola dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento della correttezza dell’azione amministrativa in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti;
- le coordinate in materia di ricorso cumulativo sono state poste infatti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto necessaria una stretta connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie, non solo al fine di ovviare al conseguente aggravio dei tempi del processo, ma anche allo scopo di scongiurare l'abuso dello strumento processuale volto ad eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato;
- è dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544);
Ritenuto che:
- nella fattispecie in esame, pur concludendosi il procedimento per l’erogazione dei contributi con la redazione di una graduatoria unica, è evidente che le determinazioni assunte dall’Amministrazione in essa compendiate concernono le singole domande degli operatori suddivise per aree tecniche;
- ne deriva, pertanto, che ogni domanda per relativa area tecnica è ontologicamente autonoma e suscettibile di differenti esiti a seconda della esistenza o meno dei presupposti per l’erogazione del contributo, come del resto accaduto nel caso di specie, ove alla ricorrente è stato negato il finanziamento per nove delle dieci domande presentate;
- a riprova dell’autonomia delle istanze di accesso ai contributi e, quindi, dei corrispondenti procedimenti instaurati per vagliarne l’accoglibilità, depongono le differenti motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti di rigetto e, in parallelo, i diversi motivi di censura articolati da parte ricorrente per contrastare le determinazioni assunte dall’Amministrazione (solo il primo motivo di ricorso è infatti comune a tutte le fattispecie);
- inoltre, la eterogeneità contenutistica dei provvedimenti assunti e la corrispondente diversità dei motivi di ricorso condurrebbero, in caso di fondatezza di una censura riferibile esclusivamente a un’area tecnica, a una conseguenza paradossale e incompatibile con la stessa natura del ricorso cumulativo, perché quest’ultimo sarebbe da accogliere in relazione a quello specifico provvedimento viziato e da rigettare per il resto;
- stante pertanto la diversità contenutistica dei provvedimenti in ordine alle ragioni del rigetto e la corrispondente disomogeneità dei motivi di ricorso, difettano nella fattispecie le condizioni, come sopra tratteggiate alla luce della consolidata giurisprudenza sul tema, per la proponibilità del ricorso cumulativo,
- una diversa conclusione in punto di ammissibilità del gravame, in ipotesi, sarebbe stata percorribile ove la ricorrente avesse impugnato i provvedimenti di rigetto “per gruppi”, formulando un ricorso cumulativo avente ad oggetto le determinazioni aventi una “matrice” comune (ad esempio impugnando con un unico gravame le determinazioni di rigetto relative alle aree tecniche AT03, AT12, AT13, AT14 AT16 e AT17);
- in conclusione il ricorso è inammissibile, ai sensi art. 35 comma 1, lett. b) c.p.a., difettando un requisito necessario affinché la domanda sia esaminata nel merito;
- le spese di lite, infine, possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IN TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN TI | TA RI |
IL SEGRETARIO