Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2024, proposto da
Azienda Agricola -OMISSIS- e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, -OMISSIS-, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, Mariangela Crescenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- del Decreto del Dirigente Organismo Pagatore (AVEPA) n. -OMISSIS- del 23.11.2023, trasmesso il 24.11.2023 con nota prot. -OMISSIS-/2023;
- del decreto n. -OMISSIS- del 23.12.2015 di adozione del Manuale per la Gestione del Fascicolo Aziendale nella parte in cui, con riferimento all''ammissibilità di un contratto di comodato verbale quale titolo di conduzione di superfici agricole, dispone che “il rapporto verbale non è mai ammesso qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia una società o un''associazione, salvo i casi di seguito specificati: a) nel caso in cui il/i proprietario/i concedente/i sia/siano anche parte della società semplice comodataria, è ammessa la dichiarazione unilaterale rilasciata dal/dai proprietario/i concedente/i di sussistenza di un contratto di comodato verbale”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’PA, della Regione -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. AS IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Dirigente Organismo Pagatore (AVEPA) a firma dell’Area tecnica pagamenti diretti n. -OMISSIS- del 23/11/2023 avente ad oggetto “ decadenza domande unificate anni 2015/2020” e applicazione delle sanzioni. Accertamento di debito. DI -OMISSIS- e C., CU -OMISSIS- ”, articolando plurime censure nonché chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento richiamato.
La controinteressata e l’PA si sono costituiti in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso. La prima, inoltre, ha eccepito in rito la tardività del ricorso introduttivo.
Con ordinanza cautelare 21/03/2024 n. -OMISSIS-, questo Tribunale, nel rigettare l’istanza, invitava espressamente le parti a contraddire in vista della pubblica udienza sulla eccezione di tardività del ricorso sopra menzionata.
In vista dell’udienza pubblica di discussione del merito fissata in data 13/11/2024, la ricorrente:
in data 01/10/2025 ha depositato i documenti che comprovano l’avvenuta restituzione ad AVEPA dei contributi percepiti indebitamente e l’avvenuto pagamento delle sanzioni irrogate, come quantificati nel provvedimento impugnato;
in data 10/10/2025 ha notificato alle altre parti un atto di rinuncia al ricorso, depositando successivamente in data 13/10/2024 la prova delle avvenute notificazioni.
Nell’atto di rinuncia al ricorso, la ricorrente sostiene di aver provveduto “spontaneamente” a dare esecuzione al provvedimento impugnato, facendovi acquiescenza, e che ciò integrerebbe una “condotta collaborativa della ricorrente”, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
La controinteressata, sempre in vista dell’udienza pubblica, ha accettato il ricorso a condizione che parte ricorrente venga condannata a “pagare le spese degli atti di procedura compiuti” ex art. 84, comma 2, c.p.a.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma).
Ciò posto, a fronte della notifica della rinuncia, nessuna delle controparti ha manifestato opposizione alla stessa ai fini della prosecuzione del giudizio, ricadendo quindi la fattispecie nella previsione di cui all’art. 84 c.p.a. la quale dispone che, nel processo amministrativo, in caso di rinuncia della parte al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. c), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 2).
Quanto alla regolazione delle spese di lite, la controinteressata chiede che debba aversi riguardo alle regole stabilite dall’art. 84, comma 2, c.p.a., il quale prevede, per il processo amministrativo, che in caso di rinuncia della parte al ricorso “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”, sancendo in tal modo la regola tendenziale della condanna alle spese a carico del rinunciante, salvo il diverso accordo fra le parti, ovvero la decisione del giudice di compensarle “avuto riguardo a ogni circostanza”, riconoscendo tale norma al Collegio la facoltà di non condannare la parte rinunciante alla refusione delle spese, coerentemente con il principio della ampia discrezionalità di cui gode il giudice in merito alla statuizione sulle spese di lite, essendo rimessa al suo prudente apprezzamento l’opportunità di disporne la compensazione.
Ravvisato che solo la controinteressata ha insistito per la liquidazione delle spese a proprio favore, il Collegio ritiene che solo per essa debba procedersi alla verifica della sussistenza di specifiche circostanze che consentano, in deroga alla regola generale sancita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., di disporre la compensazione.
Tali ragioni non sussistono giacché, come già ipotizzato nell’Ordinanza cautelare, il ricorso, in assenza della rinuncia, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, come eccepito dalla controinteressata.
Invero, il ricorso è stato notificato in data 14.02.2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento impugnato, spirato in data 23.01.2024.
Pertanto, le stesse debbano essere liquidate nel seguente modo:
vanno compensate nei confronti delle parti diverse dalla controinteressata;
vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila) a favore della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
a) dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di € 2.000,00 (duemila), a favore della controinteressata e per il resto le compensa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
AS IN, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.