Articolo 13 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 ottobre 1989
Art. 13. 1. La vendita delle cose confiscate puo' essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Nota all'art. 12:
Il comma 2, dell'art. 84 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 , e' cosi' formulato: "2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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