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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito delle note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2451/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
07/08/1962, C.F. elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Medici N.252 98076 SANT'AGATA presso lo studio Parte_2 dell'Avv. NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 20.01.2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che, a seguito di visita della Commissione medica, con provvedimento del 26.4.2021, l respingeva la domanda con la CP_1 seguente motivazione:“non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”; che inutile si era rivelato il successivo ricorso amministrativo;
che pertanto aveva depositato in data 10.02.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 459/2022 acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , Persona_1
aveva confermato il parere reso dalla Commissione medica, ritenendo che le patologie riscontrate non determinassero una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28.12.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna viene decisa.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Parte_1
da cui lo stesso risulta affetto: “broncopatia cronica a moderata incidenza
2 funzionale in soggetto con esiti specifici, ipertensione arteriosa in atto in 2° classe NYHA, discopatie con sofferenza neurogena periferica in poliartrosi a media incidenza funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media entità”
e concludendo che “il complesso delle patologie croniche invalidanti riscontrate riducono in modo permanente a meno di un terzo di 1/3 la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue CP_1 Parte_1 attitudini (art.1 L.222/84) con decorrenza dal mese di settembre 2024.” (cfr.
CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_2
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del
3 diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 19.07.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara affetto da patologie invalidanti tali da ridurre in Parte_1
modo permanente a meno di un terzo di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24/12/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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