Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1428
Versione
17 gennaio 1957
Art. 1. Articolo unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".

Entrata in vigore il 17 gennaio 1957