Art. 1. Articolo unico.
All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".
All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".