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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 603 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Marta Gammella, la quale si riporta all'atto di appello ed insiste per l'accoglimento;
E' presente per parte appellata l'Avv. Antonietta Vattimo, la quale si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per l'integrale accoglimento;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 07/02/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 530/2021 del
Giudice di Pace di Paola, depositata il 08.11.21, nel proc. iscritto al n. 920/2020 r.g.a.c., non notificata
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gammella Marta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cetraro (CS), alla Via I Traversa
Stazione n.17, in forza di mandato in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
E , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
sindaci p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Vattimo Antonietta e domiciliati presso lo studio della medesima, sito in alla via Nazionale, SS. 18, n. 97, in virtù di procura speciale Controparte_1
posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché in virtù di deliberazione della Giunta
Comunale del n. 74 del 7.11.2022 e di deliberazione della Giunta Comunale Controparte_2
del di n. 75 del 14.11.2022, nonché di Determinazione del Responsabile CP_1 Controparte_1
di Polizia Locale n. 314 del 14.11.2022
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 29.4.22 e notificato a mezzo pec in data
30.6.22, proponeva appello avverso sentenza n. 530/2021 del Giudice di Pace di Paola, Parte_1 depositata il 08.11.21, nel proc. iscritto al n. 920/2020 r.g.a.c., non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola rigettava la domanda e confermava il verbale emesso dalla Polizia Locale, servizio associato Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite sostenute dalle parti.
L'appellante censurava la decisione pronunciata dal giudice di prime cure poiché si esaurisce nella mera valutazione personale dello stato fisico della SI.ra , in relazione allo stato di Parte_2 necessità invocato, provato per teste attraverso l' escussione del SI. e Testimone_1
documentato mediante certificato medico del Dr. , e, quindi, nell' errata valutazione Persona_1
ed interpretazione degli elementi probatori acquisiti al processo, che hanno indotto a ritenere insussistenti le esimenti necessarie per l'applicazione della disciplina sullo stato di necessità.
Parte appellante, sosteneva, infatti, che il danno grave, non riconosciuto dal giudice di prime cure, fosse esistente e determinato dalla condizione di malessere in cui versava la SI.ra , la quale, Pt_2
trovandosi sola in casa, telefonava alla figlia, la SI.ra , per fare subito ritorno a Cetraro. CP_3
In merito all'utilità della condotta del trasgressore, in relazione all'evitabilità del danno con ricorso a immediate cure mediche presso il più vicino presidio sanitario ospedaliero, maggiormente attrezzato per affrontare e urgenze, parte appellante invitava a considerare le lunghe attese che nel mese di agosto possono esserci al Pronto Soccorso di Cetraro, dal quale bisogna necessariamente passare, ed attendere il proprio turno, prima di richiedere una eventuale consulenza presso il reparto di competenza.
Per tali ragioni, l'appellante chiedeva accogliersi il proposto gravame e riformarsi in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullarsi il verbale di contestazione opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con memoria di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 15.11.22, il CP_2
e il in persona dei rispettivi sindaci p.t., si costituivano
[...] Controparte_1
e chiedevano rigettarsi il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza, con vittoria e soccombenza anche del secondo grado di giudizio.
Nello specifico, gli appellati eccepivano la mancanza della prova dello “stato di necessità”, considerando irrilevante la certificazione medica prodotta dalla società appellante, con la quale si attestava la condizione di malessere (nello specifico crisi di panico in cui versava la signora Parte_2
) e della prova che il pericolo di danno grave alla congiunta potesse ritenersi non evitabile
[...] altrimenti o che l'intervento della sig. conducente del veicolo, potesse fornirne CP_3
contributo tale da scongiurare il danno.
A tal riguardo, gli appellati sostenevano che nella fattispecie non poteva essere invocato lo "stato di necessità" perché il soccorso addotto come esimente non riguardava una persona in pericolo di vita o di altro imminente danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, sottolineando che la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che l'erronea persuasione sia provocata da circostanze oggettive e che il fatto sia proporzionato al pericolo o al supposto pericolo.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Ai fini della scriminante dello stato di necessità, “è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino
(Cass. n. 16155 del 2019; Cass. n. 4834 del 2018; Cass. n. 14515 del 2009; Cass. n. 21918 del 2006).
In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (Cass. n.
14286 del 2010)” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n.7457 del 15/03/2023).
In tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un soggetto (tra l'altro che, nel caso de quo, si trovava in un luogo diverso da quello del conducente del mezzo), qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e, comunque, non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.
La crisi di panico ed il conseguente stato di malessere, nella fattispecie in esame, non integrano un'ipotesi di stato di necessità, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla predetta scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a terzi (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, Sent. N.20121 del 24/09/2014).
Va evidenziato, peraltro, che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, non vale ad escludere la responsabilità del conducente
l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art.
4 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo” (Cass. n. 14286 del 2010, rv. 613449). La Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo,“in quanto non era stata provata la necessità di salvare sé o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mezzo della commissione dell'illecito)” (Cass. n. 15195 del 2008, Rv. 603581).
Nel caso di specie la conducente della vettura con cui è stata commessa l'infrazione ha condotto la propria madre, SI.ra dal medico Dr. adottando un Parte_2 Persona_1 comportamento tale da non giustificare l'applicazione dell'esimente invocata, mentre avrebbe potuto attivare, in luogo della SI.ra , i servizi di assistenza urgenti (chiedendo, a mezzo Pt_2 dell'apposito numero telefonico, l'intervento dell'ambulanza), o accompagnare la predetta presso il più vicino Pronto Soccorso (in cui le emergenze sono gestite in base alla loro effettiva gravità e l'emergenza assoluta comporta l'immediato accesso alle cure).
Come osservato dal giudice di prime cure, la stessa circostanza che la conducente della vettura con la quale veniva commessa l'infrazione “accompagnava la propria madre presso lo studio medico privato sito in Paola anziché presso il vicino Pronto Soccorso di Cetraro evidenzia che non veniva ipotizzato alcun pericolo grave ed imminente”.
La stessa appellante, inoltre, ha dedotto che il medico privato “l'ha sottoposta a visita presso il suo studio di Paola, in tarda serata, dunque qualche ora dopo che la SI.ra si era recata a CP_3
casa, preoccupata per le condizioni fisiche della mamma”.
La parte appellante, pertanto, non risulta abbia fornito prova dello stato di necessità, che, come esplicitato, deve essere suffragato da circostanze concrete ed oggettive che lo giustifichino.
In applicazione del generale principio di soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento degli onorari di difesa per il presente grado di giudizio, secondo i valori medi di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non espletata.
Poiché l'appello è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 603/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente giudizio che determina in € 462,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sugli onorari come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 7.2.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero