Decreto cautelare 26 novembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2025, proposto da
TA GH AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per Città Metropolitana Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-diniego/rigetto formatosi decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di doppia conformità con prot. n. 11475 del 21.8.2025 al SUAPE Sardegna Impresa codice univoco nazionale: [...]-27052025-1600.892965;
- accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente;
- nomina di un consulente tecnico d’ufficio pre – udienza con l’incarico di depositare la relazione prima dell’udienza di discussione, così da consentire al TAR di pronunciarsi nel merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per Città Metropolitana Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna e di Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. BR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente GH AR, in tesi “ n.q. di titolare dell’omonima ditta AG AR ”, ha proposto ricorso avverso il “ silenzio-diniego/rigetto formatosi decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di doppia conformità con prot. n. 11475 del 21.08.2025 al SUAPE Sardegna Impresa codice univoco nazionale: [...]-27052025-1600.892965 ” del Comune di Calasetta, domandando altresì la “ nomina, tramite decreto presidenziale inaudita altera parte, di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, con incarico di depositare una relazione prima dell’udienza di discussione affinché il Collegio possa decidere nel merito nella stessa udienza ”.
2. In tal senso, ha dedotto che “ la ditta ricorrente GH AR, dovendo esercitare attività agricola è stata immessa nel possesso degli immobili rurali oggetto di istanza per accertamento della doppia conformità (di proprietà dello stesso GH AR), e, avvalendosi del Geom. Marco Granella ha presentato in data 21.08.2025 - tramite il portale SUAPEE Sardegna Impresa - istanza di accertamento di doppia conformità dei predetti fabbricati rurali che sono stati oggetto di irrisorie opere edili realizzate in difformità alla Concessione Edilizia n. 15 del 2005 rilasciata al Sig. GH. Opere irrisorie, che non hanno creato volumi nuovi/aggiunti alla predetta concessione ”.
3. Resistono in giudizio il Comune di Calasetta, la Regione Sardegna e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.
4. Con decreto presidenziale ex art. 56 è stata respinta l’istanza di misure monocratiche in quanto “ con ogni evidenza va esclusa la riconducibilità della istanza di decreto presidenziale al novero delle domande di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.;
che viene invece in questione una richiesta di misure istruttorie mediante provvedimento presidenziale;
che, indipendentemente dalla, palese peraltro, insussistenza di ragioni di urgenza particolari, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla udienza camerale – che viene sin da ora fissata per il 4 febbraio 2026 – va rammentato che l’art. 65, comma 2, ultimo periodo del c.p.a. dispone che la decisione sulla CTU e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio;
che dunque l’istanza suindicata dev’essere dichiarata inammissibile ”.
5. Con ordinanza collegiale n. 108 del 22 gennaio 2026 è stata respinta l’istanza di ricusazione proposte nei confronti del Presidente LL dal ricorrente, disponendo perciò che “ si proceda oltre nella trattazione della istanza cautelare con la composizione originaria del Collegio, comprensiva del Presidente LL ”.
6. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
7. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle “ note d’udienza ” – istituto previsto eccezionalmente nel periodo emergenziale Covid-19 ma oggi privo di copertura normativa - depositate dal ricorrente il 2 febbraio 2026, in quanto esse costituiscono perciò, in realtà, una memoria tardiva, poiché depositata oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio e, come tale inammissibile, della quale non può quindi tenersi conto ai fini della decisione.
8. Ciò posto, il ricorso è inammissibile poiché, come evidenziato dal Comune di Calasetta, con circostanze fattuali rimaste incontestate, l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, oggi (ri)proposta dalla ditta individuale GH AR e su cui si è formato il silenzio rigetto, ha ad oggetto il medesimo immobile ed i medesimi abusi già oggetto dell’istanza in sanatoria prot. 7775 del 21 luglio 2009 – PE n. 49/19, che è stata oggetto di diniego espresso n. 7 del 4 gennaio 2010.
Inoltre, l’istanza in oggetto è del tutto analoga a quella SUAPE Sardegna Impresa codice univoco nazionale: [...]13102022-1154.538403 Numero Protocollo: 13379 Data protocollo: 24-10-2022, avente ad oggetto la doppia conformità delle opere edili realizzate in lievissima difformità alla Concessione edilizia n. 15 del 23/03/2005 rilasciata dal Comune di Calasetta.
Orbene, avverso il silenzio serbato su tale istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., che è stato definito da questa Sezione con la sentenza n. 106 del 12 febbraio 2024, che ha dichiarato “ inammissibile il ricorso all’esame del Collegio in quanto proposto nelle forme di cui all’art. 31 e 117 cpa e volto all’accertamento di un comportamento inadempiente rispetto all’obbligo a provvedere benché, in realtà, il contegno inerte dell’amministrazione comunale assumesse, per espressa disposizione di legge, una valenza provvedimentale, come tale aggredibile con il ricorso impugnatorio ex art. 29 cpa. ”.
3.5. Per completezza, osserva il Collegio che, nel caso di specie, a fronte della presentazione dell’istanza tesa ad ottenere l’accertamento di conformità datata 24 ottobre 2022, la pratica doveva intendersi definita “per silentium” in senso negativo una volta decorsi 60 giorni (e pertanto in data 23 dicembre 2022) ”.
Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. II, 16 ottobre 2024, n. 8297, che ha peraltro avuto modo di rilevare un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto “ con nota prot. 1945 del 16 febbraio 2023 -non impugnata- il responsabile del servizio area tecnica aveva comunicato al ricorrente l’irricevibilità dell’istanza di accertamento di conformità di cui alla partica SUAPE n. 538403 poiché relativa ad opere per le quali già era intervenuto il diniego con nota prot. n. 7 del 4 gennaio 2010 (doc. 12 deposito comune del 26 luglio 2024) ”.
La sentenza del Consiglio di Stato è stata anche oggetto di revocazione del ricorrente GH AR, respinta con sentenza della medesima Sezione II n. 3388 del 18 aprile 2025.
9. Ed allora, con l’odierna istanza e il correlato ricorso oggi proposto, il ricorrente pretende di sottoporre a nuova valutazione dell’amministrazione, contestandone il silenzio diniego, la medesima istanza già denegata sia in forma esplicita nel 2010 che in forma silente nel 2022, ove entrambi i provvedimenti, tanto quello esplicito, quanto quello per silentium , sono ormai divenuti definitivi.
L’azione oggi proposta – e l’istanza che vi è a monte – sono perciò inammissibili in quanto surrettiziamente volti a superare l’originario termine di decadenza per impugnare il primo diniego espresso e poi comunque quello ulteriore formatosi per silentium ; riproponendo la medesima istanza, il ricorrente pretende quindi di poter nuovamente impugnare il silenzio diniego che tuttavia era già maturato sulla medesima istanza.
Persino la relazione tecnica allegata è del tutto analoga a quelle precedenti, come dedotto dal Comune e non contestato.
Di tal che, questo nuovo silenzio diniego denunciato dal ricorrente si atteggia quale atto ( rectius : comportamento significativo) meramente confermativo del precedente (e financo del precedente diniego espresso), con la conseguenza della sua inoppugnabilità: “ l’atto di conferma in senso proprio viene in rilievo quando l'amministrazione, sollecitata ad esercitare l'autotutela, riesamina l'originario provvedimento e, a seguito di un appropriato procedimento amministrativo, lo conferma con una rinnovata valutazione degli interessi e con una motivazione dotata di autonomia, mentre con l’atto meramente confermativo l'amministrazione non svolge nessuna nuova valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame e non compie approfondimenti istruttori, limitandosi a ritenere insussistenti i presupposti per dare avvio a un procedimento di autotutela; in questo secondo caso, il diniego di autotutela ha carattere meramente confermativo del precedente provvedimento e, come tale, costituisce un atto privo di valenza provvedimentale. Esso è, quindi, inidoneo a determinare un'autonoma lesione della sfera giuridica del ricorrente ” (cfr. ex multis T.a.r. Sardegna, sez. I, 25 settembre 2025, n. 763; 13 febbraio 2025, n. 114 e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori).
10. Non può certo giovare al ricorrente che l’odierna istanza e conseguente ricorso siano stati proposti da GH AR, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, poiché, oltre al rilievo per cui vi è identità e non alterità soggettiva tra la persona fisica e la ditta individuale, è decisivo il rilievo, in diritto, per cui “ solo il titolare dell’interesse legittimo può agire a tutela dello stesso, mentre l’avente causa del titolare rimane estraneo all’esercizio del potere e non può surrogarsi al primo nell’iniziativa giudiziale, sia che si tratti dell’azione demolitoria sia che si tratti dell’azione risarcitoria, né ai sensi dell’art. 2900 c.c. (cfr. Cons. Stato sez. V, n. 2606 del 2024), né sulla base di un negozio di diritto privato, come nella fattispecie per cui è causa ” (Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2024, n. 9333).
Il ricorrente pretenderebbe che il semplice subentro della ditta individuale GH AR nella conduzione dell’area per cui è causa determini la reviviscenza del potere di formulare una istanza di accertamento di conformità già formulata e rigettata e sulla quale si è pure formato giudicato amministrativo; ma ciò non è, giuridicamente, possibile, poiché postulerebbe, a tutto concedere, l’inammissibile trasferimento dell’originaria posizione di interesse legittimo da GH AR alla ditta individuale omonima.
11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Calasetta, della Regione Sardegna e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
BR RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RA | Marco LL |
IL SEGRETARIO