CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio semplificato di cognizione ex artt. ss. c.p.c. e art. 30- CP_1
bis D. Lgs. n. 150/2011, in unico grado, iscritto al n. 52715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, vertente
T R A
in qualità di curatore (trustee) del fallimento del Sig. Parte_1
, dichiarato dalla County Court di Kingston-Upon- Persona_1
Thames (UK) con provvedimento del 03.02.2021, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Rita Gismondi e Alessandro De Ferrariis
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Stefania Contaldi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“RICORRE All'Illustrissimo Presidente della Corte d'Appello di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 legge n. 218/1995, affinchè voglia (i) accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza denominata Bankruptcy Order on Creditor's Petition n. 92/2020 emessa dalla County
r.g. n. 52175/2023 VG 1 Court di Kingston-Upon-Thames (Regno Unito) in data 3 febbraio 2021 e del relativo certificato di nomina del Sig. come curatore del fallimento del Sig. Parte_1
, e contestualmente (ii) emettere un provvedimento che dichiari Persona_1 il riconoscimento della suddetta sentenza e del certificato di nomina.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Per la resistente:
“SI CHIEDE Che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia
1) Accertare che non sussistono le condizioni per il riconoscimento in Italia della sentenza denominata Bankruptcy Order on Creditor's Petition n. 92/2020, emessa dalla
County Court di Kingston-Upon-Thames (Regno Unito) in data 3 febbraio 2021;
2) Che pertanto priva di effetti e non riconoscibile nel nostro ordinamento risulta la designazione del Sig. quale trustee e curatore del fallito. Pt_1
Con condanna della parte istante alla refusione delle spese competenze ed onorari della presente procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. quale curatore (trustee) del fallimento del Sig. Parte_1 [...]
, dichiarato dalla County Court di Kingston-Upon-Thames Persona_1
(Regno Unito) con provvedimento (bankruptcy order on creditor's petition) del
03.02.2021 ha richiesto l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento nell'ordinamento italiano dell'indicato provvedimento di apertura della procedura di insolvenza e del relativo certificato della sua nomina di curatore, ai sensi dell'art. 64 legge n. 218/1995, deducendo la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di cui alla richiamata disposizione e la necessità nell'ambito delle operazioni di liquidazione del patrimonio del fallito di procedere alla vendita di un immobile di proprietà di quest'ultimo, ubicato in Roma, Via Giannozzo Manetti n. 29.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato irritualmente notificato all'indirizzo PEC del creditore istante ( CP_2
, non indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
[...]
(ReGIndE) né nel Registro INAD, che si è tuttavia costituito in data 05.07.2024 al fine di eccepire l'inesistenza / nullità di detta notificazione.
All'udienza del 05.07.2024, la Corte rilevava che la costituzione della r.g. n. 52175/2023 VG 2 resistente aveva avuto efficacia sanante della nullità della notificazione del ricorso introduttivo e fissava nuova udienza al fine di consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa della stessa parte resistente.
All'udienza del 04.10.2024, le parti discutevano la causa e la Corte si riservava di decidere.
In via preliminare, deve ribadirsi che la notificazione eseguita dai procuratori del ricorrente all'indirizzo PEC del creditore istante deve ritenersi nulla e non inesistente, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando essa manca completamente o quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ciò in virtù dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo (Cass. 10677/2024, v. Cass. S.U. n.
15979/2022, v. anche Cass. n. 30082/2023).
E' appena il caso di rilevare che alla resistente, destinataria di una notificazione invalida e pure ritualmente costituitasi prima dello svolgimento dell'udienza, è stato accordato termine per preparare la sua difesa.
In ordine invece alla normativa applicabile, va doverosamente premesso che non vale il principio del riconoscimento automatico della decisione di apertura della procedura di insolvenza sancito dal Regolamento UE n. 2015/848, tenuto conto che: (i) la sentenza di cui si richiede l'exequatur (Bankruptcy Order on Creditor's Petition) e che ha aperto la procedura di insolvenza a carico del Sig.
è stata emessa nel Regno Unito il 03.02.2021; (ii) ai Persona_1
sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità
Europea dell'energia atomica (c.d. Brexit Withdrawal Agreement, approvato il
17.10.2019 ed entrato in vigore il 01.02.2020), il Regolamento UE n. 2015/848 si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni “ancillari” a condizione che la procedura principale sia aperta (nel Regno Unito o in altro Stato membro) prima della scadenza del periodo transitorio (31.12.2020); (ii) per “decisione di apertura” si intende ai sensi dell'art. 2 n. 7 Regolamento UE appena cit. sia la
“decisione del giudice di aprire una procedura […] o di confermarne l'apertura” sia “la decisione di un giudice di nominare un amministratore [della procedura]”.
r.g. n. 52175/2023 VG 3 Sebbene il ricorso sia stato proposto ai sensi dell'art. 64 legge n. 218/1995, questa Corte ritiene di dover fare applicazione della Convenzione tra Italia e
Regno Unito del 07.02.1964 relativa al reciproco riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, modificata con Protocollo del
14.07.1970, ratificata con legge n. 280 del 18.05.1973, in vigore dal 15.01.1974. E' noto che la normativa generale contenuta nella legge n. 218/1995 si ritragga dinanzi alle Convenzioni internazionali, fermo restando che la Suprema Corte ha in più di un'occasione statuito che, laddove una Convenzione internazionale, come quella di cui si tratta, “si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta […] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese], con la conseguenza che “consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adìre i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..], ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti” (così,
Cass. n. 3199/2023, v. anche Cass. Sez. Un. n. 21351/2022, Cass. Sez. Un. n.
9365/2003).
La Convenzione Italia – Regno Unito del 1964, successivamente estesa a
Jersey, Guernsey e Isola di Man per effetto di una nota di scambio del 1976 e ad
Hong Kong in forza di una nota del 1977, non rientra tra quelle che il
Regolamento UE n. 2015/848, e prima di esso il Regolamento UE n. 2000/1346, ha sostituito nei rapporti tra gli Stati membri ed in ogni caso tale sostituzione sarebbe condizionata al fatto che le relazioni bilaterali intercorressero tra Stati membri, condizione senz'altro venuta meno dopo il 31.12.2020 per effetto della
Brexit. La stessa Convenzione è, inoltre, suscettibile di denuncia tra le parti ma non risulta che ciò sia accaduto, tanto che essa compare tra i 60 trattati bilaterali in vigore tra Italia e Regno Unito nel portale ATRIO-Archivio dei Trattati internazionali online del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale nel portale UK Treaties Online (UKTO).
La Convenzione de qua si applica alle “sentenze in materia civile e commerciale” pronunciate dalle Corti del Regno Unito e dai Tribunali e Corti
d'Appello italiane dopo la sua entrata in vigore (art. II), intendendosi per
“sentenza” “ogni decisione dell'Autorità Giudiziaria comunque denominata (sentenza,
r.g. n. 52175/2023 VG 4 ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame” (art. I), prevede una regola di competenza internazionale indiretta con riguardo al riconoscimento di “sentenze su controversie fallimentari”, secondo cui “la competenza della Corte o del Tribunale di origine sussiste se essa è prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta”
(art. IV, par. 3, ultima frase) e, con riferimento al riconoscimento delle sentenze in materia civile o commerciale pronunciate nel territorio di uno degli Stati contraenti (art. III), stabilisce che esse “sono riconosciute dalle Corti del territorio dell'altra Alta Parte Contraente qualunque sia la nazionalità delle parti tranne che:
a) la Corte o il Tribunale di origine non fosse competente secondo le disposizioni dell'art. IV;
b) la sentenza sia stata pronunziata in contumacia ed il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, non abbia avuto notizia del procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa, nonostante che la citazione gli sia stata notificata secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine;
c) la sentenza sia stata ottenuta con frode;
d) la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della
Corte richiesta;
e) il soccombente, convenuto nel processo di origine, godesse, secondo la valutazione della Corte richiesta, conformemente ai principi del diritto internazionale, pubblico, dell'immunità dalla giurisdizione della Corte o Tribunale di origine, e non si fosse sottoposto a detta giurisdizione;
ovvero il soccombente, secondo la valutazione della Corte richiesta, sia immune, conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, dalla giurisdizione della Corte richiesta al momento della domanda di registration o della domanda di dichiarazione di efficacia;
f) il soccombente provi alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine. È inteso che se tale giudizio non
è stato effettivamente istituito, ma risulta che il soccombente ne abbia diritto ed intende istituirlo, la Corte richiesta può sospendere la sua decisione sul riconoscimento della sentenza per dare al soccombente stesso una congrua possibilità di iniziare detto giudizio, ovvero può concedere il riconoscimento a quelle condizioni che reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione”.
Ora, come è agevole rilevare, non vi sono soverchie differenze tra le condizioni ostative al riconoscimento in Italia delle sentenze in materia civile e commerciali pronunciate dalle Corti del Regno Unito previste dall'art. III della r.g. n. 52175/2023 VG 5 Convenzione ed i presupposti per il riconoscimento in Italia delle sentenze dei
Paesi terzi stabiliti dall'art. 64 legge 218/1995.
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. III della Convenzione (e similmente ai presupposti di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 64 legge n. 218/1965), deve ritenersi, in adesione al costante insegnamento dei Giudici di legittimità, che non possono essere fatti valere, per la prima volta, nella fase di riconoscimento avanti al giudice italiano, i vizi che, se tempestivamente dedotti innanzi al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio (v. Cass. n. 21946/2015, Cass. n. 8588/2003, Cass. n. 3199/2023 cit.). A ciò occorre aggiungere che le contestazioni in ordine alla competenza della County
Court di Kingston-Upon-Thames e alla regolare notificazione dell'istanza di fallimento al Sig. sono state mosse da colei, , che Per_1 Controparte_2
aveva richiesto la dichiarazione di fallimento proprio dinanzi alla stessa Corte inglese e i cui legali avevano presenziato all'udienza alla quale il debitore, da loro stessi citato, non era comparso ed in esito alla quale era stato dichiarato il fallimento di quest'ultimo.
In merito agli altri presupposti, la Corte osserva che:
- la dichiarazione di apertura del fallimento non risulta essere stata ottenuta con frode e del resto nessun elemento in tal senso è stato anche solo dedotto dalla parte che aveva richiesto l'apertura della procedura di insolvenza (la resistente;
CP_2
- nessun effetto contrastante con i principi dell'ordine pubblico internazionale è suscettibile di essere prodotto dalla decisione di apertura del fallimento del Sig. RA nel nostro ordinamento, tenuto conto che: (i) la verifica che questa Corte può compiere non investe la correttezza giuridica ed il contenuto della decisione straniera essendole devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione (v. Cass. SS.UU. n. 9006/2021, Cass.
n. 8462/2023); (ii) la giurisprudenza di legittimità ha fornito una nozione ampia ed elastica di ordine pubblico affermando che questo “nell'attuale fase storico-sociale, si identifica nel complesso dei valori discendenti dalla
Costituzione e dalle fonti internazionali e sovranazionali dettati a tutela dei diritti fondamentali per il modo in cui essi si attuano attraverso il diritto vivente” (così, Cass. n. 17170/2020); (iii) non si ravvisa, sulla scorta di tali principi, alcuna contrarietà della pronuncia all'ordine pubblico, essendo r.g. n. 52175/2023 VG 6 la sentenza di fallimento stata pronunciata sulla scorta dell'accertata insolvenza del debitore, denunciata peraltro, come già detto, dall'odierna resistente quale unico creditore istante e non avendo in ogni caso gli accordi raggiunti in sede di separazione aventi ad oggetto anche l'immobile romano del determinato la fuoriuscita dal Per_1
patrimonio del fallito di detto cespite;
- non consta in alcun modo, infine, che il RA godesse di una qualche forma di immunità né che abbia impugnato il provvedimento che ha accertato il suo stato di insolvenza.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parametri per gli affari di volontaria giurisdizione di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
1) In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza delle condizioni di cui all'art. III della Convenzione tra Italia e Regno Unito del 07.02.1964 relativa al reciproco riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, modificata con Protocollo del 14.07.1970 e ratificata con legge n.
280 del 15.10.1973, per il riconoscimento in Italia del provvedimento (bankruptcy order on creditor's petition) emesso il 03.02.2021 dalla County Court di Kingston-
Upon-Thames (Regno Unito), con il quale è stata aperta la procedura di insolvenza a carico di , e del relativo certificato di Persona_1
nomina del curatore (trustee);
2) Condanna la resistente al pagamento in favore della Controparte_2
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 2.833,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
07.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 52175/2023 VG 7