Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel.
Valeria Rosetti - Giudice
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ALDI ANNUNZIATA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 29/01/2024 le parti, Parte_1
e , chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del
[...] Controparte_1
1
Le parti premettevano che dalla loro unione non erano nati figli.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 17/12/2024, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“- l'Avv. continuerà a vivere nella casa coniugale di Controparte_1
cui è proprietario mentre la sig.ra si è già da tempo trasferita presso altra Parte_1
abitazione;
- i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, ragion per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, sicché nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi;
- quanto ai beni mobili, i coniugi danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- spese di lite compensate”.
Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n° 58/2024 pubblicata in data
28/05/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1 [...]
nato il 16/11/1963, in [...] il [...] (atto n. 20, Controparte_1
parte I, Serie, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2023);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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