Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
7 1 04 86/0 2 0 - 1 O 1 E S S C O A P A D M G E I O , E T A O T L REPUBBLICA ITALIANA I D R R T E I A S I T L D L G N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E O E E S R D E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 13814/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 28089 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 21 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore بچے ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLEANZA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno M. Giordano e Luigi Flauti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di S. Giacomo n. 18, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 2299 AL EL [non costituito];
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Trani-Sezione Lavoro n. 768/98 del 13 luglio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3072/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Trani (sezione distaccata di Barletta) la s.p.a. LL Assicurazioni conveniva in giudizio NG LC chiedendo all'adito Giudice di voler dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato. Nel relativo giudizio si costituiva NG LC che impugnava la domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di £. 58.774.533, oltre agli "accessori", a titolo di differenze retributive. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva la domanda come dinanzi proposta dalla società ricorrente e rigettava la domanda 2 riconvenzionale del convenuto, ma - su impugnativa del soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Trani (in funzione di Giudice del Lavoro di secondo grado) così provvedeva: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata dalla s.p.a. LL Assicurazioni per l'accertamento della natura autonoma del rapporto lavorativo inter partes;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio>>. Per quello che rileva in questa sede, il Giudice di appello ha rimarcato che: *) in merito alla concreta prestazione lavorativa del LC dalle deposizioni dei testi PP, FI, CA si ricava una figura lavorativa riconducibile a quella dell'ispettore di produzione di 2° livello", dipendente subordinato, piuttosto che alla specifica ed esterna forma di collaborazione tipica del “produttore libero">>; *) in particolare il “produttore libero” è, a norma dell'art. R 50 del c.c.n.l. applicabile nella specie, un soggetto estraneo allai organizzazione produttiva aziendale, sicché davvero non si comprende perchè il LC andava quotidianamente in agenzia proprio ad organizzare e a sovrintendere l'attività dei "produttori liberi">>; *) inoltre dalla prova documentale consistente nei detti registri relativi alla "produzione" dell'agenzia assicurativa si evince che quasi tutti i 3 fogli che compongono detti registri recano una sigla, a mò di chiusura delle annotazioni, che sembra essere quella del LC, il che è *** oggettivamente incompatibile con la tesi che l'appellante sia stato anch'egli un "produttore libero", mentre ben si coordina con la rivendicata qualifica di "ispettore di produzione" come sopra definita ex contractu>>; *) di conseguenza, va rigettata la domanda proposta dalla società datrice per l'accertamento della natura autonoma e non subordinata del rapporto tra le parti, [mentre] non si emette anche la statuizione contraria, cioè la dichiarazione che si è trattato di un lavoro subordinato, in quanto il LC, costituendosi in primo grado, non ha spiegato domanda riconvenzionale per l'accertamento di tale aspetto della vicenda con efficacia di giudicato>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. LL Assicurazioni ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L'intimato NG LC non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva ed individuale nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 1362, 1363, 4 1366, 2082, 2094, 2222 cod. civ. e 41 Cost." evidenzia che l'indagine svolta dal Tribunale di Trani si è limitata a quegli indici, quali l'orario di lavoro e la presenza dei locali agenziali, che, da soli e in contrasto con la volontà espressa dalle parti, non possono valere a dare del rapporto una qualificazione diversa da quella pattuita>>ed addebita al Giudice di appello di non avere considerato che carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato e su cui deve incontrarsi la volontà delle parti è la subordinazione, cioè quel vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa ... e nulla di ciò è emerso dalle prove assunte>>. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando ancora "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alle risultanze istruttorie" - censura la sentenza impugnata per avere ignorato la deposizione del teste CA, avere "eliminato" quella del EN in quanto "avente nella vicenda un interesse di fatto” ed avere fondato il proprio convincimento sulle deposizioni testimoniali del PP e del FI, sebbene non vertenti su tutto il periodo in cui il LC 5 aveva collaborato con LL (18 novembre 1985/20 luglio 1994) ma solo su una parte di esso (1° marzo 1992/20 luglio 1994)>>. II/a Il primo motivo di ricorso, come dinanzi proposto, si appalesa infondato. Infatti, quanto alla qualificazione del rapporto come "autonomo" 0 come "subordinato", il richiamo della società ricorrente alla preminenza della volontà dichiarata rispetto alle concrete vicende nelle quali essa si è attuata non può essere condiviso. Anzitutto il codice civile (libro quinto, titolo secondo) tutela il "rapporto" e non il "contratto" di lavoro, con ciò mostrando di affidare la tutela degli interessi del lavoratore, più che alla volontà individuale, a fonti eteronome quali la legge e la contrattazione collettiva. Già questa considerazione basterebbe ad attribuire un limitato rilievo alla qualificazione giuridica data dalle parti in sede di costituzione del rapporto (Cass. n. 4533/2000). E' poi vero che questa Corte è sembrata talvolta attribuire importanza decisiva, nella detta qualificazione, al nomen iuris adoperato dai contraenti (Cass. 15 dicembre 1990 n. 11925, 7 aprile 1992 n. 4220, 8 marzo 1995 n. 2690), ma, tanto nel caso in cui esse vogliano evitare i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia 6 tradito la vera intenzione, quanto ancora nel caso cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma, cod. civ. (nel primo caso) e l'art. 1362 cod. civ., che prescrive di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti. Nell'una e nell'altra ipotesi spetta.dunque,al giudice di merito il rilievo, e la conseguente qualificazione giuridica, del comportamento tenuto dalle parti durante l'attuazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 agosto 1997 n. 7885; Cass. sez. un. 13 febbraio 1999 n. 61). Nella specie i Giudice di appello ha sufficientemente motivato sul punto della qualificazione del rapporto de quo sulla base dell'effettivo contenuto della prestazione lavorativa del LC, avendo rilevato conclusivamente che dalle deposizioni testimoniali assunte si ricavava, per il rapporto in questione, una figura lavorativa riconducibile a quella dell'ispettore di produzione di secondo livello", dipendente subordinato così definito dalla contrattazione collettiva di categoria, piuttosto che alla 7 specifica ed esterna forma di collaborazione tipica del produttore libero>>. - Appare, altresì, inammissibile la censura proposta dalla II/b ricorrente (sempre con il primo motivo di ricorso) in merito alla pretesa "violazione della normativa contrattuale collettiva ed individuale" in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione 8 del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il ricorso in esame, ove la ricorrente ha denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) "la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ." senza neppure indicare il contenuto specifico delle clausole contrattuali in contestazione. Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere nell'affermazione - entro la parte espositiva dell'atto di mere opinioni - sul contenuto del contratto collettivo applicabile nella specie non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non specificando rigorosamente il punto ed il 9 modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. III Anche il secondo motivo di ricorso - contenente doglianze in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di appello - si appalesa inammissibile, in quanto in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi - desumibili, a parere della ricorrente, dalla omessa disamina di talune deposizioni - non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. testimoniali 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Trani. 10 Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della 跟 ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta ( in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non کے conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della C causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Trani, con esaustiva 11 motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, tenuto conto dei requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato siccome dinanzi precisati alla stregua della consolidata giurisprudenza sul punto. -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, 12 secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Trani senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). IV -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "LL Assicurazioni" deve essere respinto. Non sussistono le condizioni - data la mancata costituzione in giudizio della parte intimata - per una pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. 13 Così deciso, in Roma, il Il Consigliere estensore Dr. Daleni extorsion།Плать IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.
1.8.LUG. 2002 IL CANCELLIERE giorno 21 maggio 2002. ( 2 Verretti Il Presidente 1 O D S M G E O T A S L N S E I S G A E E L D R L E O D 14