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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 4220/2024 + 1821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4220/2024 R.G., riunita alla causa iscritta al n. 1821/2025
R.G., posta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Aldo Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Aldo Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 maggio 2025, il procuratore delle parti ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. nn. 4220/2024 + 1821/2025
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2024 esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17 ottobre 1987 con , trascritto nei CP_1
registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina, atto n.
1255 Parte II, serie A e che dal matrimonio erano nati il 19 marzo 1988, Per_1
il 03 maggio 1990 e il 28 settembre 2000. Esponeva che con Per_2 Per_3
l'accordo a seguito di negoziazione assistita del 15 giugno 2021 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Concludeva chiedendo in parziale rettifica della convenzione che le fosse “attribuito il diritto di abitazione sulla casa e residenza familiare sita in
Messina via C. Pompea cpl. Le Serre II località Ganzirri e l'uso dei mobili che la arredano e che ivi sono insiti la quale la abiterà ed userà unitamente alla figlia nata a [...] il [...]”. Persona_4
Il Giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21
c.p.c..
Con comparsa depositata in data 15 maggio 2025 si costituiva , il CP_1
quale aderiva alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
All'udienza del 19 maggio 2025, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice delegato invitava il procuratore delle parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice delegato ordinava la riunione tra il presente procedimento ed il giudizio iscritto al n. 1821/2025 R.G., sussistendo i presupposti di cui all'art. 273, comma 1, c.p.c..
Ciò premesso, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, in ragione dell'adesione di parte resistente alle richieste della . Pt_1
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 nei Parte_1
confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
2 R.G. nn. 4220/2024 + 1821/2025
1) modifica le condizioni di separazione di cui all'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione del 15 giugno 2021 come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
20/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4220/2024 R.G., riunita alla causa iscritta al n. 1821/2025
R.G., posta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Aldo Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Aldo Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 maggio 2025, il procuratore delle parti ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. nn. 4220/2024 + 1821/2025
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2024 esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17 ottobre 1987 con , trascritto nei CP_1
registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina, atto n.
1255 Parte II, serie A e che dal matrimonio erano nati il 19 marzo 1988, Per_1
il 03 maggio 1990 e il 28 settembre 2000. Esponeva che con Per_2 Per_3
l'accordo a seguito di negoziazione assistita del 15 giugno 2021 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Concludeva chiedendo in parziale rettifica della convenzione che le fosse “attribuito il diritto di abitazione sulla casa e residenza familiare sita in
Messina via C. Pompea cpl. Le Serre II località Ganzirri e l'uso dei mobili che la arredano e che ivi sono insiti la quale la abiterà ed userà unitamente alla figlia nata a [...] il [...]”. Persona_4
Il Giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21
c.p.c..
Con comparsa depositata in data 15 maggio 2025 si costituiva , il CP_1
quale aderiva alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
All'udienza del 19 maggio 2025, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice delegato invitava il procuratore delle parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice delegato ordinava la riunione tra il presente procedimento ed il giudizio iscritto al n. 1821/2025 R.G., sussistendo i presupposti di cui all'art. 273, comma 1, c.p.c..
Ciò premesso, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, in ragione dell'adesione di parte resistente alle richieste della . Pt_1
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 nei Parte_1
confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
2 R.G. nn. 4220/2024 + 1821/2025
1) modifica le condizioni di separazione di cui all'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione del 15 giugno 2021 come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
20/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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