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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/04/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine del 17/4/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2535/2020 R.G. a cui sono stati riuniti i fascicoli nn. rg 2785/20, 3016/20, 2759/20 e 2693/20
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elena Ruggiero e Flavia Mascolo con Parte_5 le quali elett.te domiciliano in Napoli, alla via Palermo n. 96
RICORRENTI CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 interna, elett.te domiciliata presso la sede dell'Ente in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con separati atti, successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti, di cui in epigrafe, hanno adito questo giudice esponendo di essere medici convenzionati a tempo indeterminato addetti al Servizio di
[...]
( presso l , con la qualifica di Organizzazione_1 CP_2 Controparte_3
“guardia medica SAUT centrale operativa”. Hanno lamentato che, con delibera del Direttore UOC Gestione umane prot. n° 17033 del 29/01/2020, l' Controparte_3 comunicava la sospensione della remunerazione aggiuntiva ai medici dell'
[...]
, in quanto era stato rilevato che l'importo di € 5,16, previsto per Organizzazione_1
l'ora di servizio prestato quale remunerazione aggiuntiva al trattamento economico, in base alla Delibera della n. 6872/99, non doveva essere corrisposto, Org_2 posto che il nuovo ACN del 23 marzo 2005 della aveva sostituto il Org_3
D.P.R. 486/96, definendo all'art. 72 co.1 i compensi orari da corrispondere ai medici come “omnicomprensivi”. Esposti i motivi di diritto a sostegno della domanda, hanno così concluso: “1) Accertare l'esistenza e la validità della delibera della n. 6782 del 1999, e Org_2 quindi la continuità della corresponsione della indennità di rischio a favore dei ricorrenti. 2) Accertare che l'indennità prevista dalla Delibera della Org_2 n. 6782 del 1999 non è parte della retribuzione prevista dalla
[...]
Contrattazione lavorativa Nazionale vigente, avendo natura indennitaria, per le difficoltà del lavoro svolto. 3) Per l'effetto, condannare l'illecito comportamento della
, per aver illegittimamente soppresso l'indennità di € 5,16 per ogni Controparte_4 ora di servizio resa dai ricorrenti. 4) Condannare la restituzione della somma di: Controparte_5
- € 322,50, in favore di , corrispondenti a € 5,16 per 62,50 ore Parte_1 lavorate nel mese di gennaio 2020, €314,76 corrispondenti a €5,16 per 61 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€324,20corrispondenti a €5,16 per 62,83 ore lavorate per il mese di marzo 2020,per un totale di € 961,46,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 1.042,32, in favore di corrispondenti a € 5,16 per202ore Parte_2 lavorate nel mese di gennaio 2020,€1.006,20corrispondenti a €5,16 per 195 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€980,40 corrispondenti a €5,16 per 190 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di €3.028,92nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 804,96, in favore di , corrispondenti a5,16 per 156ore Parte_3 lavorate nel mese di gennaio 2020,€755,32corrispondenti a €5,16 per146,38 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€866,88 corrispondenti a €5,16 per 168 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di €2.427,16,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 876,32, in favore di corrispondenti a € 5,16 per 169,83ore Parte_4 lavorate nel mese di gennaio 2020,€810,12corrispondenti a €5,16 per 157 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€ 866,88 corrispondenti a €5,16 per 168 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di € 2.553,32,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 835,92, in favore di;
corrispondenti a 5,16 per 162ore Parte_5 lavorate nel mese di gennaio 2020,€820,44corrispondenti a €5,16 per159 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€866,88 corrispondenti a €5,16 per 168ore lavorate per il mese di marzo 2020 per un totale di €2.523,24,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso. Il tutto con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_3 territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli nei confronti dei ricorrenti e e chiedendo nel merito il rigetto della Parte_1 Parte_2 domanda perché infondata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Concesso termine per note illustrative, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue. * * * *
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall n quanto ai sensi del 413 c.p.c. la competenza territoriale spetta al giudice CP_3 nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto. Inoltre, sul punto la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che l'individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici deve essere intesa con carattere esclusivo e non concorrente (Cass 11831/2002) e pertanto non può essere derogata a favore di alcun Tribunale concorrente.
Andando al merito, si osserva che nella delibera di G.R. n.6782/1999 si legge che: “ i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di urni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge…”
La questione che si pone, pertanto, è quella di verificare l'effettiva ratio della remunerazione aggiuntiva introdotta dalla delibera suindicata. Essa va individuata nella necessità di prendere atto della particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T. in un contesto normativo in attesa di riorganizzazione.
Il trattamento era, dunque, stato pensato in attesa del nuovo Accordo della Medicina Generale che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici SAUT.
Con il D.P.R. n. 270/2000 è stato approvato, poi, il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente. All'art. 68 di tale D.P.R., si legge che “ per i compiti di cui all'art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività secondo la seguente tabella: 01.01.99-01.01.2000 onorario professionale 20.12320.405 incremento quadriennale 646656 indennità piena disponibilità 2.6102.646 incremento quadriennale i.p.d. 317322
2. L'onorario professionale S incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indegnità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo;
indennità S incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo
4. Il compenso aggiuntivo S corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, S corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché, di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l versa trimestralmente e con modalità Pt_6 che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L versa all' , con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, Pt_6 CP_6 un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché, questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi sono corrisposti dalla direttamente al medico che svolge attività. Pt_6
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché, l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale. Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo S ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale S commisurato alla durata dell'incarico.
11. L , previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare Pt_6
i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché, in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo.
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 S estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente Accordo.
13. Il contratto S stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
14. La relativa polizza S stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
15. L provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel Pt_6 corso della propria attività professionale di istituto …”.
Tale D.P.R. non recepisce, dunque, la voce aggiuntiva rivendicata, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle problematiche relative ai medici indicate nella delibera di G.R. Org_4
Sulla scia del D.P.R. n. 270/2000 è poi venuto alla luce il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che a sua volta non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva rivendicata.
Tuttavia, tale mancanza non può essere letta alla stregua di una lacuna e meno che mai alla stregua di una reformatio in pejus del trattamento retributivo previsto per il personale medico al Servizio di , in quanto essa è parte integrante di una CP_2 risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all . Organizzazione_1
Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura retributiva, laddove la pregressa remunerazione aggiuntiva aveva carattere estemporaneo proprio in attesa della prossima risistemazione organica. In tal senso, gli Accordi Collettivi Nazionali ( e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) succedutisi nel tempo hanno di Org_5 volta in volta rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci aggiuntive, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000. E, quindi, ignorando in ogni caso la voce aggiuntiva di euro 5,16, che in realtà nulla doveva più aggiungere nel nuovo assetto retributivo.
Il problema, dunque, non consiste nell'individuare la natura intrinseca della remunerazione oggetto del presente giudizio ma nel prendere atto che trattasi di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto retributivo, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999. E, quindi, l'inattualità di quella remunerazione aggiuntiva ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
Pertanto, la temporaneità della voce aggiuntiva rivendicata deve ritenersi fisiologica in un contesto negoziale in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 temporaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_2
con separati ricorsi, successivamente riuniti, nei confronti di ,
[...] CP_1 così provvede: a)rigetta le domande dei ricorrenti;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, 19/04/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine del 17/4/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2535/2020 R.G. a cui sono stati riuniti i fascicoli nn. rg 2785/20, 3016/20, 2759/20 e 2693/20
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elena Ruggiero e Flavia Mascolo con Parte_5 le quali elett.te domiciliano in Napoli, alla via Palermo n. 96
RICORRENTI CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 interna, elett.te domiciliata presso la sede dell'Ente in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con separati atti, successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti, di cui in epigrafe, hanno adito questo giudice esponendo di essere medici convenzionati a tempo indeterminato addetti al Servizio di
[...]
( presso l , con la qualifica di Organizzazione_1 CP_2 Controparte_3
“guardia medica SAUT centrale operativa”. Hanno lamentato che, con delibera del Direttore UOC Gestione umane prot. n° 17033 del 29/01/2020, l' Controparte_3 comunicava la sospensione della remunerazione aggiuntiva ai medici dell'
[...]
, in quanto era stato rilevato che l'importo di € 5,16, previsto per Organizzazione_1
l'ora di servizio prestato quale remunerazione aggiuntiva al trattamento economico, in base alla Delibera della n. 6872/99, non doveva essere corrisposto, Org_2 posto che il nuovo ACN del 23 marzo 2005 della aveva sostituto il Org_3
D.P.R. 486/96, definendo all'art. 72 co.1 i compensi orari da corrispondere ai medici come “omnicomprensivi”. Esposti i motivi di diritto a sostegno della domanda, hanno così concluso: “1) Accertare l'esistenza e la validità della delibera della n. 6782 del 1999, e Org_2 quindi la continuità della corresponsione della indennità di rischio a favore dei ricorrenti. 2) Accertare che l'indennità prevista dalla Delibera della Org_2 n. 6782 del 1999 non è parte della retribuzione prevista dalla
[...]
Contrattazione lavorativa Nazionale vigente, avendo natura indennitaria, per le difficoltà del lavoro svolto. 3) Per l'effetto, condannare l'illecito comportamento della
, per aver illegittimamente soppresso l'indennità di € 5,16 per ogni Controparte_4 ora di servizio resa dai ricorrenti. 4) Condannare la restituzione della somma di: Controparte_5
- € 322,50, in favore di , corrispondenti a € 5,16 per 62,50 ore Parte_1 lavorate nel mese di gennaio 2020, €314,76 corrispondenti a €5,16 per 61 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€324,20corrispondenti a €5,16 per 62,83 ore lavorate per il mese di marzo 2020,per un totale di € 961,46,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 1.042,32, in favore di corrispondenti a € 5,16 per202ore Parte_2 lavorate nel mese di gennaio 2020,€1.006,20corrispondenti a €5,16 per 195 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€980,40 corrispondenti a €5,16 per 190 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di €3.028,92nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 804,96, in favore di , corrispondenti a5,16 per 156ore Parte_3 lavorate nel mese di gennaio 2020,€755,32corrispondenti a €5,16 per146,38 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€866,88 corrispondenti a €5,16 per 168 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di €2.427,16,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 876,32, in favore di corrispondenti a € 5,16 per 169,83ore Parte_4 lavorate nel mese di gennaio 2020,€810,12corrispondenti a €5,16 per 157 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€ 866,88 corrispondenti a €5,16 per 168 ore lavorate per il mese di marzo 2020, per un totale di € 2.553,32,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso;
- € 835,92, in favore di;
corrispondenti a 5,16 per 162ore Parte_5 lavorate nel mese di gennaio 2020,€820,44corrispondenti a €5,16 per159 ore lavorate per il mese di febbraio 2020,€866,88 corrispondenti a €5,16 per 168ore lavorate per il mese di marzo 2020 per un totale di €2.523,24,nonché di tutte le somme relative alla mancata corresponsione dell'indennità dovuta sino alla discussione del ricorso. Il tutto con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_3 territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli nei confronti dei ricorrenti e e chiedendo nel merito il rigetto della Parte_1 Parte_2 domanda perché infondata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Concesso termine per note illustrative, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue. * * * *
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall n quanto ai sensi del 413 c.p.c. la competenza territoriale spetta al giudice CP_3 nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto. Inoltre, sul punto la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che l'individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici deve essere intesa con carattere esclusivo e non concorrente (Cass 11831/2002) e pertanto non può essere derogata a favore di alcun Tribunale concorrente.
Andando al merito, si osserva che nella delibera di G.R. n.6782/1999 si legge che: “ i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di urni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge…”
La questione che si pone, pertanto, è quella di verificare l'effettiva ratio della remunerazione aggiuntiva introdotta dalla delibera suindicata. Essa va individuata nella necessità di prendere atto della particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T. in un contesto normativo in attesa di riorganizzazione.
Il trattamento era, dunque, stato pensato in attesa del nuovo Accordo della Medicina Generale che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici SAUT.
Con il D.P.R. n. 270/2000 è stato approvato, poi, il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente. All'art. 68 di tale D.P.R., si legge che “ per i compiti di cui all'art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività secondo la seguente tabella: 01.01.99-01.01.2000 onorario professionale 20.12320.405 incremento quadriennale 646656 indennità piena disponibilità 2.6102.646 incremento quadriennale i.p.d. 317322
2. L'onorario professionale S incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indegnità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo;
indennità S incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo
4. Il compenso aggiuntivo S corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, S corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché, di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l versa trimestralmente e con modalità Pt_6 che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L versa all' , con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, Pt_6 CP_6 un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché, questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi sono corrisposti dalla direttamente al medico che svolge attività. Pt_6
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché, l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale. Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo S ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale S commisurato alla durata dell'incarico.
11. L , previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare Pt_6
i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché, in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo.
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 S estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente Accordo.
13. Il contratto S stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
14. La relativa polizza S stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
15. L provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel Pt_6 corso della propria attività professionale di istituto …”.
Tale D.P.R. non recepisce, dunque, la voce aggiuntiva rivendicata, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle problematiche relative ai medici indicate nella delibera di G.R. Org_4
Sulla scia del D.P.R. n. 270/2000 è poi venuto alla luce il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che a sua volta non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva rivendicata.
Tuttavia, tale mancanza non può essere letta alla stregua di una lacuna e meno che mai alla stregua di una reformatio in pejus del trattamento retributivo previsto per il personale medico al Servizio di , in quanto essa è parte integrante di una CP_2 risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all . Organizzazione_1
Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura retributiva, laddove la pregressa remunerazione aggiuntiva aveva carattere estemporaneo proprio in attesa della prossima risistemazione organica. In tal senso, gli Accordi Collettivi Nazionali ( e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) succedutisi nel tempo hanno di Org_5 volta in volta rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci aggiuntive, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000. E, quindi, ignorando in ogni caso la voce aggiuntiva di euro 5,16, che in realtà nulla doveva più aggiungere nel nuovo assetto retributivo.
Il problema, dunque, non consiste nell'individuare la natura intrinseca della remunerazione oggetto del presente giudizio ma nel prendere atto che trattasi di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto retributivo, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999. E, quindi, l'inattualità di quella remunerazione aggiuntiva ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
Pertanto, la temporaneità della voce aggiuntiva rivendicata deve ritenersi fisiologica in un contesto negoziale in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 temporaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_2
con separati ricorsi, successivamente riuniti, nei confronti di ,
[...] CP_1 così provvede: a)rigetta le domande dei ricorrenti;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, 19/04/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco