Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5305 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata\o a Palermo (PA), in data 03/02/1957 elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo, via Catania n. 15, presso lo studio dell'avv. Bellavista Guglielmo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Romania, in data 11/04/1961 elettivamente domiciliata Controparte_1 in Palermo, via Catania n. 15, presso lostudio dell'avv. Ferrara Giulia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024.
All'udienza del 18 marzo 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
2) Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale, peraltro di sua esclusiva Parte_1 proprietà, sita in Palermo Via Castellana 118, con tutti gli arredi che attualmente la compongono. La sig.ra ha manifestato l'intenzione di ritornare in Romania, Controparte_1 suo paese natale, dove è proprietaria di una casa.
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere mediante bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 450,00 a titolo di contributo Controparte_1 al suo mantenimento. Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, ( sono entrambi pensionati), e dalle stesse ritenuta congrua, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
4) I coniugi hanno regolato ogni altro rapporto economico traloro, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti, null'alto avendo a pretendere l'uno dall'altro;
5) Le superiori condizioni avranno decorrenza dal momento della omologa della separazione da parte del Tribunale”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 10/08/2009 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29 - parte I - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini