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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3282/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 12 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120050023084520 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090006413180 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090006413180 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120001351303006 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120017651670 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005364535 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130008238740 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sette cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Riscossione Sicilia S.p.a., nonché i correlativi ruoli esattoriali ed i presupposti avvisi di accertamento.
Il ricorrente – premesso che gli atti impugnati non gli erano mai stati notificati e che egli ne era venuto a conoscenza soltanto da un estratto di ruolo rilasciatogli, su sua richiesta, dall'agente della riscossione il
31/10/2016 - formulava i seguenti motivi:
- in relazione ai ruoli esattoriali:
1) Inesistenza giuridica della notificazione;
2) Inesistenza dei titoli esecutivi;
3) Difetto di motivazione – Erroneità ed infondatezza delle somme pretese;
4) Difetto di motivazione intrinseca dell'atto presupposto;
5) Difetto di motivazione intrinseca dell'attività di liquidazione;
6) Difetto di motivazione sanzionatoria;
7) Omessa sottoscrizione;
- in relazione agli avvisi di accertamento prodromici alle impugnate iscrizioni a ruolo:
8) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente;
- in relazione alle cartelle di pagamento:
9) Inesistenza giuridica della notificazione;
10) Omessa e/o irregolare e/o illegittima notifica;
11) Prescrizione decadenza delle somme pretese;
12) Violazione del termine decadenziale ex artt.17 e 25 del DPR n.602/1973;
13) Richiesta produzione documentale ex art.26, comma 5, del DPR n.602/1973;
14) Inoperatività della sanatoria dei vizi di notifica;
15) Atti presuntivamente notificati difformi da quelli consegnati;
16) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione controparte;
17) Inesistenza giuridica della notificazione per essere stata effettuata da soggetto privo del provvedimento di attribuzione dell'incarico;
18) Inesistenza giuridica della notificazione per essere stata effettuata da società priva della qualifica ex lege;
19) Insussistenza pretesa creditoria;
20) Difetto di motivazione.
Riscossione Sicilia S.p.a.:
- deduceva di avere regolarmente notificato le sette cartelle di pagamento in contestazione;
- depositava la documentazione relativa ad ognuna di tali notifiche;
- eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, nonché la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con sentenza n.521/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento:
- esaminava, ritenendola fondata, soltanto l'eccezione dell'agente della riscossione afferente alla tardività della proposizione del ricorso;
- dichiarava inammissibile il ricorso;
- compensava le spese.
In particolare il giudice di primo grado osservava:
- “Come si evince dalla copia delle relate, prodotte in atti da Riscossione Sicilia, la notifica delle cartelle di pagamento è stata eseguita personalmente al destinatario, ovvero a familiare convivente, ovvero ai sensi degli artt.139 e 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea”;
- “La notifica delle cartelle di pagamento è stata effettuata con il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto”;
- “I dati riportati dal concessionario devono ritenersi validi e degni di fede, con la conseguenza che le cartelle impugnate devono ritenersi validamente notificate, sicchè il ricorso è tardivo, e quindi inammissibile ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546/1992, perché non proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”;
- “La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente”. Ricorrente_1 proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Riscossione Sicilia S.p.a. chiedeva il rigetto dell'appello.
Con sentenza n.706/2020 la Sezione 12^ della C.T.R. della Sicilia, confermava integralmente la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del secondo grado del giudizio.
Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, articolando sette motivi d'impugnazione.
Riscossione Sicilia S.p.a. si costituiva tardivamente per la sola partecipazione all'udienza di discussione.
Il ricorrente depositava memoria ex art.378 c.p.c., deducendo la sopravvenienza della decisione delle Sezioni
Unite (n.26283/2022) sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ovvero della cartella di pagamento non notificata o notificata in modo invalido.
Con sentenza n.34252/2023 la Corte di Cassazione ha:
- esaminato, ritenendolo fondato, soltanto il primo motivo del ricorso, afferente alla violazione dell'art.36 del
D.Lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 c.p.c., “per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi con adeguata motivazione sull'eccezione proposta dal contribuente sulla irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, limitandosi a rinviare, puramente e semplicemente (senza replicarne le argomentazioni), alla decisione di prime cure”;
- dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi dell'impugnazione;
- accolto il ricorso entro tali limiti;
- cassato l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto;
- rinviato la causa alla C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nella motivazione di tale sentenza la Corte di Cassazione ha:
- affermato che “la sentenza impugnata è assolutamente carente sul piano motivazionale”;
- ravvisato (nella sentenza impugnata) “una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, della quale neppure si riportano - ancorchè in forma sintetica – le ragioni giustificative, emergendo una valutazione del tutto insufficiente della fondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - non ha fornito un'autonoma ed articolata motivazione sul fondamento della propria decisione”;
- ritenuto che, pertanto, “il decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, giacchè il giudice di appello non ha argomentato alcunché sull'accertamento dell'osservanza delle regole procedurali delle singole notifiche in relazione alle risultanze probatorie, dal quale soltanto poteva scaturire, sul piano logico-giuridico, la conclusione della piena conoscenza (o conoscibilità) per il contribuente delle sette cartelle di pagamento, anche ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione dinanzi al giudice tributario”.
Ricorrente_1 ha ritualmente riassunto il giudizio davanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ed ha: - eccepito l'inammissibilità della costituzione nel primo grado del giudizio di Riscossione Sicilia S.p.a. per difetto di legittimazione del suo difensore, sfornito di valida procura;
- chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ex lege, a Riscossione Sicilia S.p.a., ha:
- riproposto l'eccezione afferente all'inammissibilità dell'originario ricorso poiché proposto avverso un estratto di ruolo;
- chiesto, comunque, il rigetto del ricorso in riassunzione e dell'appello.
La controversia è stata trattata all'udienza del 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio di rinvio è fissato esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato (Cass. n.8225/2013 e n.3458/2012).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni:
- nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
- nella seconda ipotesi, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza ipotesi, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n.448/2020 e n.27337/2019).
La Corte di Cassazione ha precisato che:
a) in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (n.18303/2020; n.12102/2014; n.2652/2018;
b) l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito.
Essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (n.22989/2018; n.16660/2017).
In sostanza, in caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio resta comunque libero di compiere un apprezzamento del materiale probatorio a disposizione, salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza ai fini del decidere di determinati elementi di prova o abbia ritenuto pacifici o accertati definitivamente nei precedenti giudizi di merito determinati fatti (Cass. n.10580/2022).
Ora non v'è dubbio che con l'ordinanza n.34252/2023 la Cassazione “rescindente” ha cassato l'impugnata sentenza esclusivamente per vizi della motivazione riguardo alla regolarità, o meno, della notifica delle sette cartelle di pagamento in contestazione.
Pertanto, in sede di rinvio l'appello di Ricorrente_1 deve essere esaminato in base a tutti i motivi d'impugnazione indicati nell'originario ricorso, nonché in base alle eccezioni d'inammissibilità formulate dall'agente della riscossione riguardo alla proposizione dello stesso ricorso.
Tanto premesso, la Corte osserva che la declaratoria d'inammissibilità dell'originario ricorso, pronunciata con la sentenza di primo grado, deve essere confermata, anche se per un motivo diverso da quello addotto dalla C.T.P. di Agrigento.
L'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta, infatti, inammissibile per il suo proprio contenuto, cioè indipendentemente da quanto dedotto, e documentato dall'agente della riscossione nel primo grado del giudizio.
Invero, Ricorrente_1 ha sempre eccepito che le sette cartelle di pagamento non gli sono mai state notificate e che egli è venuto a conoscenza della loro esistenza soltanto da un estratto di ruolo.
Orbene, la controversa questione afferente alla possibilità, o meno, per il contribuente, che assuma – come nel caso in esame – di non avere ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è stata recentemente affrontata, e risolta, dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, emessa in base al D.L.
n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215 del 2021, che ha novellato il D.P.R. n.602 del 1973 art.12, introducendo il comma 4-bis.
Tale norma, poi modificata dall'art.12 del D.Lgs. n.110/2024, stabilisce che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472".
Con la sopra richiamata sentenza n.26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile, poiché:
- in relazione all'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata le previsioni del sopra richiamato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che deve essere dimostrato;
- lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., istituto applicabile anche al processo tributario (Cass.
n.268/2022) sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali;
- la disciplina della rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., comma secondo, presuppone, però, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/2016);
- nel caso in esame, il contribuente non ha dedotto (né tanto meno dimostrato) la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, nei quali è consentita la diretta impugnazione di una cartella di pagamento, né ha formulato a tal fine alcuna richiesta di rimessione in termini.
Non si è formato alcun giudicato in ordine all'interesse in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n.32637/2019).
Tale questione:
- è stata esplicitamente dedotta dall'agente della riscossione sin dal primo grado del giudizio e dallo stesso contribuente con la memoria ex art.378 c.p.c. da lui depositata nel giudizio davanti la Corte di Cassazione;
- non è stata esaminata né dalla C.T.P. di Agrigento, né dalla C.T.R. della Sicilia, né dalla Corte di Cassazione.
Ed è noto che, per la formazione del giudicato, con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità
d'ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità, si richiede che vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione (Cass. n.26019/2008 e n.30954/2024).
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi del citato art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
Per le suesposte considerazioni, l'appello ed il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 debbono essere rigettati.
In ragione dello jus superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, debbono essere integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio, del giudizio davanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Prima Sezione, pronunciando in sede di rinvio, rigetta il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 e l'appello da lui proposto avverso la sentenza della C.T. P. di Agrigento n.521/2018.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio, del giudizio davanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER EL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3282/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 12 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120050023084520 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090006413180 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090006413180 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017226723 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120001351303006 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120017651670 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005364535 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130008238740 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sette cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Riscossione Sicilia S.p.a., nonché i correlativi ruoli esattoriali ed i presupposti avvisi di accertamento.
Il ricorrente – premesso che gli atti impugnati non gli erano mai stati notificati e che egli ne era venuto a conoscenza soltanto da un estratto di ruolo rilasciatogli, su sua richiesta, dall'agente della riscossione il
31/10/2016 - formulava i seguenti motivi:
- in relazione ai ruoli esattoriali:
1) Inesistenza giuridica della notificazione;
2) Inesistenza dei titoli esecutivi;
3) Difetto di motivazione – Erroneità ed infondatezza delle somme pretese;
4) Difetto di motivazione intrinseca dell'atto presupposto;
5) Difetto di motivazione intrinseca dell'attività di liquidazione;
6) Difetto di motivazione sanzionatoria;
7) Omessa sottoscrizione;
- in relazione agli avvisi di accertamento prodromici alle impugnate iscrizioni a ruolo:
8) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente;
- in relazione alle cartelle di pagamento:
9) Inesistenza giuridica della notificazione;
10) Omessa e/o irregolare e/o illegittima notifica;
11) Prescrizione decadenza delle somme pretese;
12) Violazione del termine decadenziale ex artt.17 e 25 del DPR n.602/1973;
13) Richiesta produzione documentale ex art.26, comma 5, del DPR n.602/1973;
14) Inoperatività della sanatoria dei vizi di notifica;
15) Atti presuntivamente notificati difformi da quelli consegnati;
16) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione controparte;
17) Inesistenza giuridica della notificazione per essere stata effettuata da soggetto privo del provvedimento di attribuzione dell'incarico;
18) Inesistenza giuridica della notificazione per essere stata effettuata da società priva della qualifica ex lege;
19) Insussistenza pretesa creditoria;
20) Difetto di motivazione.
Riscossione Sicilia S.p.a.:
- deduceva di avere regolarmente notificato le sette cartelle di pagamento in contestazione;
- depositava la documentazione relativa ad ognuna di tali notifiche;
- eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, nonché la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con sentenza n.521/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento:
- esaminava, ritenendola fondata, soltanto l'eccezione dell'agente della riscossione afferente alla tardività della proposizione del ricorso;
- dichiarava inammissibile il ricorso;
- compensava le spese.
In particolare il giudice di primo grado osservava:
- “Come si evince dalla copia delle relate, prodotte in atti da Riscossione Sicilia, la notifica delle cartelle di pagamento è stata eseguita personalmente al destinatario, ovvero a familiare convivente, ovvero ai sensi degli artt.139 e 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea”;
- “La notifica delle cartelle di pagamento è stata effettuata con il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto”;
- “I dati riportati dal concessionario devono ritenersi validi e degni di fede, con la conseguenza che le cartelle impugnate devono ritenersi validamente notificate, sicchè il ricorso è tardivo, e quindi inammissibile ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546/1992, perché non proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”;
- “La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente”. Ricorrente_1 proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Riscossione Sicilia S.p.a. chiedeva il rigetto dell'appello.
Con sentenza n.706/2020 la Sezione 12^ della C.T.R. della Sicilia, confermava integralmente la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del secondo grado del giudizio.
Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, articolando sette motivi d'impugnazione.
Riscossione Sicilia S.p.a. si costituiva tardivamente per la sola partecipazione all'udienza di discussione.
Il ricorrente depositava memoria ex art.378 c.p.c., deducendo la sopravvenienza della decisione delle Sezioni
Unite (n.26283/2022) sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ovvero della cartella di pagamento non notificata o notificata in modo invalido.
Con sentenza n.34252/2023 la Corte di Cassazione ha:
- esaminato, ritenendolo fondato, soltanto il primo motivo del ricorso, afferente alla violazione dell'art.36 del
D.Lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 c.p.c., “per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi con adeguata motivazione sull'eccezione proposta dal contribuente sulla irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, limitandosi a rinviare, puramente e semplicemente (senza replicarne le argomentazioni), alla decisione di prime cure”;
- dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi dell'impugnazione;
- accolto il ricorso entro tali limiti;
- cassato l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto;
- rinviato la causa alla C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nella motivazione di tale sentenza la Corte di Cassazione ha:
- affermato che “la sentenza impugnata è assolutamente carente sul piano motivazionale”;
- ravvisato (nella sentenza impugnata) “una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, della quale neppure si riportano - ancorchè in forma sintetica – le ragioni giustificative, emergendo una valutazione del tutto insufficiente della fondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - non ha fornito un'autonoma ed articolata motivazione sul fondamento della propria decisione”;
- ritenuto che, pertanto, “il decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, giacchè il giudice di appello non ha argomentato alcunché sull'accertamento dell'osservanza delle regole procedurali delle singole notifiche in relazione alle risultanze probatorie, dal quale soltanto poteva scaturire, sul piano logico-giuridico, la conclusione della piena conoscenza (o conoscibilità) per il contribuente delle sette cartelle di pagamento, anche ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione dinanzi al giudice tributario”.
Ricorrente_1 ha ritualmente riassunto il giudizio davanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ed ha: - eccepito l'inammissibilità della costituzione nel primo grado del giudizio di Riscossione Sicilia S.p.a. per difetto di legittimazione del suo difensore, sfornito di valida procura;
- chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ex lege, a Riscossione Sicilia S.p.a., ha:
- riproposto l'eccezione afferente all'inammissibilità dell'originario ricorso poiché proposto avverso un estratto di ruolo;
- chiesto, comunque, il rigetto del ricorso in riassunzione e dell'appello.
La controversia è stata trattata all'udienza del 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio di rinvio è fissato esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato (Cass. n.8225/2013 e n.3458/2012).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni:
- nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
- nella seconda ipotesi, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza ipotesi, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n.448/2020 e n.27337/2019).
La Corte di Cassazione ha precisato che:
a) in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (n.18303/2020; n.12102/2014; n.2652/2018;
b) l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito.
Essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (n.22989/2018; n.16660/2017).
In sostanza, in caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio resta comunque libero di compiere un apprezzamento del materiale probatorio a disposizione, salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza ai fini del decidere di determinati elementi di prova o abbia ritenuto pacifici o accertati definitivamente nei precedenti giudizi di merito determinati fatti (Cass. n.10580/2022).
Ora non v'è dubbio che con l'ordinanza n.34252/2023 la Cassazione “rescindente” ha cassato l'impugnata sentenza esclusivamente per vizi della motivazione riguardo alla regolarità, o meno, della notifica delle sette cartelle di pagamento in contestazione.
Pertanto, in sede di rinvio l'appello di Ricorrente_1 deve essere esaminato in base a tutti i motivi d'impugnazione indicati nell'originario ricorso, nonché in base alle eccezioni d'inammissibilità formulate dall'agente della riscossione riguardo alla proposizione dello stesso ricorso.
Tanto premesso, la Corte osserva che la declaratoria d'inammissibilità dell'originario ricorso, pronunciata con la sentenza di primo grado, deve essere confermata, anche se per un motivo diverso da quello addotto dalla C.T.P. di Agrigento.
L'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta, infatti, inammissibile per il suo proprio contenuto, cioè indipendentemente da quanto dedotto, e documentato dall'agente della riscossione nel primo grado del giudizio.
Invero, Ricorrente_1 ha sempre eccepito che le sette cartelle di pagamento non gli sono mai state notificate e che egli è venuto a conoscenza della loro esistenza soltanto da un estratto di ruolo.
Orbene, la controversa questione afferente alla possibilità, o meno, per il contribuente, che assuma – come nel caso in esame – di non avere ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è stata recentemente affrontata, e risolta, dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, emessa in base al D.L.
n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215 del 2021, che ha novellato il D.P.R. n.602 del 1973 art.12, introducendo il comma 4-bis.
Tale norma, poi modificata dall'art.12 del D.Lgs. n.110/2024, stabilisce che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472".
Con la sopra richiamata sentenza n.26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile, poiché:
- in relazione all'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata le previsioni del sopra richiamato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che deve essere dimostrato;
- lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., istituto applicabile anche al processo tributario (Cass.
n.268/2022) sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali;
- la disciplina della rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., comma secondo, presuppone, però, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/2016);
- nel caso in esame, il contribuente non ha dedotto (né tanto meno dimostrato) la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, nei quali è consentita la diretta impugnazione di una cartella di pagamento, né ha formulato a tal fine alcuna richiesta di rimessione in termini.
Non si è formato alcun giudicato in ordine all'interesse in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n.32637/2019).
Tale questione:
- è stata esplicitamente dedotta dall'agente della riscossione sin dal primo grado del giudizio e dallo stesso contribuente con la memoria ex art.378 c.p.c. da lui depositata nel giudizio davanti la Corte di Cassazione;
- non è stata esaminata né dalla C.T.P. di Agrigento, né dalla C.T.R. della Sicilia, né dalla Corte di Cassazione.
Ed è noto che, per la formazione del giudicato, con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità
d'ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità, si richiede che vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione (Cass. n.26019/2008 e n.30954/2024).
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi del citato art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
Per le suesposte considerazioni, l'appello ed il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 debbono essere rigettati.
In ragione dello jus superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, debbono essere integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio, del giudizio davanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Prima Sezione, pronunciando in sede di rinvio, rigetta il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 e l'appello da lui proposto avverso la sentenza della C.T. P. di Agrigento n.521/2018.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio, del giudizio davanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER EL