Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 812
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La Corte dichiara inammissibile l'azione impugnatoria poiché il contribuente non ha dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, né ha richiesto la rimessione in termini.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte conferma l'inammissibilità del ricorso, sebbene per un motivo diverso da quello originariamente addotto dal giudice di primo grado. La Corte ritiene che l'atto introduttivo sia inammissibile per il suo proprio contenuto, indipendentemente dalla tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 812
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 812
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo