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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 e promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, giusta delibera d'incarico n. 63 Parte_1 del 06.10.2017 e procura in calce alla citazione, rappresentato e difeso, dall' Avv. Andrea De
Lauretis, , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via
Nazionale, n. 519
Attore
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta delibera di Giunta n. 354 del 11.9.2018 e in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Patrizia Cartone, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Giulianova (TE) alla Via Indipendenza, n. 17
Convenuto
E
Controparte_2
Convenuto contumace
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ingiunzione di pagamento n. 1/29 datata 8.02.2017, notificata il 13.02.2017, il CP_1
degli Abruzzi ha intimato al il pagamento di € 309.335,99 oltre
[...] Parte_1 interessi a titolo di mancata corresponsione delle somme afferenti il Piano Locale per la non pagina 1 di 6 Autosufficienza (P.L.N.A.) relativo agli anni 2009 - 2012 ed il Piano di Zona (P.D.Z.) relativo agli anni 2014 – 2015.
Con mandato di pagamento del 14.02.2017 il ha erogato al Parte_1 [...]
l'importo di € 172.000,00, contestando la restante parte (comprese spese e Controparte_1 competenze) all' . Controparte_3
Con successivo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 notificato al in data 20.09.2017, il ha Parte_1 Controparte_1 intimato alla il pagamento del residuo Controparte_4 importo di € 137.539,04.
2. Avverso tale atto di pignoramento il ha proposto opposizione ex art. 617 Parte_1
c.p.c. contestandone la validità in quanto atto emesso da un soggetto non legittimato chiedendo, altresì, al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'efficacia del pignoramento.
Si è costituito nel giudizio così instaurato davanti al giudice dell'esecuzione il Controparte_1 il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con ordinanza del 19.04.2018 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva e ha concesso alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, provvedimento confermato dal Tribunale con ordinanza del 30.07.2019 emessa all'esito del reclamo proposto ex art. 669terdecies c.p.c.
3. Nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione il ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio il e la Controparte_1 Controparte_4 chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un soggetto non legittimato.
Si è costituito nel presente giudizio il il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_4 costituita nel presente giudizio ed è, pertanto, stata dichiarata contumace.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 26.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal sin dalle note conclusive depositate in data Controparte_1
23.12.2022 in ragione dell'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato dell'importo dovuto, giusta ordinanza di assegnazione e contestuale estinzione della procedura esecutiva del
21.03.2022 (vd. b allegato alle note conclusive del 23.12.2022).
L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale con la distribuzione finale del ricavato non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo” in quanto, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente pagina 2 di 6 intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, la parte che ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre
2023, n. 31085).
Invero, “se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti”, ne “discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria” (cfr. Cass. civ. n. 31085/2023 cit.) Inoltre, “l'eventuale accoglimento dell'opposizione formale ben può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” specie se la nullità dell'atto oggetto dell'opposizione “ha determinato uno sviluppo anomalo ed illegittimo del processo ed una altrettanto anomala ed illegittima conclusione di questo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 16 gennaio 2025, n. 1042).
6. Ciò premesso, al fine di esaminare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione da parte del soggetto che ha sottoscritto l'atto di pignoramento, è necessario inquadrare su un piano generale la figura del Funzionario responsabile della riscossione di cui al d.l. n. 202/2002, il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e, di conseguenza, in base all'art. 49 d.p.r. n. 602/1973, i compiti degli ufficiali giudiziari, ivi compreso quello di eseguire le notifiche ed i pignoramenti mobiliari e immobiliari.
L'art. 4 co. 2 sexies d.l. n. 209/2002 prevedeva che «i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», che costituisce titolo esecutivo, «secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili». Il successivo art. 4 co. 2 septies d.l. n. 209/2002 prevedeva che, a tal fine «il sindaco
o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910».
Tale previsione è stata abrogata per effetto del d.l. n. 70/2011 il quale ha, al contempo, previsto all'art. 7 co. 2 lett. gg-sexies che ««il Sindaco» o il legale rappresentante della società concessionaria (la quale, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. gg-septies d.l. n. 70/2011 deve rientrare tra i soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs. n. 446/1997) «nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
pagina 3 di 6 riscossione agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», con la precisazione che «i funzionari responsabili sono nominati tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni»), dove l'art. 42 d.lgs. n. 112/1999 prevede che gli ufficiali della riscossione «sono nominati dal concessionario tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 e dalle altre norme vigenti» e che «gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina». L'art. 1 co. 793 della l. n. 160/2019 ha previsto espressamente, per quel che rileva in questa sede, che «i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.
446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione», disposizione entrata in vigore dal 1.01.2020 (e, quindi, inapplicabile nel caso di specie).
6.1. Nel caso di specie dagli atti di causa risulta che con delibera del 20.04.2017 il
[...]
– il quale gestisce direttamente i tributi locali sia per quanto concerne la Controparte_1 gestione ordinaria dei tributi che quella straordinaria degli accertamenti e della riscossione coattiva con attivazione dell'ingiunzione e gestisce direttamente anche la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali – ha, richiamando l'art. 7 co. 2 lett. gg-sexies d.l. n. 70/2011 e constatata l'assenza nell'organico del personale del di persone in possesso Controparte_1 dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999, delegato il Sindaco alla nomina, quale ufficiale della riscossione, di dipendente della società REGIE s.r.l., Persona_1 incaricata del servizio di supporto all'ufficio tributi e riscossione coattiva (vd. doc. 7 fascicolo cautelare allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999 (vd. doc.
8-9 fascicolo cautelare allegati alla comparsa di costituzione e risposta), la quale ha sottoscritto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione, qualificandosi come Funzionario Responsabile per la Riscossione e Ufficiale di Riscossione (vd. doc. 6 allegato alla citazione).
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice tale nomina sarebbe illegittima dovendo il funzionario responsabile della riscossione, dotato dei requisiti ex art. 42 d.lgs. n. 112/1999, essere necessariamente dipendente dell'ente comunale in caso di riscossione diretta delle entrate ovvero dovendo affidare il servizio di riscossione ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.
n. 446/1997 che – nella versione ratione temporis vigente – prevede che l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere affidati: i) ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 co. 1; ii) ad operatori di Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea previa presentazione di certificazione di sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
iii) a società
pagina 4 di 6 a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 115 co. 5 lett. c) d.lgs. n. 267/2000 a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
iv) alle società a capitale misto pubblico-provato di cui all'art. 113 co. 5 lett. b) d.lgs. n.
267/2000 iscritte nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 co. 1 i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (ipotesi tra le quali, pacificamente, non rientra la società REGIE s.r.l., della quale è dipendente). Persona_1
6.2. Ritiene il Tribunale che tale tesi non può trovare accoglimento in quanto, prima dell'entrata in vigore della l. n. 160/2019, dal tenore letterale delle disposizioni citate non emerge la necessità che, in caso di riscossione diretta dei tributi locali, debba essere nominato quale responsabile della riscossione un dipendente dell'ente locale, essendo solo necessaria la sussistenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999.
A supporto di tale esito interpretativo depone proprio la riforma del 2019, la quale – come sopraesposto - ha introdotto espressamente la necessità di nominare il funzionario responsabile della riscossione tra i soggetti dipendenti dell'ente locale.
Inoltre, poiché nel caso di specie è il a procedere alla gestione Controparte_1 diretta dei tributi, irrilevante è la mancata inclusione della società REGIE s.r.l. tra i soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs. n. 446/1997 in quanto tale normativa si applica alle ipotesi in cui il servizio di riscossione viene affidato ad un soggetto terzo.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione proposta dal . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
7.1. Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 CP_1 che si liquidano in € 11.268,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
[...]
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Teramo, 10.04.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 e promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, giusta delibera d'incarico n. 63 Parte_1 del 06.10.2017 e procura in calce alla citazione, rappresentato e difeso, dall' Avv. Andrea De
Lauretis, , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via
Nazionale, n. 519
Attore
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta delibera di Giunta n. 354 del 11.9.2018 e in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Patrizia Cartone, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Giulianova (TE) alla Via Indipendenza, n. 17
Convenuto
E
Controparte_2
Convenuto contumace
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ingiunzione di pagamento n. 1/29 datata 8.02.2017, notificata il 13.02.2017, il CP_1
degli Abruzzi ha intimato al il pagamento di € 309.335,99 oltre
[...] Parte_1 interessi a titolo di mancata corresponsione delle somme afferenti il Piano Locale per la non pagina 1 di 6 Autosufficienza (P.L.N.A.) relativo agli anni 2009 - 2012 ed il Piano di Zona (P.D.Z.) relativo agli anni 2014 – 2015.
Con mandato di pagamento del 14.02.2017 il ha erogato al Parte_1 [...]
l'importo di € 172.000,00, contestando la restante parte (comprese spese e Controparte_1 competenze) all' . Controparte_3
Con successivo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 notificato al in data 20.09.2017, il ha Parte_1 Controparte_1 intimato alla il pagamento del residuo Controparte_4 importo di € 137.539,04.
2. Avverso tale atto di pignoramento il ha proposto opposizione ex art. 617 Parte_1
c.p.c. contestandone la validità in quanto atto emesso da un soggetto non legittimato chiedendo, altresì, al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'efficacia del pignoramento.
Si è costituito nel giudizio così instaurato davanti al giudice dell'esecuzione il Controparte_1 il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con ordinanza del 19.04.2018 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva e ha concesso alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, provvedimento confermato dal Tribunale con ordinanza del 30.07.2019 emessa all'esito del reclamo proposto ex art. 669terdecies c.p.c.
3. Nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione il ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio il e la Controparte_1 Controparte_4 chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un soggetto non legittimato.
Si è costituito nel presente giudizio il il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_4 costituita nel presente giudizio ed è, pertanto, stata dichiarata contumace.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 26.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal sin dalle note conclusive depositate in data Controparte_1
23.12.2022 in ragione dell'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato dell'importo dovuto, giusta ordinanza di assegnazione e contestuale estinzione della procedura esecutiva del
21.03.2022 (vd. b allegato alle note conclusive del 23.12.2022).
L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale con la distribuzione finale del ricavato non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo” in quanto, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente pagina 2 di 6 intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, la parte che ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre
2023, n. 31085).
Invero, “se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti”, ne “discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria” (cfr. Cass. civ. n. 31085/2023 cit.) Inoltre, “l'eventuale accoglimento dell'opposizione formale ben può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” specie se la nullità dell'atto oggetto dell'opposizione “ha determinato uno sviluppo anomalo ed illegittimo del processo ed una altrettanto anomala ed illegittima conclusione di questo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 16 gennaio 2025, n. 1042).
6. Ciò premesso, al fine di esaminare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione da parte del soggetto che ha sottoscritto l'atto di pignoramento, è necessario inquadrare su un piano generale la figura del Funzionario responsabile della riscossione di cui al d.l. n. 202/2002, il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e, di conseguenza, in base all'art. 49 d.p.r. n. 602/1973, i compiti degli ufficiali giudiziari, ivi compreso quello di eseguire le notifiche ed i pignoramenti mobiliari e immobiliari.
L'art. 4 co. 2 sexies d.l. n. 209/2002 prevedeva che «i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», che costituisce titolo esecutivo, «secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili». Il successivo art. 4 co. 2 septies d.l. n. 209/2002 prevedeva che, a tal fine «il sindaco
o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910».
Tale previsione è stata abrogata per effetto del d.l. n. 70/2011 il quale ha, al contempo, previsto all'art. 7 co. 2 lett. gg-sexies che ««il Sindaco» o il legale rappresentante della società concessionaria (la quale, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. gg-septies d.l. n. 70/2011 deve rientrare tra i soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs. n. 446/1997) «nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
pagina 3 di 6 riscossione agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», con la precisazione che «i funzionari responsabili sono nominati tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni»), dove l'art. 42 d.lgs. n. 112/1999 prevede che gli ufficiali della riscossione «sono nominati dal concessionario tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 e dalle altre norme vigenti» e che «gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina». L'art. 1 co. 793 della l. n. 160/2019 ha previsto espressamente, per quel che rileva in questa sede, che «i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.
446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione», disposizione entrata in vigore dal 1.01.2020 (e, quindi, inapplicabile nel caso di specie).
6.1. Nel caso di specie dagli atti di causa risulta che con delibera del 20.04.2017 il
[...]
– il quale gestisce direttamente i tributi locali sia per quanto concerne la Controparte_1 gestione ordinaria dei tributi che quella straordinaria degli accertamenti e della riscossione coattiva con attivazione dell'ingiunzione e gestisce direttamente anche la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali – ha, richiamando l'art. 7 co. 2 lett. gg-sexies d.l. n. 70/2011 e constatata l'assenza nell'organico del personale del di persone in possesso Controparte_1 dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999, delegato il Sindaco alla nomina, quale ufficiale della riscossione, di dipendente della società REGIE s.r.l., Persona_1 incaricata del servizio di supporto all'ufficio tributi e riscossione coattiva (vd. doc. 7 fascicolo cautelare allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999 (vd. doc.
8-9 fascicolo cautelare allegati alla comparsa di costituzione e risposta), la quale ha sottoscritto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione, qualificandosi come Funzionario Responsabile per la Riscossione e Ufficiale di Riscossione (vd. doc. 6 allegato alla citazione).
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte attrice tale nomina sarebbe illegittima dovendo il funzionario responsabile della riscossione, dotato dei requisiti ex art. 42 d.lgs. n. 112/1999, essere necessariamente dipendente dell'ente comunale in caso di riscossione diretta delle entrate ovvero dovendo affidare il servizio di riscossione ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.
n. 446/1997 che – nella versione ratione temporis vigente – prevede che l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere affidati: i) ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 co. 1; ii) ad operatori di Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea previa presentazione di certificazione di sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
iii) a società
pagina 4 di 6 a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 115 co. 5 lett. c) d.lgs. n. 267/2000 a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
iv) alle società a capitale misto pubblico-provato di cui all'art. 113 co. 5 lett. b) d.lgs. n.
267/2000 iscritte nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 co. 1 i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (ipotesi tra le quali, pacificamente, non rientra la società REGIE s.r.l., della quale è dipendente). Persona_1
6.2. Ritiene il Tribunale che tale tesi non può trovare accoglimento in quanto, prima dell'entrata in vigore della l. n. 160/2019, dal tenore letterale delle disposizioni citate non emerge la necessità che, in caso di riscossione diretta dei tributi locali, debba essere nominato quale responsabile della riscossione un dipendente dell'ente locale, essendo solo necessaria la sussistenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti di cui all'art. 42 d.lgs. n. 112/1999.
A supporto di tale esito interpretativo depone proprio la riforma del 2019, la quale – come sopraesposto - ha introdotto espressamente la necessità di nominare il funzionario responsabile della riscossione tra i soggetti dipendenti dell'ente locale.
Inoltre, poiché nel caso di specie è il a procedere alla gestione Controparte_1 diretta dei tributi, irrilevante è la mancata inclusione della società REGIE s.r.l. tra i soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs. n. 446/1997 in quanto tale normativa si applica alle ipotesi in cui il servizio di riscossione viene affidato ad un soggetto terzo.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione proposta dal . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
7.1. Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 CP_1 che si liquidano in € 11.268,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
[...]
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Teramo, 10.04.2025
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Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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