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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3978/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3978/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandrina Pannozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT) in via Madonna delle Grazie n. 338, giusta delega in atti,
-appellante-
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. David Di Micco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Via Capo n. V, giusta delega in CP_1 atti;
-appellato-
NONCHÈ
c.f. in persona del Prefetto p.t. Controparte_2 P.IVA_2 con sede in , Piazza della Libertà 48. CP_2
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. CP_2 1144/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di , CP_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT
[...] PR_LTSPC 00007119/2021, emessa dalla Prefettura di in data 11 CP_2 febbraio 2021 e notificata il 24 febbraio 2021, con cui gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 190,90 per violazione dell'art. 142, co. 7 C.d.S. (superamento dei limiti di velocità).
L'opponente deduceva il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, ritenuta una mera conferma del verbale senza analizzare neanche le doglianze difensive;
l'inidoneità e l'illeggibilità della documentazione fotografica posta a fondamento della contestazione;
la carenza e/o l'irregolarità della segnaletica relativa all'apparecchiatura di rilevamento;
la particolare tenuità del fatto contestato.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1144/2021 del 25 gennaio 2022, CP_2 rigettava l'opposizione, ritenendo motivata l'ordinanza de qua, sufficiente la prova della violazione e inapplicabile l'istituto della tenuità del fatto alle sanzioni amministrative.
Con ricorso in appello chiedeva la riforma della sentenza, Parte_1 articolando tre motivi:
- violazione del contraddittorio (ex art. 101 c.p.c.) per tardiva costituzione del mancato inoltro telematico degli atti e mancata Controparte_1 concessione di termini a difesa;
- conseguente inutilizzabilità degli scritti e documenti prodotti tardivamente dal CP_1
- difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, carenza probatoria della violazione (foto illeggibili), irregolarità della segnaletica e insussistenza di responsabilità.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello ed Controparte_1 eccependo la genericità dei motivi mentre la , nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica del ricorso restava contumace.
Sulla assenza delle parti alla precedente udienza
- 2 -
In discussione la appellata ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cpc. La questione è stata interpretata in vario modo in giurisprudenza. Secondo una prima tesi: ““Nel rito del lavoro, ove l'inattività delle parti in appello si verifichi all'udienza prevista dall'art. 347 c.p.c., si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 c.p.c.) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti;
ne consegue che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione” ( in questo senso Cass. civ. 6334\01); Secondo altro orientamento invece : “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo” ( cfr. Cass. civ. 5643/09).
In ogni caso alla precedente udienza entrambe le parti non sono comparse, mentre alla odierna udienza sono comparse entrambe, non inverando pertanto la fattispecie della improcedibilità dell'appello.
Sull' ammissibilità dell'appello
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal , per asserita Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e difetto di specificità dei motivi, è infondata. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., 16 novembre 2017, n. 27199), l'appello deve contenere: a) l'individuazione dei capi della sentenza impugnati;
b) le circostanze di fatto e di diritto su cui si fondano le censure;
c) la chiara esposizione delle ragioni di riforma. L'appello di rispetta i requisiti sopra indicati: Parte_1
– individua la sentenza impugnata (GDP Lt sent. n. 1144/2021);
– espone distintamente i motivi (violazione del contraddittorio, legittimazione passiva, motivazione dell'ordinanza, segnaletica e taratura);
- 3 -
– offre argomentazioni di diritto e giurisprudenziali idonee a confutare le conclusioni del primo giudice. Infatti, non è richiesto che l'appello sia redatto in forma di “sentenza alternativa”, ma è necessario consentire al giudice di ben comprendere l'oggetto della devoluzione al suo giudizio (cfr. C.A. di Napoli sez. IV, 31/01/2023, n. 408). Pertanto, il gravame deve ritenersi ammissibile, essendo diretto a sollecitare un nuovo esame della controversia nei limiti di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia nel merito si osserva quanto segue
Sui motivi di appello Vige in giurisprudenza il seguente principio di diritto:“in tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal per CP_1 difetto di legittimazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie di opposizione proposta avverso un'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal solo e non anche dal Prefetto, che, invece, non CP_1 risultava aver partecipato in alcun modo al giudizio di secondo grado)” (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22885 del 26/09/2018 (Rv. 650375 - 01).
La Suprema Corte ha anche riconosciuto in casi simili che il può CP_1 partecipare al giudizio quale interessato sostanziale, ove sia destinatario dei proventi della sanzione o partecipe dell'attività di accertamento, non essendo esclusa una sua legittimazione concorrente o adesiva (cfr. Cass. civ. sez. III, 06/11/2023, n. 30777).
Nel caso in esame, tuttavia, il è stato chiamato dal Controparte_1 giudice di pace senza che il ricorrente lo chiedesse.
Ed infatti parte ricorrente nel primo grado di giudizio ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto (ai sensi dell'art. 6 d.lg 150/11) e non al verbale di accertamento dell'infrazione come rilevata dagli agenti della Polizia Locale ( cfr. art. 7 d.lg 150/11). Si tratta di due atti completamente autonomi e distinti, l'uno, l'ordinanza ingiunzione, che sostituisce l'altro, il verbale di accertamento, qualora emessa;
ed avendo il giudizio ad oggetto l'ordinanza ingiunzione di natura prefettizia, è a quest'ultimo organo che spetta l'onere di provare la legittimità
- 4 -
dell'atto emesso dovendosi escludere che la legittimità di un atto possa essere provata e documentata anche da un ente che non ha in concreto proceduto alla sua emanazione.
Tuttavia, dalla lettura del decreto di fissazione di udienza emesso dal Giudice di primo grado, emerge che quest'ultimo abbia inteso chiamare d'ufficio il quasi considerandolo come litisconsorte facoltativo del Prefetto, non CP_1 considerando però che il decreto di fissazione d'udienza è emesso inaudita altera parte.
Ed, invero, con il decreto di fissazione di udienza il Giudice deve solamente limitarsi a fissare l'udienza di discussione non avendo, in tale fase processuale, alcun altro potere, compreso quello di ordinare d'ufficio la chiamata del terzo ex art. 107 cpc, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio tra le parti. L'operato processuale del giudice Di Pace non è corretto e il corrispondente motivo di appello è fondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 101 cpc per non avere il giudice di prime cure esaminato le note sostitutive di udienza inoltrate a mezzo per l'udienza del 23.7.2021.
In secondo luogo, si rileva che la costituzione del (parte Controparte_1 non necessaria ed estranea al rapporto processuale sollevato dalla odierna appellante) è avvenuta il 17.9.2021 ben oltre i termini ex art. 416 cpc, con decadenza da tutti i mezzi di prova proposta, compresi quelli documentali (cfr. art. 416 comma 3 cpc richiamato dall'art. 6 d.lg 150/11 richiamato dall'art. 205 codice della strada).
A tanto, tuttavia, non consegue automaticamente l'accoglimento della richiesta della appellante di rinvio per esame della difesa avversaria costituitasi in ritardo, ma in alternativa il giudice di pace avrebbe dovuto applicare i criteri probatori riconnessi all'onere della prova che si declina nel seguente modo:
“in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori, ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (cfr. Cass. 14597/21).
Nel caso concreto, la è risultata contumace in entrambi i gradi di CP_2 giudizio non assolvendo, pertanto, all'onere di allegare e comprovare l'effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
- 5 -
Le prove documentali offerte dal invece non sono utilizzabili per CP_1 tardiva produzione ed inoltre perché promananti da parte non evocata in giudizio dalla ricorrente\odierna appellante.
A tanto consegue l'accoglimento del secondo motivo di appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza di primo grado nonché l'annullamento della ordinanza ingiunzione prefettizia per carenza di prova dell'illecito amministrativo contestato.
Tanto premesso, l'appello formulato da deve trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/14, in favore della parte appellante.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso la sentenza n. 1144/21 del Giudice di pace di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
2. annulla definitivamente l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_LTSPC 00007119/2021, emessa dalla Prefettura di Latina in data 11 febbraio 2021;
3. condanna entrambi gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 300 per il primo grado di giudizio ed euro 600 per l'appello, per competenze, oltre euro 138,33 per spese documentate, oltre iva c.p.a. e spese generali come per legge, in favore dell'appellante, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandrina Pannozzo.
Latina, 16/10/2025
Il giudice Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 16.10.2025
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3978/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandrina Pannozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT) in via Madonna delle Grazie n. 338, giusta delega in atti,
-appellante-
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. David Di Micco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Via Capo n. V, giusta delega in CP_1 atti;
-appellato-
NONCHÈ
c.f. in persona del Prefetto p.t. Controparte_2 P.IVA_2 con sede in , Piazza della Libertà 48. CP_2
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. CP_2 1144/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di , CP_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT
[...] PR_LTSPC 00007119/2021, emessa dalla Prefettura di in data 11 CP_2 febbraio 2021 e notificata il 24 febbraio 2021, con cui gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 190,90 per violazione dell'art. 142, co. 7 C.d.S. (superamento dei limiti di velocità).
L'opponente deduceva il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, ritenuta una mera conferma del verbale senza analizzare neanche le doglianze difensive;
l'inidoneità e l'illeggibilità della documentazione fotografica posta a fondamento della contestazione;
la carenza e/o l'irregolarità della segnaletica relativa all'apparecchiatura di rilevamento;
la particolare tenuità del fatto contestato.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1144/2021 del 25 gennaio 2022, CP_2 rigettava l'opposizione, ritenendo motivata l'ordinanza de qua, sufficiente la prova della violazione e inapplicabile l'istituto della tenuità del fatto alle sanzioni amministrative.
Con ricorso in appello chiedeva la riforma della sentenza, Parte_1 articolando tre motivi:
- violazione del contraddittorio (ex art. 101 c.p.c.) per tardiva costituzione del mancato inoltro telematico degli atti e mancata Controparte_1 concessione di termini a difesa;
- conseguente inutilizzabilità degli scritti e documenti prodotti tardivamente dal CP_1
- difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, carenza probatoria della violazione (foto illeggibili), irregolarità della segnaletica e insussistenza di responsabilità.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello ed Controparte_1 eccependo la genericità dei motivi mentre la , nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica del ricorso restava contumace.
Sulla assenza delle parti alla precedente udienza
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In discussione la appellata ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cpc. La questione è stata interpretata in vario modo in giurisprudenza. Secondo una prima tesi: ““Nel rito del lavoro, ove l'inattività delle parti in appello si verifichi all'udienza prevista dall'art. 347 c.p.c., si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 c.p.c.) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti;
ne consegue che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione” ( in questo senso Cass. civ. 6334\01); Secondo altro orientamento invece : “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo” ( cfr. Cass. civ. 5643/09).
In ogni caso alla precedente udienza entrambe le parti non sono comparse, mentre alla odierna udienza sono comparse entrambe, non inverando pertanto la fattispecie della improcedibilità dell'appello.
Sull' ammissibilità dell'appello
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal , per asserita Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e difetto di specificità dei motivi, è infondata. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., 16 novembre 2017, n. 27199), l'appello deve contenere: a) l'individuazione dei capi della sentenza impugnati;
b) le circostanze di fatto e di diritto su cui si fondano le censure;
c) la chiara esposizione delle ragioni di riforma. L'appello di rispetta i requisiti sopra indicati: Parte_1
– individua la sentenza impugnata (GDP Lt sent. n. 1144/2021);
– espone distintamente i motivi (violazione del contraddittorio, legittimazione passiva, motivazione dell'ordinanza, segnaletica e taratura);
- 3 -
– offre argomentazioni di diritto e giurisprudenziali idonee a confutare le conclusioni del primo giudice. Infatti, non è richiesto che l'appello sia redatto in forma di “sentenza alternativa”, ma è necessario consentire al giudice di ben comprendere l'oggetto della devoluzione al suo giudizio (cfr. C.A. di Napoli sez. IV, 31/01/2023, n. 408). Pertanto, il gravame deve ritenersi ammissibile, essendo diretto a sollecitare un nuovo esame della controversia nei limiti di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia nel merito si osserva quanto segue
Sui motivi di appello Vige in giurisprudenza il seguente principio di diritto:“in tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal per CP_1 difetto di legittimazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie di opposizione proposta avverso un'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal solo e non anche dal Prefetto, che, invece, non CP_1 risultava aver partecipato in alcun modo al giudizio di secondo grado)” (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22885 del 26/09/2018 (Rv. 650375 - 01).
La Suprema Corte ha anche riconosciuto in casi simili che il può CP_1 partecipare al giudizio quale interessato sostanziale, ove sia destinatario dei proventi della sanzione o partecipe dell'attività di accertamento, non essendo esclusa una sua legittimazione concorrente o adesiva (cfr. Cass. civ. sez. III, 06/11/2023, n. 30777).
Nel caso in esame, tuttavia, il è stato chiamato dal Controparte_1 giudice di pace senza che il ricorrente lo chiedesse.
Ed infatti parte ricorrente nel primo grado di giudizio ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto (ai sensi dell'art. 6 d.lg 150/11) e non al verbale di accertamento dell'infrazione come rilevata dagli agenti della Polizia Locale ( cfr. art. 7 d.lg 150/11). Si tratta di due atti completamente autonomi e distinti, l'uno, l'ordinanza ingiunzione, che sostituisce l'altro, il verbale di accertamento, qualora emessa;
ed avendo il giudizio ad oggetto l'ordinanza ingiunzione di natura prefettizia, è a quest'ultimo organo che spetta l'onere di provare la legittimità
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dell'atto emesso dovendosi escludere che la legittimità di un atto possa essere provata e documentata anche da un ente che non ha in concreto proceduto alla sua emanazione.
Tuttavia, dalla lettura del decreto di fissazione di udienza emesso dal Giudice di primo grado, emerge che quest'ultimo abbia inteso chiamare d'ufficio il quasi considerandolo come litisconsorte facoltativo del Prefetto, non CP_1 considerando però che il decreto di fissazione d'udienza è emesso inaudita altera parte.
Ed, invero, con il decreto di fissazione di udienza il Giudice deve solamente limitarsi a fissare l'udienza di discussione non avendo, in tale fase processuale, alcun altro potere, compreso quello di ordinare d'ufficio la chiamata del terzo ex art. 107 cpc, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio tra le parti. L'operato processuale del giudice Di Pace non è corretto e il corrispondente motivo di appello è fondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 101 cpc per non avere il giudice di prime cure esaminato le note sostitutive di udienza inoltrate a mezzo per l'udienza del 23.7.2021.
In secondo luogo, si rileva che la costituzione del (parte Controparte_1 non necessaria ed estranea al rapporto processuale sollevato dalla odierna appellante) è avvenuta il 17.9.2021 ben oltre i termini ex art. 416 cpc, con decadenza da tutti i mezzi di prova proposta, compresi quelli documentali (cfr. art. 416 comma 3 cpc richiamato dall'art. 6 d.lg 150/11 richiamato dall'art. 205 codice della strada).
A tanto, tuttavia, non consegue automaticamente l'accoglimento della richiesta della appellante di rinvio per esame della difesa avversaria costituitasi in ritardo, ma in alternativa il giudice di pace avrebbe dovuto applicare i criteri probatori riconnessi all'onere della prova che si declina nel seguente modo:
“in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori, ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (cfr. Cass. 14597/21).
Nel caso concreto, la è risultata contumace in entrambi i gradi di CP_2 giudizio non assolvendo, pertanto, all'onere di allegare e comprovare l'effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
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Le prove documentali offerte dal invece non sono utilizzabili per CP_1 tardiva produzione ed inoltre perché promananti da parte non evocata in giudizio dalla ricorrente\odierna appellante.
A tanto consegue l'accoglimento del secondo motivo di appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza di primo grado nonché l'annullamento della ordinanza ingiunzione prefettizia per carenza di prova dell'illecito amministrativo contestato.
Tanto premesso, l'appello formulato da deve trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/14, in favore della parte appellante.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso la sentenza n. 1144/21 del Giudice di pace di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata;
2. annulla definitivamente l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_LTSPC 00007119/2021, emessa dalla Prefettura di Latina in data 11 febbraio 2021;
3. condanna entrambi gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 300 per il primo grado di giudizio ed euro 600 per l'appello, per competenze, oltre euro 138,33 per spese documentate, oltre iva c.p.a. e spese generali come per legge, in favore dell'appellante, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandrina Pannozzo.
Latina, 16/10/2025
Il giudice Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 16.10.2025
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