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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1745/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2020 promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Battipaglia (SA), via 1° Maggio n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Damiano Palo, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Vico Picenze CP_1
25, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Ludovici, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 15.07.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione pagina 1 di 10 scritta del 04.07.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 29.10.2020 Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare l'esatto confine del fondo di proprietà degli istanti dettagliatamente indicati in narrativa;
(b) conseguenzialmente, determinare il confine tra il terreno di proprietà degli istanti, riportato nel NCEU del medesimo Comune, alla partita
3466, foglio 17, n°539, con il terreno del sig. , riportato nel CP_1
catasto terreni del medesimo Comune, al foglio 17, part.lle 845 e 1433; (c) per
l'effetto, quale pretesa accessoria e conseguenziale, disporre l'apposizione dei termini lapidei rettificando e delimitando il confine;
(d) ordinare, poi, ai convenuti, secondo i rispettivi confini, la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, nonché ordinare ogni altro provvedimento utile ai fini del ripristino del confine;
(e) condannare i convenuti, in solido, o secondo le rispettive responsabilità al pagamento delle spese del ctu e alle spese e delle competenze del presente giudizio, con il rimborso forfettario delle spese generali del
15,0%, CNAP ed IVA, con diretta attribuzione al sott.tto procuratore antistatario”.
In data 01.02.2021 si costituiva in giudizio il convenuto , CP_1
concludendo nei seguenti termini: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: in via principale, ritenere inammissibile ed, in subordine, nel merito, rigettare la domanda attrice svolta nei confronti del convenuto perché destituita di ogni fondamento. Con vittoria di spese e competenze di lite. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea di veder accertare i confini, dichiarare che il convenuto ha usucapito il diritto a mantenere i confini delimitati dalla recinzione oggi esistente. Con vittoria di spese e competenze di lite. 3)
pagina 2 di 10 Condannare gli attori, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 22.03.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 01.03.2022, veniva parzialmente ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
La prova orale veniva assunta dal G.O.T. delegato dott.ssa Antonella Camilli alle udienze del 30.05.2022, 20.06.2022, 10.10.2022 e 19.12.2022, con rinvio dinanzi allo scrivente al 28.03.2023.
Con successiva ordinanza del 03.05.2023, valutate le risultanze delle prove orali, veniva rigettata la richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice e, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 09.07.2024, successivamente differita al 18.07.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Parte attrice rappresenta di essere proprietaria di un terreno sito in
Località Foce (AQ), identificato al N.C.T. del Comune di L'Aquila alla Partita
3466, foglio 17, particella n. 539, in forza di contratto di compravendita stipulato in data 23.04.1988 a mezzo notar e che l'area in Persona_1
questione risulta confinante, sin dal 1988, con i terreni di proprietà del convenuto , di cui alle particelle 845 e 1433. CP_1
In particolare, e affermano Parte_1 Parte_2
l'esistenza di una grave situazione di incertezza tra i confini delle proprietà, evidenziando di aver provveduto nel 2013, mediante incarico a tecnico di fiducia, a operazioni di riconfinamento in conformità con le risultanze catastali, mediante apposizione di picchetti e chiodi a latere di pali in legno e rete di recinzione metallica già esistenti. A detta di parte attrice, il convenuto avrebbe abbattuto i picchetti e, nel febbraio 2020, rimosso i pali e la rete. Parte attrice precisa, inoltre, che gli esiti della C.T.U. disposta in separato giudizio (avente pagina 3 di 10 R.G. n. 905/2014) instaurato da per accertare il mancato CP_1 rispetto delle distanze dal confine da parte dell'erigendo fabbricato di
[...]
, confermano la non coincidenza delle risultanze Parte_1
catastali con la recinzione, costituita da pali in legno infissi nel terreno e rete metallica, oggetto di rilievo topografico da parte del C.T.U. e utilizzata dal medesimo per l'individuazione del confine.
Parte attrice agisce quindi in giudizio per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto confine tra le due proprietà sulla base delle risultanze catastali, l'apposizione di termini lapidei e la condanna del convenuto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
, nel costituirsi in giudizio, contesta la ricostruzione dei CP_1
fatti operata dagli attori, affermando che lo stato dei luoghi, in relazione ai confini tra le proprietà, è rimasto immutato nel tempo e non presenta profili di incertezza. Prima dell'acquisto del terreno da parte degli attori, infatti, sussistevano termini lignei e, immediatamente dopo l'acquisto del fondo, nel rispetto dei suddetti termini, la stessa parte attrice realizzava la recinzione con rete metallica attualmente esistente, terminando i lavori entro l'anno 1988.
Conclude, dunque, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di parte attrice e, in subordine, il rigetto per infondatezza della suddetta domanda.
In via subordinata, per il caso di accoglimento della pretesa attorea di accertamento dei confini, parte convenuta chiede l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione del diritto del convenuto a mantenere i confini delimitati dalla recinzione.
2. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, emerge l'esistenza di un confine certo tra i terreni oggetto di causa, coincidente con l'attuale recinzione in pali di legno e rete metallica posta a delimitazione delle proprietà di parte attrice e parte convenuta.
In punto di diritto, è opportuno ricordare che l'azione di regolamento di confini mira a rendere definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza attinenti l'esatto confine tra terreni contigui ed ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, senza che siano contestati i titoli di acquisto. Pertanto,
l'incertezza del confine costituisce il necessario presupposto di tale azione. Da ciò consegue che, qualora sul fondo i proprietari abbiano realizzato dei pagina 4 di 10 manufatti al fine di delimitare con esattezza la zona confinaria e i detti segni possano qualificarsi come duraturi, essendo esclusa la predetta situazione di incertezza, viene meno anche il presupposto per l'esperibilità dell'azione di accertamento (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. VIII, 16.09.2022, n. 5652; in termini Cass. civ., Sez. II, 15.02.2011, n. 3723).
Nel caso di specie, sulla base delle testimonianze assunte, può ritenersi provato che prima dell'acquisto del terreno di proprietà di parte attrice vi fossero termini lignei a delimitazione dei confini con i fondi limitrofi di proprietà di parte convenuta, e che dopo l'acquisto, seguendo la linea di detti pali, è stata realizzata una recinzione con aggiunta di nuovi pali e di una rete metallica.
Depongono in tal senso le affermazioni di due testi di parte convenuta,
[...]
e non confutate dalle altre testimonianze Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza del 30.05.2022, in atti). In particolare, il teste di parte convenuta conferma l'esistenza di pali e di una rete alla fine CP_2 degli anni '80, mentre i testi di parte attrice e Testimone_3 Testimone_4
nonché il teste di parte convenuta, , si riferiscono a Testimone_5
circostanze di periodi temporali successivi (cfr. verbale udienza del 20.06.2022 per i testi e , e verbale udienza del 10.10.2022 Testimone_3 Testimone_5
per il teste , in atti). Inoltre, il teste di parte attrice Testimone_4 Tes_6
si limita a sostenere che la recinzione con rete metallica fu realizzata dal
[...] padre dell'attore nel 1994 per evitare fughe del proprio gregge di pecore, senza tuttavia che da tale affermazione sia possibile desumere la non preesistenza di termini lignei alla successiva recinzione, realizzata con aggiunta di nuovi pali e rete (cfr. verbale udienza del 20.06.2022, in atti). Può pertanto affermarsi che sin dal 1988, data dell'acquisto del terreno di proprietà di parte attrice, il confine era certo. Non rilevano in senso contrario il mancato riferimento ai termini lignei nell'atto di acquisto del fondo né la mancata coincidenza degli stessi con i confini catastali, avendo le risultanze catastali valenza sussidiaria rispetto ai termini apposti sulla proprietà con funzione di delimitazione del confine. Non rilevano, inoltre, nemmeno gli sconfinamenti nel fondo di proprietà di parte attrice asseritamente compiuti dalla teste sorella Tes_2 della moglie del convenuto, per “raccogliere la cicoria” prima della pagina 5 di 10 realizzazione della recinzione in quanto “per noi era un unico terreno” (cfr. verbale udienza del 30.05.2022, in atti), non essendo la certezza oggettiva del confine incompatibile con gli sconfinamenti, specie di terzi, non essendo tali sconfinamenti preclusi dall'esistenza di termini, per quanto visibili, e non rinvenendosi contestazioni da parte del proprietario di uno dei fondi limitrofi tali da condurre a una incertezza soggettiva del confine.
L'esistenza di una situazione di certezza, oggettiva e soggettiva, deve ritenersi confermata dal fatto che, al più tardi nel 1994, il padre dell'attore erigeva la recinzione con rete metallica in conformità ai pali preesistenti e con aggiunta di nuovi pali.
Il successivo riconfinamento con picchetti e chiodi ad opera del geometra incaricato dalla parte attrice, inoltre, è intervenuto nel 2013 su confine già certo e non vi è prova del consenso, neppure tacito, alla modifica dello stesso da parte del convenuto. Infatti, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, da un lato, risulta comunicazione a mezzo A/R di al suddetto CP_1
geometra di non essere stato presente al riconfinamento per mancato avviso, dall'altro, non vi è prova di pregresso perfezionamento dell'avviso da parte del geometra a mezzo A/R, né è stata provata l'esistenza delle telefonate asseritamente effettuate dal geometra nei confronti di il giorno CP_1
della verifica dei confini.
L'incertezza del confine non può, d'altro canto, fondarsi sulla asserita rimozione dei pali e della rete della recinzione da parte del convenuto nel febbraio 2020. Tale circostanza, infatti, non è confermata da alcun teste e risulta in contrasto con le risultanze di C.T.U. integrativa, a seguito del sopralluogo del
5 marzo 2020, nell'ambito di separato giudizio avente R.G. n. 905/2014 (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). La perizia in questione, infatti, risulta essere stata eseguita considerando, quale linea di confine tra i fondi di proprietà di
[...]
e , quella congiungente i pali di sostegno Parte_1 CP_1
della recinzione nel punto in cui i pali sono infissi nel terreno, rilevata la distorsione di alcuni pali di sostegno della rete perimetrale. Dalle risultanze documentali e fotografiche della C.T.U., in particolare, si vedono chiaramente i pagina 6 di 10 pali e la rete di recinzione lungo la linea di confine (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Le deduzioni di parte attrice, inoltre, non sono suffragate nemmeno dalla
C.T.P. tardivamente prodotta – e dunque inammissibile - con la nota di trattazione scritta del 15.11.2022, che si limita a rilevare la difformità tra confini reali e confini catastali, nonché il rinvenimento di chiodi in precedenza serviti per il riconfinamento, di pali e rete di recinzione, che lungo il confine sud-est risulta integra, mentre sul lato nord-ovest si perde nella vegetazione
(cfr. perizia allegata alle note di trattazione scritta di parte attrice del
15.11.2022). Ferma l'impossibilità di comprendere cosa si intenda per rete che si perde nella vegetazione, data la mancata allegazione di foto, la C.T.P. rileva l'esistenza di pali e di rete di recinzione, ma nulla prova in ordine alla loro rimozione ed eventuale successiva reinstallazione, cui peraltro parte attrice non fa cenno.
Le risultanze della perizia integrativa disposta nel procedimento R.G. n.
905/2014, l'inconsistenza della C.T.P. prodotta da parte attrice nel presente giudizio, nonché gli esiti delle prove orali ampiamente descritti in precedenza, costituiscono elementi decisivi per il rigetto della richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice nel presente giudizio.
Per l'effetto, l'esistenza di un confine certo, da un lato, comporta il rigetto per infondatezza della domanda di regolamento dei confini proposta dall'attore, dall'altro, preclude l'esame della eccezione di parte convenuta relativamente all'intervenuta usucapione, in quanto formulata in via meramente subordinata.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore indeterminato - complessità bassa della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione della causa, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
4.1 La parte convenuta chiede, infine, la condanna della parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma I c.p.c., sul presupposto che la causa sia stata introdotta dagli attori con mala fede e colpa pagina 7 di 10 grave, al fine di ottenere la sospensione del procedimento avente R.G. n.
905/2014 (effettivamente sopraggiunta con ordinanza del 31.10.2021), dopo che il C.T.U. ivi nominato aveva accertato la sussistenza della violazione della normativa sulle distanze dal confine da parte dell'erigendo fabbricato di
[...]
sul fondo di proprietà di quest'ultimo. Parte_1
Sul punto il Tribunale ritiene di non poter accogliere tale domanda per mancata prova del danno, non essendo sufficiente un generico riferimento al tempo intercorso dall'avvio dei procedimenti a parti inverse tra odierno attore e odierno convenuto né l'asserzione di aver dovuto contrastare una pretesa ingiustificata di parte attrice, senza alcuna specificazione in termini di lesione della propria sfera giuridica patrimoniale e/o non patrimoniale.
4.2 Il Tribunale, tuttavia, ritiene di dover condannare parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. In punto di diritto, deve ricordarsi che, secondo le Sezioni
Unite della Cassazione, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”, con la conseguenza che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13.09.2018. n. 22405). Deve inoltre considerarsi che la mala fede o la colpa grave non necessariamente devono emergere da atti specifici della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in esame, gli attori hanno proposto e proseguito un'azione la cui infondatezza e pretestuosità risultava percepibile ictu oculi ab origine o, quantomeno, con uno sforzo di minima diligenza, come dimostrato dal contenuto degli atti processuali di cui al procedimento avente R.G. n. 905/2014, confermato dalle risultanze delle prove orali ammesse su richiesta della medesima parte attrice.
L'esistenza di incertezza del confine, infatti, è stata sostenuta in forza di affermazioni del tutto indimostrate, quali l'abbattimento dei picchetti del riconfinamento e la rimozione di pali e rete di recinzione da parte del convenuto. Tali elementi, uniti al dato temporale della proposizione dell'azione in esame successivamente al deposito in separato giudizio della suddetta
C.T.U., che riscontrava la violazione delle distanze sostenuta dall'odierna parte convenuta nei confronti dell'odierno attore, dimostrano, se non la mala fede, quantomeno una colpa grave di parte attrice nell'instaurazione del presente giudizio al solo fine di ritardare la definizione di procedimento pendente, con ragionevole prognosi di condanna, nei confronti dell'odierno attore.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta da parte attrice, l'art. 96, comma III, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26435). Nella specie, si ritiene di poter parametrare detta somma alla metà delle spese processuali, comprensive dei compensi professionali, pari ad € 3.808,00, in considerazione del valore indeterminabile - complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1745/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1
nei confronti del convenuto , per le causali Parte_2 CP_1
di cui in motivazione;
2) condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto che liquida complessivamente in € CP_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
3) condanna, altresì, e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di somma equitativamente determinata in favore del convenuto , che liquida complessivamente in € CP_1
3.808,00, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
L'Aquila, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_3
Dott.ssa Alessandra Scioli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2020 promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Battipaglia (SA), via 1° Maggio n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Damiano Palo, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Vico Picenze CP_1
25, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Ludovici, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 15.07.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione pagina 1 di 10 scritta del 04.07.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 29.10.2020 Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare l'esatto confine del fondo di proprietà degli istanti dettagliatamente indicati in narrativa;
(b) conseguenzialmente, determinare il confine tra il terreno di proprietà degli istanti, riportato nel NCEU del medesimo Comune, alla partita
3466, foglio 17, n°539, con il terreno del sig. , riportato nel CP_1
catasto terreni del medesimo Comune, al foglio 17, part.lle 845 e 1433; (c) per
l'effetto, quale pretesa accessoria e conseguenziale, disporre l'apposizione dei termini lapidei rettificando e delimitando il confine;
(d) ordinare, poi, ai convenuti, secondo i rispettivi confini, la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, nonché ordinare ogni altro provvedimento utile ai fini del ripristino del confine;
(e) condannare i convenuti, in solido, o secondo le rispettive responsabilità al pagamento delle spese del ctu e alle spese e delle competenze del presente giudizio, con il rimborso forfettario delle spese generali del
15,0%, CNAP ed IVA, con diretta attribuzione al sott.tto procuratore antistatario”.
In data 01.02.2021 si costituiva in giudizio il convenuto , CP_1
concludendo nei seguenti termini: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: in via principale, ritenere inammissibile ed, in subordine, nel merito, rigettare la domanda attrice svolta nei confronti del convenuto perché destituita di ogni fondamento. Con vittoria di spese e competenze di lite. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea di veder accertare i confini, dichiarare che il convenuto ha usucapito il diritto a mantenere i confini delimitati dalla recinzione oggi esistente. Con vittoria di spese e competenze di lite. 3)
pagina 2 di 10 Condannare gli attori, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 22.03.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 01.03.2022, veniva parzialmente ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
La prova orale veniva assunta dal G.O.T. delegato dott.ssa Antonella Camilli alle udienze del 30.05.2022, 20.06.2022, 10.10.2022 e 19.12.2022, con rinvio dinanzi allo scrivente al 28.03.2023.
Con successiva ordinanza del 03.05.2023, valutate le risultanze delle prove orali, veniva rigettata la richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice e, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 09.07.2024, successivamente differita al 18.07.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Parte attrice rappresenta di essere proprietaria di un terreno sito in
Località Foce (AQ), identificato al N.C.T. del Comune di L'Aquila alla Partita
3466, foglio 17, particella n. 539, in forza di contratto di compravendita stipulato in data 23.04.1988 a mezzo notar e che l'area in Persona_1
questione risulta confinante, sin dal 1988, con i terreni di proprietà del convenuto , di cui alle particelle 845 e 1433. CP_1
In particolare, e affermano Parte_1 Parte_2
l'esistenza di una grave situazione di incertezza tra i confini delle proprietà, evidenziando di aver provveduto nel 2013, mediante incarico a tecnico di fiducia, a operazioni di riconfinamento in conformità con le risultanze catastali, mediante apposizione di picchetti e chiodi a latere di pali in legno e rete di recinzione metallica già esistenti. A detta di parte attrice, il convenuto avrebbe abbattuto i picchetti e, nel febbraio 2020, rimosso i pali e la rete. Parte attrice precisa, inoltre, che gli esiti della C.T.U. disposta in separato giudizio (avente pagina 3 di 10 R.G. n. 905/2014) instaurato da per accertare il mancato CP_1 rispetto delle distanze dal confine da parte dell'erigendo fabbricato di
[...]
, confermano la non coincidenza delle risultanze Parte_1
catastali con la recinzione, costituita da pali in legno infissi nel terreno e rete metallica, oggetto di rilievo topografico da parte del C.T.U. e utilizzata dal medesimo per l'individuazione del confine.
Parte attrice agisce quindi in giudizio per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto confine tra le due proprietà sulla base delle risultanze catastali, l'apposizione di termini lapidei e la condanna del convenuto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
, nel costituirsi in giudizio, contesta la ricostruzione dei CP_1
fatti operata dagli attori, affermando che lo stato dei luoghi, in relazione ai confini tra le proprietà, è rimasto immutato nel tempo e non presenta profili di incertezza. Prima dell'acquisto del terreno da parte degli attori, infatti, sussistevano termini lignei e, immediatamente dopo l'acquisto del fondo, nel rispetto dei suddetti termini, la stessa parte attrice realizzava la recinzione con rete metallica attualmente esistente, terminando i lavori entro l'anno 1988.
Conclude, dunque, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di parte attrice e, in subordine, il rigetto per infondatezza della suddetta domanda.
In via subordinata, per il caso di accoglimento della pretesa attorea di accertamento dei confini, parte convenuta chiede l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione del diritto del convenuto a mantenere i confini delimitati dalla recinzione.
2. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, emerge l'esistenza di un confine certo tra i terreni oggetto di causa, coincidente con l'attuale recinzione in pali di legno e rete metallica posta a delimitazione delle proprietà di parte attrice e parte convenuta.
In punto di diritto, è opportuno ricordare che l'azione di regolamento di confini mira a rendere definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza attinenti l'esatto confine tra terreni contigui ed ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, senza che siano contestati i titoli di acquisto. Pertanto,
l'incertezza del confine costituisce il necessario presupposto di tale azione. Da ciò consegue che, qualora sul fondo i proprietari abbiano realizzato dei pagina 4 di 10 manufatti al fine di delimitare con esattezza la zona confinaria e i detti segni possano qualificarsi come duraturi, essendo esclusa la predetta situazione di incertezza, viene meno anche il presupposto per l'esperibilità dell'azione di accertamento (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. VIII, 16.09.2022, n. 5652; in termini Cass. civ., Sez. II, 15.02.2011, n. 3723).
Nel caso di specie, sulla base delle testimonianze assunte, può ritenersi provato che prima dell'acquisto del terreno di proprietà di parte attrice vi fossero termini lignei a delimitazione dei confini con i fondi limitrofi di proprietà di parte convenuta, e che dopo l'acquisto, seguendo la linea di detti pali, è stata realizzata una recinzione con aggiunta di nuovi pali e di una rete metallica.
Depongono in tal senso le affermazioni di due testi di parte convenuta,
[...]
e non confutate dalle altre testimonianze Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza del 30.05.2022, in atti). In particolare, il teste di parte convenuta conferma l'esistenza di pali e di una rete alla fine CP_2 degli anni '80, mentre i testi di parte attrice e Testimone_3 Testimone_4
nonché il teste di parte convenuta, , si riferiscono a Testimone_5
circostanze di periodi temporali successivi (cfr. verbale udienza del 20.06.2022 per i testi e , e verbale udienza del 10.10.2022 Testimone_3 Testimone_5
per il teste , in atti). Inoltre, il teste di parte attrice Testimone_4 Tes_6
si limita a sostenere che la recinzione con rete metallica fu realizzata dal
[...] padre dell'attore nel 1994 per evitare fughe del proprio gregge di pecore, senza tuttavia che da tale affermazione sia possibile desumere la non preesistenza di termini lignei alla successiva recinzione, realizzata con aggiunta di nuovi pali e rete (cfr. verbale udienza del 20.06.2022, in atti). Può pertanto affermarsi che sin dal 1988, data dell'acquisto del terreno di proprietà di parte attrice, il confine era certo. Non rilevano in senso contrario il mancato riferimento ai termini lignei nell'atto di acquisto del fondo né la mancata coincidenza degli stessi con i confini catastali, avendo le risultanze catastali valenza sussidiaria rispetto ai termini apposti sulla proprietà con funzione di delimitazione del confine. Non rilevano, inoltre, nemmeno gli sconfinamenti nel fondo di proprietà di parte attrice asseritamente compiuti dalla teste sorella Tes_2 della moglie del convenuto, per “raccogliere la cicoria” prima della pagina 5 di 10 realizzazione della recinzione in quanto “per noi era un unico terreno” (cfr. verbale udienza del 30.05.2022, in atti), non essendo la certezza oggettiva del confine incompatibile con gli sconfinamenti, specie di terzi, non essendo tali sconfinamenti preclusi dall'esistenza di termini, per quanto visibili, e non rinvenendosi contestazioni da parte del proprietario di uno dei fondi limitrofi tali da condurre a una incertezza soggettiva del confine.
L'esistenza di una situazione di certezza, oggettiva e soggettiva, deve ritenersi confermata dal fatto che, al più tardi nel 1994, il padre dell'attore erigeva la recinzione con rete metallica in conformità ai pali preesistenti e con aggiunta di nuovi pali.
Il successivo riconfinamento con picchetti e chiodi ad opera del geometra incaricato dalla parte attrice, inoltre, è intervenuto nel 2013 su confine già certo e non vi è prova del consenso, neppure tacito, alla modifica dello stesso da parte del convenuto. Infatti, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, da un lato, risulta comunicazione a mezzo A/R di al suddetto CP_1
geometra di non essere stato presente al riconfinamento per mancato avviso, dall'altro, non vi è prova di pregresso perfezionamento dell'avviso da parte del geometra a mezzo A/R, né è stata provata l'esistenza delle telefonate asseritamente effettuate dal geometra nei confronti di il giorno CP_1
della verifica dei confini.
L'incertezza del confine non può, d'altro canto, fondarsi sulla asserita rimozione dei pali e della rete della recinzione da parte del convenuto nel febbraio 2020. Tale circostanza, infatti, non è confermata da alcun teste e risulta in contrasto con le risultanze di C.T.U. integrativa, a seguito del sopralluogo del
5 marzo 2020, nell'ambito di separato giudizio avente R.G. n. 905/2014 (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). La perizia in questione, infatti, risulta essere stata eseguita considerando, quale linea di confine tra i fondi di proprietà di
[...]
e , quella congiungente i pali di sostegno Parte_1 CP_1
della recinzione nel punto in cui i pali sono infissi nel terreno, rilevata la distorsione di alcuni pali di sostegno della rete perimetrale. Dalle risultanze documentali e fotografiche della C.T.U., in particolare, si vedono chiaramente i pagina 6 di 10 pali e la rete di recinzione lungo la linea di confine (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Le deduzioni di parte attrice, inoltre, non sono suffragate nemmeno dalla
C.T.P. tardivamente prodotta – e dunque inammissibile - con la nota di trattazione scritta del 15.11.2022, che si limita a rilevare la difformità tra confini reali e confini catastali, nonché il rinvenimento di chiodi in precedenza serviti per il riconfinamento, di pali e rete di recinzione, che lungo il confine sud-est risulta integra, mentre sul lato nord-ovest si perde nella vegetazione
(cfr. perizia allegata alle note di trattazione scritta di parte attrice del
15.11.2022). Ferma l'impossibilità di comprendere cosa si intenda per rete che si perde nella vegetazione, data la mancata allegazione di foto, la C.T.P. rileva l'esistenza di pali e di rete di recinzione, ma nulla prova in ordine alla loro rimozione ed eventuale successiva reinstallazione, cui peraltro parte attrice non fa cenno.
Le risultanze della perizia integrativa disposta nel procedimento R.G. n.
905/2014, l'inconsistenza della C.T.P. prodotta da parte attrice nel presente giudizio, nonché gli esiti delle prove orali ampiamente descritti in precedenza, costituiscono elementi decisivi per il rigetto della richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice nel presente giudizio.
Per l'effetto, l'esistenza di un confine certo, da un lato, comporta il rigetto per infondatezza della domanda di regolamento dei confini proposta dall'attore, dall'altro, preclude l'esame della eccezione di parte convenuta relativamente all'intervenuta usucapione, in quanto formulata in via meramente subordinata.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore indeterminato - complessità bassa della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione della causa, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
4.1 La parte convenuta chiede, infine, la condanna della parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma I c.p.c., sul presupposto che la causa sia stata introdotta dagli attori con mala fede e colpa pagina 7 di 10 grave, al fine di ottenere la sospensione del procedimento avente R.G. n.
905/2014 (effettivamente sopraggiunta con ordinanza del 31.10.2021), dopo che il C.T.U. ivi nominato aveva accertato la sussistenza della violazione della normativa sulle distanze dal confine da parte dell'erigendo fabbricato di
[...]
sul fondo di proprietà di quest'ultimo. Parte_1
Sul punto il Tribunale ritiene di non poter accogliere tale domanda per mancata prova del danno, non essendo sufficiente un generico riferimento al tempo intercorso dall'avvio dei procedimenti a parti inverse tra odierno attore e odierno convenuto né l'asserzione di aver dovuto contrastare una pretesa ingiustificata di parte attrice, senza alcuna specificazione in termini di lesione della propria sfera giuridica patrimoniale e/o non patrimoniale.
4.2 Il Tribunale, tuttavia, ritiene di dover condannare parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. In punto di diritto, deve ricordarsi che, secondo le Sezioni
Unite della Cassazione, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”, con la conseguenza che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13.09.2018. n. 22405). Deve inoltre considerarsi che la mala fede o la colpa grave non necessariamente devono emergere da atti specifici della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in esame, gli attori hanno proposto e proseguito un'azione la cui infondatezza e pretestuosità risultava percepibile ictu oculi ab origine o, quantomeno, con uno sforzo di minima diligenza, come dimostrato dal contenuto degli atti processuali di cui al procedimento avente R.G. n. 905/2014, confermato dalle risultanze delle prove orali ammesse su richiesta della medesima parte attrice.
L'esistenza di incertezza del confine, infatti, è stata sostenuta in forza di affermazioni del tutto indimostrate, quali l'abbattimento dei picchetti del riconfinamento e la rimozione di pali e rete di recinzione da parte del convenuto. Tali elementi, uniti al dato temporale della proposizione dell'azione in esame successivamente al deposito in separato giudizio della suddetta
C.T.U., che riscontrava la violazione delle distanze sostenuta dall'odierna parte convenuta nei confronti dell'odierno attore, dimostrano, se non la mala fede, quantomeno una colpa grave di parte attrice nell'instaurazione del presente giudizio al solo fine di ritardare la definizione di procedimento pendente, con ragionevole prognosi di condanna, nei confronti dell'odierno attore.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta da parte attrice, l'art. 96, comma III, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26435). Nella specie, si ritiene di poter parametrare detta somma alla metà delle spese processuali, comprensive dei compensi professionali, pari ad € 3.808,00, in considerazione del valore indeterminabile - complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1745/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1
nei confronti del convenuto , per le causali Parte_2 CP_1
di cui in motivazione;
2) condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto che liquida complessivamente in € CP_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
3) condanna, altresì, e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di somma equitativamente determinata in favore del convenuto , che liquida complessivamente in € CP_1
3.808,00, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
L'Aquila, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_3
Dott.ssa Alessandra Scioli
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