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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1183/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1183/2022 R.G., vertente tra:
Controparte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Gabriele Consiglio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato RE LI e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Consiglio si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1183/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1183/2022 - avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c., all'esito dell'ordinanza n. 39965/2021 resa dalla Suprema Corte in data
14.12.2021 nel procedimento n. 14017/2019 R.G. – vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
RE LI, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Giugliano in Campania, Via Campo Pannone, n. 36; attore in riassunzione
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Perillo, elettivamente domiciliato in
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
CP_1 convenuto in riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, in primo luogo, si desume che: a) e Controparte_1 Pt_1 evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il per sen-
[...] Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta con lo scooter, di proprietà di verificatasi mentre il sig. percorreva la strada sta- Parte_1 CP_1 tale che dal centro direzionale conduce ai Paesi Vesuviani, a causa di una buca presente in corrispondenza di un giunto di dilatazione sul manto stradale;
b) il si costi- CP_1 tuiva eccependo l'insussistenza di responsabilità dell'Ente, contestando il fatto storico così come riportato nell'atto introduttivo e, comunque, in via subordinata, eccependo il
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caso fortuito, costituito dal comportamento negligente del danneggiato;
c) espletata l'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda.
1.2 Avverso la sentenza proponeva appello il solo Sig. censurando la pronun- CP_1 cia nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata offerta la prova del nesso causale tra la res in custodia e l'evento di danno.
L'appellante chiedeva, dunque, in riforma della stessa, la condanna del al ri- CP_1 sarcimento.
La Corte, d'appello, nell'integrare la motivazione del Tribunale, pur valutando implici- tamente sussistente, almeno in astratto, il rapporto causale, riteneva nondimeno esclusa la responsabilità dell'Ente, in considerazione del comportamento negligente ed impru- dente del Sig. costituente caso fortuito. CP_1
proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte per due motivi: vio- Parte_2 lazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e violazione degli artt. 2727 e 2729 cc in tema di presunzioni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39965 del 14/12/21, ritenendo fondato il pri- mo motivo di impugnazione rimetteva il giudizio innanzi alla Corte di appello.
Nel provvedimento si legge: “il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono;
pur facendo riferimento al paradigma della responsabilità per danno causato da cose in custodia, la Corte territoriale ha erroneamente "letto" la vicenda sotto la lente propria del paradigma dell'art. 2043 c.c. […] infatti, pur richia- mando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., la sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilità del potesse esse- CP_1 re configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia" (o pericolosità oc- culta della cosa), […] e pervenendo all'esclusione della responsabilità del convenuto sull'assunto che l'anomalia stradale potesse (e dovesse) essere rilevata dal;
CP_1 una siffatta impostazione risulta tuttavia erronea alla luce della pacifica (e formalmente dichiarata dalla sentenza impugnata) riconducibilità della fattispecie in esame nel pa- radigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c., senza possibilità di utiliz- zare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non perti- nenti […] nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'e- ventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri ele- menti, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato […] al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrap- porsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva […] giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e
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di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vit- tima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabili- tà del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamen- to: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. … Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condot- ta della vittima»; è stato, nella stessa logica, affermato, con riguardo alla fruizione del godimento della strada pubblica, che «L'ente proprietario di una strada si presume re- sponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di perico- lo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue per- tinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c […] applicando tali principi nel caso di specie risulta eviden- te che la corte territoriale ha commesso un evidente errore di sussunzione del fatto con- creto, almeno per come l'ha descritto, sotto la norma dell'art. 2051 c.c., nel senso che quanto da essa affermato non avrebbe potuto in alcun modo escludere quella sussun- zione;
in tanto, le generiche affermazioni della motivazione circa l'uso normale della cosa, la percepibilità del pericolo e la prevenibilità risultano in concreto del tutto as- sertorie e aspecifiche riguardo alla vicenda giudicata: non si sa a che velocità andasse il motociclista, quale fosse il limite di velocità prescritto e se fosse superato;
non è spiegato se il non meglio individuato tipo di manovra attuabile per evitare la buca, ove
a minore velocità ne fosse stata percepita o dovesse esserne percepita la presenza, fosse compatibile con le condizioni di traffico, cioè potesse tenersi senza arrecare ad esse problemi;
non si sa da quanto tempo fosse presente la buca, né che tipo di manutenzio- ne e con che frequenza il la esercitasse sulla strada;
tutti tali elementi sareb- CP_1 bero stati necessari per ricostruire in concreto la condotta del motociclista come rile- vante ed in che misura ai fini della incidenza causale sulla verificazione dell'evento; le ultime due circostanze, ove dimostrate dall'ente, lo sarebbero state per apprezzare la possibilità di intervenire dell'ente proprietario della strada […] sicché resta incom- prensibile come la presenza di una buca delle dimensioni e profondità accertata, sareb- be stata percepibile ove il motociclista non avesse viaggiato alla velocità (ignota) a cui viaggiava;
la motivazione che addebita al conducente il fatto dannoso è nella sostanza
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anche assertoria nell'individuare il comportamento ascrivibile al conducente. Deve in definitiva ritenersi che il giudizio di sussunzione espletato dalla sentenza impugnata ha ignorato in astratto che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente sa idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insi- to nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) intera- zione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res;
ciò, quando detta condotta ricorra e non abbia tali caratteri e sempre rimanendo su un piano astratto, non significa, peraltro, che - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art.
2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarci- mento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa ecce- zione della controparte;
la sentenza impugnata non ha rispettato tali principi, ma in buona sostanza ha applicato il criterio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e pe- raltro lo ha fatto in modo generico, sotto i profili che si sono segnalati”.
La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo.
1.4 A fronte della pubblicazione della sentenza della Cassazione in data 14.12.2021, con atto del 9.3.2022 ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte d'Appello Controparte_1 di Napoli, costituendosi il 18.3.2022, e chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'evento. CP_1
Si è costituito nel giudizio di rinvio il contestando la fondatezza del- Controparte_1 la domanda.
2. Il merito
Orbene, per effetto della sentenza di cassazione, la Corte è chiamata a valutare se il comportamento del conducente il motociclo potesse o meno integrare il caso fortuito e dunque interrompere il nesso causale, o comunque a rilevare ex art. 1227, comma 1, cc.
Ed infatti, la strada tracciata dalla Suprema Corte nel presente giudizio di rinvio impone di stabilire unicamente la rilevanza del comportamento del conducente, atteso che, sep- pure il Tribunale avesse escluso proprio la dimostrazione del nesso causale, quest'aspetto è stato implicitamente superato dalla Corte d'appello e consequenzialmen- te anche dalla Suprema Corte.
Si è ad esempio sostenuto che, nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito
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alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed ec- cezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito forma- tosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esami- nate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudi- cato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cas- sazione con rinvio) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/08/2023, n. 24357).
Nella specie, dunque, ritenuto oramai non più discutibile il rapporto causale tra la res in custodia e l'evento, nella specie, il sul quale gravava l'onere probatorio, non CP_1 ha fornito specifico elemento dal quale poter arguire il fortuito, né si può desumere una concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc.
In ordine a quest'ultimo profilo, vale riportare la dinamica descritta dalla Polizia Muni- cipale dello stesso “la ricostruzione della dinamica del sinistro, basata sulle CP_1 dichiarazioni rilasciare dal conducente e passeggero e dai rilievi attuati lascia presu- mere che, nelle predette condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, il motoveicolo percorreva la SS 162 proveniente da Centro direzionale e in direzione paesi Vesuviani.
Sopraggiunto all'altezza della rampa di uscita dei vigili del fuoco, lo stesso finiva la propria corsa nello spazio ubicato all'interno di un giunto di dilatazione posto sul lato destro della carreggiata. Da ciò scaturiva la perdita del controllo e equilibrio del mo- tociclo con conseguente infortunio dei trasportati”.
La responsabilità esclusiva dell'Ente va quindi ritenuta sussistente.
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso di questo grado di giudi- zio, che ha ritenuto compatibile il nesso causale, ha quantificato i postumi nella misura del 16 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 75 il periodo di invalidità temporanea, di cui 15 giorni di inabilità totale e altri 60 di invalidità parziale, di cui 20 al 75 %, 20 al
50 % e altri 20 al 25 %.
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi con- cetti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi
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sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, do- veroso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risar- cimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il dan- no morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresen- tazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur poten- dole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum ri- sarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in ca- so di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percen- tuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, ana- logamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimo- niale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso con-
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creto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, ricono- scersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve enti- tà (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord.,
03/03/2023, n. 6444).
Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suf- ficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3,
17/09/2019, n. 23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
Nella specie, nella citazione in primo grado vi è stato richiamo a continui disagi e soffe- renze dell'attore, conseguenti alle lesioni, e il pregiudizio morale, ad avviso della Corte,
è facilmente desumibile sia dalla percentuale dei postumi accertata dal Consulente (16
%), sia dalla natura del danno (cfr. pag. 8 della relazione di Consulenza: “attualmente il signor , per le lesioni riportate in data 12/06/'13, presenta i postumi Controparte_1 anatomici di una frattura della II, III, IV, V, VI e VII costola all'emitorace sinistro, con ispessimento pleurico basale;
i postumi di una frattura della apofisi trasversa di destra
a livello della L1 e L2; i postumi di una contusione alla spalla sinistra su di una artrosi scapolo-omerale”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 48.539,00 [euro 3.330,81 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 16 %, riconosciuto dal CTU, aumentato del 32 % e dunque ad euro 4.396,67 per le sofferenze patite, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,690 corrispondente all'età di anni 63 quasi raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, rivalutato all'attualità, in euro 5.175,00, di cui € 1.725,00 per ITT (euro 115,00
x 1) ed euro 3.450,00 per ITP di cui euro 1.725,00 per ITP al 75 % (86,25 x 20), euro
1.150 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 20) ed euro 575 per ITP al 25 % (28,75 x 20).
Seppure, effettivamente, la somma aritmetica delle voci di danno indicate dal CTU sia leggermente diversa, va comunque effettuata una valutazione complessiva del danno, per cui la valutazione complessiva può essere seguita.
Il Consulente ha poi evidenziato che i “postumi non incidono su di una capacità lavora- tiva specifica, dal momento che il soggetto ha riferito di essere pensionato”.
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Vanno poi aggiunte le spese mediche, in euro 547,52, comunque presumibili in ragione del sinistro.
In conclusione, il va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 somma complessiva di euro 54.261,52 (di cui euro 48.539,00, per danno biologico da invalidità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 5.175,00 per invalidità tempo- ranea, euro 547,52 per spese mediche).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata as- sunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito ex- tracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione de- finitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritar- dato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempi- mento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi pos- sano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivaluta- ta definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli in- dici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il dovrà corrispondere all'istante gli interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 44.881,32 (importo corrispon- dente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 12.6.2013, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per an- no, a partire dal 12.6.2014 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
3. Le spese
Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
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l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure li- mitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sic- ché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tutta- via, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della
contro
- parte” (Cass. civ., sez. III, 11/11/2024, n. 29056).
Ancora: “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statui- zione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tarif- fario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di li- quidazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/02/2022, n. 3798).
Nella specie, la Suprema Corte ha demandato al Collegio il compito di regolamentare le spese anche del giudizio di cassazione.
Le spese seguono dunque la soccombenza di tutti i gradi e si liquidano in dispositivo, con la decurtazione massima per la non particolare complessità della causa, e vanno di- stratte in favore del difensore, come richiesto.
Per l'eventuale restituzione delle spese liquidate nei primi due gradi di giudizio occorre- rà la proposizione di autonoma azione, posto che il pagamento sembra prospettato come avvenuto prima dell'istaurazione del presente giudizio di rinvio (almeno come si desu- me dalla produzione offerta) e la richiesta avrebbe dovuto essere contenuta nel relativo atto introduttivo. E ciò si dice in disparte dalla verifica della sussistenza di richiesta ri- tuale.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve es- sere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposi- zione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione del- le conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamen- te alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., I, 15.3.2021, n. 7144).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza n. 39965/2021 resa dalla Suprema Corte in data
14.12.2021 nel procedimento n. 14017/2019 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e -
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per l'effetto - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1
, della somma di euro 54.261,52, oltre interessi al tasso legale inizial-
[...] mente calcolati sull'importo di euro 44.881,32 e, quindi, anno per anno, ed a par- tire dal 12.6.2014 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai suc- cessivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna il al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 parte appellante, che liquida: a) per il giudizio n. 12728/2014 R.G., celebrato in- nanzi al Tribunale di Napoli, in euro 450,00 per spese ed euro 7.051,5 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
b) per il giudizio n. 6223/2016 R.G., celebrato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, in euro 777,00 per spese ed euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e cpa come per legge;
c) per il giudizio n. 14017/2019, celebrato in- nanzi alla Corte di cassazione, in euro 10,60 per spese ed euro 3.827,5 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
d) per il presente giudizio, in euro 27,00 per spese ed euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dispone la distrazione delle spese liquidate al capo che precede, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico del le spese occorse per la stesura della relazio- Controparte_1 ne di CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1183/2022 R.G., vertente tra:
Controparte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Gabriele Consiglio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato RE LI e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Consiglio si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1183/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1183/2022 - avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c., all'esito dell'ordinanza n. 39965/2021 resa dalla Suprema Corte in data
14.12.2021 nel procedimento n. 14017/2019 R.G. – vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
RE LI, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Giugliano in Campania, Via Campo Pannone, n. 36; attore in riassunzione
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Perillo, elettivamente domiciliato in
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
CP_1 convenuto in riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, in primo luogo, si desume che: a) e Controparte_1 Pt_1 evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il per sen-
[...] Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta con lo scooter, di proprietà di verificatasi mentre il sig. percorreva la strada sta- Parte_1 CP_1 tale che dal centro direzionale conduce ai Paesi Vesuviani, a causa di una buca presente in corrispondenza di un giunto di dilatazione sul manto stradale;
b) il si costi- CP_1 tuiva eccependo l'insussistenza di responsabilità dell'Ente, contestando il fatto storico così come riportato nell'atto introduttivo e, comunque, in via subordinata, eccependo il
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caso fortuito, costituito dal comportamento negligente del danneggiato;
c) espletata l'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda.
1.2 Avverso la sentenza proponeva appello il solo Sig. censurando la pronun- CP_1 cia nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata offerta la prova del nesso causale tra la res in custodia e l'evento di danno.
L'appellante chiedeva, dunque, in riforma della stessa, la condanna del al ri- CP_1 sarcimento.
La Corte, d'appello, nell'integrare la motivazione del Tribunale, pur valutando implici- tamente sussistente, almeno in astratto, il rapporto causale, riteneva nondimeno esclusa la responsabilità dell'Ente, in considerazione del comportamento negligente ed impru- dente del Sig. costituente caso fortuito. CP_1
proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte per due motivi: vio- Parte_2 lazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e violazione degli artt. 2727 e 2729 cc in tema di presunzioni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39965 del 14/12/21, ritenendo fondato il pri- mo motivo di impugnazione rimetteva il giudizio innanzi alla Corte di appello.
Nel provvedimento si legge: “il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono;
pur facendo riferimento al paradigma della responsabilità per danno causato da cose in custodia, la Corte territoriale ha erroneamente "letto" la vicenda sotto la lente propria del paradigma dell'art. 2043 c.c. […] infatti, pur richia- mando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., la sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilità del potesse esse- CP_1 re configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia" (o pericolosità oc- culta della cosa), […] e pervenendo all'esclusione della responsabilità del convenuto sull'assunto che l'anomalia stradale potesse (e dovesse) essere rilevata dal;
CP_1 una siffatta impostazione risulta tuttavia erronea alla luce della pacifica (e formalmente dichiarata dalla sentenza impugnata) riconducibilità della fattispecie in esame nel pa- radigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c., senza possibilità di utiliz- zare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non perti- nenti […] nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'e- ventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri ele- menti, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato […] al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrap- porsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva […] giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e
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di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vit- tima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabili- tà del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamen- to: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. … Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condot- ta della vittima»; è stato, nella stessa logica, affermato, con riguardo alla fruizione del godimento della strada pubblica, che «L'ente proprietario di una strada si presume re- sponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di perico- lo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue per- tinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c […] applicando tali principi nel caso di specie risulta eviden- te che la corte territoriale ha commesso un evidente errore di sussunzione del fatto con- creto, almeno per come l'ha descritto, sotto la norma dell'art. 2051 c.c., nel senso che quanto da essa affermato non avrebbe potuto in alcun modo escludere quella sussun- zione;
in tanto, le generiche affermazioni della motivazione circa l'uso normale della cosa, la percepibilità del pericolo e la prevenibilità risultano in concreto del tutto as- sertorie e aspecifiche riguardo alla vicenda giudicata: non si sa a che velocità andasse il motociclista, quale fosse il limite di velocità prescritto e se fosse superato;
non è spiegato se il non meglio individuato tipo di manovra attuabile per evitare la buca, ove
a minore velocità ne fosse stata percepita o dovesse esserne percepita la presenza, fosse compatibile con le condizioni di traffico, cioè potesse tenersi senza arrecare ad esse problemi;
non si sa da quanto tempo fosse presente la buca, né che tipo di manutenzio- ne e con che frequenza il la esercitasse sulla strada;
tutti tali elementi sareb- CP_1 bero stati necessari per ricostruire in concreto la condotta del motociclista come rile- vante ed in che misura ai fini della incidenza causale sulla verificazione dell'evento; le ultime due circostanze, ove dimostrate dall'ente, lo sarebbero state per apprezzare la possibilità di intervenire dell'ente proprietario della strada […] sicché resta incom- prensibile come la presenza di una buca delle dimensioni e profondità accertata, sareb- be stata percepibile ove il motociclista non avesse viaggiato alla velocità (ignota) a cui viaggiava;
la motivazione che addebita al conducente il fatto dannoso è nella sostanza
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anche assertoria nell'individuare il comportamento ascrivibile al conducente. Deve in definitiva ritenersi che il giudizio di sussunzione espletato dalla sentenza impugnata ha ignorato in astratto che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente sa idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insi- to nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) intera- zione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res;
ciò, quando detta condotta ricorra e non abbia tali caratteri e sempre rimanendo su un piano astratto, non significa, peraltro, che - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art.
2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarci- mento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa ecce- zione della controparte;
la sentenza impugnata non ha rispettato tali principi, ma in buona sostanza ha applicato il criterio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e pe- raltro lo ha fatto in modo generico, sotto i profili che si sono segnalati”.
La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo.
1.4 A fronte della pubblicazione della sentenza della Cassazione in data 14.12.2021, con atto del 9.3.2022 ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte d'Appello Controparte_1 di Napoli, costituendosi il 18.3.2022, e chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'evento. CP_1
Si è costituito nel giudizio di rinvio il contestando la fondatezza del- Controparte_1 la domanda.
2. Il merito
Orbene, per effetto della sentenza di cassazione, la Corte è chiamata a valutare se il comportamento del conducente il motociclo potesse o meno integrare il caso fortuito e dunque interrompere il nesso causale, o comunque a rilevare ex art. 1227, comma 1, cc.
Ed infatti, la strada tracciata dalla Suprema Corte nel presente giudizio di rinvio impone di stabilire unicamente la rilevanza del comportamento del conducente, atteso che, sep- pure il Tribunale avesse escluso proprio la dimostrazione del nesso causale, quest'aspetto è stato implicitamente superato dalla Corte d'appello e consequenzialmen- te anche dalla Suprema Corte.
Si è ad esempio sostenuto che, nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito
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alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed ec- cezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito forma- tosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esami- nate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudi- cato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cas- sazione con rinvio) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/08/2023, n. 24357).
Nella specie, dunque, ritenuto oramai non più discutibile il rapporto causale tra la res in custodia e l'evento, nella specie, il sul quale gravava l'onere probatorio, non CP_1 ha fornito specifico elemento dal quale poter arguire il fortuito, né si può desumere una concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc.
In ordine a quest'ultimo profilo, vale riportare la dinamica descritta dalla Polizia Muni- cipale dello stesso “la ricostruzione della dinamica del sinistro, basata sulle CP_1 dichiarazioni rilasciare dal conducente e passeggero e dai rilievi attuati lascia presu- mere che, nelle predette condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, il motoveicolo percorreva la SS 162 proveniente da Centro direzionale e in direzione paesi Vesuviani.
Sopraggiunto all'altezza della rampa di uscita dei vigili del fuoco, lo stesso finiva la propria corsa nello spazio ubicato all'interno di un giunto di dilatazione posto sul lato destro della carreggiata. Da ciò scaturiva la perdita del controllo e equilibrio del mo- tociclo con conseguente infortunio dei trasportati”.
La responsabilità esclusiva dell'Ente va quindi ritenuta sussistente.
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso di questo grado di giudi- zio, che ha ritenuto compatibile il nesso causale, ha quantificato i postumi nella misura del 16 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 75 il periodo di invalidità temporanea, di cui 15 giorni di inabilità totale e altri 60 di invalidità parziale, di cui 20 al 75 %, 20 al
50 % e altri 20 al 25 %.
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi con- cetti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi
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sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, do- veroso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risar- cimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il dan- no morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresen- tazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur poten- dole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum ri- sarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in ca- so di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percen- tuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, ana- logamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimo- niale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso con-
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creto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, ricono- scersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve enti- tà (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord.,
03/03/2023, n. 6444).
Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suf- ficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3,
17/09/2019, n. 23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
Nella specie, nella citazione in primo grado vi è stato richiamo a continui disagi e soffe- renze dell'attore, conseguenti alle lesioni, e il pregiudizio morale, ad avviso della Corte,
è facilmente desumibile sia dalla percentuale dei postumi accertata dal Consulente (16
%), sia dalla natura del danno (cfr. pag. 8 della relazione di Consulenza: “attualmente il signor , per le lesioni riportate in data 12/06/'13, presenta i postumi Controparte_1 anatomici di una frattura della II, III, IV, V, VI e VII costola all'emitorace sinistro, con ispessimento pleurico basale;
i postumi di una frattura della apofisi trasversa di destra
a livello della L1 e L2; i postumi di una contusione alla spalla sinistra su di una artrosi scapolo-omerale”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 48.539,00 [euro 3.330,81 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 16 %, riconosciuto dal CTU, aumentato del 32 % e dunque ad euro 4.396,67 per le sofferenze patite, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,690 corrispondente all'età di anni 63 quasi raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, rivalutato all'attualità, in euro 5.175,00, di cui € 1.725,00 per ITT (euro 115,00
x 1) ed euro 3.450,00 per ITP di cui euro 1.725,00 per ITP al 75 % (86,25 x 20), euro
1.150 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 20) ed euro 575 per ITP al 25 % (28,75 x 20).
Seppure, effettivamente, la somma aritmetica delle voci di danno indicate dal CTU sia leggermente diversa, va comunque effettuata una valutazione complessiva del danno, per cui la valutazione complessiva può essere seguita.
Il Consulente ha poi evidenziato che i “postumi non incidono su di una capacità lavora- tiva specifica, dal momento che il soggetto ha riferito di essere pensionato”.
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Vanno poi aggiunte le spese mediche, in euro 547,52, comunque presumibili in ragione del sinistro.
In conclusione, il va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 somma complessiva di euro 54.261,52 (di cui euro 48.539,00, per danno biologico da invalidità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 5.175,00 per invalidità tempo- ranea, euro 547,52 per spese mediche).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata as- sunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito ex- tracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione de- finitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritar- dato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempi- mento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi pos- sano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivaluta- ta definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli in- dici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il dovrà corrispondere all'istante gli interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 44.881,32 (importo corrispon- dente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 12.6.2013, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per an- no, a partire dal 12.6.2014 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
3. Le spese
Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
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l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure li- mitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sic- ché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tutta- via, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della
contro
- parte” (Cass. civ., sez. III, 11/11/2024, n. 29056).
Ancora: “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statui- zione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tarif- fario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di li- quidazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/02/2022, n. 3798).
Nella specie, la Suprema Corte ha demandato al Collegio il compito di regolamentare le spese anche del giudizio di cassazione.
Le spese seguono dunque la soccombenza di tutti i gradi e si liquidano in dispositivo, con la decurtazione massima per la non particolare complessità della causa, e vanno di- stratte in favore del difensore, come richiesto.
Per l'eventuale restituzione delle spese liquidate nei primi due gradi di giudizio occorre- rà la proposizione di autonoma azione, posto che il pagamento sembra prospettato come avvenuto prima dell'istaurazione del presente giudizio di rinvio (almeno come si desu- me dalla produzione offerta) e la richiesta avrebbe dovuto essere contenuta nel relativo atto introduttivo. E ciò si dice in disparte dalla verifica della sussistenza di richiesta ri- tuale.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve es- sere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposi- zione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione del- le conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamen- te alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., I, 15.3.2021, n. 7144).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza n. 39965/2021 resa dalla Suprema Corte in data
14.12.2021 nel procedimento n. 14017/2019 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e -
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per l'effetto - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_1
, della somma di euro 54.261,52, oltre interessi al tasso legale inizial-
[...] mente calcolati sull'importo di euro 44.881,32 e, quindi, anno per anno, ed a par- tire dal 12.6.2014 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai suc- cessivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna il al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 parte appellante, che liquida: a) per il giudizio n. 12728/2014 R.G., celebrato in- nanzi al Tribunale di Napoli, in euro 450,00 per spese ed euro 7.051,5 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
b) per il giudizio n. 6223/2016 R.G., celebrato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, in euro 777,00 per spese ed euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e cpa come per legge;
c) per il giudizio n. 14017/2019, celebrato in- nanzi alla Corte di cassazione, in euro 10,60 per spese ed euro 3.827,5 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
d) per il presente giudizio, in euro 27,00 per spese ed euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dispone la distrazione delle spese liquidate al capo che precede, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico del le spese occorse per la stesura della relazio- Controparte_1 ne di CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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