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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 556 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Chiaramonte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Saracena, alla via A. Casini n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione notificato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla piazza Fausto e Luigi
Gullo n. 81, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 8 NONCHÉ
Controparte_2
- (P.I. ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Ricchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Montalto Uffugo (CS), alla via
Benedetto Croce n. 83, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420220030809161000, recante l'importo di € 188.908,01 (di cui € 188.902,13 quale importo iscritto a ruolo ed € 5,88 per i diritti di notifica) e fondata sulla richiesta da parte di di restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti da esso CP_2
opponente, per come accertato dalla Guardia di Finanza con il processo verbale di contestazione del 09.09.2019.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver ricevuto in data 24.10.2008 dalla propria madre i terreni per cui è causa in virtù di un contratto di comodato;
che, in ragione della natura salmastra dei detti terreni, decideva di costruire un risaia e di utilizzare gli edifici insistenti sui terreni come magazzini delle derrate, come spogliatoio e come ufficio;
che per raggiungere detti fini partecipava al bando “PSR Calabria 2007/2013”, che veniva emesso al fine di finanziare l'ammodernamento delle aziende agricole;
che esso opponente otteneva l'ammissione al predetto finanziamento;
che in data 05.06.2014 il Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria accertava la regolarità delle opere eseguite;
che, tuttavia, in data 12.04.2019 riceveva comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio da parte del predetto Dipartimento;
che esso opponente presentava controdeduzioni avverso detta revoca;
che con comunicazioni del
28.07.2021 e del 24.02.2022 l' richiedeva la restituzione degli importi percepiti;
che, in CP_2
pagina 2 di 8 virtù dell'omessa restituzione dei detti importi, iscriveva a ruolo le somme in parola;
che il CP_2 procedimento di revoca era illegittimo, avendo esso opponente ricevuto solo la relativa comunicazione di avvio del procedimento, tra l'altro priva dell'indicazione del termine di chiusura dello stesso e dell'autorità a cui proporre eventuale ricorso, e non essendo mai stato notificato il provvedimento definitivo di revoca, essendo le somme richieste da incerte, perché CP_2 quantificate diversamente nelle diverse comunicazioni trasmesse, avendo richiesto la CP_2
restituzione delle somme in data 28.07.2021, oltre i 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990, non avendo il predetto Dipartimento esaminato le controdeduzioni formulate da esso opponente, né avendo compiuto un'effettiva attività istruttoria e né avendo emesso un provvedimento conclusivo motivato;
che il diritto di credito era prescritto;
che non vi era il titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata.
Parte opponente, pertanto, chiedeva, in via principale, di dichiarare l'inefficacia e la nullità della cartella di pagamento opposta;
nel merito, di dichiarare inesistente il credito azionato;
in via gradata di dichiarare l'ente impositore decaduto dal diritto alla riscossione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che, pregiudizialmente, chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione
[...]
passiva; nel merito, di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via CP_2
pregiudiziale, di dichiarare la tardività dell'impugnazione del procedimento di revoca;
in via principale, di rigettare le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 23.02.2024 veniva accolta la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , in quanto le doglianze di parte opponente attengono Controparte_1
esclusivamente all'attività imputabile all'ente creditore, che risulta nel caso di specie ritualmente costituito in giudizio.
pagina 3 di 8 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021.
6. Si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da , atteso che i CP_2 motivi di doglianza articolati da parte opponente risultano sussumibili nell'art. 615 c.p.c., in quanto diretti a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e non attengono a questioni di regolarità formale del titolo da far valere ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
7. Orbene, per quanto riguarda la domanda volta ottenere l'annullamento della cartella di pagamento opposta, si rileva che non vi è prova in atti della rituale notifica del provvedimento di revoca degli aiuti comunitari, posto alla base della richiesta da parte di di restituzione delle CP_2
somme percepite, che a sua volta è posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Invero, non vi è in atti alcun provvedimento che decreta la conclusione del procedimento amministrativo di revoca, disponendo la restituzione degli aiuti erogati;
inoltre, anche a voler ritenere che la proposta di delibazione emessa da (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta della detta convenuta) - con cui veniva approvato il verbale della Guardia di Finanza e veniva accertato la sussistenza delle irregolarità poste in essere dall'odierno opponente - costituisca tale provvedimento conclusivo, si segnala che la stessa non risulta essere stata notifica all'opponente.
Ebbene, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative pagina 4 di 8 notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 1144/2018).
Dunque, la mancata notifica dell'atto presupposto (i.e. decreto di revoca) inficia l'atto consequenziale (i.e. cartella di pagamento).
Per tali ragioni, va dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata.
8. Ciò detto, nel merito, si rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle stesse allegazioni delle parti non risulta provata la legittimità della revoca dei finanziamenti erogati (il cui relativo onere della prova era posto in capo ad ). CP_2
Invero, il verbale della Guardia di Finanza, che ha dato origine al procedimento volto alla revoca delle somme e alle successive richieste di restituzione dei finanziamenti, risulta del tutto generico e non idoneo di per sé a dar prova delle legittimità della predetta revoca, atteso che non indica in modo dettagliato la documentazione acquisita preso la le effettive Controparte_2 risultanze degli accertamenti bancari e dei sopralluoghi svolti, non precisa quali siano “le varianti e le rimodulazione del progetto”, che abbiano comportato la revoca, non indica le specifiche certificazioni risultate false, i costi concretamente non sostenuti, le particolari simulate operazioni bancarie e il contenuto dell'asserito fittizio preliminare di vendita di fondo agricolo.
Inoltre, dette documentazioni neanche vengono allegato agli atti del giudizio, non permettendo al Giudicante di avere contezza della correttezza delle determinazioni assunta dall' , che, CP_2
pertanto, non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
pagina 5 di 8 9. In merito al procedimento penale svolto per i fatti per cui è causa nei confronti dell'opponente, si rileva che lo stesso non riveste alcuna efficacia nel presente procedimento, atteso che lo stesso ha dichiarato la prescrizione del rato.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 16422/2024).
Va, inoltre, segnalato che il decreto di rinvio a giudizio, prodotto da , privo di CP_2 intestazione, pur indicando gli atti asseritamente falsi posti in essere dell'opponete, non fornice alcun evidenza probatoria rilevante, atteso che i predetti atti non risultano essere stati prodotti nel presente giudizio e non avendo dedotto alcunché su tali documenti. CP_2
Per quanto concerne la testimonianza resa nel procedimento penale dal teste Tes_1
- la cui escussione non presente procedimento non è stata richiesta da -, che
[...] CP_2
costituisce prova atipica, si rileva che la stessa non risulta essere supportata da alcun ulteriore elemento probatorio.
Inoltre, la dichiarazione risulta in parte contraddittoria, in quanto il teste inizialmente dichiara che lo sbancamento non era stato fatto, poi precisa di non sapere se lo sbancamento poteva essere stato fatto negli anni antecedenti al sopralluogo, e in parte inidonea a dar prova della effettiva corretta individuazione delle irregolarità compiute dall'opponente, avendo il teste dichiarato di non aver verificato esattamente se il terreno visionato fosse quello indicato nella documentazione catastale e detenuto dall'opponente, di aver eseguito solo un accertamento visivo dall'esterno del fondo, di non aver verificato i progetti presentati per l'ottenimento delle erogazioni.
pagina 6 di 8 Infine, detta testimonianza e sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, atteso che il testimone nella stessa ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle fatture asseritamnte false e dei movimento bancari fraudolenti fa riferimento alla comunicazione della notizia di reato e ai rilievi fotografici, che non sono stati prodotti nel presente giudizio.
10. Priva di pregio è la deduzione di , secondo cui gli accertamenti effettuati dalla CP_2
Guardia di Finanza sarebbero coperti da fede privilegiata, in quanto l'atto pubblico fa prova piena, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza,
o da lui compiuti, o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, ma non formano piena prova gli apprezzamenti e le valutazioni personali e presuntive.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 15638/2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'attività ritenuta illecita dell'opponente deriva da valutazioni e apprezzamenti compiute dai pubblici ufficiali, la cui contestazione non richiede la proposizione della querela di falso.
11. Si rileva, infine che l'attività asseritamene vincolata compiuta da non può in alcun CP_2 modo rendere legittima la revoca.
12. Per tali motivi, la revoca risulta illegittima.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 7 di 8 Si compensano le spese di nei confronti dell' , in ragione Controparte_1 della peculiarità del giudizio e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall Controparte_1
;
[...]
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata e l'illegittimità della revoca dei finanziamenti erogati in favore di;
Parte_1
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che si CP_2 Parte_1
liquidano in euro 8.500,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_1
.
[...]
Castrovillari, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 556 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Chiaramonte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Saracena, alla via A. Casini n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione notificato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla piazza Fausto e Luigi
Gullo n. 81, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 8 NONCHÉ
Controparte_2
- (P.I. ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Ricchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Montalto Uffugo (CS), alla via
Benedetto Croce n. 83, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420220030809161000, recante l'importo di € 188.908,01 (di cui € 188.902,13 quale importo iscritto a ruolo ed € 5,88 per i diritti di notifica) e fondata sulla richiesta da parte di di restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti da esso CP_2
opponente, per come accertato dalla Guardia di Finanza con il processo verbale di contestazione del 09.09.2019.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver ricevuto in data 24.10.2008 dalla propria madre i terreni per cui è causa in virtù di un contratto di comodato;
che, in ragione della natura salmastra dei detti terreni, decideva di costruire un risaia e di utilizzare gli edifici insistenti sui terreni come magazzini delle derrate, come spogliatoio e come ufficio;
che per raggiungere detti fini partecipava al bando “PSR Calabria 2007/2013”, che veniva emesso al fine di finanziare l'ammodernamento delle aziende agricole;
che esso opponente otteneva l'ammissione al predetto finanziamento;
che in data 05.06.2014 il Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria accertava la regolarità delle opere eseguite;
che, tuttavia, in data 12.04.2019 riceveva comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio da parte del predetto Dipartimento;
che esso opponente presentava controdeduzioni avverso detta revoca;
che con comunicazioni del
28.07.2021 e del 24.02.2022 l' richiedeva la restituzione degli importi percepiti;
che, in CP_2
pagina 2 di 8 virtù dell'omessa restituzione dei detti importi, iscriveva a ruolo le somme in parola;
che il CP_2 procedimento di revoca era illegittimo, avendo esso opponente ricevuto solo la relativa comunicazione di avvio del procedimento, tra l'altro priva dell'indicazione del termine di chiusura dello stesso e dell'autorità a cui proporre eventuale ricorso, e non essendo mai stato notificato il provvedimento definitivo di revoca, essendo le somme richieste da incerte, perché CP_2 quantificate diversamente nelle diverse comunicazioni trasmesse, avendo richiesto la CP_2
restituzione delle somme in data 28.07.2021, oltre i 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990, non avendo il predetto Dipartimento esaminato le controdeduzioni formulate da esso opponente, né avendo compiuto un'effettiva attività istruttoria e né avendo emesso un provvedimento conclusivo motivato;
che il diritto di credito era prescritto;
che non vi era il titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata.
Parte opponente, pertanto, chiedeva, in via principale, di dichiarare l'inefficacia e la nullità della cartella di pagamento opposta;
nel merito, di dichiarare inesistente il credito azionato;
in via gradata di dichiarare l'ente impositore decaduto dal diritto alla riscossione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che, pregiudizialmente, chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione
[...]
passiva; nel merito, di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via CP_2
pregiudiziale, di dichiarare la tardività dell'impugnazione del procedimento di revoca;
in via principale, di rigettare le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 23.02.2024 veniva accolta la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , in quanto le doglianze di parte opponente attengono Controparte_1
esclusivamente all'attività imputabile all'ente creditore, che risulta nel caso di specie ritualmente costituito in giudizio.
pagina 3 di 8 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021.
6. Si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da , atteso che i CP_2 motivi di doglianza articolati da parte opponente risultano sussumibili nell'art. 615 c.p.c., in quanto diretti a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e non attengono a questioni di regolarità formale del titolo da far valere ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
7. Orbene, per quanto riguarda la domanda volta ottenere l'annullamento della cartella di pagamento opposta, si rileva che non vi è prova in atti della rituale notifica del provvedimento di revoca degli aiuti comunitari, posto alla base della richiesta da parte di di restituzione delle CP_2
somme percepite, che a sua volta è posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Invero, non vi è in atti alcun provvedimento che decreta la conclusione del procedimento amministrativo di revoca, disponendo la restituzione degli aiuti erogati;
inoltre, anche a voler ritenere che la proposta di delibazione emessa da (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta della detta convenuta) - con cui veniva approvato il verbale della Guardia di Finanza e veniva accertato la sussistenza delle irregolarità poste in essere dall'odierno opponente - costituisca tale provvedimento conclusivo, si segnala che la stessa non risulta essere stata notifica all'opponente.
Ebbene, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative pagina 4 di 8 notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 1144/2018).
Dunque, la mancata notifica dell'atto presupposto (i.e. decreto di revoca) inficia l'atto consequenziale (i.e. cartella di pagamento).
Per tali ragioni, va dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata.
8. Ciò detto, nel merito, si rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle stesse allegazioni delle parti non risulta provata la legittimità della revoca dei finanziamenti erogati (il cui relativo onere della prova era posto in capo ad ). CP_2
Invero, il verbale della Guardia di Finanza, che ha dato origine al procedimento volto alla revoca delle somme e alle successive richieste di restituzione dei finanziamenti, risulta del tutto generico e non idoneo di per sé a dar prova delle legittimità della predetta revoca, atteso che non indica in modo dettagliato la documentazione acquisita preso la le effettive Controparte_2 risultanze degli accertamenti bancari e dei sopralluoghi svolti, non precisa quali siano “le varianti e le rimodulazione del progetto”, che abbiano comportato la revoca, non indica le specifiche certificazioni risultate false, i costi concretamente non sostenuti, le particolari simulate operazioni bancarie e il contenuto dell'asserito fittizio preliminare di vendita di fondo agricolo.
Inoltre, dette documentazioni neanche vengono allegato agli atti del giudizio, non permettendo al Giudicante di avere contezza della correttezza delle determinazioni assunta dall' , che, CP_2
pertanto, non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
pagina 5 di 8 9. In merito al procedimento penale svolto per i fatti per cui è causa nei confronti dell'opponente, si rileva che lo stesso non riveste alcuna efficacia nel presente procedimento, atteso che lo stesso ha dichiarato la prescrizione del rato.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 16422/2024).
Va, inoltre, segnalato che il decreto di rinvio a giudizio, prodotto da , privo di CP_2 intestazione, pur indicando gli atti asseritamente falsi posti in essere dell'opponete, non fornice alcun evidenza probatoria rilevante, atteso che i predetti atti non risultano essere stati prodotti nel presente giudizio e non avendo dedotto alcunché su tali documenti. CP_2
Per quanto concerne la testimonianza resa nel procedimento penale dal teste Tes_1
- la cui escussione non presente procedimento non è stata richiesta da -, che
[...] CP_2
costituisce prova atipica, si rileva che la stessa non risulta essere supportata da alcun ulteriore elemento probatorio.
Inoltre, la dichiarazione risulta in parte contraddittoria, in quanto il teste inizialmente dichiara che lo sbancamento non era stato fatto, poi precisa di non sapere se lo sbancamento poteva essere stato fatto negli anni antecedenti al sopralluogo, e in parte inidonea a dar prova della effettiva corretta individuazione delle irregolarità compiute dall'opponente, avendo il teste dichiarato di non aver verificato esattamente se il terreno visionato fosse quello indicato nella documentazione catastale e detenuto dall'opponente, di aver eseguito solo un accertamento visivo dall'esterno del fondo, di non aver verificato i progetti presentati per l'ottenimento delle erogazioni.
pagina 6 di 8 Infine, detta testimonianza e sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, atteso che il testimone nella stessa ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle fatture asseritamnte false e dei movimento bancari fraudolenti fa riferimento alla comunicazione della notizia di reato e ai rilievi fotografici, che non sono stati prodotti nel presente giudizio.
10. Priva di pregio è la deduzione di , secondo cui gli accertamenti effettuati dalla CP_2
Guardia di Finanza sarebbero coperti da fede privilegiata, in quanto l'atto pubblico fa prova piena, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza,
o da lui compiuti, o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, ma non formano piena prova gli apprezzamenti e le valutazioni personali e presuntive.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 15638/2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'attività ritenuta illecita dell'opponente deriva da valutazioni e apprezzamenti compiute dai pubblici ufficiali, la cui contestazione non richiede la proposizione della querela di falso.
11. Si rileva, infine che l'attività asseritamene vincolata compiuta da non può in alcun CP_2 modo rendere legittima la revoca.
12. Per tali motivi, la revoca risulta illegittima.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 7 di 8 Si compensano le spese di nei confronti dell' , in ragione Controparte_1 della peculiarità del giudizio e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall Controparte_1
;
[...]
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata e l'illegittimità della revoca dei finanziamenti erogati in favore di;
Parte_1
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che si CP_2 Parte_1
liquidano in euro 8.500,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_1
.
[...]
Castrovillari, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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