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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. 9907/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9907/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1 Pt_1
via Fulcieri Paolucci de' Calboli 20/e, presso l'avv. Carmine RUSSO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...] Pt_1
38, presso lo studio dell'avv. Sabrina TRANQUILLI, che lo rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI (note in sostituzione di ud. 18/6/2024; rito previgente):
Parte attorea: “accertare e dichiarare che, a far data dal 01.08.2014 a tutt'oggi, il sig.
occupa senza titolo l'alloggio erp sito in Piazza dei Navigatori CP_1 Pt_1
n.23 scala A int.30 matr. e per l'effetto condannarlo al pagamento in P.IVA_1
favore di Ater del Comune di Roma della somma complessiva di euro 48.192,04 di cui euro 1.082,61 per interessi di mora, dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento del danno per l'illegittimo godimento dell'immobile de quo per il periodo dal 01.08.2014 a tutt'oggi (08.02.2023) oltre le successive somme maturate e maturandi fino al rilascio dell'alloggio in favore dell oltre interessi maturati e maturandi;
Pt_1
oppure condannarlo al pagamento della maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà congrua;
Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta: “In via preliminare, considerato l'istanza di sanatoria inviata ai sensi della L.R.01/2020 sospendere il giudizio in attesa del riscontro da parte di Ater del
Comune di Roma, sempre via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancata attivazione procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito. rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto per tutto quanto sopra argomentato. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta essere proprietaria di immobile (con destinazione urbanistica ad uso abitativo) sito in alla Piazza dei Navigatori 23, scala A, int. 30, Pt_1
contraddistinto con numero di matricola 5INC139590.
Narra essere stato detto immobile occupato -dall'agosto del 2014 e in assenza di qualsivoglia titolo- dal convenuto, che vi ha anche trasferito la residenza anagrafica.
E' rimasta senza esito diffida (in data 12/9/2017) al pagamento di indennità “medio tempore” maturata, per € 17.678,01.
pagina 2 di 4 Altre diffide sono rese in data 27/3/2018 e in data 30/9/2020.
In definitiva, argomenta l'istante che il convenuto ha maturato posta contabile debitoria per € 48.192,04 (fino al febbraio del 2023); somma determinata considerando il canone dovuto ex l. 392/1978 maggiorato del triplo (l.r. 27/2006).
Chiede parte attorea condannarsi il convenuto al risarcimento del danno, indicato in €
48.192,04 (fino al febbraio del 2023), oltre a somma mensile (non indicata) fino al rilascio;
con rivalsa delle spese.
Il convenuto deduce pendenza (sin dal 2021) di procedimento in sanatoria non ancora esitato, ed eccepisce omessa mediazione.
Argomenta su posta debitoria a computarsi solo in riferimento al canone di locazione ex art. 22 l.r. 1/2020 (canone a calcolarsi per l'ultimo quinquennio e commisurato al reddito dichiarato, ed aumentato di euro 200,00).
Formula le richieste che sono sopra riprodotte.
Osserva il giudicante che le parti controvertono sulla misura dell'indennità di occupazione a carico dell'odierno convenuto;
non è controverso infatti che lo stesso convenuto abiti nell'immobile in questione senza titolo.
La documentazione prodotta dalla stessa parte attorea dà evidenza che l'odierno convenuto è anagraficamente residente nell'immobile “de quo” sin dal 16/1/2014 (e quindi ben prima dell'agosto del 2014 come invece addotto dall'ente attoreo).
Afferma poi l'attore che l'istanza in sanatoria resa dal convenuto è stata inviata (a mezzo p.e.c.) a solo in data 3/12/2021, quindi ben oltre il termine massimo di CP_2
legge del 28/5/2021.
Tuttavia, il convenuto (prova documentale ammessa) ha dimostrato che già in data
18/2/2021 ebbe a inoltrare a mezzo p.e.c. l'istanza in sanatoria (dandone poi -ove necessario- riscontro anche ad “ in data 17/11/2023. Pt_1
pagina 3 di 4 In tale contesto documentale, la domanda risarcitoria non può essere accolta, tra l'altro essendo ancora pendente il procedimento amministrativo in esito alla domanda di sanatoria ed essendo indeterminabile la posta debitoria.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14
(scaglione di valore indeterminabile;
valori minimi e ulteriormente ridotti in forza dell'effettiva consistenza delle questioni.
P. Q. M.
il Giudice unico del Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 9907/2023
R.G.A.C.C., così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in € 1.600,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario, CAP e IVA di legge;
con statuizione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 4/1/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9907/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1 Pt_1
via Fulcieri Paolucci de' Calboli 20/e, presso l'avv. Carmine RUSSO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...] Pt_1
38, presso lo studio dell'avv. Sabrina TRANQUILLI, che lo rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI (note in sostituzione di ud. 18/6/2024; rito previgente):
Parte attorea: “accertare e dichiarare che, a far data dal 01.08.2014 a tutt'oggi, il sig.
occupa senza titolo l'alloggio erp sito in Piazza dei Navigatori CP_1 Pt_1
n.23 scala A int.30 matr. e per l'effetto condannarlo al pagamento in P.IVA_1
favore di Ater del Comune di Roma della somma complessiva di euro 48.192,04 di cui euro 1.082,61 per interessi di mora, dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento del danno per l'illegittimo godimento dell'immobile de quo per il periodo dal 01.08.2014 a tutt'oggi (08.02.2023) oltre le successive somme maturate e maturandi fino al rilascio dell'alloggio in favore dell oltre interessi maturati e maturandi;
Pt_1
oppure condannarlo al pagamento della maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà congrua;
Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta: “In via preliminare, considerato l'istanza di sanatoria inviata ai sensi della L.R.01/2020 sospendere il giudizio in attesa del riscontro da parte di Ater del
Comune di Roma, sempre via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancata attivazione procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito. rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto per tutto quanto sopra argomentato. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta essere proprietaria di immobile (con destinazione urbanistica ad uso abitativo) sito in alla Piazza dei Navigatori 23, scala A, int. 30, Pt_1
contraddistinto con numero di matricola 5INC139590.
Narra essere stato detto immobile occupato -dall'agosto del 2014 e in assenza di qualsivoglia titolo- dal convenuto, che vi ha anche trasferito la residenza anagrafica.
E' rimasta senza esito diffida (in data 12/9/2017) al pagamento di indennità “medio tempore” maturata, per € 17.678,01.
pagina 2 di 4 Altre diffide sono rese in data 27/3/2018 e in data 30/9/2020.
In definitiva, argomenta l'istante che il convenuto ha maturato posta contabile debitoria per € 48.192,04 (fino al febbraio del 2023); somma determinata considerando il canone dovuto ex l. 392/1978 maggiorato del triplo (l.r. 27/2006).
Chiede parte attorea condannarsi il convenuto al risarcimento del danno, indicato in €
48.192,04 (fino al febbraio del 2023), oltre a somma mensile (non indicata) fino al rilascio;
con rivalsa delle spese.
Il convenuto deduce pendenza (sin dal 2021) di procedimento in sanatoria non ancora esitato, ed eccepisce omessa mediazione.
Argomenta su posta debitoria a computarsi solo in riferimento al canone di locazione ex art. 22 l.r. 1/2020 (canone a calcolarsi per l'ultimo quinquennio e commisurato al reddito dichiarato, ed aumentato di euro 200,00).
Formula le richieste che sono sopra riprodotte.
Osserva il giudicante che le parti controvertono sulla misura dell'indennità di occupazione a carico dell'odierno convenuto;
non è controverso infatti che lo stesso convenuto abiti nell'immobile in questione senza titolo.
La documentazione prodotta dalla stessa parte attorea dà evidenza che l'odierno convenuto è anagraficamente residente nell'immobile “de quo” sin dal 16/1/2014 (e quindi ben prima dell'agosto del 2014 come invece addotto dall'ente attoreo).
Afferma poi l'attore che l'istanza in sanatoria resa dal convenuto è stata inviata (a mezzo p.e.c.) a solo in data 3/12/2021, quindi ben oltre il termine massimo di CP_2
legge del 28/5/2021.
Tuttavia, il convenuto (prova documentale ammessa) ha dimostrato che già in data
18/2/2021 ebbe a inoltrare a mezzo p.e.c. l'istanza in sanatoria (dandone poi -ove necessario- riscontro anche ad “ in data 17/11/2023. Pt_1
pagina 3 di 4 In tale contesto documentale, la domanda risarcitoria non può essere accolta, tra l'altro essendo ancora pendente il procedimento amministrativo in esito alla domanda di sanatoria ed essendo indeterminabile la posta debitoria.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14
(scaglione di valore indeterminabile;
valori minimi e ulteriormente ridotti in forza dell'effettiva consistenza delle questioni.
P. Q. M.
il Giudice unico del Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 9907/2023
R.G.A.C.C., così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in € 1.600,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario, CAP e IVA di legge;
con statuizione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 4/1/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 4 di 4