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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 399/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANA LEDDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta nell'interesse della minore rappresentata nel presente giudizio Parte_1 dal genitore è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le argomentazioni che CP_2 seguono.
La ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale svolto dal CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_1 tecnico preventivo dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc (RG. 975/2024) e conclusosi con l'accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 Legge n. 289/90. nel lamentare che il CTU avrebbe errato nel non riconoscere i presupposti per Parte_1 l'indennità di frequenza nonostante il disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) emergente dalle certificazioni in atti, ha introdotto il giudizio di merito ed ha richiesto dichiararsi l'accertamento delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione invocata a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa e, segnatamente, dal 17/11/2023.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto dell'opposizione alla luce delle CP_1 argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, acquisite in via istruttoria le osservazioni peritali, è stata decisa concessi i termini di trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Tanto premesso, ai fini della decisione è doveroso citare le disposizioni normative in materia.
L'art. 1 della legge n. 289/1990 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
La successiva legge n. 170/2010, poi, riconosce e codifica quattro disturbi dell'apprendimento, ovverosia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e che “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
L'art. 2, tra le finalità della legge richiamata, indica anche quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”.
Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5, il quale prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
[...]
, garantiscono: a) l'uso di una didattica Controparte_3 individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari”.
Inoltre, l'art. 6 della legge n. 170/2010 stabilisce che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
Il legislatore ha dunque considerato su due piani distinti le due condizioni, predisponendo le misure di cui alla legge n. 170/2010 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed apprestando il beneficio di cui alla legge n. 289/1990 qualora tali (od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile.
Tale soluzione è coerente con quanto stabilito in materia di invalidità civile dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118/1971, che dispone che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […], se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Sul punto anche la giurisprudenza, a cui questo giudicante aderisce, ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità di frequenza l'art. 1 della legge n. 289/1990 richiede non solamente la presenza del DSA, ma anche che esso si traduca e determini 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, e che la successiva norma di cui alla legge n. 170/2010, art. 1, sottolinea che detti disturbi possono costituire una 'limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana' (Cass. civ., n. 28817/2020), comportando di norma difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile (Trib. Perugia, n. 270/2019 e Trib. Velletri, n. 715/2022).
Pertanto, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità di frequenza non sorga quale automatica conseguenza dell'accertata esistenza di disturbi dell'apprendimento, atteso che questi ultimi, seppur comportanti una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, non sono di per sé soli necessariamente idonei, a seconda del grado di gravità e della situazione complessiva dell'interessato, a determinare in capo al minore delle 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, ovverosia a determinare il riconoscimento della condizione di invalido civile.
Così tracciati i paletti normativi rilevanti ai fini della presente controversia, in sede di chiarimenti resi in udienza del 25/09/2025, il CTU dott. ha espresso le seguenti considerazioni: Persona_1
“in ordine alla certificazione ASL del 26.10.2023 e del 5.09.2024 rilevo che si riferiscono a diagnosi funzionale, a difficoltà riferibili a una gran numero di minori, non vi è nulla che riguardi il problema clinico di , quale una depressione, uno stato d'ansia per cui sia necessario o Pt_1 farmacologicamente o in psicoterapia, o comunque disagio o patologia che possa giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
né la ragazzina sta frequentando la clinica o un percorso psichiatrico;
tutto rimane confinato all'interno dell'ambiente scolastico;
è la stessa ASL a proporre un percorso rieducativo e pedagogico individualizzato con presenza di insegnante di sostegno;
a domanda del giudice risponde: “ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza è necessario, quale presupposto, l'accertamento di un disagio psichiatrico;
dalla visita lo escludo perché ho notato che la bambina interagiva in maniera ordinaria con me ed erano presenti le autonomie nella vita quotidiana;
ha senz'altro più lentezza nell'apprendimento, ha disturbo di apprendimento nella lettura scrittura e calcolo e un lieve deficit dell'attenzione; non sono comunque elementi sufficienti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza;
ritengo che nel caso di non vi siano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Pt_1
Tanto premesso, il dott. nel ribadire nel presente giudizio che nei confronti della Persona_1 minore non sussistono i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Parte_1 dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 Legge n. 289/90, ha confermato quanto accertato in sede di procedura ex art. 445 bis cpc (R.G. 975/2024) ovvero che “essendo l'obiettivo fondamentale della L.170/10 quello di favorire il raggiungimento del successo formativo nei bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, scoraggiando implicitamente eventuali situazioni di esclusione e vissuti di “diversità”, si ritiene utile sottolineare che rinforzare la necessità di un
“sostegno” o supporto esterno, assimilando le difficoltà scolastiche di ad una Parte_1 condizione di invalidità/ minorazione e scoraggiando in tal modo il perseguimento di una condizione di autonomia nello studio e successivamente nel mondo del lavoro, si rivelerebbe tanto inutile quanto contro l'interesse della piccola stessa”.
Esaurita l'istruttoria, ritiene il Tribunale che i chiarimenti resi dal CTU siano condivisibili per la loro esaustività, logicità e coerenza con la documentazione medica in atti e, perciò, privi di vizi sotto il profilo logico – argomentativo;
pertanto, gli stessi possono porsi a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili avendo la ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025.
Il giudice Paola Irene Calastri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 399/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANA LEDDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta nell'interesse della minore rappresentata nel presente giudizio Parte_1 dal genitore è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le argomentazioni che CP_2 seguono.
La ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale svolto dal CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_1 tecnico preventivo dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc (RG. 975/2024) e conclusosi con l'accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 Legge n. 289/90. nel lamentare che il CTU avrebbe errato nel non riconoscere i presupposti per Parte_1 l'indennità di frequenza nonostante il disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) emergente dalle certificazioni in atti, ha introdotto il giudizio di merito ed ha richiesto dichiararsi l'accertamento delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione invocata a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa e, segnatamente, dal 17/11/2023.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto dell'opposizione alla luce delle CP_1 argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, acquisite in via istruttoria le osservazioni peritali, è stata decisa concessi i termini di trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Tanto premesso, ai fini della decisione è doveroso citare le disposizioni normative in materia.
L'art. 1 della legge n. 289/1990 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
La successiva legge n. 170/2010, poi, riconosce e codifica quattro disturbi dell'apprendimento, ovverosia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e che “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
L'art. 2, tra le finalità della legge richiamata, indica anche quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”.
Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5, il quale prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
[...]
, garantiscono: a) l'uso di una didattica Controparte_3 individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari”.
Inoltre, l'art. 6 della legge n. 170/2010 stabilisce che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
Il legislatore ha dunque considerato su due piani distinti le due condizioni, predisponendo le misure di cui alla legge n. 170/2010 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed apprestando il beneficio di cui alla legge n. 289/1990 qualora tali (od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile.
Tale soluzione è coerente con quanto stabilito in materia di invalidità civile dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118/1971, che dispone che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […], se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Sul punto anche la giurisprudenza, a cui questo giudicante aderisce, ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità di frequenza l'art. 1 della legge n. 289/1990 richiede non solamente la presenza del DSA, ma anche che esso si traduca e determini 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, e che la successiva norma di cui alla legge n. 170/2010, art. 1, sottolinea che detti disturbi possono costituire una 'limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana' (Cass. civ., n. 28817/2020), comportando di norma difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile (Trib. Perugia, n. 270/2019 e Trib. Velletri, n. 715/2022).
Pertanto, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità di frequenza non sorga quale automatica conseguenza dell'accertata esistenza di disturbi dell'apprendimento, atteso che questi ultimi, seppur comportanti una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, non sono di per sé soli necessariamente idonei, a seconda del grado di gravità e della situazione complessiva dell'interessato, a determinare in capo al minore delle 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, ovverosia a determinare il riconoscimento della condizione di invalido civile.
Così tracciati i paletti normativi rilevanti ai fini della presente controversia, in sede di chiarimenti resi in udienza del 25/09/2025, il CTU dott. ha espresso le seguenti considerazioni: Persona_1
“in ordine alla certificazione ASL del 26.10.2023 e del 5.09.2024 rilevo che si riferiscono a diagnosi funzionale, a difficoltà riferibili a una gran numero di minori, non vi è nulla che riguardi il problema clinico di , quale una depressione, uno stato d'ansia per cui sia necessario o Pt_1 farmacologicamente o in psicoterapia, o comunque disagio o patologia che possa giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
né la ragazzina sta frequentando la clinica o un percorso psichiatrico;
tutto rimane confinato all'interno dell'ambiente scolastico;
è la stessa ASL a proporre un percorso rieducativo e pedagogico individualizzato con presenza di insegnante di sostegno;
a domanda del giudice risponde: “ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza è necessario, quale presupposto, l'accertamento di un disagio psichiatrico;
dalla visita lo escludo perché ho notato che la bambina interagiva in maniera ordinaria con me ed erano presenti le autonomie nella vita quotidiana;
ha senz'altro più lentezza nell'apprendimento, ha disturbo di apprendimento nella lettura scrittura e calcolo e un lieve deficit dell'attenzione; non sono comunque elementi sufficienti ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza;
ritengo che nel caso di non vi siano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Pt_1
Tanto premesso, il dott. nel ribadire nel presente giudizio che nei confronti della Persona_1 minore non sussistono i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Parte_1 dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 Legge n. 289/90, ha confermato quanto accertato in sede di procedura ex art. 445 bis cpc (R.G. 975/2024) ovvero che “essendo l'obiettivo fondamentale della L.170/10 quello di favorire il raggiungimento del successo formativo nei bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, scoraggiando implicitamente eventuali situazioni di esclusione e vissuti di “diversità”, si ritiene utile sottolineare che rinforzare la necessità di un
“sostegno” o supporto esterno, assimilando le difficoltà scolastiche di ad una Parte_1 condizione di invalidità/ minorazione e scoraggiando in tal modo il perseguimento di una condizione di autonomia nello studio e successivamente nel mondo del lavoro, si rivelerebbe tanto inutile quanto contro l'interesse della piccola stessa”.
Esaurita l'istruttoria, ritiene il Tribunale che i chiarimenti resi dal CTU siano condivisibili per la loro esaustività, logicità e coerenza con la documentazione medica in atti e, perciò, privi di vizi sotto il profilo logico – argomentativo;
pertanto, gli stessi possono porsi a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili avendo la ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025.
Il giudice Paola Irene Calastri