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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 9339/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 30 Settembre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9339/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. L. Boriero;
Parte_1
- Attrice;
e
- con gli avv.ti S. Buraschi ed E. Lazzarini;
CP_1
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere una sentenza che la riconosca proprietaria per intervenuta usucapione di un box e di una terrazza soprastante formalmente intestati alla convenuta;
ciò in forza di un asserito possesso ultraventennale uti dominus già maturato in capo al dante causa dell'attrice nonché defunto marito della medesima . CP_2
La convenuta si costituiva in giudizio negando i presupposti per affermare l'acquisto per usucapione e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
La domanda non appare fondata non potendosi ritenere provata l'esistenza di un possesso ventennale uti dominus esercitato dal dante causa dell'attrice
[...]
sui beni oggetto di causa. CP_2
Dai documenti n. 5 e 6 di parte convenuta emerge infatti come quest'ultimo ebbe a stipulare un contratto di mutuo fondiario nell'ambito del quale la è indicata CP_1
come terza datrice di ipoteca su beni immobili tra i quali risultano proprio quelli oggetto della domanda attorea;
circostanza che rappresenta un evidente implicito riconoscimento di un diritto di proprietà in capo alla convenuta su tali cespiti del tutto incompatibile con l'affermazione di averli usucapiti e di esserne pertanto divenuto a sua volta proprietario.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, la mail di cui al doc. 11 attoreo, inviata alla da fratello di , non va Pt_1 Controparte_3 CP_2
certo interpretata, ad avviso del Giudicante, quale riconoscimento dell'esistenza in capo al secondo di un diritto che vada oltre la mera detenzione del bene;
mediante tale missiva viene infatti chiesto il semplice rimborso di tributi riguardanti il box partendo proprio dal presupposto che la madre proprietaria ne aveva anticipato l'ammontare e ne pretendeva quindi il rimborso dal figlio in quanto semplice utilizzatore.
Sulla base delle suesposte considerazioni e della genericità delle prove orali dedotte dall'attrice in relazione al presunto possesso sui beni oggetto di giudizio, fatta applicazione delle regole sull'onere probatorio, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Condanna la parte attrice a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 30 Settembre 2025.
Il Giudice
EA AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 9339/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 30 Settembre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9339/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. L. Boriero;
Parte_1
- Attrice;
e
- con gli avv.ti S. Buraschi ed E. Lazzarini;
CP_1
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere una sentenza che la riconosca proprietaria per intervenuta usucapione di un box e di una terrazza soprastante formalmente intestati alla convenuta;
ciò in forza di un asserito possesso ultraventennale uti dominus già maturato in capo al dante causa dell'attrice nonché defunto marito della medesima . CP_2
La convenuta si costituiva in giudizio negando i presupposti per affermare l'acquisto per usucapione e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
La domanda non appare fondata non potendosi ritenere provata l'esistenza di un possesso ventennale uti dominus esercitato dal dante causa dell'attrice
[...]
sui beni oggetto di causa. CP_2
Dai documenti n. 5 e 6 di parte convenuta emerge infatti come quest'ultimo ebbe a stipulare un contratto di mutuo fondiario nell'ambito del quale la è indicata CP_1
come terza datrice di ipoteca su beni immobili tra i quali risultano proprio quelli oggetto della domanda attorea;
circostanza che rappresenta un evidente implicito riconoscimento di un diritto di proprietà in capo alla convenuta su tali cespiti del tutto incompatibile con l'affermazione di averli usucapiti e di esserne pertanto divenuto a sua volta proprietario.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, la mail di cui al doc. 11 attoreo, inviata alla da fratello di , non va Pt_1 Controparte_3 CP_2
certo interpretata, ad avviso del Giudicante, quale riconoscimento dell'esistenza in capo al secondo di un diritto che vada oltre la mera detenzione del bene;
mediante tale missiva viene infatti chiesto il semplice rimborso di tributi riguardanti il box partendo proprio dal presupposto che la madre proprietaria ne aveva anticipato l'ammontare e ne pretendeva quindi il rimborso dal figlio in quanto semplice utilizzatore.
Sulla base delle suesposte considerazioni e della genericità delle prove orali dedotte dall'attrice in relazione al presunto possesso sui beni oggetto di giudizio, fatta applicazione delle regole sull'onere probatorio, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Condanna la parte attrice a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 30 Settembre 2025.
Il Giudice
EA AN