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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n.9662 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2023 , vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliai in Palermo nello
[...] C.F._2
Studio dell'Avv. Crispino Ippolito che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente in atti opponenti
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Marchese nello studio dell'Avv. Mauro Barresi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di nuovo Difensore del 7 maggio 2025. opposto
OGGETTO: opposizione contro il decreto ingiuntivo n.2502/2023 del 30.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato l'11 luglio 2023,
[...]
e hanno elevato opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.2502/2023 del 30.05.2023, notificato telematicamente il 01.06.2023 dal
[...]
per il pagamento della somma di € 19.352,83, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, e accessori di legge.
1 La pretesa di pagamento azionata dal in via monitoria si riferiva agli oneri CP_1 condominiali dovuti dagli opponenti in quanto comproprietari degli immobili siti all'ottavo ed al nono piano, oltre a locale box dello stabile condominiale e segnatamente:
- quanto a euro 5.331,80 con riguardo alle quote condominiali ordinarie e straordinarie maturate nell'anno 2020;
- quanto a euro 572,43 a titolo di “Fondo lavori casa portiere”;
- quanto a euro 153,83 a titolo di “Fondo lavori Scala B”;
- quanto a euro 5.383,80 con riguardo alle quote condominiali ordinarie maturate nell'anno
2021;
- quanto a euro 990,60 a titolo di contributo per consumo idrico registrano nell'anno 2021;
- quanto a euro 453,40 a titolo di conguaglio del bilancio consuntivo dell'anno 2021;
- quanto a euro141,20 a titolo di contributo per consumo idrico relativo alla prima rata dell'anno 2022;
- quanto a euro 4.884,00 con riguardo alle quote condominiali ordinarie dell'anno 2022;
- quanto a euro 423,40 per consumo idrico dal primo al quinto al quinto bimestre 2022;
- quanto a euro 205,52 a titolo di “saldo sig.ra ; Parte_3
- quanto a euro 1.470,50 a titolo di quota determinata a consuntivo il 31/12/2022;
- euro 241,47 per “fondo cassa” (vedi doc. n. 12);
- inoltre, euro 365,64 per spese legali.
Secondo gli opponenti la pretesa di pagamento è illegittima e comunque infondata per i seguenti motivi:
1. i bilanci posti a base del decreto ingiuntivo, approvati con delibere dell'8 novembre 2022
(per l'anno 2021) e del 2 febbraio 2023 (per gli anni 2020 e gennaio-novembre 2022) sono nulli perché redatti secondo il principio di competenza, anziché secondo il principio di cassa, ovvero secondo un criterio misto di cassa e di competenza, ostacolando la piena comprensione del bilancio;
2. i rendiconti posti a base del decreto ingiuntivo opposto sono nulli ed inintelligibili, e comunque vanno annullati, perché non contengono i requisiti richiesti dall'art.1130 bis c.c., non rivenendosi, peraltro, né il registro di contabilità, né il riepilogo finanziario, né la nota sintetica esplicativa.
3. le singole causali delle somme richieste non sono riscontrabili nei bilanci e conseguentemente la domanda di pagamento azionata in via monitoria è indeterminata per l'oggetto; in ogni caso le somme richieste non sono dovute e che non risultano neppure
2 provate, non bastando a tal fine le “ricevute” emesse per i singoli pagamenti, peraltro non coerenti con il contenuto dei bilanci.
4. gli oneri condominiali sono stati richiesti in modo incoerente con le quote millesimali. Il
Condomino, infatti, ha ignorato il fatto che in data 6.12.2021, al rogito del Notar Per_1 di Cinisi rep.2755/1901, trascritto il giorno 14.12.2021 ai nn.58095/45402, gli immobili
[...] oggetto della comproprietà erano stati divisi;
e tale omissione si è consumata nonostante che lo scioglimento della comunione fosse stato comunicato il 10 gennaio 2022.
A margine di ciò, gli opponenti hanno sollevato, in linea subordinata, eccezione di compensazione, allegando di essere creditori e non debitori del opposto. A tal CP_1 proposito, gli opponenti hanno allegato che con sentenza n.2753/2023, emessa da questo tribunale il 7.6.2023 (proc. n.18807/2018 r.g.) e dotata degli effetti del giudicato, il opposto è stato condannato al risarcimento dei danni arrecati agli appartamenti di CP_1 loro proprietà, rispettivamente in misura di euro 36.084,07 quanto a e in Parte_2 misura di euro 29.090,21 quanto a . Di modo che l'esistenza di tale Parte_1 controcredito impediva al di agire per la riscossione del credito inferiore, CP_1 risultando l'azione monitoria in tal senso abusiva.
In base a tutto ciò, gli opponenti hanno chiesto di “Dichiarare nulle, illegittime, inefficaci nei confronti degli opponenti, revocare o comunque annullare le delibere del condominio opposto dei giorni 8.11.2022, che ha approvato il rendiconto al 31.12.2021, annullando anche tale bilancio e la relativa ripartizione, nonchè la delibera del 1.2.23, che ha approvato il rendiconto dal 1.1.2022 al 22.11.2022 e quello dal 23.11.2022 al 31.12.2022 e la relativa ripartizione, dichiarando la nullità del bilancio di previsione 2023 e della relativa ripartizione, nonché il rendiconto di gestione 1.1.2020-31.12.2020 e la relativa delibera di approvazione del giorno 1.2.2023.
Dichiarare l'impugnato decreto ingiuntivo inefficace, nullo, illegittimo, revocarlo o comunque annullarlo, ritenendo e dichiarando non dovute dagli opponenti al condominio le somme di cui allo stesso impugnato decreto”.
Costituito tempestivamente in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità di tutte le censure di invalidità sollevate dagli opponenti, essendo decaduto il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1337 c.c.
Nel merito ha obiettato:
3 1. che il metodo contabile utilizzato dall'amministratore non risulta in contrato alla legge dal momento che la norma codicistica non stabilisce nulla circa i metodi di contabilizzazione in relazione al momento di manifestazione della posta di bilancio;
2. che la documentazione prodotta a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, ossia i bilanci, i rendiconti ed i verbali assembleari di approvazione degli stessi non possono essere superati da una “laconica” eccezione di “non debenza delle somme dovute”;
3. che la documentazione allegate con la domanda monitoria riepiloga in modo chiaro le voci di spesa indicando le causali, mentre l'eventuale incoerenza tra quelle esposizioni e le singole ricevute consegnate ai condomini non rileva, dal momento che tali ultimi documenti non costituiscono il giustificativo della spesa che, invece, si evince dalla documentazione contabile in atti.
Con riguardo alla eccezione di compensazione, il Condomino ha osservato che la sentenza che ha accertato il credito risarcitorio in favore degli opposti è stata emessa il 7 giugno 2023, in data successiva alla proposizione della domanda monitoria -15 maggio 2023
e della notifica del decreto. Di conseguenza, ha concluso il al momento della CP_1 presentazione del ricorso monitorio, l'istanza di pagamento non era in alcun modo abusivo, come invece sostenuto dagli opponenti.
In conclusione, il senza contestare l'eccezione di compensazione, ha CP_1 ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo che si confermi l'accertamento positivo del credito affermato dal giudice della fase sommaria.
Con la memoria di cui all'art. 171-bis n. 2 c.p.c. il ha chiesto la nomina di CP_1
Ctu per accertare, alla luce dello scioglimento della comproprietà immobiliare tra gli opponenti, il credito vantato nei riguardi di ciascuno. Contro tale istanza, tesa -va subito rilevato da questo giudice- a scrutinare una domanda di accertamento costitutivo delle nuove quote millesimali che avrebbe dovuto essere proposta entro i termini processuali dello ius variandi (Cass. S.U. Sent. n. 26727/2024), si sono mosse le critiche degli opponenti che con la memoria di cui all'art. 171-ter n. 3 c.p.c., hanno osservato come in tal modo si otterrebbe di risultato di modificare/rettificare, per via giudiziale, le delibere impugnate.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutività del D.I. opposto, in seguito all'esito negativo del procedimento di mediazione, le parti hanno insistito in atti.
Con le nota di trattazione scritta del 13 settembre 2024, gli opposti hanno peraltro sollevato eccezione di giudicato contro la pretesa di pagamento del Condomino il quale,
4 infatti, secondo la loro impostazione, avrebbe dovuto far valere il credito del monitorio già nel giudizio risarcitorio concluso con la sentenza n. 2753/2023. Non avendo eccepito quel credito, siccome il giudicato si estende alle eccezioni estintive deducibili, non vi è più spazio per accertare adesso l'esistenza di quella posta creditoria.
Registrato il contraddittorio tra le Parti e respinta la richiesta di nomina del CTU, i contendenti sono stati invitati a concludere nel corso dell'udienza odierna.
Il ha chiesto il rigetto del D.I. opposto. Gli Opponenti hanno ribadito le CP_1 ragioni dell'opposizione e hanno argomentato, inammissibilmente, ulteriori motivi di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci, segnalando così che i lavori condominiali per i quali risultano contabilizzate poste negative non sono ancora iniziati;
circostanza che secondo la loro tesi dovrebbe implicare la non esigibilità delle somme pretese dal per farvi fronte. CP_1
A margine di ciò, gli opponenti hanno ancora affermato che, siccome il credito del non è certo, allora non vi sono i presupposti per la compensazione legale: la CP_1 relativa eccezione da loro sollevata in questa sede non può produrre la spendita estintiva del diritto di credito contrapposto ma deve ritenersi proiettata meramente a far valere un fatto impeditivo dell'azionabilità della pretesa monitoria.
***
All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che tutte le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti siano infondate, compresa la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal condominio. Il decreto ingiuntivo va nondimeno revocato in virtù dell'eccezione di compensazione del credito residuo esistente in favore degli opponenti nei confronti del Condominio opposto e liquidato dopo la notifica dell'ingiunzione.
***
Innanzitutto, non è fondata l'eccezione di giudicato implicito sollevata dagli opponenti, assumendo che non avendo il fatto valere in compensazione il credito qui CP_1 ingiunto nell'ambito del giudizio di responsabilità conclusosi in loro favore, allora, siccome il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, l fatto estintivo del controcredito non può più essere fatto valere in questa sede.
La prospettazione è infondata.
Gli opponenti non tengono conto del fatto che il precedente giurisprudenziale richiamato per affermare l'eccezione di giudicato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018)
5 indica quale controcredito “deducibile” e non dedotto coperto dal giudicato quello che costituisce oggetto della c.d. compensazione impropria, scaturente, cioè, dallo stesso rapporto da cui origina il credito principale. La compensazione impropria, infatti, riferendosi a una posta contabile inerente allo stesso rapporto su cui si radica la pretesa di pagamento -da compensare- intercetta gli elementi costitutivi della domanda di pagamento stessa e, per questa specifica ragione, il credito così compensabile (in via impropria) diviene oggetto automatico e implicito del giudizio.
Non così la compensazione propria che corrisponde, invece, a un diritto potestativo di spendita di un controcredito del debitore del tutto autonomo e per nulla collegato alla pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti. L'eccezione di compensazione propria in ragione di ciò costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e neppure implicitamente deducibile nel giudizio in assenza di una espressa richiesta di parte -essendo così impossibile che su di essa si formi un giudicato implicito.
Del resto, è appena il caso di rilevare che, anche a ritenere fondata la non condivisibile impostazione degli opponenti, resta il fatto che è questa, e solo questa, la sede nell'ambito della quale si deve definitivamente accertare il diritto di credito controverso del Condominio e perciò, in base alle stesse ragioni evocate nella comparsa conclusionale dagli opponenti, è questa la sede per verificare gli effetti della possibile compensazione.
Sgomberato il campo da tale questione, per affrontare i termini della controversia occorre rammentare quanto molto chiaramente affermato dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione (Sez. U - , Sentenza n.9839 14/04/2021): “In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti
6 dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.
Tale conclusione muoveva dalla considerazione che “deve escludersi che le deliberazioni che ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano adottate in carenza di potere da parte dell'assemblea. Infatti, il codice civile espressamente riconosce, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale da adottare col metodo maggioritario, l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (artt. 1135 nn. 2 e 4, 1120, 1123, 1128 cod. civ.)”.
Tale orientamento, di certo condiviso da questo giudice e richiamato dalla Difesa del distingue perciò nettamente tra delibere condominiali mediante cui il CP_1 modifichi per il futuro i criteri di riparto delle spese, che sono nulle perché CP_1 adottate in assenza assoluta di attribuzione e delibere condominiali annullabili che derogando eccezionalmente ai criteri legali di attribuzione, consumato un cattivo uso del potere, errando nell'applicazione delle tabelle o, volta per volta, nell'applicazione dei criteri di riparto.
Si è anche chiarito, nella prospettiva della annullabilità e non della nullità, che “nella dialettica dei rapporti interni tra condominio e condomino, non solo l'obbligo dei singoli partecipanti alla comunione dell'edificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse sorge per effetto della deliberazione con la quale l'assemblea approva le spese stesse, deliberazione che deve sempre intervenire, anche per le spese d'ordinaria gestione, nella forma dell'approvazione del preventivo o quanto meno della ratifica successiva, al più tardi in sede d'approvazione del consuntivo, non potendosi prescindere dall'accertamento della legittimità e dell'entità delle stesse, ma la liquidità del credito condominiale è data solo dalla successiva deliberazione d'approvazione del piano di riparto ovvero dall'elaborazione di questo in conformità alle vigenti tabelle millesimali, nel qual caso trattandosi di semplice operazione matematica;
pertanto, il , che agisca nei CP_1 confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute, deve dimostrare, anzitutto, la legittimità della spesa, producendo la relativa delibera
d'approvazione ed, in secondo luogo, anche la legittimità della determinazione delle quote, o producendo la delibera d'approvazione del piano di riparto o dimostrando la conformità di
7 questo alle vigenti tabelle millesimali regolamentari ( Sez. U, Sentenza n. 4421/2007, in parte motiva).
E tal proposito si è graniticamente stabilito che “un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che includa indebitamente tra le voci di uscita spese sostenute dal condominio per la realizzazione di un intervento di manutenzione e ripartisca erroneamente le stesse spese, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2,
c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera” (cfr. Cass. n. 2460 del
2025; n. 3747 del 1994; n. 3291 del 1989; n. 5254 del 2011; in particolare, n. 3402 del 1981).
Orbene, nel caso di specie risulta decisivo il fatto che domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio risulta sostenuta su delibere di approvazione delle spese e dei rendiconti
(quella di approvazione del bilancio 2022 e quella di approvazione dei bilanci 2020 e 2021, avente a oggetto anche l'approvazione delle “resoconto” spese straordinarie per lavori urgenti) non tempestivamente impugnate e perciò opponibili nei confronti degli ingiunti e specificamente riferibili a poste passive analiticamente indicate nei rendiconti allegati con il ricorso monitorio (cfr. documenti nn. 20, 21, 22 e 23 della relativa produzione documentale).
Le doglianze oggi formulate dai convenuti, infatti, sono evidentemente riconducibili a ipotesi di cattivo uso del potere e non di difetto di attribuzione e avrebbero dovuto essere articolate nel termine di trenta giorni dalla approvazione o dalla comunicazione agli interessati. Con la conseguenza che la decisione di spesa e il riparto stabilito vincola gli opposti in modo definitivo.
In conclusione, le domande riconvenzionale di invalidazione delle delibere dell'8 novembre 2022 e del 2 febbraio 2023 sono inammissibili, con la conseguenza che la contestazione del condomino intimato circa la consistenza probatoria -contestazione peraltro nel caso di specie generiche e non dettagliate a fronte del deposito di tutti i rendiconti di gestione con indicazione dei documenti di spesa- non è rilevante (Sez. 2 - , Ordinanza n.
2460/2025).
Il credito del qui accertato è però orami estinto. CP_1
L'eccezione di compensazione sollevata in questa sede dagli opponenti non può avere altro l'effetto che quello stabilito dal codice civile che nella Sezione III, del Capo IV, Titolo primo del Libro delle obbligazioni, laddove la compensazione risulta annoverata tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento.
8 Non si comprende allora l'impostazione degli opponenti secondo i quali l'eccezione deve intendersi sollevata invece non già per spendere il credito ma per allegare un fatto impeditivo alla pretesa di pagamento del A ben vedere, infatti, l'esistenza di una contro CP_1 obbligazione non impedisce gli effetti dell'obbligazione reciproca, come sembra prospettare, la Difesa degli opponenti.
E allora, ciò che rileva in questa sede è che a fronte del credito azionato dal CP_1 per euro 19.352,83, gli opponenti sono a loro volta titolari del credito eccepito in compensazione per euro 21.398,25 (pari alla differenza tra il credito definitivamente accertato in loro favore con la sentenza n. 2753/2023 di questo tribunale -euro 64.208,36- e la parte di quel credito già utilizzata in compensazione nell'ambito del procedimento n. 14762/2022 di questo tribunale, deciso con sentenza n. 2799/2024 – euro 42.810,11).
In considerazione di ciò, il decreto ingiuntivo va revocato.
Tenuto conto delle ragioni della revoca e del rigetto delle domande riconvenzionali degli opponenti, si compensano tra le Parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n.2502/2023 del 30.05.2023, notificato telematicamente a e il 01.06.2023 dal Parte_4 Parte_5 [...]
. Controparte_2
Compensa tra le Parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 10 ottobre 2025 Il Giudice Filippo Lo Presti Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
9
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n.9662 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2023 , vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliai in Palermo nello
[...] C.F._2
Studio dell'Avv. Crispino Ippolito che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente in atti opponenti
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Marchese nello studio dell'Avv. Mauro Barresi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di nuovo Difensore del 7 maggio 2025. opposto
OGGETTO: opposizione contro il decreto ingiuntivo n.2502/2023 del 30.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato l'11 luglio 2023,
[...]
e hanno elevato opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.2502/2023 del 30.05.2023, notificato telematicamente il 01.06.2023 dal
[...]
per il pagamento della somma di € 19.352,83, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, e accessori di legge.
1 La pretesa di pagamento azionata dal in via monitoria si riferiva agli oneri CP_1 condominiali dovuti dagli opponenti in quanto comproprietari degli immobili siti all'ottavo ed al nono piano, oltre a locale box dello stabile condominiale e segnatamente:
- quanto a euro 5.331,80 con riguardo alle quote condominiali ordinarie e straordinarie maturate nell'anno 2020;
- quanto a euro 572,43 a titolo di “Fondo lavori casa portiere”;
- quanto a euro 153,83 a titolo di “Fondo lavori Scala B”;
- quanto a euro 5.383,80 con riguardo alle quote condominiali ordinarie maturate nell'anno
2021;
- quanto a euro 990,60 a titolo di contributo per consumo idrico registrano nell'anno 2021;
- quanto a euro 453,40 a titolo di conguaglio del bilancio consuntivo dell'anno 2021;
- quanto a euro141,20 a titolo di contributo per consumo idrico relativo alla prima rata dell'anno 2022;
- quanto a euro 4.884,00 con riguardo alle quote condominiali ordinarie dell'anno 2022;
- quanto a euro 423,40 per consumo idrico dal primo al quinto al quinto bimestre 2022;
- quanto a euro 205,52 a titolo di “saldo sig.ra ; Parte_3
- quanto a euro 1.470,50 a titolo di quota determinata a consuntivo il 31/12/2022;
- euro 241,47 per “fondo cassa” (vedi doc. n. 12);
- inoltre, euro 365,64 per spese legali.
Secondo gli opponenti la pretesa di pagamento è illegittima e comunque infondata per i seguenti motivi:
1. i bilanci posti a base del decreto ingiuntivo, approvati con delibere dell'8 novembre 2022
(per l'anno 2021) e del 2 febbraio 2023 (per gli anni 2020 e gennaio-novembre 2022) sono nulli perché redatti secondo il principio di competenza, anziché secondo il principio di cassa, ovvero secondo un criterio misto di cassa e di competenza, ostacolando la piena comprensione del bilancio;
2. i rendiconti posti a base del decreto ingiuntivo opposto sono nulli ed inintelligibili, e comunque vanno annullati, perché non contengono i requisiti richiesti dall'art.1130 bis c.c., non rivenendosi, peraltro, né il registro di contabilità, né il riepilogo finanziario, né la nota sintetica esplicativa.
3. le singole causali delle somme richieste non sono riscontrabili nei bilanci e conseguentemente la domanda di pagamento azionata in via monitoria è indeterminata per l'oggetto; in ogni caso le somme richieste non sono dovute e che non risultano neppure
2 provate, non bastando a tal fine le “ricevute” emesse per i singoli pagamenti, peraltro non coerenti con il contenuto dei bilanci.
4. gli oneri condominiali sono stati richiesti in modo incoerente con le quote millesimali. Il
Condomino, infatti, ha ignorato il fatto che in data 6.12.2021, al rogito del Notar Per_1 di Cinisi rep.2755/1901, trascritto il giorno 14.12.2021 ai nn.58095/45402, gli immobili
[...] oggetto della comproprietà erano stati divisi;
e tale omissione si è consumata nonostante che lo scioglimento della comunione fosse stato comunicato il 10 gennaio 2022.
A margine di ciò, gli opponenti hanno sollevato, in linea subordinata, eccezione di compensazione, allegando di essere creditori e non debitori del opposto. A tal CP_1 proposito, gli opponenti hanno allegato che con sentenza n.2753/2023, emessa da questo tribunale il 7.6.2023 (proc. n.18807/2018 r.g.) e dotata degli effetti del giudicato, il opposto è stato condannato al risarcimento dei danni arrecati agli appartamenti di CP_1 loro proprietà, rispettivamente in misura di euro 36.084,07 quanto a e in Parte_2 misura di euro 29.090,21 quanto a . Di modo che l'esistenza di tale Parte_1 controcredito impediva al di agire per la riscossione del credito inferiore, CP_1 risultando l'azione monitoria in tal senso abusiva.
In base a tutto ciò, gli opponenti hanno chiesto di “Dichiarare nulle, illegittime, inefficaci nei confronti degli opponenti, revocare o comunque annullare le delibere del condominio opposto dei giorni 8.11.2022, che ha approvato il rendiconto al 31.12.2021, annullando anche tale bilancio e la relativa ripartizione, nonchè la delibera del 1.2.23, che ha approvato il rendiconto dal 1.1.2022 al 22.11.2022 e quello dal 23.11.2022 al 31.12.2022 e la relativa ripartizione, dichiarando la nullità del bilancio di previsione 2023 e della relativa ripartizione, nonché il rendiconto di gestione 1.1.2020-31.12.2020 e la relativa delibera di approvazione del giorno 1.2.2023.
Dichiarare l'impugnato decreto ingiuntivo inefficace, nullo, illegittimo, revocarlo o comunque annullarlo, ritenendo e dichiarando non dovute dagli opponenti al condominio le somme di cui allo stesso impugnato decreto”.
Costituito tempestivamente in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità di tutte le censure di invalidità sollevate dagli opponenti, essendo decaduto il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1337 c.c.
Nel merito ha obiettato:
3 1. che il metodo contabile utilizzato dall'amministratore non risulta in contrato alla legge dal momento che la norma codicistica non stabilisce nulla circa i metodi di contabilizzazione in relazione al momento di manifestazione della posta di bilancio;
2. che la documentazione prodotta a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, ossia i bilanci, i rendiconti ed i verbali assembleari di approvazione degli stessi non possono essere superati da una “laconica” eccezione di “non debenza delle somme dovute”;
3. che la documentazione allegate con la domanda monitoria riepiloga in modo chiaro le voci di spesa indicando le causali, mentre l'eventuale incoerenza tra quelle esposizioni e le singole ricevute consegnate ai condomini non rileva, dal momento che tali ultimi documenti non costituiscono il giustificativo della spesa che, invece, si evince dalla documentazione contabile in atti.
Con riguardo alla eccezione di compensazione, il Condomino ha osservato che la sentenza che ha accertato il credito risarcitorio in favore degli opposti è stata emessa il 7 giugno 2023, in data successiva alla proposizione della domanda monitoria -15 maggio 2023
e della notifica del decreto. Di conseguenza, ha concluso il al momento della CP_1 presentazione del ricorso monitorio, l'istanza di pagamento non era in alcun modo abusivo, come invece sostenuto dagli opponenti.
In conclusione, il senza contestare l'eccezione di compensazione, ha CP_1 ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo che si confermi l'accertamento positivo del credito affermato dal giudice della fase sommaria.
Con la memoria di cui all'art. 171-bis n. 2 c.p.c. il ha chiesto la nomina di CP_1
Ctu per accertare, alla luce dello scioglimento della comproprietà immobiliare tra gli opponenti, il credito vantato nei riguardi di ciascuno. Contro tale istanza, tesa -va subito rilevato da questo giudice- a scrutinare una domanda di accertamento costitutivo delle nuove quote millesimali che avrebbe dovuto essere proposta entro i termini processuali dello ius variandi (Cass. S.U. Sent. n. 26727/2024), si sono mosse le critiche degli opponenti che con la memoria di cui all'art. 171-ter n. 3 c.p.c., hanno osservato come in tal modo si otterrebbe di risultato di modificare/rettificare, per via giudiziale, le delibere impugnate.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutività del D.I. opposto, in seguito all'esito negativo del procedimento di mediazione, le parti hanno insistito in atti.
Con le nota di trattazione scritta del 13 settembre 2024, gli opposti hanno peraltro sollevato eccezione di giudicato contro la pretesa di pagamento del Condomino il quale,
4 infatti, secondo la loro impostazione, avrebbe dovuto far valere il credito del monitorio già nel giudizio risarcitorio concluso con la sentenza n. 2753/2023. Non avendo eccepito quel credito, siccome il giudicato si estende alle eccezioni estintive deducibili, non vi è più spazio per accertare adesso l'esistenza di quella posta creditoria.
Registrato il contraddittorio tra le Parti e respinta la richiesta di nomina del CTU, i contendenti sono stati invitati a concludere nel corso dell'udienza odierna.
Il ha chiesto il rigetto del D.I. opposto. Gli Opponenti hanno ribadito le CP_1 ragioni dell'opposizione e hanno argomentato, inammissibilmente, ulteriori motivi di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci, segnalando così che i lavori condominiali per i quali risultano contabilizzate poste negative non sono ancora iniziati;
circostanza che secondo la loro tesi dovrebbe implicare la non esigibilità delle somme pretese dal per farvi fronte. CP_1
A margine di ciò, gli opponenti hanno ancora affermato che, siccome il credito del non è certo, allora non vi sono i presupposti per la compensazione legale: la CP_1 relativa eccezione da loro sollevata in questa sede non può produrre la spendita estintiva del diritto di credito contrapposto ma deve ritenersi proiettata meramente a far valere un fatto impeditivo dell'azionabilità della pretesa monitoria.
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All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che tutte le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti siano infondate, compresa la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal condominio. Il decreto ingiuntivo va nondimeno revocato in virtù dell'eccezione di compensazione del credito residuo esistente in favore degli opponenti nei confronti del Condominio opposto e liquidato dopo la notifica dell'ingiunzione.
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Innanzitutto, non è fondata l'eccezione di giudicato implicito sollevata dagli opponenti, assumendo che non avendo il fatto valere in compensazione il credito qui CP_1 ingiunto nell'ambito del giudizio di responsabilità conclusosi in loro favore, allora, siccome il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, l fatto estintivo del controcredito non può più essere fatto valere in questa sede.
La prospettazione è infondata.
Gli opponenti non tengono conto del fatto che il precedente giurisprudenziale richiamato per affermare l'eccezione di giudicato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018)
5 indica quale controcredito “deducibile” e non dedotto coperto dal giudicato quello che costituisce oggetto della c.d. compensazione impropria, scaturente, cioè, dallo stesso rapporto da cui origina il credito principale. La compensazione impropria, infatti, riferendosi a una posta contabile inerente allo stesso rapporto su cui si radica la pretesa di pagamento -da compensare- intercetta gli elementi costitutivi della domanda di pagamento stessa e, per questa specifica ragione, il credito così compensabile (in via impropria) diviene oggetto automatico e implicito del giudizio.
Non così la compensazione propria che corrisponde, invece, a un diritto potestativo di spendita di un controcredito del debitore del tutto autonomo e per nulla collegato alla pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti. L'eccezione di compensazione propria in ragione di ciò costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e neppure implicitamente deducibile nel giudizio in assenza di una espressa richiesta di parte -essendo così impossibile che su di essa si formi un giudicato implicito.
Del resto, è appena il caso di rilevare che, anche a ritenere fondata la non condivisibile impostazione degli opponenti, resta il fatto che è questa, e solo questa, la sede nell'ambito della quale si deve definitivamente accertare il diritto di credito controverso del Condominio e perciò, in base alle stesse ragioni evocate nella comparsa conclusionale dagli opponenti, è questa la sede per verificare gli effetti della possibile compensazione.
Sgomberato il campo da tale questione, per affrontare i termini della controversia occorre rammentare quanto molto chiaramente affermato dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione (Sez. U - , Sentenza n.9839 14/04/2021): “In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti
6 dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.
Tale conclusione muoveva dalla considerazione che “deve escludersi che le deliberazioni che ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano adottate in carenza di potere da parte dell'assemblea. Infatti, il codice civile espressamente riconosce, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale da adottare col metodo maggioritario, l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (artt. 1135 nn. 2 e 4, 1120, 1123, 1128 cod. civ.)”.
Tale orientamento, di certo condiviso da questo giudice e richiamato dalla Difesa del distingue perciò nettamente tra delibere condominiali mediante cui il CP_1 modifichi per il futuro i criteri di riparto delle spese, che sono nulle perché CP_1 adottate in assenza assoluta di attribuzione e delibere condominiali annullabili che derogando eccezionalmente ai criteri legali di attribuzione, consumato un cattivo uso del potere, errando nell'applicazione delle tabelle o, volta per volta, nell'applicazione dei criteri di riparto.
Si è anche chiarito, nella prospettiva della annullabilità e non della nullità, che “nella dialettica dei rapporti interni tra condominio e condomino, non solo l'obbligo dei singoli partecipanti alla comunione dell'edificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse sorge per effetto della deliberazione con la quale l'assemblea approva le spese stesse, deliberazione che deve sempre intervenire, anche per le spese d'ordinaria gestione, nella forma dell'approvazione del preventivo o quanto meno della ratifica successiva, al più tardi in sede d'approvazione del consuntivo, non potendosi prescindere dall'accertamento della legittimità e dell'entità delle stesse, ma la liquidità del credito condominiale è data solo dalla successiva deliberazione d'approvazione del piano di riparto ovvero dall'elaborazione di questo in conformità alle vigenti tabelle millesimali, nel qual caso trattandosi di semplice operazione matematica;
pertanto, il , che agisca nei CP_1 confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute, deve dimostrare, anzitutto, la legittimità della spesa, producendo la relativa delibera
d'approvazione ed, in secondo luogo, anche la legittimità della determinazione delle quote, o producendo la delibera d'approvazione del piano di riparto o dimostrando la conformità di
7 questo alle vigenti tabelle millesimali regolamentari ( Sez. U, Sentenza n. 4421/2007, in parte motiva).
E tal proposito si è graniticamente stabilito che “un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che includa indebitamente tra le voci di uscita spese sostenute dal condominio per la realizzazione di un intervento di manutenzione e ripartisca erroneamente le stesse spese, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2,
c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera” (cfr. Cass. n. 2460 del
2025; n. 3747 del 1994; n. 3291 del 1989; n. 5254 del 2011; in particolare, n. 3402 del 1981).
Orbene, nel caso di specie risulta decisivo il fatto che domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio risulta sostenuta su delibere di approvazione delle spese e dei rendiconti
(quella di approvazione del bilancio 2022 e quella di approvazione dei bilanci 2020 e 2021, avente a oggetto anche l'approvazione delle “resoconto” spese straordinarie per lavori urgenti) non tempestivamente impugnate e perciò opponibili nei confronti degli ingiunti e specificamente riferibili a poste passive analiticamente indicate nei rendiconti allegati con il ricorso monitorio (cfr. documenti nn. 20, 21, 22 e 23 della relativa produzione documentale).
Le doglianze oggi formulate dai convenuti, infatti, sono evidentemente riconducibili a ipotesi di cattivo uso del potere e non di difetto di attribuzione e avrebbero dovuto essere articolate nel termine di trenta giorni dalla approvazione o dalla comunicazione agli interessati. Con la conseguenza che la decisione di spesa e il riparto stabilito vincola gli opposti in modo definitivo.
In conclusione, le domande riconvenzionale di invalidazione delle delibere dell'8 novembre 2022 e del 2 febbraio 2023 sono inammissibili, con la conseguenza che la contestazione del condomino intimato circa la consistenza probatoria -contestazione peraltro nel caso di specie generiche e non dettagliate a fronte del deposito di tutti i rendiconti di gestione con indicazione dei documenti di spesa- non è rilevante (Sez. 2 - , Ordinanza n.
2460/2025).
Il credito del qui accertato è però orami estinto. CP_1
L'eccezione di compensazione sollevata in questa sede dagli opponenti non può avere altro l'effetto che quello stabilito dal codice civile che nella Sezione III, del Capo IV, Titolo primo del Libro delle obbligazioni, laddove la compensazione risulta annoverata tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento.
8 Non si comprende allora l'impostazione degli opponenti secondo i quali l'eccezione deve intendersi sollevata invece non già per spendere il credito ma per allegare un fatto impeditivo alla pretesa di pagamento del A ben vedere, infatti, l'esistenza di una contro CP_1 obbligazione non impedisce gli effetti dell'obbligazione reciproca, come sembra prospettare, la Difesa degli opponenti.
E allora, ciò che rileva in questa sede è che a fronte del credito azionato dal CP_1 per euro 19.352,83, gli opponenti sono a loro volta titolari del credito eccepito in compensazione per euro 21.398,25 (pari alla differenza tra il credito definitivamente accertato in loro favore con la sentenza n. 2753/2023 di questo tribunale -euro 64.208,36- e la parte di quel credito già utilizzata in compensazione nell'ambito del procedimento n. 14762/2022 di questo tribunale, deciso con sentenza n. 2799/2024 – euro 42.810,11).
In considerazione di ciò, il decreto ingiuntivo va revocato.
Tenuto conto delle ragioni della revoca e del rigetto delle domande riconvenzionali degli opponenti, si compensano tra le Parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n.2502/2023 del 30.05.2023, notificato telematicamente a e il 01.06.2023 dal Parte_4 Parte_5 [...]
. Controparte_2
Compensa tra le Parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 10 ottobre 2025 Il Giudice Filippo Lo Presti Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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