TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Paola Di Spirito, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RI ON
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 848 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
DI SPIRI PA (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Seneca n°22 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Paola Di Spirito conveniva in giudizio il resistente per sentire CP_1 dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pescara, Sez. Penale, del 9/01/2024 e, per l'effetto, provvedere alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel procedimento penale n. 4630/2019 R.G.N.R. in qualità di difensore d'ufficio di , nonché per l'attività civile di formazione del titolo CP_2
esecutivo e successiva fase di esecuzione, per un totale di euro 522,00 (e cioè compensi per fase penale pari ad € 157,00; compensi per fase civile recupero del credito pari ad € 300,00, in adesione al protocollo;
spese vive documentate e già sostenute per € 65,07, per un totale di € 522,00), oltre accessori di legge, o nella misura accertata sub judice, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza di liquidazione depositata dalla professionista, in cui il Tribunale di Pescara ha liquidato complessivi euro
315,00, oltre spese come per legge, di cui euro 105,00 per compenso (euro 157,60 – 1/3 ex art.103 bis ) ed euro 210 (sentenza Giudice di Pace euro 139, procedimento monitorio euro
71), oltre spese di recupero, “..tenuto conto del valore minimo dei parametri di cui al suddetto D.M., tenuto conto della qualità dell'attività professionale svolta dal difensore che ha partecipato a n.2 udienze su n.6 tenutesi, in assenza di espletamento di qualsivoglia attività fatta eccezione per la fase studio..”.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto che, pur avendo ella aderito nella richiesta di liquidazione al protocollo vigente per casi ivi previsti (ovverosia richiedendo, in applicazione delle linee guida di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, n. 37 del 08.03.2018 e n.
147 del 13.08.2022 (protocollo Trib. Pescara) € 260,00 per l'attività penale svolta (fase studio) ed € 450,00 per l'attività civile di recupero crediti esperita successivamente, nonché
€ 65,07 per spese già sostenute e documentate, per un totale richiesto e dovuto pari ad €
775,07, oltre rimb. Forf. e cap come per legge), ciò nondimeno, il Tribunale le avrebbe liquidato i compensi al di sotto dei minimi di legge (nello specifico, euro 105,00 per fase studio, partendo dall'importo di euro 157,60, ridotto di un terzo), riducendo alla metà le spese liquidate dal Giudice di Pace civile per la formazione del titolo (euro 139,00, pari alla metà di euro 278,00), riducendo della metà il compenso per il precetto (euro 71,00) non considerando che la fattispecie rientrava nell'ipotesi di sub A), di cui alla tabella 2.
5) Occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, n°2527/2012). Ciò nondimeno, nel caso in esame nessuna questione al riguardo si pone, atteso che la professionista ricorrente ha inteso espressamente aderire al
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
6) Né peraltro si pongono questioni in ordine all'espletamento dell'attività difensiva svolta nel procedimento penale dianzi richiamato.
7) Va poi osservato che, sempre secondo consolidato orientamento della Cassazione, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, in virtù del combinato disposto degli artt.82 e 116 del D.P.R. n.115/2002 (cfr. ex multis Corte Cass. Civ. Ord. Nn.3673, 5609 e 22579 del 2019).
8) Ciò posto, il motivo di impugnazione del provvedimento, di cui si controverte, è fondato.
9) Dalla disamina del protocollo vigente presso questo Tribunale, cui, come detto, la ricorrente ha inteso espressamente aderire, è previsto a pag. 3, che in caso di avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento, per ogni fase svolta da più di un difensore si applicheranno parametri medi ridotti di un terzo ex art.106 n°115/02, ridotti ulteriormente in proporzione del numero dei difensori.
10) Risulta per tabulas che nel procedimento penale in questione la ricorrente ebbe a partecipare a due udienze, subentrando altro difensore, nominato di fiducia, nelle udienze successive.
Sicché, stando al protocollo, l'importo liquidabile per la fase svolta dalla professionista (fase studio) era da calcolare partendo dal parametro medio previsto dal D.M. n°55/2014 e s.m.i. per il giudizio dinanzi al Tribunale, previsto nell'importo di euro 473,00, ridotto di 1/3 ex art.106 n° D.P.R. n°115/2002 (euro 473,00 – 1/3 = 315,33), ridotto alla metà in proporzione del numero dei difensori (nel caso in esame due, l'odierna ricorrente ed il difensore nominato di fiducia subentrato nella difesa), per un importo di euro 157,00.
11) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto la liquidazione delle spese relative alla formazione del titolo, attività svolta e documentata dalla ricorrente. A pag. 6 del detto protocollo, in tema di spese sostenute dai difensori di ufficio per il recupero dei crediti professionali, è stato previsto, tra le altre, euro 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo, oltre oneri di legge ed al rimborso di ulteriori spese ove documentate.
12) Ne consegue allora che, a parziale modifica del decreto di liquidazione, alla ricorrente deve essere riconosciuto per l'espletamento dell'attività professionale svolta quale difensore di ufficio nel procedimento penale sopra evidenziato l'importo complessivo di euro 522,00 (di cui euro 157,00 per fase studio penale, euro 300,00 per il compenso per fase civile recupero credito, euro 65,07 per spese non imponibili documentate), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.). 13) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, esclusa la fase istruttoria, valori minimi dello scaglione di valore, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, previa modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 9/01/2024 nel proc. n°4630/2019 R.G.N.R., liquida per compenso in favore dell'Avv. Paola Di Spirito l'importo complessivo di euro 522,00, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili pari ad euro 65,07;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese CP_1
processuali liquidate in complessivi euro 232,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Paola Di Spirito, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RI ON
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 848 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
DI SPIRI PA (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Seneca n°22 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Paola Di Spirito conveniva in giudizio il resistente per sentire CP_1 dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pescara, Sez. Penale, del 9/01/2024 e, per l'effetto, provvedere alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel procedimento penale n. 4630/2019 R.G.N.R. in qualità di difensore d'ufficio di , nonché per l'attività civile di formazione del titolo CP_2
esecutivo e successiva fase di esecuzione, per un totale di euro 522,00 (e cioè compensi per fase penale pari ad € 157,00; compensi per fase civile recupero del credito pari ad € 300,00, in adesione al protocollo;
spese vive documentate e già sostenute per € 65,07, per un totale di € 522,00), oltre accessori di legge, o nella misura accertata sub judice, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza di liquidazione depositata dalla professionista, in cui il Tribunale di Pescara ha liquidato complessivi euro
315,00, oltre spese come per legge, di cui euro 105,00 per compenso (euro 157,60 – 1/3 ex art.103 bis ) ed euro 210 (sentenza Giudice di Pace euro 139, procedimento monitorio euro
71), oltre spese di recupero, “..tenuto conto del valore minimo dei parametri di cui al suddetto D.M., tenuto conto della qualità dell'attività professionale svolta dal difensore che ha partecipato a n.2 udienze su n.6 tenutesi, in assenza di espletamento di qualsivoglia attività fatta eccezione per la fase studio..”.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto che, pur avendo ella aderito nella richiesta di liquidazione al protocollo vigente per casi ivi previsti (ovverosia richiedendo, in applicazione delle linee guida di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, n. 37 del 08.03.2018 e n.
147 del 13.08.2022 (protocollo Trib. Pescara) € 260,00 per l'attività penale svolta (fase studio) ed € 450,00 per l'attività civile di recupero crediti esperita successivamente, nonché
€ 65,07 per spese già sostenute e documentate, per un totale richiesto e dovuto pari ad €
775,07, oltre rimb. Forf. e cap come per legge), ciò nondimeno, il Tribunale le avrebbe liquidato i compensi al di sotto dei minimi di legge (nello specifico, euro 105,00 per fase studio, partendo dall'importo di euro 157,60, ridotto di un terzo), riducendo alla metà le spese liquidate dal Giudice di Pace civile per la formazione del titolo (euro 139,00, pari alla metà di euro 278,00), riducendo della metà il compenso per il precetto (euro 71,00) non considerando che la fattispecie rientrava nell'ipotesi di sub A), di cui alla tabella 2.
5) Occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, n°2527/2012). Ciò nondimeno, nel caso in esame nessuna questione al riguardo si pone, atteso che la professionista ricorrente ha inteso espressamente aderire al
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
6) Né peraltro si pongono questioni in ordine all'espletamento dell'attività difensiva svolta nel procedimento penale dianzi richiamato.
7) Va poi osservato che, sempre secondo consolidato orientamento della Cassazione, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, in virtù del combinato disposto degli artt.82 e 116 del D.P.R. n.115/2002 (cfr. ex multis Corte Cass. Civ. Ord. Nn.3673, 5609 e 22579 del 2019).
8) Ciò posto, il motivo di impugnazione del provvedimento, di cui si controverte, è fondato.
9) Dalla disamina del protocollo vigente presso questo Tribunale, cui, come detto, la ricorrente ha inteso espressamente aderire, è previsto a pag. 3, che in caso di avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento, per ogni fase svolta da più di un difensore si applicheranno parametri medi ridotti di un terzo ex art.106 n°115/02, ridotti ulteriormente in proporzione del numero dei difensori.
10) Risulta per tabulas che nel procedimento penale in questione la ricorrente ebbe a partecipare a due udienze, subentrando altro difensore, nominato di fiducia, nelle udienze successive.
Sicché, stando al protocollo, l'importo liquidabile per la fase svolta dalla professionista (fase studio) era da calcolare partendo dal parametro medio previsto dal D.M. n°55/2014 e s.m.i. per il giudizio dinanzi al Tribunale, previsto nell'importo di euro 473,00, ridotto di 1/3 ex art.106 n° D.P.R. n°115/2002 (euro 473,00 – 1/3 = 315,33), ridotto alla metà in proporzione del numero dei difensori (nel caso in esame due, l'odierna ricorrente ed il difensore nominato di fiducia subentrato nella difesa), per un importo di euro 157,00.
11) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto la liquidazione delle spese relative alla formazione del titolo, attività svolta e documentata dalla ricorrente. A pag. 6 del detto protocollo, in tema di spese sostenute dai difensori di ufficio per il recupero dei crediti professionali, è stato previsto, tra le altre, euro 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo, oltre oneri di legge ed al rimborso di ulteriori spese ove documentate.
12) Ne consegue allora che, a parziale modifica del decreto di liquidazione, alla ricorrente deve essere riconosciuto per l'espletamento dell'attività professionale svolta quale difensore di ufficio nel procedimento penale sopra evidenziato l'importo complessivo di euro 522,00 (di cui euro 157,00 per fase studio penale, euro 300,00 per il compenso per fase civile recupero credito, euro 65,07 per spese non imponibili documentate), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.). 13) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, esclusa la fase istruttoria, valori minimi dello scaglione di valore, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, previa modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 9/01/2024 nel proc. n°4630/2019 R.G.N.R., liquida per compenso in favore dell'Avv. Paola Di Spirito l'importo complessivo di euro 522,00, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili pari ad euro 65,07;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese CP_1
processuali liquidate in complessivi euro 232,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi