Sentenza 30 dicembre 2022
Sentenza 23 aprile 2026
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- 1. CGA Regione Siciliana, sentenza 14 agosto 2025, n. 665https://www.eius.it/articoli/
- 2. CGA Regione Siciliana, sentenza 14 agosto 2025, n. 665https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03251/2013 REG.RIC.
N. 02372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3251 del 2013, proposto da
VA Di UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Maria Castorina, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, 296;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Arcidiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2025, proposto da
VA Di UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Maria Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
conseguente all'abbattimento di un chiosco bibite esistente in Catania, piazza Gioeni e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con ricorso originariamente iscritto al RG n.3251/2013, l’odierno ricorrente agiva per il risarcimento dei danni che assumeva aver subito a causa dell’abbattimento del chiosco per la vendita di bibite sito in Catania, Piazza Gioeni e alla conseguente interruzione dell’attività commerciale.
2. Con sentenza n. 3486/2022, questo Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo non dimostrata la titolarità, in capo al ricorrente, di una licenza commerciale in corso di validità al momento dello sgombero, né di una valida concessione di suolo pubblico, con conseguente mancata prova della lesione di una situazione giuridica di vantaggio qualificata, presupposto indefettibile della tutela risarcitoria.
3. Avverso tale pronuncia, il Sig. Di UR proponeva appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, con sentenza n. 665/2025, accoglieva il gravame. Il giudice d’appello ravvisava la violazione degli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a., per lesione del principio del contraddittorio, in quanto il giudice di prime cure, dopo aver acquisito d’ufficio documenti tardivamente depositati dal Comune di Catania, non aveva concesso al ricorrente un termine per controdedurre. Per l’effetto, disponeva il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
4. Con il presente ricorso, notificato l’11 novembre 2025 e depositato il successivo 12 novembre 2025, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo dinanzi il T.A.R. sezione di Catania, insistendo nella domanda di risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 150.000,00. Tale importo è richiesto a titolo di danno emergente, per il “ valore del bene, inteso quale costo per la sua riedificazione in altro sito, pari a circa € 100.000,00 ”, e di lucro cessante, “ desumibile dalle allegate dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni [doc. 18a, b e c], nonché dai registri IVA ”. Il ricorrente ha altresì prodotto documentazione volta a giustificare il calo di fatturato nell'ultimo periodo di attività.
Il ricorso in riassunzione è affidato al seguente motivo: Violazione degli artt. 7 e segg. L. 241/90 –Difetto di motivazione -Violazione dell’art. 2043 c.c. –Violazione procedura D.P.R. 327/2001 . Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di demolizione del chiosco, essendo stato preceduto unicamente da un invito allo sgombero notificato solo quattro giorni prima dell'intervento, in violazione delle garanzie partecipative.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania che, con memoria in data 18 dicembre 2025, ha eccepito l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta dal ricorrente in sede di riassunzione e, nel merito, ha ribadito l’infondatezza della pretesa risarcitoria, richiamando la legittimità dell’acquisizione d’ufficio della propria documentazione, come statuito dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 665/2025.
6. Con memoria depositata in data 8 febbraio 2026, il ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, ribadendo la tardività delle produzioni avversarie e sostenendo di essersi attivato per il subingresso nella licenza e per il rinnovo della concessione di suolo pubblico. Ha inoltre dedotto che la titolarità dell'attività dovesse ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. e che la documentazione prodotta dimostrerebbe la continuità dell'esercizio dell'impresa familiare. Ha, infine, insistito sull'illegittimità della demolizione per violazione delle garanzie partecipative e per difetto di urgenza, contestando la rilevanza di precedenti vicende amministrative risalenti al periodo 2004-2009.
7. Alla pubblica udienza dell'11 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. Ritiene il Collegio di procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
9. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni relative alla produzione documentale delle parti.
Quanto alla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 3 novembre 2022, il Collegio, in linea con quanto già statuito dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 665/2025, ne ritiene l’ammissibilità. Tali documenti, infatti, sono strettamente attinenti ai fatti di causa e risultano comunque acquisibili d’ufficio ai sensi degli artt. 42, comma 2, 46, comma 2, 63, comma 1 e 64, comma 3, c.p.a., al fine di una completa istruzione del giudizio.
Il vizio procedurale rilevato in appello, relativo alla violazione del contraddittorio, deve ritenersi sanato in questa sede, avendo il ricorrente avuto piena facoltà di esaminare detta documentazione e di articolare le proprie difese.
Anche i documenti prodotti dal ricorrente con l'atto di riassunzione possono essere esaminati, nei limiti della loro pertinenza e rilevanza ai fini della decisione.
10. Nel merito, i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Il thema decidendum della presente controversia attiene all’azione di responsabilità aquiliana proposta dal ricorrente per i danni che assume derivanti dalla demolizione del chiosco, disposta ed eseguita dall’Amministrazione comunale nell’agosto del 2013.
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ricondurre la responsabilità della pubblica amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica nell’alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c..
Come chiarito anche di recente, " l'ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla [...] dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest'ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario " (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 30 marzo 2024, n. 251).
Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, non è sufficiente la mera allegazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa, ma grava sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. In particolare, il privato deve dimostrare: a) la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, ossia la titolarità di un interesse legittimo correlato a un "bene della vita" che avrebbe avuto titolo a mantenere (interesse oppositivo) o a ottenere (interesse pretensivo); b) la condotta colposa o dolosa dell’Amministrazione; c) l’ingiustizia del danno; d) il nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che “ il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3398; id. Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1496; Sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338; Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437).
Tale principio si applica non solo agli interessi pretensivi, ma anche a quelli oppositivi, come quello dedotto in giudizio; è sempre necessario infatti verificare che il bene della vita inciso dal provvedimento amministrativo sia stato acquisito in modo legittimo, poiché, in caso contrario, mancherebbe il requisito dell’ingiustizia del danno. L’accertamento dell’illegittimità dell’acquisto del bene della vita impedisce di qualificare come "ingiusto" il danno derivante dalla sua perdita.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del presupposto fondamentale della sua pretesa: la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e protetta dall’ordinamento al momento della demolizione del chiosco.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, non è emersa la prova che, alla data del 5-9 agosto 2013, il Sig. Di UR fosse titolare di una licenza commerciale per pubblico esercizio ritualmente volturata in suo favore, né che disponesse di una concessione di occupazione di suolo pubblico valida ed efficace.
Gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione – quali l’istanza di subingresso presentata nel 2012, le ricevute di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per gli anni 2012 e 2013, la documentazione fiscale e gli atti civilistici intercorsi tra i coeredi – non sono idonei a surrogare i necessari provvedimenti amministrativi a carattere costitutivo, unici titoli abilitanti all’esercizio legittimo dell’attività e all’occupazione dell’area pubblica.
In assenza di un titolo valido ed efficace, la posizione del ricorrente si configura come una mera aspettativa di fatto, non tutelabile in sede risarcitoria.
Di conseguenza, risulta interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione e il pregiudizio economico lamentato.
Infine, anche a voler ammettere le dedotte violazioni delle garanzie partecipative (artt. 7 e ss. L. n. 241/1990), queste non sarebbero comunque idonee, di per sé, a fondare una responsabilità risarcitoria. Come precisato dalla giurisprudenza, il risarcimento è escluso " quando l'interesse legittimo riceva tutela idonea con l'accoglimento dell'azione di annullamento, ma quest'ultimo sia determinato da un’illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento di fondatezza della pretesa del privato, ma solo il vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità a essa spettante " (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 30 marzo 2024, n. 251, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13).
Nel caso di specie, l’assenza di un titolo abilitativo valido rende l’attività del ricorrente non conforme alla normativa di settore, sicché, anche in caso di una rinnovazione del procedimento, l’esito non avrebbe potuto essere favorevole al mantenimento del chiosco. Peraltro, dagli atti emergono precedenti interlocuzioni tra le parti in ordine all’incompatibilità del sito e alla necessità di un trasferimento, elementi che attenuano la portata della dedotta totale carenza di contraddittorio.
11. In conclusione, il difetto di prova in ordine alla lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta e, conseguentemente, del danno ingiusto, assorbe ogni altra questione relativa alla colpa dell’Amministrazione e alla quantificazione del danno, e impone il rigetto della domanda risarcitoria.
12. Le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
a) riunisce i ricorsi iscritti ai nn. rg. 3251 del 2013 e 2372 del 2025;
b) quanto al ricorso n. 3251 del 2013, lo rigetta;
c) quanto al ricorso n. 2372 del 2025, lo rigetta;
d) con riferimento alle spese dei giudizi riuniti, compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
IA NT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | OR NT |
IL SEGRETARIO