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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8660 del Ruolo Generale dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 04/04/2025, tra
, , rappresentati e difesi dall'avv. F. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Foresio in virtù di mandato alle liti in atti
-Attori- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. S. Parente in virtù di procura interna alle liti in atti
-Convenuta-
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La domanda attrice è infondata.
, hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] chiedendo il rimborso di un Buono fruttifero postale a termine serie “CC” - intestato Controparte_1 ad , e - sottoscritto il 19/01/2000 avente Parte_1 Parte_2 Parte_3 valore facciale di euro 250,00, nonché di n. 6 Buoni Postali a termine serie “AA3” (intestati al solo sottoscritti il 20/02/2002 per l'importo complessivo di euro 5.500,00 (n. 5 di Parte_1 euro 1.000,00 e n. 1 di euro 500,00), a seguito di diniego alla domanda di rimborso dei titoli medesimi da parte di , a causa dell'intervenuta prescrizione;
hanno altresì contestato la CP_1 violazione degli obblighi di trasparenza ed informazione delle condizioni di emissione e rimborso dei titoli, chiedendo il risarcimento del danno subito. Si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attrice, sulla scorta dell'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi e sull'inapplicabilità della normativa relativa agli obblighi di trasparenza e di informazione, previsti per i servizi bancari e non per i buoni fruttiferi, qualificabili solo come titoli di legittimazione ed in ogni caso in quanto l'informativa inerente i rendimenti e la scadenza erano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla legge. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. I buoni postali emessi in questione (un Buono della serie CC, emesso il 19.01.2000 e sei Buoni Postali a termine serie “AA3” emesso il 20.02.2002) sono della tipologia “a termine” ed il termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, fu esteso con Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre
2000, n. 300), a dieci anni. Ciò posto, si osserva che il dies a quo decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi, vale a dire dalla data di scadenza. Il diritto al rimborso, pertanto, si è irrimediabilmente prescritto, per il buono della serie CC, alla data del 20.01.2020, mentre, per i buoni della serie AA3, alla data del 21.02.2020; nè vi è prova che lo stesso sia stato utilmente interrotto. Quanto agli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela, deve rilevarsi che gli stessi si considerano assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli, non potendosi applicare la Cont normativa speciale relativa ai servizi bancari di cui al TUB, poichè i non sono dei titoli di credito relativi a servizi bancari, ma, come è noto, dei documenti di legittimazione. Peraltro, come anche affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente (Corte di Cassazione, sez. un. 2019, n. 3963). Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte del ricorrente, il quale è tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita (c.f.r. Trib. Bergamo 2019, n. 2051). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente - risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). In ordine alla mancata consegna del foglio informativo, come convincentemente argomentato e provato da
[...]
, con riferimento al BPF della serie CC, la norma che aveva imposto tale obbligo non era CP_1 ancora entrata in vigore (entrò in vigore infatti soltanto con il DM del 19.12.2000), mentre - con riferimento ai sei BFP della serie AA3, emessi nell' anno 2002 - , vi è in atti la prova della consegna del “foglio informativo e regolamento del prestito delle principiali caratteristiche dei BFP” (allegato 9 del fascicolo telematico di parte convenuta). Le spese, che si liquidano in dispositivo ai minimi tariffari, stante l'istruttoria solo documentale del giudizio, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile – G.O.P. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquida, applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022, in Euro 1.278,00 quale compenso tabellare oltre rfsg, IVA e
CPA.
Lecce 04.04.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI