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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139/2017 R.G. promossa da: cf Parte_1 C.F._1
cf Parte_2 C.F._2 cf Parte_3 C.F._3
cf Parte_4 C.F._4
cf Parte_5 C.F._5
cf Parte_6 C.F._6
cf Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'AVV. GUERRI CORRADO
CONTRO
cf Controparte_1 C.F._8
cf Parte_8 C.F._9
f Parte_9 C.F._10
cf Parte_10 C.F._11
cf Parte_11 C.F._12
cf Parte_12 C.F._13
f Parte_13 C.F._14
cf Parte_14 C.F._15
cf Parte_15 C.F._16
cf Parte_16 C.F._17
pagina 1 di 8 cf Parte_17 C.F._18
cf Parte_18 C.F._19
cf Parte_19 C.F._20
cf Parte_20 C.F._21
cf Parte_21 C.F._22
rappresentati e difesi dall'AVV. SCALA SEBASTIANO
E cf Parte_22 C.F._23
cf Parte_23 C.F._24
rappresentati e difesi dall'AVV. EMANUELE GIONFRIDDO
E
, nato a [...] il [...] Parte_24
, nata a [...] il [...] Parte_25
, nata a [...] il [...] Parte_26
, nata a [...] il [...] Parte_27
, nato a [...] il [...] Parte_28
, nata a [...] il [...] Parte_29
, nata a [...] il [...] Parte_30
, nato a [...] il [...] Parte_31
, nato a [...] il [...] Parte_32
nato a [...] il [...] Parte_33
, nato a [...] il [...] Parte_34
, nata a [...] il [...] Parte_35
, nato a [...] il [...] Parte_36
, nata a [...] il [...] Parte_37
, nato ad [...] il [...] Pt_38 Pt_1
, nata a [...] il [...] CP_2
, nato a [...] il [...] Controparte_3
Non costituiti in giudizio
Avente ad oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31/01/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 2 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e , dedotto di essere tutti proprietari di lotti contigui situati in contrada
[...] Parte_7
Laufi nel territorio del Comune di Noto identificati al Catasto Terreni di Noto, foglio 317, particelle
685, 686, 785, 788, 982, 1032, 1033 e 1035, hanno convenuto in giudizio i proprietari, indicati in epigrafe, dei lotti su cui insiste la stradella privata denominata Via Torrente Laufi (oggi Via Salmone)
chiedendo di accertarsi in via principale l'insufficienza dell'accesso esistente ai loro fondi e di costituirsi, conseguentemente, una servitù di passaggio carrabile ex art. 1052 c.c. sulla Via Torrente
Laufi e, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale di accertarsi ex art. 1051 una completa interclusione dei propri fondi, con costituzione di servitù coattiva di passaggio sulla stradella di proprietà pro quota dei convenuti, il tutto con vittoria di spese di lite.
Gli attori nell'atto di citazione hanno anzitutto richiamato i precedenti giudizi di negatoria servitutis
instaurati da alcuni degli odierni convenuti avanti al Tribunale di Avola, giudizi poi riuniti e definiti con sentenza 408 del 2013, confermata in appello con la pronuncia n. 1225/2016 della Corte d'Appello
di Catania passata in giudicato. In tale decisione, la Corte aveva respinto sia la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dagli odierni attori e sia la costituzione di Pt_1 Pt_2
alcuna servitù di passaggio, ritenendo che nei fatti mancassero i presupposti di legge per configurare un diritto di servitù o di usucapione in capo agli istanti.
A sostegno della propria domanda gli odierni attori hanno rappresentato che, pur esistendo un percorso interpoderale a monte dei propri fondi tale tracciato non garantiva un accesso carrabile sicuro e continuativo stante l'esigua larghezza e l'eccessiva pendenza;
che per accedere ai loro fondi non avevano mai utilizzato altri tracciati, in particolare quello sbarrato (in catasto foglio 317 particelle 753,
pagina 3 di 8 , un accesso rapido e senza barriere ai fondi rivestiva particolare urgenza;
che Parte_7
avevano pertanto diritto, ex art. 1052 c.c., a passare dalla via Torrente Laufi, strada consortile insistente sui fondi dei convenuti e già adibita ad uso pubblico;
che tale strada conduceva senza alcun disagio alle proprie abitazioni consentendo il passaggio anche di mezzi meccanici per le esigenze delle abitazioni e dei terreni.
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Parte_9 Parte_10 Pt_19
, , , , , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_12 Parte_18 Parte_17 Parte_15
, e , i quali hanno eccepito Parte_16 Parte_13 Parte_14 Controparte_4 CP_5
preliminarmente l'inammissibilità della domanda essendo intervenuto il giudicato sulle domande attoree stante la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1225/2016, non oggetto di ricorso per
Cassazione, che aveva deciso sulle stesse questioni. Nel merito i convenuti hanno altresì contestato la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione della servitù ex art. 1052 c.c. e, qualora fosse stata accolta la domanda di servitù di determinare, ai sensi dell'art. 1032 c.c., una congrua indennità.
Si sono altresì costituiti in giudizio e i quali hanno ribadito tutte le CP_6 Parte_23
obiezioni già avanzate dagli altri convenuti costituiti, confermando l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 1052 c.c. e l'effetto preclusivo del giudicato di appello.
I convenuti , , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, , , Parte_29 Parte_30 Controparte_7 Parte_32 Parte_33 Pt_34
, , , , e
[...] Parte_35 Parte_36 Parte_37 Controparte_8 CP_2
, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e devono pertanto Controparte_3
essere dichiarati contumaci.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha disposto c.t.u. nominando il dott. geom. al CP_9
fine di accertare l'interclusione dei fondi di proprietà degli attori e di verificare se l'unica via di accesso ai predetti fondi fosse la via Torrente Laufi. All'esito della c.t.u. è stata esperita ulteriore attività
pagina 4 di 8 istruttoria consistita nell'escussione di testi e nell'assunzione di interrogatorio formale, indi la causa è
giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che le domande attoree debbano essere disattese per i motivi di seguito indicati.
Dagli atti di causa risulta che la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1225 del 2016, ha definitivamente rigettato la domanda riconvenzionale – avanzata dagli odierni attori nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Avola – volta ad ottenere analogo diritto di passaggio sul medesimo tracciato viario (Via Torrente Laufi), confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Avola
R.G. 523/08 e 572/08.
Invero, la questione relativa all'interclusione del fondo (art.1051 c.c.), così quella della inadeguatezza e/o insufficienza ai bisogni del fondo degli attori (art.1052 c.c.) appare essere stata oggetto di decisione, sia pure implicita, da parte della Corte di Appello.
Secondo le SS.UU. civ. 14.6.1995 n. 6689: “Il giudicato sostanziale (art.2909 Cod. Civ.) in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti, per l'accertamento di merito positivo o negativo, del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico – giuridico delle pronunce. Spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito delle controversie e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato implicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico –
giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione, diventa definitiva quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione e, anche se il giudizio successivo abbia finalità
pagina 5 di 8 diverse da quello del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetto, causa petendi e petitum), secondo l'interpretazione affidata al Giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici”.
Giova anche ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di giudicato implicito, secondo la quale: “L'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (Cass. civ.
n.15343/2009).
Nel caso in esame, allora, i presupposti della domanda degli attori era rappresentata dall'interclusione del fondo al traffico veicolare e quindi la necessità del passaggio attraverso la strada consortile. Dalla
pronuncia della Corte d'Appello di Catania risulta che erano presenti nella prospettazione degli odierni attori (a prescindere dalla domanda come circostanziata) elementi di fatto che avrebbero potuto giustificare una domanda ex art. 1052 c.c. (cfr. pag. 7 sent. Corte d'Appello Catania “Parimenti non risultano sussistenti i requisiti per la costituzione della servitù coattiva ai sensi dell'articolo 1051 c.c.
mancando la prova dell'interclusione del fondo (interclusione che va provata dal proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù, così Cass. 2004 n. 11592) prova tanto più necessaria attesa la contestazione espressa opposta dagli originari attori, allorché hanno dedotto come i fondi dei convenuti siano collegati alla strada provinciale n. 59 a mezzo di apposita stradella. Il collegamento con la via pubblica in questione peraltro risulta confermato dalla consulenza di parte prodotta da Pt_39
e altri, laddove tale via è graficamente indicata”). Proprio questa precisazione della Corte
[...]
conduce ad affermare che vi sia già stato un accertamento di fatto comune alla presente causa.
Non avendo gli attori proposto ricorso per Cassazione, la menzionata sentenza è passata in giudicato e ciò impedisce la riproposizione della medesima pretesa.
pagina 6 di 8 Né giovano gli elementi istruttori sopravvenuti – quali la relazione del dott. geom. – poiché, CP_9
come insegna la giurisprudenza di legittimità, il giudicato copre il “dedotto ed il deducibile” e non può
essere superato mediante l'allegazione di circostanze che erano o potevano essere rappresentate nel precedente giudizio.
L'eccezione di cosa giudicata sollevata dai convenuti è pertanto fondata e assorbente rispetto a ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori in solido tra loro.
Le spese della c.t.u. espletata dal dott. geom. nella misura liquidata con separato CP_9
decreto, del pari si pongono a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dagli attori – di costituzione, ai sensi dell'art.1052 c.c., di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore degli immobili di proprietà
(meglio indicati in citazione) sulla strada privata in Noto, via Torrente Laufi (oggi Via Salmone) di comproprietà dei convenuti – perché domanda coperta da giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.);
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_19 Parte_20 [...]
, , , , , , Pt_21 Parte_12 Parte_18 Parte_17 Parte_15 Parte_16 Parte_13
e , spese che liquida in complessivi Euro 3.317,60 Parte_14 Controparte_4 CP_5
per compensi avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pagina 7 di 8 - Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_6
e spese che liquida in complessivi Euro 3.317,60 per compensi avvocato, oltre spese Parte_23
generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Emanule
Giofriddo dichiaratosi distrattario;
- Pone le spese di c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
Siracusa, 7 maggio 2025 Il Giudice
Dr.ssa Angela Dell'Ali
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
826 e 479), ritenendolo inidoneo all'uso quotidiano;
che, data la condizione di invalidità al 100% di