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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT MI ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2360/2024 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 dagli avv.ti Raffaele Rotella e Francesco Rotundo
ricorrente ed
-, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia Maida
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, formalmente rivolto al “ rapporti Controparte_2 di istituito presso la parte ricorrente indicata in CP_1 Controparte_3 epigrafe proponeva opposizione avverso “il verbale unico di accertamento e notificazione n.
202200011 del 20 settembre 2022, notificato in data 24 settembre 2022..”, emesso dell'ITL di
Catanzaro, eccependo: 1) la nullità del verbali per violazione di diritti fondamentali;
2) la violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art. 8 del codice di comportamento degli ispettori;
3) la violazione dell'art. 12, comma 4, L. 212/2000 e dell'art. 13 D.lgs. 124/2004.
Unitamente al ricorso, allegava la cartella di pagamento n. 03020240013346842000 emessa dall' , avente ad oggetto, tra l'altro, l'omesso pagamento di Controparte_4 contributi previdenziali , per la somma di € 4.136,86. CP_1
Il ricorso veniva all' , che rimaneva contumace. CP_1
Con provvedimento de. 21.05.2025, il Tribunale “rilevata la sussistenza di profili di nullità del ricorso ex artt. 414, 163 e 164 c.p.c. alla stregua della mancata indicazione del Tribunale dinanzi al quale parte ricorrente agisce, nonché dell'oggetto della domanda, avendo l'istante formulato la richiesta di revoca o annullamento dell'atto impugnato al per i rapporti di lavoro istituito presso l Controparte_2 [...]
[...] presa visione del ricorso allegato alle note di trattazione scritta depositate Controparte_5 il 20.05.2025 e ritenuto che la detta documentazione sia sufficiente ad integrare e, quindi, a sanare ex art.
164 c.p.c., i vizi dell'atto introduttivo del giudizio, come sopra indicati”, onerava la parte ricorrente di notificare all' il ricorso allegato alle predette note scritte. CP_1
Con memoria depositata il 15.09.2025, si costituiva in giudizio l eccependo la nullità CP_1 insanabile del ricorso ex artt. 414 e 415 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, nonché la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante , in via preliminare e assorbente, che il ricorso sia inammissibile.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 5, d.lgs.
n.46/1999, prevede: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il termine è perentorio e la relativa violazione importa decadenza dalla possibilità di discutere della pretesa, peraltro rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo quanto osservato in giurisprudenza, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., sez.
6-L.,
n. 8931/2011).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la cartella di pagamento n.
03020240013346842000 oggetto di opposizione è stata notificata da Controparte_4
alla parte ricorrente in data 18.07.2024.
[...]
Orbene, al momento del deposito del ricorso in opposizione (18.09.2024) il termine di 40 giorni dalla notifica della predetta cartella era inutilmente decorso.
2 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 05.12.2025, si osserva che “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999” (cfr. Cass. n.
18145/2012).
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della decisione della controversia sulla scorta della questione preliminare esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT MI ZZ
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT MI ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2360/2024 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 dagli avv.ti Raffaele Rotella e Francesco Rotundo
ricorrente ed
-, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia Maida
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, formalmente rivolto al “ rapporti Controparte_2 di istituito presso la parte ricorrente indicata in CP_1 Controparte_3 epigrafe proponeva opposizione avverso “il verbale unico di accertamento e notificazione n.
202200011 del 20 settembre 2022, notificato in data 24 settembre 2022..”, emesso dell'ITL di
Catanzaro, eccependo: 1) la nullità del verbali per violazione di diritti fondamentali;
2) la violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art. 8 del codice di comportamento degli ispettori;
3) la violazione dell'art. 12, comma 4, L. 212/2000 e dell'art. 13 D.lgs. 124/2004.
Unitamente al ricorso, allegava la cartella di pagamento n. 03020240013346842000 emessa dall' , avente ad oggetto, tra l'altro, l'omesso pagamento di Controparte_4 contributi previdenziali , per la somma di € 4.136,86. CP_1
Il ricorso veniva all' , che rimaneva contumace. CP_1
Con provvedimento de. 21.05.2025, il Tribunale “rilevata la sussistenza di profili di nullità del ricorso ex artt. 414, 163 e 164 c.p.c. alla stregua della mancata indicazione del Tribunale dinanzi al quale parte ricorrente agisce, nonché dell'oggetto della domanda, avendo l'istante formulato la richiesta di revoca o annullamento dell'atto impugnato al per i rapporti di lavoro istituito presso l Controparte_2 [...]
[...] presa visione del ricorso allegato alle note di trattazione scritta depositate Controparte_5 il 20.05.2025 e ritenuto che la detta documentazione sia sufficiente ad integrare e, quindi, a sanare ex art.
164 c.p.c., i vizi dell'atto introduttivo del giudizio, come sopra indicati”, onerava la parte ricorrente di notificare all' il ricorso allegato alle predette note scritte. CP_1
Con memoria depositata il 15.09.2025, si costituiva in giudizio l eccependo la nullità CP_1 insanabile del ricorso ex artt. 414 e 415 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, nonché la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante , in via preliminare e assorbente, che il ricorso sia inammissibile.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 5, d.lgs.
n.46/1999, prevede: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il termine è perentorio e la relativa violazione importa decadenza dalla possibilità di discutere della pretesa, peraltro rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo quanto osservato in giurisprudenza, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., sez.
6-L.,
n. 8931/2011).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la cartella di pagamento n.
03020240013346842000 oggetto di opposizione è stata notificata da Controparte_4
alla parte ricorrente in data 18.07.2024.
[...]
Orbene, al momento del deposito del ricorso in opposizione (18.09.2024) il termine di 40 giorni dalla notifica della predetta cartella era inutilmente decorso.
2 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 05.12.2025, si osserva che “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999” (cfr. Cass. n.
18145/2012).
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della decisione della controversia sulla scorta della questione preliminare esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT MI ZZ
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