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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa CI GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 707/18 R.G., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 rappresentati e difesi dalle avvocate Raffaella Pucciariello e Serena Laurita
APPELLANTI
E
, , rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Claps CP_1 Controparte_2
APPELLATA
NONCHE'
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.3.2007, e hanno adito il CP_1 Controparte_2
Tribunale di Potenza al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del danneggiamento perpetrato dai minori , Parte_2 Parte_7 Controparte_4
e in data 28.08.2004 alla propria abitazione, sita in Pignola alla via Parte_10 Parte_4
Paschiero n. 51, e a, tal fine, hanno convenuto sia questi ultimi che i rispettivi genitori.
pagina 1 di 7 Sostenevano le attrici:
-di essere state informate telefonicamente da alcuni amici della presenza di luci accese nella loro abitazione di Pignola e che nell'immediatezza avevano contattano un loro parente ivi residente, il quale, recandosi immediatamente sul posto aveva riscontrato la presenza di ragazzi nell'abitazione, intenti a danneggiare l'immobile e a rubare alcuni oggetti;
-di avere sporto denuncia e all'esito del procedimento penale, il Tribunale per i minorenni aveva emesso sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dei minori
[...]
, e in relazione al delitto di cui agli artt. Pt_7 Controparte_4 Parte_10 Parte_4
110 e 635 c.p., nonché con sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto di cui all'art. 624 bis c.p.c. nei confronti dei medesimi, derubricando l'imputazione nel delitto di cui all'art. 614, comma 1, c.p..
Gli attori hanno, pertanto, chiesto la condanna di , , Parte_2 Parte_7 Controparte_6
, e , ai sensi dell'art. 2043 c.c., , CP_7 Parte_10 Parte_4 CP_8 prospettando anche la responsabilità solidale dei genitori, in applicazione dell'art. 2048 c.c., al pagamento dell'importo di € 25.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché della somma da stimare secondo equità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si sono costituiti e (in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_3 responsabilità genitoriale nei confronti di ); Parte_2 Parte_8 Parte_9
e nonché e (in proprio e nella qualità di esercenti Parte_7 CP_5 Controparte_3 la responsabilità genitoriale nei confronti di ), e Controparte_4 Parte_5 Parte_6
(in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su , chiedendo il Parte_4 rigetto della domanda perché infondata.
Non si è costituita (esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_11 Pt_10
).
[...]
Si è proceduto all'interrogatorio formale dei minorenni, all'espletamento della prova testimoniale e della ctu e, all'udienza del 4.7.18, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Con sentenza 925/18 il Tribunale di Potenza 1) ha accertato la responsabilità dei cinque ragazzi per i danni arrecati e ha condannato i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno patrimoniale di € 13.512,19, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata alla data del 27.08.2004, e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento pagina 2 di 7 testé indicato sino al saldo;
2) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) ha condannato i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, alle spese di lite e di ctu.
Rilevava il primo giudice:
-che dalla produzione documentale in atti e dalle dichiarazioni dei testi era emerso che i fatti si erano verificati come dedotti dalle attrici;
- che, come anche accertato dalla sentenza del Tribunale per i minorenni, dalla quale potevano trarsi elementi di convincimento, i ragazzi avevano realizzato fatti dolosi connotati da profili di illiceità aquiliana;
- che nessuna declaratoria di responsabilità poteva essere adottata verso e Controparte_6 CP_8
, nei confronti dei quali il contradditorio processuale non risultava essere stato instaurato;
[...]
- che sussisteva la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori dei ragazzi minorenni, sussistendo la presunzione iuris tantum di mancata corretta educazione degli stessi, e non essendo stata fornita la prova liberatoria (di non aver potuto impedire il fatto) richiesta dalla norma.
3. Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, sostenendo:
[...] Parte_10 Parte_11
- che non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di e e, CP_8 Controparte_6 pertanto, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado;
- che il provvedimento del Giudice di prime cure è stato reso ultra petitum in quanto con la domanda gli attori hanno meramente chiesto di “dichiarare e dare atto che i danni arrecati alla proprietà delle attrici sono stati posti in essere dai minori…” ;
-che la decisione non può essere fondata sulle risultanze del provvedimento del Tribunale per i minorenni;
- che il primo giudice li ha ritenuti responsabili sulla base di una prova atipica, tra l'altro assolutoria per gli stessi e di una ctu inveritiera;
- che il giudice non ha tenuto conto che l'abitazione delle attrici era già stata oggetto di attenzioni da parte di terzi in diverse occasioni nelle quali detto immobile aveva subito diversi danni;
- che la quantificazione del danno è sproporzionata, in considerazione del fatto che in sede penale i fatti erano stati considerati talmente tenui da non dar luogo a prosecuzione;
- che la ctu è stata chiesta in un momento storico lontano dai fatti, cioè ben otto anni dopo e, pertanto, il perito ha esaminato esclusivamente dei fotogrammi.
pagina 3 di 7 Si sono costituite e , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata.
4. All'udienza del 17.6.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_4 CP_5
i quali, nonostante regolare instaurazione del contraddittorio, a mezzo pec del Controparte_3
3.12.18 indirizzata al difensore in primo grado dei medesimi, non si sono costituiti in giudizio.
6. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle signore e . CP_1 CP_2
L'eccezione è infondata e deve essere respinta in quanto la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura dell'ordinanza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
7. Col primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice ha statuito in difetto di contraddittorio, non essendo stati citati in giudizio i signori e , e che ciò CP_8 Controparte_6 comporta la rimessione della controversia al primo giudice.
Il motivo è infondato.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, quello secondo il quale “in tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra
l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni" circostanza quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie (Cass. n.10740/2025; n. 20692/2016).
Essendo in presenza di una obbligazione solidale dal lato passivo, le creditrici, signore e , CP_1 CP_2 avrebbero potuto citare in giudizio anche uno soltanto dei responsabili, considerata l'assenza del rapporto di dipendenza o interrelazione tra le posizioni dei debitori.
pagina 4 di 7 Infine, occorre considerare che a tale riguardo le parti appellate e CP_1 Controparte_2 hanno espressamente affermato di non avere citato in giudizio e perché, CP_8 Controparte_6 pur essendo presenti, sono estranei ai fatti così come acclarato anche dal Tribunale per i minorenni che all'udienza preliminare li ha prosciolti dai reati a loro ascritti per non avere commesso il fatto.
8. Con il secondo motivo parte appellante ha sostenuto che la decisione è stata resa ultra petitum, poiché gli attori avevano chiesto soltanto di “dichiarare e dare atto che i danni arrecati alla proprietà delle attrici sono stati posti in essere dai minori…” e non anche di accertare la responsabilità dei convenuti e la loro condanna al risarcimento dei danni. Hanno sostenuto, inoltre, che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sul provvedimento, assolutorio, emesso dal Tribunale per i minorenni, e quindi basandosi su di una prova atipica e che non aveva tenuto conto di quanto affermato da essi convenuti in primo grado, e cioè che “l'abitazione era già stata oggetto di attenzioni da parte di terzi in diverse occasioni nelle quali detto immobile subiva diversi danni”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che il primo giudice si è pronunciato sulla domanda e non oltre i limiti di essa, come richiesto dall'art. 112 c.p.c.; invero, la richiesta di dichiarare e dare atto che i danni arrecati erano stati commessi dai minori era semplicemente l'antecedente necessario per accertare poi la responsabilità dei medesimi con successiva condanna al risarcimento del danno, pure richiesto dalle attrici.
Quanto alla circostanza per cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento su di una prova
“atipica”, cioè sugli atti del procedimento penale, si osserva che tali prove, ancorché assunte in un giudizio penale, sono valutabili in un giudizio civile diretto ad ottenere il risarcimento del danno.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti
(le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)” (Sez. 3 ,
Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
Il giudice civile, pertanto, può attribuire, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo ( nel caso di specie le attrici in primo grado hanno tempestivamente depositato gli atti del procedimento pagina 5 di 7 penale) e dunque anche alle prove e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897).
Inconferente è inoltre la doglianza secondo la quale la decisione impugnata non ha tenuto conto che la sentenza del giudice penale ha avuto esito assolutorio per irrilevanza del fatto e ha descritto i comportamenti degli imputati minorenni come caratterizzati da “superficialità adolescenziale”.
La decisione del Tribunale penale non preclude affatto al giudice civile di accertare che i danni, pur considerati irrilevanti dal punto di vista penalistico, si siano verificati e che gli stessi siano rilevanti dal punto di vista civilistico. Lo stesso comportamento può, infatti, non essere rilevante nel diritto penale ed esserlo, invece, nel diritto civile, in cui il giudice deve “soltanto” accertare la sussistenza di un fatto illecito, del requisito soggettivo di dolo o colpa, del nesso di causalità e del danno ingiusto. Requisiti tutti sussistenti nel caso di specie, giacché, come evidenziato dal primo giudice “può serenamente affermarsi, anche in ragione dell'inesistenza di specifici elementi di contestazione da parte delle parti costituite, che effettivamente , Parte_2 Controparte_4 Parte_7 Pt_4
e abbiano posto in essere fatti produttivi dei danni lamentati dalle attrice,
[...] Parte_10 fatti connotati da indubbi profili d'illiceità aquiliana, connotati, sul piano psicologico, da dolo, essendosi gli stessi deliberatamente introdotti in un immobile altrui col chiaro intento di porre in essere contegni pregni di disvalore” e “i fatti realizzati si pongono, dunque, in netto contrasto col divieto di neminem laedere, assumendo, per questo, rilevanza ai fini della determinazione dell'obbligo risarcitorio ex art.2043 c.c.”.
Del pari infondata è la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'abitazione danneggiata era già stata oggetto di “attenzioni” da parte di terzi malintenzionati, sia perché la circostanza è sfornita di adeguato riscontro probatorio sia perché in ogni caso ciò non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alla responsabilità e a quanto effettivamente commesso nel caso di specie dagli autori dell'illecito.
9. Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti della quantificazione dei danni fatta dal ctu, a loro dire sproporzionata, anche in considerazione del fatto che la consulenza era stata fatta dopo otto anni dall'accadimento dei fatti e che era basata soltanto sulle fotografie allegate.
Anche questo motivo è infondato.
Nonostante la ctu sia intervenuta a distanza di anni rispetto all'evento, il perito ha operato esaminando le fotografie scattate nell'immediatezza del fatto da parte dei Carabinieri della stazione di Pignola nl corso del sopralluogo e ha in tal modo accertato i beni danneggiati, assumendo informazioni dalle aziende produttrici degli infissi nonché basando la valutazione anche sulla propria esperienza tecnica nel settore dell'edilizia. pagina 6 di 7 In merito alla tardività del deposito dei documenti, si osserva che tale eccezione è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede e comunque infondata, in quanto il primo giudice ha onerato il ctu di calcolare i danni sulla base della documentazione e delle fotografie contenute nel fascicolo penale.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello, pertanto, deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(5.201,00-26.000,00) e dei parametri medi.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci Controparte_4 CP_5
Controparte_3
Si dà atto dell'obbligo a carico degli appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di , Controparte_4 CP_5 Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna le parti appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite
[...] Parte_10 Parte_11 sostenute dalle parti appellate liquidate in euro 5809,00 per CP_1 Controparte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci Controparte_4 CP_5
Controparte_3
- dichiara l'obbligo a carico degli appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
La giudice relatrice Il presidente
Dott.ssa CI Gesummaria dr. Michele Videtta
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