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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 5050/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SARDELLA SABRINA Parte_1 presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia:
dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 400,00, aggiornabile annualmente
[...] secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
Ordinare al resistente di produrre tutta la documentazione attestante il proprio reddito”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig. ha contratto matrimonio in Venaria Reale, in data 30/4/1983 Parte_1 con il Sig. nato a [...] il [...], residente in Sant'Ambrogio (TO), Controparte_1 Via Umberto I n. 28/D.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi oggi maggiorenni.
In data 24/1/2022 i coniugi stipulavano accordo di separazione personale innanzi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino sottoscrivendo le condizioni ivi inserite.
In data 26.7.2023 i coniugi stipulavano accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo la corresponsione da parte del Sig. di un assegno divorzile di CP_1
Euro 400,00 mensili.
All'udienza del 19.12.2024, innanzi al GOP delegato parte convenuta non compariva, sebbene ritualmente citata e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
la causa veniva rinviata al 19.03.2025 innanzi al Giudice Relatore.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza del 25.2.2025 depositata da parte ricorrente, assegnava i termini ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta dell'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Depositate nei termini le note scritte sostitutive di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 30.3.2025.
***
Parte ricorrente ha richiesto la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto in data 26.7.2023 tra le parti innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino in ragione della circostanza che, pur non avendo previsto alcun mantenimento per sé in sede di separazione personale e alcun assegno divorzile in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il resistente contumace si era impegnato a corrispondere 400,00 euro mensili alla ricorrente.
A far data dall'agosto 2023, tuttavia il resistente non aveva più corrisposto alla ricorrente alcuna somma e pertanto la ricorrente adiva l'intestato Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto all'assegno divorzile da parte del convenuto. La stessa ricorrente ha esposto che all'epoca del divorzio (e prima ancora, della separazione) non aveva avanzato pretese economiche nei confronti del marito
“fidandosi” della promessa del marito di corrisponderle un assegno divorzile (e prima ancora di mantenimento) pari a 400,00 euro mensili.
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del convenuto contumace un assegno divorzile in favore della moglie.
Ritiene il Collegio che l'odierna domanda vada rigettata, in quanto parte attrice non ha provato in giudizio alcun mutamento sopravvenuto delle sue condizioni economiche rispetto a quello che era stato pattuito in sede di divorzio, come richiesto dall'art. 473 bis 29 c.p.c., tanto più che nulla era stato previsto in sede di accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto assegno divorzile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso. Nulla in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 5050/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SARDELLA SABRINA Parte_1 presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia:
dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 400,00, aggiornabile annualmente
[...] secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
Ordinare al resistente di produrre tutta la documentazione attestante il proprio reddito”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig. ha contratto matrimonio in Venaria Reale, in data 30/4/1983 Parte_1 con il Sig. nato a [...] il [...], residente in Sant'Ambrogio (TO), Controparte_1 Via Umberto I n. 28/D.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi oggi maggiorenni.
In data 24/1/2022 i coniugi stipulavano accordo di separazione personale innanzi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino sottoscrivendo le condizioni ivi inserite.
In data 26.7.2023 i coniugi stipulavano accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo la corresponsione da parte del Sig. di un assegno divorzile di CP_1
Euro 400,00 mensili.
All'udienza del 19.12.2024, innanzi al GOP delegato parte convenuta non compariva, sebbene ritualmente citata e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
la causa veniva rinviata al 19.03.2025 innanzi al Giudice Relatore.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza del 25.2.2025 depositata da parte ricorrente, assegnava i termini ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta dell'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Depositate nei termini le note scritte sostitutive di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 30.3.2025.
***
Parte ricorrente ha richiesto la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto in data 26.7.2023 tra le parti innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino in ragione della circostanza che, pur non avendo previsto alcun mantenimento per sé in sede di separazione personale e alcun assegno divorzile in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il resistente contumace si era impegnato a corrispondere 400,00 euro mensili alla ricorrente.
A far data dall'agosto 2023, tuttavia il resistente non aveva più corrisposto alla ricorrente alcuna somma e pertanto la ricorrente adiva l'intestato Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto all'assegno divorzile da parte del convenuto. La stessa ricorrente ha esposto che all'epoca del divorzio (e prima ancora, della separazione) non aveva avanzato pretese economiche nei confronti del marito
“fidandosi” della promessa del marito di corrisponderle un assegno divorzile (e prima ancora di mantenimento) pari a 400,00 euro mensili.
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del convenuto contumace un assegno divorzile in favore della moglie.
Ritiene il Collegio che l'odierna domanda vada rigettata, in quanto parte attrice non ha provato in giudizio alcun mutamento sopravvenuto delle sue condizioni economiche rispetto a quello che era stato pattuito in sede di divorzio, come richiesto dall'art. 473 bis 29 c.p.c., tanto più che nulla era stato previsto in sede di accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto assegno divorzile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso. Nulla in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.