Art. 1.
Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e delle successive disposizioni legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998 .
Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .
L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e' raddoppiata con l' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494 .
Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e delle successive disposizioni legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998 .
Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .
L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e' raddoppiata con l' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494 .