Articolo 1 della Legge 17 maggio 1952, n. 563
Articolo 2
Versione
22 giugno 1952
Art. 1.
Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e delle successive disposizioni legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998 .
Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .
L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e' raddoppiata con l' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494 .
Entrata in vigore il 22 giugno 1952