Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 905/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 905 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (7.12.1978 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonella Irtolo e dall'avv. Samantha Farcomeni), il - Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2
rispettivamente del e del Dirigente pro tempore (domiciliati come in atti;
rappresentati CP_3
e difesi ex art.417 bis c.p.c. dai funzionari dott. e dott. e Controparte_4 CP_5
l in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_6
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1
unitamente alla sua articolazione territoriale dell'
[...] Controparte_2
nonché l' chiedendo la
[...] Controparte_6
disapplicazione/annullamento del decreto di ricostruzione della carriera n. prot. 1471 del
4.3.2013 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
Ristorazione IPALBTUR di Villa San Giovanni, con conseguente proprio inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale e condanna del al pagamento di tutte le CP_1
differenze retributive maturate e al versamento delle correlate differenze contributive.
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, la ha dedotto nell'atto Pt_1
introduttivo di lite:
- di essere in servizio presso l'Istituto Professionale Alberghiero Turistico Villa San Giovanni –
IPALB – TUR;
- di essere stata immessa nei ruoli del Comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato nell'Area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - area A, profilo
Collaboratore Scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011;
- che successivamente all'immissione in ruolo, e segnatamente con domanda del 29.12.2012, ha chiesto il riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di collaboratore scolastico (cd. preruolo): il tutto, in forza dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato meglio documentati in atti, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità per complessivi giorni 3573 - pari ad anni 9, mesi 9 e giorni 18;
- che in sede di ricostruzione della carriera, tuttavia, con il suindicato decreto n. 1471 del
4.3.2013 le sono stati riconosciuti a tale titolo solo anni 7, mesi 10 e giorni 8 ai fini giuridici ed economici ed anni 1, mesi 11 giorni 5 ai soli fini economici trattandosi di contratti, per l'appunto, a tempo determinato;
- che per il servizio prestato durante il periodo cd. preruolo ha ingiustamente continuato a percepire la retribuzione base delle corrispondenti tabelle stipendiali mentre avrebbe dovuto maturare, al termine del secondo anno di servizio il primo scatto (3-8 anni), e successivamente, al termine dell'ottavo anno, il secondo scatto (9-14), con il corrispondente adeguamento retributivo;
- che con diffida del 13.7.2023, inviata a mezzo pec, ha invitato il resistente a CP_1
procedere in autotutela alla corretta ricostruzione della carriera sulla base dell'effettivo servizio cd. preruolo, con conseguente riconoscimento: a) della giusta progressione economica e di carriera;
b) del diritto alla liquidazione delle conseguenti differenze retributive maturate e non percepite, anche a titolo risarcitorio, da calcolarsi sulla base del trattamento retributivo
2 spettante al personale di ruolo comparabile;
c) del diritto all'adeguamento dell'effettivo trattamento retributivo in forza della nuova progressione economica così venuta a determinarsi;
- che tale richiesta è rimasta inevasa.
Di qui la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi tempestivamente in giudizio il
[...]
ha eccepito in via Controparte_7 preliminare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione del servizio cd. preruolo ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c.; sempre in via preliminare e subordinata ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste come conseguenza di tale rivalutazione;
nel merito, ha poi concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' costituendosi a sua volta, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento CP_6
degli oneri contributivi riconosciuti in sede giudiziale come scaturenti dalle differenze retributive conseguenti all'accertamento del diverso servizio cd. preruolo invocato dalla
. Pt_1
La causa, non abbisognando di attività istruttoria ulteriore, è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione decennale del diritto della ricorrente all'accertamento dell'effettiva anzianità di servizio, per come Pt_1
formulata dal resistente. CP_1
Come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione condivisa dal giudicante, infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale scolastico non soggetti a prescrizione (sul punto cfr. la recente Cass., 15840/2024, che ha ribadito che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto “la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”).
L'eccezione è quindi infondata.
3 2.2. Deve invece ritenersi effettivamente operante nella fattispecie in esame la diversa prescrizione quinquennale dei crediti retributivi ex art.2948 c.c. per come maturati dalla ricorrente dal 4.5.2001 fino al 13.7.2018.
Il primo atto con il quale la ha interrotto il decorso di tale prescrizione - Pt_1
originariamente decorsa dalla data del decreto di ricostruzione carriera del 4.3.2013, e successivamente integratasi in parte qua al decorrere dei primi cinque anni - è infatti la comunicazione del 13.7.2023 (doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).
Possono dirsi quindi salvi i soli effetti economici dell'azionata pretesa che risultino decorrenti dal 13.7.2018 in poi.
3. Nei limiti oggettivi e temporali così identificati, la pretesa della ricorrente deve Pt_1
ritenersi fondata.
Il thema decidendum è costituito, con ogni evidenza, dalla possibilità – contestata dal CP_1
resistente – di conteggiare utilmente ai fini della ricostruzione di carriera e della determinazione della progressione economica il servizio cd. preruolo svolto dal ricorrente prima dell'immissione in ruolo sulla base dei contratti a tempo determinato meglio specificati in atti.
Risulta al riguardo documentalmente accertato - e del resto non espressamente contestato dal evocato in giudizio – che la sia stata assunta a far data dal 4.5.2001 con CP_1 Pt_1
plurimi contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi: contratti, va evidenziato, puntualmente stipulati fino al termine delle attività didattiche (e comunque per più di 180 giorni per ogni anno).
A fronte di tale stato di fatto, all'interessata è stata tuttavia applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del Comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
Tale - non contestato - mancato riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità maturata nel predetto periodo deve considerarsi però non in linea con il diritto eurounitario e il contenuto delle sentenze della Corte di Giustizia europea, in quanto violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, attuativa dell'allegato Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999.
Con la sentenza Del Cerro della Corte di Giustizia del 13.9.2007 resa nel procedimento C-
307/05 si è infatti statuito al riguardo, come noto, che: a) la Direttiva del 1999 appena
4 richiamata deve considerarsi applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le P.A.; b) che trattandosi “di diritto sociale comunitario di particolare importanza di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” il principio della parità di trattamento e di divieto di discriminazione ivi ratificato deve considerarsi di portata generale, e quindi in grado di guidare ogni possibile interpretazione delle singole normative nazionali in materia;
c) che tale principio è volto a garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato che siano effettivamente comparabili, a meno che un trattamento differenziato si giustifichi per ragioni oggettive.
La stessa Corte ha poi opportunamente chiarito che la nozione di “ragione oggettiva” in questione dev'essere intesa in senso concreto e fattuale, e che quindi: a) tale disparità deve trovare la propria ragion d'essere in elementi precisi e operativi che contraddistinguano la condizione di impiego di cui trattasi;
b) essa deve rispondere ad una reale necessità risultante dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza
Del Cerro, cit., punti 53 e 58).
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la mera natura temporanea del CP_1
rapporto di lavoro non pare integrare la necessaria oggettività di tali elementi.
La stessa, quindi, non può costituire di per sé una ragione oggettiva per differenziare il trattamento di cui si discute senza dar luogo a un vero e proprio cortocircuito interpretativo che eliminerebbe alla radice gli effetti previsti e voluti dalla Direttiva 1999/70 e dall'Accordo quadro.
Ferma restando quindi la competenza dei singoli Stati quanto alla possibilità di fissare criteri relativi al riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio e alla misura del relativo elemento retributivo, la disciplina eurounitaria così ricostruita dalla Corte UE vieta che in tale settore il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
Tale giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, essendo interpretativa di fonti comunitarie, deve considerarsi di immediata applicabilità nel nostro ordinamento anche e soprattutto alla luce del fatto che la Direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D.Lgs. n. 368/2001, il cui art. 6 statuisce che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” (norma sostituita dall'art. 25 D.lgs. n.
81/2015 di identico contenuto): in tal modo, ponendo le basi logiche prima ancora che giuridiche per una valutazione di effettiva comparabilità.
Al riguardo va altresì evidenziato che l'art. 6 appena citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori ai primi “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Tale riferimento giustifica, avendo riguardo alla fattispecie in esame, l'applicazione del principio di non discriminazione anche alla disciplina degli scatti di anzianità oggetto di causa qualora – come in effetti accade - tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato.
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, infatti, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro più volte richiamato, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (sul punto, cfr. Cass.,
22558/2016).
Come già riconosciuto in altre pronunce di merito, qui da considerarsi richiamate ai sensi dell'art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c. nel caso di specie non appaiono in alcun modo sussistere giustificazioni oggettive che legittimino la previsione di regole (in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva) che riservino al solo personale a tempo indeterminato le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio negando al contempo le medesime maggiorazioni ai lavoratori a tempo determinato, giacché il personale scolastico precario (docente o A.T.A.) e quello di ruolo svolgono le medesime mansioni nello stesso contesto lavorativo.
Avendo riguardo alla fattispecie in esame ne consegue pertanto l'illegittimità del mancato riconoscimento, anche ai fini retributivi, del periodo di servizio prestato dalla ricorrente in virtù dei contratti a tempo determinato intrattenuti con il resistente per Pt_1 CP_1
come indicati nella tabella riportata a pagg. 2 e 3 del ricorso (e quindi dal 4.5.2001 all'1.6.2001; dal 4.6.2001 al 6.6.2001; dal 21.12.2001 al 31.8.2002; dall'1.9.2002 al 31.8.2003; dall'1.9.2003 al 31.8.2004; dall'1.9.2004 al 31.8.2005; dall'1.9.2005 al 31.8.2006;
6 dall'1.9.2006 al 31.8.2007; dall'1.9.2007 al 31.8.2008; dall'1.9.2008 al 31.8.2009; dall'1.9.2009 al 31.8.2010; dall'1.9.2010 al 31.8.2011).
3.1. Va quindi pronunciata sentenza di condanna del resistente: a) al riconoscimento CP_1
in favore della ricorrente della maggiore anzianità di servizio riferibile a tutti Parte_1 gli effetti di legge all'intero periodo rivendicato, pari a giorni 3573 - anni 9, mesi 9 e giorni 18
(cfr. certificato di servizio, doc. 5 fascicolo di parte ricorrente); b) al ricalcolo degli scatti di anzianità maturati dall'interessata sulla base di tale maggiore anzianità di servizio;
c) al ricalcolo dei correlati aumenti stipendiali maturati nella stessa misura spettante ad un dipendente a tempo indeterminato in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo;
d) al pagamento delle differenze tra quanto così determinato e quanto effettivamente spettante in ragione del riconoscimento disposto con la presente sentenza, nei limiti dell'accertata prescrizione e quindi con riferimento al solo periodo decorrente dal 13.7.2018; e) al versamento dei contributi previdenziali sulla base di tali maggiori somme complessivamente accertate.
3.2. Quanto al punto c) dell'assunto precedente, va specificato che la condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione – e sempre nel solco della necessità di garantire la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione - ha altresì riconosciuto il diritto dei lavoratori assunti a tempo determinato prima dell'anno scolastico 2011/2012 a godere del precedente cd. gradone stipendiale 3-8 (“in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art.
2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”).
La Suprema Corte ha quindi affermato l'illegittimità del citato art.2 C.C.N.L. Comparto Scuola del 4.8.2011 laddove, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l'accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un'unica fascia iniziale 0-8, ha previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010 potesse conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.
Per le ragioni già esposte tale disposizione appare discriminatoria e va pertanto considerata non legittimamente operante nella fattispecie in esame con la conseguenza che nel determinare il giusto trattamento economico della in esecuzione della presente sentenza il Pt_1 CP_1
7 resistente dovrà considerare operativa anche per l'interessato la regola prevista dall'accordo del
4.8.2011 per il personale scolastico assunto con contratto a tempo indeterminato.
È infatti documentalmente accertato che la abbia utilmente prestato servizio negli anni Pt_1
scolastici precedenti all'entrata in vigore dell'accordo de quo, nei termini necessari per godere della doppia clausola di salvaguardia ivi prevista per il personale di ruolo già in servizio alla data dell'1.9.2010.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione
(Cass, 8561/2023); decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante;
quantificazione nei valori minimi ex art.4 co.1 stante la natura documentale della causa e la presenza di pregressi precedenti di merito che rendono priva del requisito della novità la questione oggetto di causa;
maggiorazione del 10% per collegamenti ipertestuali ex art.4 co.1 bis D.M. 55/2014 stante l'effettivo vantaggio nella consultazione degli atti correlati (Cass., 37692/2022).
Le stesse vanno distratte in favore delle procuratrici di parte ricorrente avv. Antonella Irtolo e avv. Samantha Farcomeni, dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_7
in persona rispettivamente del e del Direttore Generale
[...] CP_3
p.t. e dell' in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente: a) al CP_1
riconoscimento in favore della ricorrente della maggiore anzianità di servizio Parte_1 riferibile a tutti gli effetti di legge all'intero periodo rivendicato, pari a giorni 3573 - anni 9, mesi 9 e giorni 18; b) al ricalcolo degli scatti di anzianità maturati dall'interessata sulla base di tale maggiore anzianità di servizio;
c) al ricalcolo dei correlati aumenti stipendiali maturati nella stessa misura spettante ad un dipendente a tempo indeterminato in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo e ai criteri indicati in parte motiva;
d) al pagamento delle differenze tra quanto così determinato e quanto effettivamente spettante in ragione del riconoscimento disposto con la presente sentenza, limitatamente al periodo decorrente dal 13.7.2018; e) al
8 versamento dei contributi previdenziali sulla base di tali maggiori somme complessivamente accertate;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico del resistente l'onere di rifusione delle spese di lite di parte CP_1
ricorrente, liquidando queste ultime ex D.M. 55/2014 in complessivi € 5.323,35 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie del 15% come per legge: il tutto, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente avv. Antonella Irtolo e avv.
Samantha Farcomeni, dichiaratesi antistatarie.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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