Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4334/2024 promossa da: avv. ABDEL WAHAB ABDEL Parte_1
HAMID
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: ha evocato in giudizio l'impresa individuale Parte_1
S.F. di , chiedendo al tribunale di condannarla al pagamento in Controparte_1
proprio favore della somma lorda di euro 7753 o di quella diversa cifra accertanda in corso di causa;
il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato: di avere lavorato alle dipendenze del convenuto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'1/12/2023 al 29/2/2024 con mansioni di manovale;
di avere sempre lavorato dalle 7.30 alle 17 con un'ora di pausa pranzo senza mai usufruire di ferie e permessi;
di avere percepito per l'attività lavorativa prestata soltanto l'importo netto di euro 1200; il ricorrente, sul presupposto di avere diritto ad essere inquadrato nel III livello del
C.C.N.L. edilizia, rivendica il pagamento della retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario prestato, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, delle ferie e dei permessi maturati e non goduti nonché del TFR;
dalla "comunicazione obbligatoria di assunzione", depositata dal ricorrente, emerge che quest'ultimo, proprio come dedotto in ricorso, è stata assunto dall'impresa
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diversamente da quanto di dotare corso, tuttavia, il predetto documento dimostra che il C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro del ricorrente era il C.C.N.L. metalmeccanica e che il suo livello di inquadramento era il VI;
l'orario di lavoro dedotto in ricorso può dirsi dimostrato sulla base delle dichiarazioni rese dal , fratello del ricorrente, che ha lavorato alle Parte_1
dipendenze del convenuto nello stesso periodo, e della mancata presentazione di quest'ultimo a rendere l'interrogatorio formale, in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
il conteggio depositato in data 23/5/2025 -che tiene conto dell'applicazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio del C.C.N.L. metalmeccanica - appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; parte convenuta va dunque condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di euro 7751,09, il cui euro 546, 61 per la TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di € 7751,09 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo e a rimborsargli le spese di causa liquidate in € 3000
2 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 28/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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