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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11865 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 13869 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di Meglio, Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_1 Angelone, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il PM, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.6.2024, la sign. – premesso che dalla relazione con il Parte_1 sign. nata il [...]- esponeva: Controparte_1 Per_1 (…) la sig.ra e il sig. hanno sempre avuto un rapporto conflittuale a Parte_1 Controparte_1 causa di palesi divergenze caratteriali, che si è particolarmente inasprito durante la gravidanza della loro figlia. Con il passare del tempo le liti fra i conviventi si sono reiterate quotidianamente, anche per futili motivi, e ciò ha portato ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza;
dal mese di luglio 2020 la sig.ra anche al fine di preservare la Parte_1 serenità della figlia , si vedeva costretta ad interrompere la convivenza col sig. Per_1 Controparte_1 ed a trasferirsi presso l'abitazione della madre, ove tuttora risiede;
dal mese di luglio 2020 ad oggi, il sig. , nonostante le varie richieste verbali avanzate dalla sig.ra non ha mai Controparte_1 Pt_1 contribuito in alcun modo al mantenimento economico della figlia;
in relazione alla detta minore Per_1
non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, o da altra Persona_2 pubblica autorità; tra la sig.ra ed il sig. non pendono altri Parte_1 Controparte_1 procedimenti anche di natura penale che li vedono coinvolti. Ha chiesto: 1) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato Per_1 presso la madre e con la facoltà per il padre di tenerla con sé nei periodi previsti dal piano genitoriale proposto dalla sig.ra 2) stabilire un calendario di incontri padre/figlia, con le modalità Parte_1 più idonee a garantire alla minore un percorso di crescita sereno (…) 3) Stabilire che le spese Per_1 straordinarie mediche, d'istruzione ed extracurriculari siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori (…) 4) stabilire, a carico del padre, sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia minore , pari ad €. 700,00 (settecento/00), oltre adeguamento ISTAT annuale. Per_1 Tale somma sarà versata mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
Si è costituito il resistente ed ha dedotto: (…) Tutto ciò premesso, voglia l'On. Giudice adito non accogliere la domanda presentata nell'atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui si è richiesto di porre a carico del Sig.
[...]
un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della figlia minore non CP_1 Per_1 corrispondente e proporzionato in alcun modo alla sua condizione economica, finanziaria e sociale. Deve evidenziarsi che, come risulta dalla documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto allegata agli atti del presente giudizio, il Sig. non è Controparte_1
1 2
percettore di reddito non è titolare di alcuna proprietà immobiliare, né ha avuto negli ultimi tre anni alcun rapporto finanziario. Il convenuto è disoccupato ed invalido civile, ha percepito negli anni 2022/2023 esclusivamente l'assegno unico ed universale per figli a carico corrisposto dall'”Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. Deve osservarsi, inoltre, a riprova del disagio economico e finanziario prospettato, deve osservarsi che il Sig. ha beneficiato nell'anno 2020/2021 della Controparte_1 misura straordinaria del Reddito di Cittadinanza, rientrando dunque tra i soggetti in condizioni di
“povertà assoluta”. (…) Nella fattispecie per cui è causa, data la gravità della condizione economica in cui versa il convenuto, appare evidente che il Sig. non sarebbe in grado di assolvere Controparte_1 all'obbligo di mantenimento della minore, non per ragioni a lui imputabili, bensì per l'impossibilità di sostenere la spesa di mantenimento richiesta non avendo disponibilità di mezzi finanziari. Pertanto, la domanda di Controparte appare ingiusta nella parte in cui impone la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 700,00 a carico del genitore, attuale convenuto, che di fatto è titolare di una situazione reddituale inferiore a quella dell'altro: la Sig.ra come risulta dagli atti Parte_1 depositati in giudizio, ha svolto attività lavorativa continuativa da settembre 2022 a luglio 2023 presso il Supermercato “New Tropical Frutta s.a.s. di Valcarcel R.M. & C.” ed è attualmente dipendente, da Luglio 2023, presso “LG. SUPERMERCATI S.R.L.” con sede in Barano D'Ischia. Deve osservarsi, inoltre, che la complessa situazione occupazionale del Sig. è aggravata dall'accertata Controparte_1 invalidità psicofisica riconosciutagli che, certamente, non rende agevole la ricerca di un lavoro o, comunque, non ne garantisce un regolare e continuativo svolgimento per ragioni a lui non imputabili. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 05.02.1992 n. 104, all'interessato è stata riconosciuta una INVALIDITA' CIVILE del 60 % per “INSUFFICIENZA MENTALE DI GRADO LIEVE-MEDIO” con riduzione PERMANENTE della capacità lavorativa dal 34 % al 73% .
Ha chiesto: I. Disporre l'affido condiviso della minore , con domicilio privilegiato Persona_2 presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé nei periodi previsti dal piano genitoriale proposto dal Sig. di cui si allega copia sottoscritta. II. Disporre che il Sig. Controparte_1 [...]
corrisponda alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1 Parte_1 [...]
, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo gli indici Per_2 ISTAT, adeguata e proporzionata alla reale capacità economica e finanziaria dell'interessato, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente di cui si chiede di comunicare codice IBAN.
Sentite le parti all'udienza del 27.3.2025, il Giudice ha statuito come di seguito: (…) Nel caso di specie, le parti hanno concordato sul regime di affido condiviso di . Non essendo Per_1 emersi elementi contrari o condotte del padre che possano essere di pregiudizio per la bambina, questo Giudice dispone – provvisoriamente - l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1 Per quanto riguarda le visite padre-figlia minore, alla luce delle dichiarazioni dei genitori, che sebbene entrambi molto giovani, hanno mostrato di ben comprendere il loro ruolo di responsabilità genitoriale – possono essere, allo stato, stabilite le seguenti modalità di frequentazione: il padre prenderà e terrà con sé la bambina nei giorni del martedi e del giovedi dalle ore 16.00 alle ore 20.00, prelevandola a casa della madre e riportandola per la cena. Nei fine settimana alternati, il padre terrà con sé dal sabato alle 10.00 alla domenica alle ore Per_1 20.00, sempre prendendola a casa della madre e riaccompagnandola. I giorni dispari della settimana il padre potrà effettuare videochiamate sul cellulare della madre tra le ore 13.30 alle ore 17.00. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori per esigenze degli stessi o della minore. Nelle imminenti festività pasquali la minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze della piccola. Nel periodo estivo, il padre terrà con sé la bambina per 15 gg consecutivi a luglio o ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nel periodo natalizio, seguendo il criterio dell'alternanza, la minore starà con il padre e con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Avuto riguardo alle determinazioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti, si determina provvisoriamente la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di a carico del padre Per_1 con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018. L'assegno unico, stante il consenso delle parti, sarà percepito per intero dalla madre. In ogni caso le parti sono invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, viste le loro difficoltà comunicative. Appare, infine opportuno acquisire relazioni socio-ambientali dei SS competenti per territorio sulle condizioni abitative di (residente in [...]) e di (residente a [...]). Gli operatori daranno contezza dei rispettivi nuclei, ascolteranno le persone conviventi e segnaleranno a questo Giudice ogni criticità.
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Acquisite le relazioni dei SS – dalle quali non sono emerse criticità – il Gi ha disposto nuovamente l'ascolto delle parti che, all'udienza del 20.11.2025, hanno dichiarato di voler confermare le statuizioni provvisorie adottate dal Gi. I procuratori hanno chiesto riservarsi la causa in decisione senza termini. Il Gi ha rimesso al Collegio. Il Pm ha chiesto confermarsi le statuizioni adottate.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, conferma integralmente le statuizioni adottate in via provvisoria. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con modalità di visita padre-figlia Per_1 minore come in parte motiva;
b) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026 da corrispondersi a Parte_1 c) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la minore;
d) Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie della minore come indicate nel Protocollo del 2018; e) Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.11. 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Immacolata Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 13869 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di Meglio, Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_1 Angelone, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il PM, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.6.2024, la sign. – premesso che dalla relazione con il Parte_1 sign. nata il [...]- esponeva: Controparte_1 Per_1 (…) la sig.ra e il sig. hanno sempre avuto un rapporto conflittuale a Parte_1 Controparte_1 causa di palesi divergenze caratteriali, che si è particolarmente inasprito durante la gravidanza della loro figlia. Con il passare del tempo le liti fra i conviventi si sono reiterate quotidianamente, anche per futili motivi, e ciò ha portato ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza;
dal mese di luglio 2020 la sig.ra anche al fine di preservare la Parte_1 serenità della figlia , si vedeva costretta ad interrompere la convivenza col sig. Per_1 Controparte_1 ed a trasferirsi presso l'abitazione della madre, ove tuttora risiede;
dal mese di luglio 2020 ad oggi, il sig. , nonostante le varie richieste verbali avanzate dalla sig.ra non ha mai Controparte_1 Pt_1 contribuito in alcun modo al mantenimento economico della figlia;
in relazione alla detta minore Per_1
non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, o da altra Persona_2 pubblica autorità; tra la sig.ra ed il sig. non pendono altri Parte_1 Controparte_1 procedimenti anche di natura penale che li vedono coinvolti. Ha chiesto: 1) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato Per_1 presso la madre e con la facoltà per il padre di tenerla con sé nei periodi previsti dal piano genitoriale proposto dalla sig.ra 2) stabilire un calendario di incontri padre/figlia, con le modalità Parte_1 più idonee a garantire alla minore un percorso di crescita sereno (…) 3) Stabilire che le spese Per_1 straordinarie mediche, d'istruzione ed extracurriculari siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori (…) 4) stabilire, a carico del padre, sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia minore , pari ad €. 700,00 (settecento/00), oltre adeguamento ISTAT annuale. Per_1 Tale somma sarà versata mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
Si è costituito il resistente ed ha dedotto: (…) Tutto ciò premesso, voglia l'On. Giudice adito non accogliere la domanda presentata nell'atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui si è richiesto di porre a carico del Sig.
[...]
un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della figlia minore non CP_1 Per_1 corrispondente e proporzionato in alcun modo alla sua condizione economica, finanziaria e sociale. Deve evidenziarsi che, come risulta dalla documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto allegata agli atti del presente giudizio, il Sig. non è Controparte_1
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percettore di reddito non è titolare di alcuna proprietà immobiliare, né ha avuto negli ultimi tre anni alcun rapporto finanziario. Il convenuto è disoccupato ed invalido civile, ha percepito negli anni 2022/2023 esclusivamente l'assegno unico ed universale per figli a carico corrisposto dall'”Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. Deve osservarsi, inoltre, a riprova del disagio economico e finanziario prospettato, deve osservarsi che il Sig. ha beneficiato nell'anno 2020/2021 della Controparte_1 misura straordinaria del Reddito di Cittadinanza, rientrando dunque tra i soggetti in condizioni di
“povertà assoluta”. (…) Nella fattispecie per cui è causa, data la gravità della condizione economica in cui versa il convenuto, appare evidente che il Sig. non sarebbe in grado di assolvere Controparte_1 all'obbligo di mantenimento della minore, non per ragioni a lui imputabili, bensì per l'impossibilità di sostenere la spesa di mantenimento richiesta non avendo disponibilità di mezzi finanziari. Pertanto, la domanda di Controparte appare ingiusta nella parte in cui impone la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 700,00 a carico del genitore, attuale convenuto, che di fatto è titolare di una situazione reddituale inferiore a quella dell'altro: la Sig.ra come risulta dagli atti Parte_1 depositati in giudizio, ha svolto attività lavorativa continuativa da settembre 2022 a luglio 2023 presso il Supermercato “New Tropical Frutta s.a.s. di Valcarcel R.M. & C.” ed è attualmente dipendente, da Luglio 2023, presso “LG. SUPERMERCATI S.R.L.” con sede in Barano D'Ischia. Deve osservarsi, inoltre, che la complessa situazione occupazionale del Sig. è aggravata dall'accertata Controparte_1 invalidità psicofisica riconosciutagli che, certamente, non rende agevole la ricerca di un lavoro o, comunque, non ne garantisce un regolare e continuativo svolgimento per ragioni a lui non imputabili. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 05.02.1992 n. 104, all'interessato è stata riconosciuta una INVALIDITA' CIVILE del 60 % per “INSUFFICIENZA MENTALE DI GRADO LIEVE-MEDIO” con riduzione PERMANENTE della capacità lavorativa dal 34 % al 73% .
Ha chiesto: I. Disporre l'affido condiviso della minore , con domicilio privilegiato Persona_2 presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé nei periodi previsti dal piano genitoriale proposto dal Sig. di cui si allega copia sottoscritta. II. Disporre che il Sig. Controparte_1 [...]
corrisponda alla Sig.ra a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1 Parte_1 [...]
, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo gli indici Per_2 ISTAT, adeguata e proporzionata alla reale capacità economica e finanziaria dell'interessato, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente di cui si chiede di comunicare codice IBAN.
Sentite le parti all'udienza del 27.3.2025, il Giudice ha statuito come di seguito: (…) Nel caso di specie, le parti hanno concordato sul regime di affido condiviso di . Non essendo Per_1 emersi elementi contrari o condotte del padre che possano essere di pregiudizio per la bambina, questo Giudice dispone – provvisoriamente - l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1 Per quanto riguarda le visite padre-figlia minore, alla luce delle dichiarazioni dei genitori, che sebbene entrambi molto giovani, hanno mostrato di ben comprendere il loro ruolo di responsabilità genitoriale – possono essere, allo stato, stabilite le seguenti modalità di frequentazione: il padre prenderà e terrà con sé la bambina nei giorni del martedi e del giovedi dalle ore 16.00 alle ore 20.00, prelevandola a casa della madre e riportandola per la cena. Nei fine settimana alternati, il padre terrà con sé dal sabato alle 10.00 alla domenica alle ore Per_1 20.00, sempre prendendola a casa della madre e riaccompagnandola. I giorni dispari della settimana il padre potrà effettuare videochiamate sul cellulare della madre tra le ore 13.30 alle ore 17.00. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori per esigenze degli stessi o della minore. Nelle imminenti festività pasquali la minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze della piccola. Nel periodo estivo, il padre terrà con sé la bambina per 15 gg consecutivi a luglio o ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nel periodo natalizio, seguendo il criterio dell'alternanza, la minore starà con il padre e con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Avuto riguardo alle determinazioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti, si determina provvisoriamente la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di a carico del padre Per_1 con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018. L'assegno unico, stante il consenso delle parti, sarà percepito per intero dalla madre. In ogni caso le parti sono invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, viste le loro difficoltà comunicative. Appare, infine opportuno acquisire relazioni socio-ambientali dei SS competenti per territorio sulle condizioni abitative di (residente in [...]) e di (residente a [...]). Gli operatori daranno contezza dei rispettivi nuclei, ascolteranno le persone conviventi e segnaleranno a questo Giudice ogni criticità.
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Acquisite le relazioni dei SS – dalle quali non sono emerse criticità – il Gi ha disposto nuovamente l'ascolto delle parti che, all'udienza del 20.11.2025, hanno dichiarato di voler confermare le statuizioni provvisorie adottate dal Gi. I procuratori hanno chiesto riservarsi la causa in decisione senza termini. Il Gi ha rimesso al Collegio. Il Pm ha chiesto confermarsi le statuizioni adottate.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, conferma integralmente le statuizioni adottate in via provvisoria. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con modalità di visita padre-figlia Per_1 minore come in parte motiva;
b) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026 da corrispondersi a Parte_1 c) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la minore;
d) Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie della minore come indicate nel Protocollo del 2018; e) Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.11. 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Immacolata Cozzolino
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