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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 538/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FINETTI SIMONA
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PAOLA LUCA RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
*****
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
A) nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo
del presente giudizio che di seguito si trascrivono: Dichiarare che i coniugi
risultano economicamente indipendenti e che pertanto non sussistono i
presupposti di legge per l'attribuzione di un assegno divorzile;
Dichiarare
che i coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali e, dunque, di non
aver nulla a pretendere l'una dall'altro;
C)in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in
precedenza e da ultimo nelle memorie ex art.473bis 17 numero 1 e 2, che di
seguito si trascrivono:
- prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti CP_1
capitoli:
1) CV che ha intrapreso una relazione sentimentale con il sig. Parte_2
nell'estate 2021;
2) CV che nei primi giorni di novembre 2021 ha abbandonato la casa
coniugale;
Pag. 2 di 25 3) CV che se ne andava volontariamente di casa per andare a vivere con il
sig. in Germania;
Parte_2
4) CV che ha intrapreso una convivenza da novembre 2021 con il sig.
nella sua abitazione posta in Weil (Germania), Dr. Arnold Str. Parte_2
5;
5) CV che il sig. contribuisce al suo mantenimento;
Parte_2
6) CV che si reca con il sig. in Italia nell'immobile di proprietà di Pt_2
quest'ultimo a Giuncarico (Gr) e vi trascorrete le vacanze da soli, in
particolare eravate a Giuncarico, dal 10 al 23 settembre 2023 e dal 7 al 10
dicembre 2023;
7) CV che con il sig. trascorrete le vacanze insieme da soli;
Pt_2
8) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 8 e 9 settembre 2023 a Rimini;
9) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 2 e 3 ottobre 2023 a Monaco di Baviera (Germania);
10) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 9 e 10 novembre 2023 a Friedberg (Germania);
11) CV presso quale struttura alberghiera a Monaco di Baviera
(Germania) presta attività lavorativa;
12) CV che la sua retribuzione mensile ammonta ad € 1.000,00 circa;
13) CV che durante il matrimonio con il sig. ha svolto vari Pt_1
lavori, quali cameriera, addetta alle pulizie, badante;
Pag. 3 di 25 13) CV che alla morte di suo padre ha ereditato beni immobili ubicati in
Polonia;
14) CV di quanti immobili è titolare in Polonia;
- Prova per testi sui seguenti capitoli:
1) CV che la sig.ra ha intrapreso una relazione sentimentale CP_1
con il sig. nell'estate 2021; Parte_2
2) CV che la sig.ra nei primi giorni di novembre 2021 ha CP_1
abbandonato la casa coniugale;
3) CV che la sig.ra se ne andava volontariamente di casa per CP_1
andare a vivere con il sig. in Germania;
Parte_2
4) CV che la sig.ra intrapreso una convivenza da novembre Parte_3
2021 con il sig. nella sua abitazione posta in Weil (Germania), Parte_2
Dr. Arnold Str. 5;
5) CV che il sig. contribuisce al mantenimento della sig.ra Parte_2
CP_1
6) CV che la sig.ra e il sig. si recano in Italia da soli CP_1 Pt_2
nell'immobile di proprietà di quest'ultimo a Giuncarico (Gr) e vi
trascorrono le vacanze da soli, in particolare vi erano dal 10 al 23 settembre
2023, e dal 7 al 10 dicembre 2023;
7) CV che ha visto la sig.ra e il sig. in atteggiamenti CP_1 Pt_2
intimi, in particolare li ha visti tenersi per mano e baciarsi sulle labbra;
8) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza;
Pag. 4 di 25 9) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 8 e 9 settembre 2023 a Rimini;
10) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 2 e 3 ottobre 2023 a Monaco di Baviera
(Germania);
11) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 9 e 10 novembre 2023 a Friedberg
(Germania);
12) CV che durante il matrimonio con il sig. la sig.ra Pt_1 CP_1
ha svolto vari lavori, quali cameriera, addetta alle pulizie, badante;
13) CV che alla morte del padre, la sig.ra ha ereditato beni CP_1
immobili ubicati in Polonia.
Si indicano a testi: residente a[...]
14, sui capitoli;
residente a [...]
Scarlino (Gr), fraz. Puntone (Gr), via della Dogana, 6, su tutti i capitoli;
- Si chiede che il G.I. voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla sig.ra
l'esibizione in giudizio del contratto di lavoro in essere, dal quale CP_1
emerga durata, orario di lavoro, retribuzione e altre indennità percepite,
nonché copia delle ultime buste paga;
visura catastale degli immobili di cui è
titolare in Polonia.
D) Respingere tutte le domande istruttorie della sig.ra Parte_4
in quanto improponibili o inammissibili e, nella denegata ipotesi
[...]
in cui i medesimi capitoli venissero ammessi, si chiede, tuttavia, di essere
ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli con i testi: Tes_1
Pag. 5 di 25 residente a[...]; Tes_1 Testimone_4
residente a [...]; residente a [...]
Olbia (Ss), via dei Ciliegi, 45; residente a [...]
Argentina, 22; residente a [...](Gr), fraz. Puntone Testimone_3
(Gr), via della Dogana, 6; Sandro Bianchi, residente a [...](Gr), via
Ariosto, 24;
E) Con vittoria di spese documentate e compensi di giudizio".
parte resistente, “come da comparsa di costituzione e risposta e memoria
ex art. 473 bis n. 17 CPC, insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze
istruttorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
03/04/2024, ha rappresentato di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 28/07/2018, Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
GAVORRANO (Parte I, atto n. 15, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli.
Con tale atto il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio,
oltre all'accertamento della insussistenza di presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di aver instaurato un procedimento per la separazione personale dei coniugi (R.G. n.
115/2022), tutt'ora pendente presso questo Tribunale, nel corso del
Pag. 6 di 25 quale, in data 28/11/2023, è stata depositata sentenza non definitiva sullo status.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che “anche in costanza di matrimonio la
sig.ra [ha] continuato a lavorare secondo le sue capacità e CP_1
competenze” e che, pertanto, “ella non [ha] in alcun modo contribuito alla
creazione del patrimonio personale dell'altro coniuge”, deducendo altresì
che, all'attualità, “la sig.ra convive in Germania con il CP_1
compagno”.
S'è costituita nel presente giudizio la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio,
ha contestato tutto quanto dedotto dall'ex coniuge ed ha chiesto, a sua volta, che venisse disposto in suo favore un assegno divorzile dell'importo di € 800,00 mensili.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 22 luglio 2024, il
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, il quale, con separata ordinanza ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e fissato l'udienza del 14 gennaio 2025, per la discussione orale della causa.
A tale udienza la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Sull'assegno divorzile.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status – depositata in data 22/07/2024 – il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente
Pag. 7 di 25 sulle domande accessorie e, segnatamente, sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
La ha, infatti, chiesto il riconoscimento in suo favore di un CP_1
assegno mensile “dell'importo di euro 800,00 o quello maggiore o minore
che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese”.
Il ricorrente s'è opposto all'accoglimento di tale domanda.
A sostegno della propria pretesa, la resistente ha, da un lato, allegato che il vincolo matrimoniale sarebbe stato preceduto da quattordici anni di convivenza e, dall'altro, dedotto – tra i fatti secondari indicati nei capitoli di prova orale di cui alla comparsa di costituzione e risposta - che il rapporto coniugale “entrava in crisi già dopo un anno”
e, più in particolare, “già dai primi mesi del 2019” (cfr. pagg. 9
comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, la prima di tali allegazioni è stata espressamente contestata dal ricorrente che, nella memoria ex art 473 bis 17, depositata in data
13.6.2024, ha specificamente dedotto che il rapporto intrattenuto con la prima del matrimonio si sarebbe risolto in una CP_1
relazione “a distanza” che “per molti anni” è rimasta “molto
superficiale” ed in cui le parti “si frequentavano quando il ricorrente si
recava in Sardegna per le vacanze estive”.
Pag. 8 di 25 Quanto al momento di inizio della disgregazione della coppia, il ricorrente ha dedotto che la crisi è sopraggiunta a nemmeno due anni dal matrimonio (vds. pag 1 del ricorso introduttivo).
Su tali presupposti deve osservarsi che, pur a fronte della specifica contestazione del ricorrente, la resistente non ha offerto alcuna prova della consistenza e durata della asserita convivenza prematrimoniale.
Nessun capitolo di prova tra quelli articolati da quest'ultima, infatti,
è direttamente volto a dare conferma di circostanze attinenti alla predetta, asserita convivenza.
Soltanto nel capitolo n. 3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta (“Vero che la sig.ra nel 2019 è andata a vivere Testimone_1
nell'abitazione, posta in Olbia, in cui la sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1
vivevano prima di contrarre matrimonio”) può rintracciarsi un qualche riferimento alla suddetta convivenza. E' evidente, però, che l'assoluta genericità della relativa circostanza - non connotata da alcun riferimento temporale circa l'avvio della convivenza - non permette di trarre elementi a conferma dell'esistenza e del concreto atteggiarsi dell'asserito, pluriennale consorzio di vita prematrimoniale.
In assenza di questa prova, nessun rilievo può essere attribuito alla relazione instaurata dalle parti nel periodo che ha preceduto il matrimonio, poiché non sussistono elementi che permettono di sostenere che tale rapporto di fatto si sia effettivamente estrinsecato in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio.
Pag. 9 di 25 Come detto, poi, dalle stesse allegazioni delle parti, emerge che il consorzio di vita che ha seguito il matrimonio non ha avuto una durata superiore a due anni.
Su questa scorta non può che darsi conto dei condivisibili principi affermati dalla più recente giurisprudenza in punto di an e quantum
dell'assegno divorzile, secondo i quali, oltre alla dimostrazione della sproporzione economica tra le condizioni delle parti, occorre altresì
indagare se tale condizione possa essere o meno ritenuta teleologicamente connessa alle comuni scelte effettuate delle parti nel corso del matrimonio e, più in particolare, allo specifico contributo fornito dal richiedente alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi, con corrispettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali e ciò, in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
Come ben chiarito dalla giurisprudenza, infatti, un'impostazione che riconnetta l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa soltanto all'esistenza di un
“rilevante squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi” ed alla valorizzazione dell'attività endofamiliare svolta da uno dei due quale elemento capace, in re ipsa, di inverare un contributo alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge “non è in linea con la
giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite
n. 18287 del 2018 che, accanto alla principale e imprescindibile funzione
assistenziale […] ha valorizzato nell'assegno divorzile la funzione
Pag. 10 di 25 perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del
sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente
ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in
tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge
durante la vita matrimoniale (cfr. Cass. n. 24250 e 38362 del 2021, n.
21228 e 21234 del 2019).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione
compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo
squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale "unicamente come
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898
del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o
l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n.
21234 del 2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno
dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi
prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei
doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale
(cfr. art. 143 c.c., in collegamento con l'art. 4 Cost., comma 2), insuscettibili
di diretta patrimonializzazione ex-post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta
assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di "aspettative professionali
sacrificate" (SU n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni
professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare
Pag. 11 di 25 in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume
rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa
ragione, meritevole di riequilibrio.
Diversamente opinando, si verificherebbe una duplice aporia.
Qualora l'attività endofamiliare fosse reputata di per sé meritevole di
compensazione in sede post-coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta,
si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale
prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un
analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale,
anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di
vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che
potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente
l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione
legale dei beni (cfr. Cass. n. 11787 del 2021).
In secondo luogo, se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità
di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della
scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione
della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale (tra gli ex
coniugi), il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella
scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali,
quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia” (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13-10-2022, n. 29920).
Su questi presupposti occorre allora osservare che, nel caso di specie,
come detto, (i) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ha avuto una durata non superiore a due anni (addirittura inferiore
Pag. 12 di 25 secondo la prospettazione della stessa resistente), che (ii) al momento del matrimonio la aveva 46 anni e che (iii) dall'unione CP_1
della coppia non sono nati figli.
In una simile cornice, non ha offerto Controparte_1
alcuna prova di una qualche concreta rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali causalmente legata al matrimonio contratto con (ed invero neppure con la asserita convivenza Parte_1
prematrimoniale, che sarebbe in ogni caso iniziata allorché la ricorrente aveva già 32 anni).
Le allegazioni svolte in proposito dalla si risolvono, CP_1
infatti, in un generico riferimento ad un sacrificio “[del]la propria
indipendenza economica e [a] qualsiasi tipo di velleità professionale“, per esserle stato “impedito di lavorare dal sig. a causa della gelosia e Pt_1
possessività di quest'ultimo” (pag. 7, comparsa di costituzione e risposta).
Tale sacrificio, però, non può ritenersi provato.
Incoerentemente rispetto alla propria prospettazione, per la quale tra le parti si sarebbe avviato un comune progetto di vita almeno dal
2004, la resistente infatti non chiarisce quale fosse, all'epoca, la propria condizione lavorativa né se - ancorché già trentaduenne – in quel periodo stesse svolgendo un qualche percorso formativo, poi, in ipotesi, abbandonato.
Nell'ordito assertivo della resistente, dunque, resta del tutto oscuro un lasso temporale di circa tredici anni e sei mesi, a cui si aggiunge,
Pag. 13 di 25 un periodo di lavoro di (soli) “sei mesi presso il bar/ristorante
Fenicottero Rosa, posto in Olbia, Via Leon Battista”, svolto “l'anno
precedente al matrimonio, come cameriera” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta, cap. 17).
Non è dato sapere (perché ciò non è allegato dalla parte e perché non emergente in altro modo dalla documentazione versata in atti) se tale attività lavorativa fosse prestata in ragione di un contratto a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time e, in ipotesi, con quale impegno orario e con quale retribuzione.
In assenza di tali informazioni, in alcun modo colmate dal citato capitolo di prova per testi n. 17 di cui alla comparsa di costituzione e risposta (“Vero che la sig.ra proprio a causa della gelosia del sig. CP_1
ha lavorato soltanto sei mesi, l'anno precedente al matrimonio, Pt_1
come cameriera presso il Bar Il Fenicottero Rosa di Olbia”), non è possibile affermare la sussistenza di una concreta rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali da parte della Pt_5
La generica prospettazione della ricorrente non esclude, infatti, ad esempio, la possibilità di un suo impegno orario minino ovvero la possibilità che il citato contratto fosse a tempo determinato e che,
conseguentemente, il rapporto di lavoro sarebbe in ogni caso venuto a cessare alla sua naturale scadenza.
Per vero poi – come evidenziato nell'ordinanza del 22.7.2024 - il citato capitolo di prova risulta inammissibile. L'esame testimoniale, infatti,
deve essere limitato “ai soli fatti storici”, non potendo lo stesso “mai
estendersi al nesso causale, cioè al giudizio di collegamento eziologico
Pag. 14 di 25 (ovvero alla sua valutazione dell'eziologia del fenomeno validamente
descritto), tra due fatti (o eventi o stati di fatto)” - nel caso di specie,
rispettivamente rappresentati dalla gelosia del e Pt_1
dall'interruzione del rapporto di lavoro – che resta invece riservato al giudice. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13693 del 31
luglio 2012)
Altrettanto inammissibile, come già rilevato nell'ordinanza del
22.7.2024, risulta il capitolo di prova orale n. 18 di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Lo stesso è infatti articolato in modo tale da non permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso.
Seppure lo stesso sia limitato ad un arco temporale di sei mesi,
infatti, il riferimento a contegni che si sarebbero genericamente verificati “in più occasioni” e che si sarebbero risolti in
“atteggiamenti di forte gelosia anche innanzi ai clienti del bar”, senza ulteriori precisazioni, seppure solo esemplificative, delle concrete condotte poste in essere e senza univoci e più specifici indici temporali di riferimento (che in ipotesi avrebbero potuto essere offerti anche indirettamente, ad esempio con l'indicazione dei soggetti presenti ovvero con il rinvio ad eventi prossimi al fatto oggetto di prova) finisce per rimettere al teste l'intera ricostruzione del fatto (di cui dovrebbe, invece, limitarsi a dare mera conferma),
escludendo così la possibilità della controparte di articolare tempestivamente dei mezzi di prova contraria e del giudice di
Pag. 15 di 25 svolgere una seria valutazione in merito alla concludenza della prova.
A fronte di ciò ed in assenza della conferma probatoria di specifiche rinunce professionali o reddituali, risulta irrilevante il fatto che il abbia o meno espresso un “proprio desiderio di non far lavorare Pt_1
la moglie poiché desiderava che la stessa si occupasse del ménage familiare”
(cfr. cap. di prova orale n. 19 di cui alla comparsa di costituzione e risposta).
Come sopra chiarito, infatti, l'attività endofamiliare non può essere reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post-
coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, dovendosi altrimenti irragionevolmente concludere che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita.
Questo è tanto più vero nel caso di specie, ove l'effettivo consorzio matrimoniale si è esaurito, secondo la stessa prospettazione delle parti, – al più tardi - nel giro di due anni.
La brevità del rapporto coniugale, in uno all'età avanzata dei coniugi al momento della contrazione del vincolo (46 anni lei e 67 anni lui)
esclude, infatti, di per sé la possibilità di ritenere che lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni e condivise di conduzione della vita familiare, anche ove queste, in
Pag. 16 di 25 ipotesi, abbiano effettivamente condotto la moglie ad occuparsi esclusivamente degli incombenti domestici.
La brevità del periodo in cui la vita matrimoniale si è effettivamente svolta, infatti, esclude che l'indirizzo di vita familiare condiviso dalle parti abbia potuto determinare, da un lato, un apprezzabile e consolidato peggioramento delle condizioni economiche, anche soltanto previdenziali, della moglie e, dall'altro, un apprezzabile e consolidato miglioramento della complessiva situazione economica del marito.
Chiarito che non può essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione compensativa o perequativa, deve escludersi anche che possa essere attribuito alla resistente un assegno con funzione meramente assistenziale.
Ebbene, secondo la sua prospettazione, infatti, la resistente, sarebbe
“una donna di cinquanta anni, di origine polacca e priva della vicinanza
della propria famiglia di origine, con scarsa capacità lavorativa stante anche
una malattia degenerativa alle ossa delle mani, già documentata nel giudizio
di separazione personale”; ella sarebbe peraltro “costretta a vivere, non
potendosi permettere la conduzione di un immobile ad uso abitativo, come
“ragazza alla pari” presso una famiglia tedesca, contribuendo, seppur in
minima parte, anche alle spese della casa in cui è appunto ospitata” e svolgerebbe “un lavoro di semplice addetta alla pulizia delle camere presso
un hotel di Monaco di Baviera (posto ad 80 Km di distanza), dal quale
percepisce una retribuzione di circa 1.000,00 euro, lavoro in ogni caso da
considerarsi precario sia per la malattia alla ossa ed alla sopraggiunta
Pag. 17 di 25 labirintite che le impediscono di svolgere lavori di fatica, sia perché lo stesso
hotel il prossimo ottobre 2024 verrà venduto, con conseguente cessazione del
rapporto lavorativo”.
Inverò, però, dagli atti di causa non può trarsi alcuna conferma probatoria della lamentata “malattia degenerativa alle ossa delle mani”: il doc. n. 1, offerto in comunicazione con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, non solo è in lingua tedesca, ma anche in larga parte dedicato ad una diversa patologia (un'ernia discale), neppure dedotta negli scritti difensivi (vds. pagg. da 9 a 12 del citato doc. 1).
Soltanto le pagine 1 e 2 del citato documento, si riferiscono ad una qualche patologia ad una mano, la cui diagnosi è peraltro del tutto illeggibile (vds. pag. 1, doc. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Le pagine successive del medesimo documento, pur se rappresentative di alcuni periodi di astensione dal lavoro per malattia, non danno in alcun modo riscontro del fatto che la lamentata patologia alle mani possa avere effetti invalidanti.
Per la stessa documentazione versata in atti dalla resistente, poi, la allegata labirintite, che ha effettivamente portato ad un ricovero dal
20.4.2024 al 24.4.2024, si è risolta [a fronte di una diagnosi preliminare o di ingresso di (“vordiagnosen) di “CRPS (Grad 2”,
ossia di Sindrome Dolorosa Regionale Complessa di tipo 2)], nella
(meno preoccupante) diagnosi di emicrania con aura e vertigine posizionale parossistica.
Pag. 18 di 25 Anche con riferimento a questa patologia non vi è alcun documento dal quale emerge che la stessa abbia, totalmente o parzialmente, reso la resistente inabile al lavoro.
A ciò occorre ancora aggiungere che dalla stessa prospettazione della emerge una sua concreta capacità lavorativa. CP_1
Dall'allegazione secondo cui la stessa vive “come “ragazza alla pari”
presso una famiglia tedesca, contribuendo, seppur in minima parte, anche
alle spese della casa”, si desume, infatti, alternativamente, la prestazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, ovvero,
l'esistenza di una vera e propria convivenza con gli abitanti di quell'immobile, con cui – in assenza di un rapporto di lavoro - non potrebbe che risultare instaurato un modello solidale simile a quello familiare, ove ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità, le proprie sostanze ed il proprio reddito.
Seppure impropriamente evocato nel caso di specie, infatti, il
“collocamento alla pari” è un istituto noto al diritto italiano ed europeo, che trova la propria disciplina nell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 e ratificato dall'Italia con Legge 18/05/1973, n. 304.
Ebbene secondo tale normativa:
- “il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a
famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri
venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed,
Pag. 19 di 25 eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con
una migliore conoscenza del Paese di soggiorno” (art 2);
- La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, né
superare i 30 anni di età.
Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere
permesse deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per
quanto riguarda il limite massimo di età”(art. 4);
- “I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i
doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo,
formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in
causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere,
preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel
quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo
collocamento”(art 6).
Nel caso di specie nessuno degli elementi essenziali del
“collocamento alla pari” risulta riscontrabile.
Manca il requisito anagrafico, così come lo scopo di perfezionamento culturale o professionale;
manca inoltre la forma scritta dell'accordo.
Su questa scorta non appare necessario indagare se effettivamente la abbia o meno avviato un nuovo stabile progetto di vita CP_1
con . Parte_2
Anche a prescindere dalla relativa prova, infatti, il rapporto intercorrente tra i due assume quantomeno (ove non possa essere qualificato in termini di convivenza) le fattezze di un vero e proprio rapporto lavorativo di collaborazione domestica.
Pag. 20 di 25 Si desume, infatti, dai fatti secondari dedotti dalla resistente nel capitolo di prova orale n. 12 della comparsa di costituzione e risposta che “la famiglia offre alla sig.ra vitto e alloggio, in Pt_2 Parte_6
cambio dello svolgimento da parte di quest'ultima delle faccende e pulizie di
casa”.
La circostanza prova, di per sé, la capacità lavorativa della resistente e l'effettivo impiego della stessa.
Il fatto che la retribuzione da parte della famiglia si limiti al Pt_2
vitto e all'alloggio (ove non significativa dell'esistenza di reciproche contribuzioni economiche, tipiche di un nuovo comune progetto di vita), non è di per sé sufficiente a ritenere provato che la resistente manchi dei mezzi adeguati al proprio sostentamento o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nella genericità delle allegazioni che connotano l'impianto difensivo della resistente, infatti, non è indicato neppure quale impegno orario le sarebbe richiesto per lo svolgimento delle suddette “faccende e
pulizie di casa”.
Si desume però che tale impegno non possa essere esclusivo, posto che, secondo la stessa prospettazione della quest'ultima CP_1
cumulava, almeno sino all'ottobre 2024, l'attività lavorativa prestata presso l'abitazione di con quella prestata come addetta Parte_2
alle pulizie delle “camere presso un hotel di Monaco di Baviera”, con
”una retribuzione di circa 1.000,00 euro”.
Si noti in particolare che dal contratto di lavoro stipulato con tale struttura, depositato dalla resistente (soltanto) all'udienza 14.1.2025,
emerge che:
Pag. 21 di 25 - il termine di cessazione dell'attività lavorativa era noto alla sin dalla stipula e dunque almeno dall'1.1.2024 (data CP_1
di avvio del rapporto) - vds. art. 1 del contratto depositato dalla resistente in data 14.1.2025;
- la sua retribuzione lorda ammontava ad euro 1.600 mensili;
- il relativo pagamento avveniva senza contanti, e, per questa ragione, la dipendente era chiamata a comunicare al datore, nei
15 giorni successivi all'avvio del rapporto, gli estremi del conto corrente sul quale accreditare l'emolumento. (vds. art. 3 del contratto depositato dalla resistente in data 14.1.2025);
- l'orario di lavoro era articolato su 30 ore settimanali con 6 ore ogni giorno (vds. art. 6 del contratto depositato dalla resistente in data
14.1.2025).
A fronte di ciò, deve notarsi, allora, che la era ben CP_1
consapevole, all'avvio del rapporto di lavoro, della scadenza del relativo contratto all'1.10.2024 e che, ciò nonostante, in questo giudizio, contrariamente all'onere sulla stessa ricadente, non ha allegato, né offerto alcuna prova di essersi concretamente ed inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'altra occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, così da scongiurare lo stato di disoccupazione lamentato al momento della discussione orale del giudizio (stato di disoccupazione, peraltro, inficiato dalla stessa attività di collaborazione in concreto effettuata in favore di . Parte_2
Ciò esclude la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile richiesto.
Pag. 22 di 25 “In materia di separazione dei coniugi [ma il ragionamento è il medesimo anche con riferimento all'ipotesi di assegno divorzile,
infatti], grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti
accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di
essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire
un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali,
poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati
redditi propri… pur essendo espressione del dovere solidaristico di
assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo
il canone dell'ordinaria diligenza, l' istante sia in grado di procurarsi da
solo”. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20866).
Ebbene, nel caso di specie, non solo la resistente presta una attività
che ha i caratteri di una prestazione lavorativa in favore di Pt_2
ma ha svolto attività del medesimo tipo per una struttura
[...]
alberghiera, così dando conto di avere una concreta capacità
lavorativa.
A ciò deve aggiungersi che la stessa risiede ormai CP_1
stabilmente in un paese diverso da quello di origine rispetto al quale,
per la sua stessa prospettazione, non ha alcun legame se non quello lavorativo.
Da ciò non può che desumersi che la scelta di fissare lì la sua dimora sia dovuta (ove non legata a scelte sentimentali, dalla stessa negate)
alle possibilità di ivi rintracciare occasioni lavorative consone alle sue capacità ed esperienze.
Pag. 23 di 25 Rispetto a tale contesto, la resistente non ha allegato che il luogo ove abita sia economicamente depresso ovvero che ivi non siano richiesti profili professionali simili al suo.
Una simile circostanza, peraltro, risulterebbe smentita dallo stesso rapporto lavorativo instaurato con l'Hotel Eichwald.
Pur a fronte di ciò, come detto, la resistente neppure ha dato conto di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato del lavoro, nel tentativo di ottenere un'occupazione alternativa a quella in scadenza.
Si rileva, infine, che il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. e, in particolare, delle ultime dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto del conto corrente su cui avrebbero dovuto essere accreditate le retribuzioni, confermano quali argomenti di prova rilevanti ex art. 116 e 173 bis18 c.p.c.,
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e più precisamene di una condizione in cui la CP_1
possa dirsi priva di mezzi adeguati al suo sostentamento o comunque impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
Conclusivamente, dunque, la domanda della resistente deve essere rigettata.
2. Le spese di lite.
Tenuto conto del comune interesse delle parti allo scioglimento del matrimonio e del complessivo esito del giudizio, deve disporsi la compensazione delle spese di lite per 1/2 e porsi la restante quota a carico della parte resistente, in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda riconvenzionale volta a sentire disporre un assegno divorzile in favore di Controparte_1
COMPENSA per la quota di ½ le spese di lite tra le parti;
CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della quota di ½ delle spese di giudizio, che liquida in € 1.453,00,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 538/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FINETTI SIMONA
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PAOLA LUCA RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
*****
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
A) nel merito, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo
del presente giudizio che di seguito si trascrivono: Dichiarare che i coniugi
risultano economicamente indipendenti e che pertanto non sussistono i
presupposti di legge per l'attribuzione di un assegno divorzile;
Dichiarare
che i coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali e, dunque, di non
aver nulla a pretendere l'una dall'altro;
C)in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in
precedenza e da ultimo nelle memorie ex art.473bis 17 numero 1 e 2, che di
seguito si trascrivono:
- prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti CP_1
capitoli:
1) CV che ha intrapreso una relazione sentimentale con il sig. Parte_2
nell'estate 2021;
2) CV che nei primi giorni di novembre 2021 ha abbandonato la casa
coniugale;
Pag. 2 di 25 3) CV che se ne andava volontariamente di casa per andare a vivere con il
sig. in Germania;
Parte_2
4) CV che ha intrapreso una convivenza da novembre 2021 con il sig.
nella sua abitazione posta in Weil (Germania), Dr. Arnold Str. Parte_2
5;
5) CV che il sig. contribuisce al suo mantenimento;
Parte_2
6) CV che si reca con il sig. in Italia nell'immobile di proprietà di Pt_2
quest'ultimo a Giuncarico (Gr) e vi trascorrete le vacanze da soli, in
particolare eravate a Giuncarico, dal 10 al 23 settembre 2023 e dal 7 al 10
dicembre 2023;
7) CV che con il sig. trascorrete le vacanze insieme da soli;
Pt_2
8) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 8 e 9 settembre 2023 a Rimini;
9) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 2 e 3 ottobre 2023 a Monaco di Baviera (Germania);
10) CV che ha trascorso con il sig. una vacanza insieme da soli nei Pt_2
giorni 9 e 10 novembre 2023 a Friedberg (Germania);
11) CV presso quale struttura alberghiera a Monaco di Baviera
(Germania) presta attività lavorativa;
12) CV che la sua retribuzione mensile ammonta ad € 1.000,00 circa;
13) CV che durante il matrimonio con il sig. ha svolto vari Pt_1
lavori, quali cameriera, addetta alle pulizie, badante;
Pag. 3 di 25 13) CV che alla morte di suo padre ha ereditato beni immobili ubicati in
Polonia;
14) CV di quanti immobili è titolare in Polonia;
- Prova per testi sui seguenti capitoli:
1) CV che la sig.ra ha intrapreso una relazione sentimentale CP_1
con il sig. nell'estate 2021; Parte_2
2) CV che la sig.ra nei primi giorni di novembre 2021 ha CP_1
abbandonato la casa coniugale;
3) CV che la sig.ra se ne andava volontariamente di casa per CP_1
andare a vivere con il sig. in Germania;
Parte_2
4) CV che la sig.ra intrapreso una convivenza da novembre Parte_3
2021 con il sig. nella sua abitazione posta in Weil (Germania), Parte_2
Dr. Arnold Str. 5;
5) CV che il sig. contribuisce al mantenimento della sig.ra Parte_2
CP_1
6) CV che la sig.ra e il sig. si recano in Italia da soli CP_1 Pt_2
nell'immobile di proprietà di quest'ultimo a Giuncarico (Gr) e vi
trascorrono le vacanze da soli, in particolare vi erano dal 10 al 23 settembre
2023, e dal 7 al 10 dicembre 2023;
7) CV che ha visto la sig.ra e il sig. in atteggiamenti CP_1 Pt_2
intimi, in particolare li ha visti tenersi per mano e baciarsi sulle labbra;
8) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza;
Pag. 4 di 25 9) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 8 e 9 settembre 2023 a Rimini;
10) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 2 e 3 ottobre 2023 a Monaco di Baviera
(Germania);
11) CV che ha visto su Facebook fotografie della sig.ra che la CP_1
ritraevano in vacanza nei giorni 9 e 10 novembre 2023 a Friedberg
(Germania);
12) CV che durante il matrimonio con il sig. la sig.ra Pt_1 CP_1
ha svolto vari lavori, quali cameriera, addetta alle pulizie, badante;
13) CV che alla morte del padre, la sig.ra ha ereditato beni CP_1
immobili ubicati in Polonia.
Si indicano a testi: residente a[...]
14, sui capitoli;
residente a [...]
Scarlino (Gr), fraz. Puntone (Gr), via della Dogana, 6, su tutti i capitoli;
- Si chiede che il G.I. voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla sig.ra
l'esibizione in giudizio del contratto di lavoro in essere, dal quale CP_1
emerga durata, orario di lavoro, retribuzione e altre indennità percepite,
nonché copia delle ultime buste paga;
visura catastale degli immobili di cui è
titolare in Polonia.
D) Respingere tutte le domande istruttorie della sig.ra Parte_4
in quanto improponibili o inammissibili e, nella denegata ipotesi
[...]
in cui i medesimi capitoli venissero ammessi, si chiede, tuttavia, di essere
ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli con i testi: Tes_1
Pag. 5 di 25 residente a[...]; Tes_1 Testimone_4
residente a [...]; residente a [...]
Olbia (Ss), via dei Ciliegi, 45; residente a [...]
Argentina, 22; residente a [...](Gr), fraz. Puntone Testimone_3
(Gr), via della Dogana, 6; Sandro Bianchi, residente a [...](Gr), via
Ariosto, 24;
E) Con vittoria di spese documentate e compensi di giudizio".
parte resistente, “come da comparsa di costituzione e risposta e memoria
ex art. 473 bis n. 17 CPC, insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze
istruttorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
03/04/2024, ha rappresentato di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 28/07/2018, Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
GAVORRANO (Parte I, atto n. 15, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli.
Con tale atto il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio,
oltre all'accertamento della insussistenza di presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di aver instaurato un procedimento per la separazione personale dei coniugi (R.G. n.
115/2022), tutt'ora pendente presso questo Tribunale, nel corso del
Pag. 6 di 25 quale, in data 28/11/2023, è stata depositata sentenza non definitiva sullo status.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che “anche in costanza di matrimonio la
sig.ra [ha] continuato a lavorare secondo le sue capacità e CP_1
competenze” e che, pertanto, “ella non [ha] in alcun modo contribuito alla
creazione del patrimonio personale dell'altro coniuge”, deducendo altresì
che, all'attualità, “la sig.ra convive in Germania con il CP_1
compagno”.
S'è costituita nel presente giudizio la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio,
ha contestato tutto quanto dedotto dall'ex coniuge ed ha chiesto, a sua volta, che venisse disposto in suo favore un assegno divorzile dell'importo di € 800,00 mensili.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 22 luglio 2024, il
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, il quale, con separata ordinanza ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e fissato l'udienza del 14 gennaio 2025, per la discussione orale della causa.
A tale udienza la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Sull'assegno divorzile.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status – depositata in data 22/07/2024 – il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente
Pag. 7 di 25 sulle domande accessorie e, segnatamente, sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
La ha, infatti, chiesto il riconoscimento in suo favore di un CP_1
assegno mensile “dell'importo di euro 800,00 o quello maggiore o minore
che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese”.
Il ricorrente s'è opposto all'accoglimento di tale domanda.
A sostegno della propria pretesa, la resistente ha, da un lato, allegato che il vincolo matrimoniale sarebbe stato preceduto da quattordici anni di convivenza e, dall'altro, dedotto – tra i fatti secondari indicati nei capitoli di prova orale di cui alla comparsa di costituzione e risposta - che il rapporto coniugale “entrava in crisi già dopo un anno”
e, più in particolare, “già dai primi mesi del 2019” (cfr. pagg. 9
comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, la prima di tali allegazioni è stata espressamente contestata dal ricorrente che, nella memoria ex art 473 bis 17, depositata in data
13.6.2024, ha specificamente dedotto che il rapporto intrattenuto con la prima del matrimonio si sarebbe risolto in una CP_1
relazione “a distanza” che “per molti anni” è rimasta “molto
superficiale” ed in cui le parti “si frequentavano quando il ricorrente si
recava in Sardegna per le vacanze estive”.
Pag. 8 di 25 Quanto al momento di inizio della disgregazione della coppia, il ricorrente ha dedotto che la crisi è sopraggiunta a nemmeno due anni dal matrimonio (vds. pag 1 del ricorso introduttivo).
Su tali presupposti deve osservarsi che, pur a fronte della specifica contestazione del ricorrente, la resistente non ha offerto alcuna prova della consistenza e durata della asserita convivenza prematrimoniale.
Nessun capitolo di prova tra quelli articolati da quest'ultima, infatti,
è direttamente volto a dare conferma di circostanze attinenti alla predetta, asserita convivenza.
Soltanto nel capitolo n. 3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta (“Vero che la sig.ra nel 2019 è andata a vivere Testimone_1
nell'abitazione, posta in Olbia, in cui la sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1
vivevano prima di contrarre matrimonio”) può rintracciarsi un qualche riferimento alla suddetta convivenza. E' evidente, però, che l'assoluta genericità della relativa circostanza - non connotata da alcun riferimento temporale circa l'avvio della convivenza - non permette di trarre elementi a conferma dell'esistenza e del concreto atteggiarsi dell'asserito, pluriennale consorzio di vita prematrimoniale.
In assenza di questa prova, nessun rilievo può essere attribuito alla relazione instaurata dalle parti nel periodo che ha preceduto il matrimonio, poiché non sussistono elementi che permettono di sostenere che tale rapporto di fatto si sia effettivamente estrinsecato in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio.
Pag. 9 di 25 Come detto, poi, dalle stesse allegazioni delle parti, emerge che il consorzio di vita che ha seguito il matrimonio non ha avuto una durata superiore a due anni.
Su questa scorta non può che darsi conto dei condivisibili principi affermati dalla più recente giurisprudenza in punto di an e quantum
dell'assegno divorzile, secondo i quali, oltre alla dimostrazione della sproporzione economica tra le condizioni delle parti, occorre altresì
indagare se tale condizione possa essere o meno ritenuta teleologicamente connessa alle comuni scelte effettuate delle parti nel corso del matrimonio e, più in particolare, allo specifico contributo fornito dal richiedente alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi, con corrispettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali e ciò, in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
Come ben chiarito dalla giurisprudenza, infatti, un'impostazione che riconnetta l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa soltanto all'esistenza di un
“rilevante squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi” ed alla valorizzazione dell'attività endofamiliare svolta da uno dei due quale elemento capace, in re ipsa, di inverare un contributo alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge “non è in linea con la
giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite
n. 18287 del 2018 che, accanto alla principale e imprescindibile funzione
assistenziale […] ha valorizzato nell'assegno divorzile la funzione
Pag. 10 di 25 perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del
sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente
ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in
tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge
durante la vita matrimoniale (cfr. Cass. n. 24250 e 38362 del 2021, n.
21228 e 21234 del 2019).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione
compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo
squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale "unicamente come
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898
del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o
l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n.
21234 del 2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno
dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi
prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei
doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale
(cfr. art. 143 c.c., in collegamento con l'art. 4 Cost., comma 2), insuscettibili
di diretta patrimonializzazione ex-post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta
assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di "aspettative professionali
sacrificate" (SU n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni
professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare
Pag. 11 di 25 in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume
rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa
ragione, meritevole di riequilibrio.
Diversamente opinando, si verificherebbe una duplice aporia.
Qualora l'attività endofamiliare fosse reputata di per sé meritevole di
compensazione in sede post-coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta,
si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale
prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un
analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale,
anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di
vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che
potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente
l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione
legale dei beni (cfr. Cass. n. 11787 del 2021).
In secondo luogo, se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità
di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della
scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione
della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale (tra gli ex
coniugi), il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella
scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali,
quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia” (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13-10-2022, n. 29920).
Su questi presupposti occorre allora osservare che, nel caso di specie,
come detto, (i) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ha avuto una durata non superiore a due anni (addirittura inferiore
Pag. 12 di 25 secondo la prospettazione della stessa resistente), che (ii) al momento del matrimonio la aveva 46 anni e che (iii) dall'unione CP_1
della coppia non sono nati figli.
In una simile cornice, non ha offerto Controparte_1
alcuna prova di una qualche concreta rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali causalmente legata al matrimonio contratto con (ed invero neppure con la asserita convivenza Parte_1
prematrimoniale, che sarebbe in ogni caso iniziata allorché la ricorrente aveva già 32 anni).
Le allegazioni svolte in proposito dalla si risolvono, CP_1
infatti, in un generico riferimento ad un sacrificio “[del]la propria
indipendenza economica e [a] qualsiasi tipo di velleità professionale“, per esserle stato “impedito di lavorare dal sig. a causa della gelosia e Pt_1
possessività di quest'ultimo” (pag. 7, comparsa di costituzione e risposta).
Tale sacrificio, però, non può ritenersi provato.
Incoerentemente rispetto alla propria prospettazione, per la quale tra le parti si sarebbe avviato un comune progetto di vita almeno dal
2004, la resistente infatti non chiarisce quale fosse, all'epoca, la propria condizione lavorativa né se - ancorché già trentaduenne – in quel periodo stesse svolgendo un qualche percorso formativo, poi, in ipotesi, abbandonato.
Nell'ordito assertivo della resistente, dunque, resta del tutto oscuro un lasso temporale di circa tredici anni e sei mesi, a cui si aggiunge,
Pag. 13 di 25 un periodo di lavoro di (soli) “sei mesi presso il bar/ristorante
Fenicottero Rosa, posto in Olbia, Via Leon Battista”, svolto “l'anno
precedente al matrimonio, come cameriera” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta, cap. 17).
Non è dato sapere (perché ciò non è allegato dalla parte e perché non emergente in altro modo dalla documentazione versata in atti) se tale attività lavorativa fosse prestata in ragione di un contratto a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time e, in ipotesi, con quale impegno orario e con quale retribuzione.
In assenza di tali informazioni, in alcun modo colmate dal citato capitolo di prova per testi n. 17 di cui alla comparsa di costituzione e risposta (“Vero che la sig.ra proprio a causa della gelosia del sig. CP_1
ha lavorato soltanto sei mesi, l'anno precedente al matrimonio, Pt_1
come cameriera presso il Bar Il Fenicottero Rosa di Olbia”), non è possibile affermare la sussistenza di una concreta rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali da parte della Pt_5
La generica prospettazione della ricorrente non esclude, infatti, ad esempio, la possibilità di un suo impegno orario minino ovvero la possibilità che il citato contratto fosse a tempo determinato e che,
conseguentemente, il rapporto di lavoro sarebbe in ogni caso venuto a cessare alla sua naturale scadenza.
Per vero poi – come evidenziato nell'ordinanza del 22.7.2024 - il citato capitolo di prova risulta inammissibile. L'esame testimoniale, infatti,
deve essere limitato “ai soli fatti storici”, non potendo lo stesso “mai
estendersi al nesso causale, cioè al giudizio di collegamento eziologico
Pag. 14 di 25 (ovvero alla sua valutazione dell'eziologia del fenomeno validamente
descritto), tra due fatti (o eventi o stati di fatto)” - nel caso di specie,
rispettivamente rappresentati dalla gelosia del e Pt_1
dall'interruzione del rapporto di lavoro – che resta invece riservato al giudice. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13693 del 31
luglio 2012)
Altrettanto inammissibile, come già rilevato nell'ordinanza del
22.7.2024, risulta il capitolo di prova orale n. 18 di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Lo stesso è infatti articolato in modo tale da non permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso.
Seppure lo stesso sia limitato ad un arco temporale di sei mesi,
infatti, il riferimento a contegni che si sarebbero genericamente verificati “in più occasioni” e che si sarebbero risolti in
“atteggiamenti di forte gelosia anche innanzi ai clienti del bar”, senza ulteriori precisazioni, seppure solo esemplificative, delle concrete condotte poste in essere e senza univoci e più specifici indici temporali di riferimento (che in ipotesi avrebbero potuto essere offerti anche indirettamente, ad esempio con l'indicazione dei soggetti presenti ovvero con il rinvio ad eventi prossimi al fatto oggetto di prova) finisce per rimettere al teste l'intera ricostruzione del fatto (di cui dovrebbe, invece, limitarsi a dare mera conferma),
escludendo così la possibilità della controparte di articolare tempestivamente dei mezzi di prova contraria e del giudice di
Pag. 15 di 25 svolgere una seria valutazione in merito alla concludenza della prova.
A fronte di ciò ed in assenza della conferma probatoria di specifiche rinunce professionali o reddituali, risulta irrilevante il fatto che il abbia o meno espresso un “proprio desiderio di non far lavorare Pt_1
la moglie poiché desiderava che la stessa si occupasse del ménage familiare”
(cfr. cap. di prova orale n. 19 di cui alla comparsa di costituzione e risposta).
Come sopra chiarito, infatti, l'attività endofamiliare non può essere reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post-
coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, dovendosi altrimenti irragionevolmente concludere che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita.
Questo è tanto più vero nel caso di specie, ove l'effettivo consorzio matrimoniale si è esaurito, secondo la stessa prospettazione delle parti, – al più tardi - nel giro di due anni.
La brevità del rapporto coniugale, in uno all'età avanzata dei coniugi al momento della contrazione del vincolo (46 anni lei e 67 anni lui)
esclude, infatti, di per sé la possibilità di ritenere che lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni e condivise di conduzione della vita familiare, anche ove queste, in
Pag. 16 di 25 ipotesi, abbiano effettivamente condotto la moglie ad occuparsi esclusivamente degli incombenti domestici.
La brevità del periodo in cui la vita matrimoniale si è effettivamente svolta, infatti, esclude che l'indirizzo di vita familiare condiviso dalle parti abbia potuto determinare, da un lato, un apprezzabile e consolidato peggioramento delle condizioni economiche, anche soltanto previdenziali, della moglie e, dall'altro, un apprezzabile e consolidato miglioramento della complessiva situazione economica del marito.
Chiarito che non può essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione compensativa o perequativa, deve escludersi anche che possa essere attribuito alla resistente un assegno con funzione meramente assistenziale.
Ebbene, secondo la sua prospettazione, infatti, la resistente, sarebbe
“una donna di cinquanta anni, di origine polacca e priva della vicinanza
della propria famiglia di origine, con scarsa capacità lavorativa stante anche
una malattia degenerativa alle ossa delle mani, già documentata nel giudizio
di separazione personale”; ella sarebbe peraltro “costretta a vivere, non
potendosi permettere la conduzione di un immobile ad uso abitativo, come
“ragazza alla pari” presso una famiglia tedesca, contribuendo, seppur in
minima parte, anche alle spese della casa in cui è appunto ospitata” e svolgerebbe “un lavoro di semplice addetta alla pulizia delle camere presso
un hotel di Monaco di Baviera (posto ad 80 Km di distanza), dal quale
percepisce una retribuzione di circa 1.000,00 euro, lavoro in ogni caso da
considerarsi precario sia per la malattia alla ossa ed alla sopraggiunta
Pag. 17 di 25 labirintite che le impediscono di svolgere lavori di fatica, sia perché lo stesso
hotel il prossimo ottobre 2024 verrà venduto, con conseguente cessazione del
rapporto lavorativo”.
Inverò, però, dagli atti di causa non può trarsi alcuna conferma probatoria della lamentata “malattia degenerativa alle ossa delle mani”: il doc. n. 1, offerto in comunicazione con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, non solo è in lingua tedesca, ma anche in larga parte dedicato ad una diversa patologia (un'ernia discale), neppure dedotta negli scritti difensivi (vds. pagg. da 9 a 12 del citato doc. 1).
Soltanto le pagine 1 e 2 del citato documento, si riferiscono ad una qualche patologia ad una mano, la cui diagnosi è peraltro del tutto illeggibile (vds. pag. 1, doc. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Le pagine successive del medesimo documento, pur se rappresentative di alcuni periodi di astensione dal lavoro per malattia, non danno in alcun modo riscontro del fatto che la lamentata patologia alle mani possa avere effetti invalidanti.
Per la stessa documentazione versata in atti dalla resistente, poi, la allegata labirintite, che ha effettivamente portato ad un ricovero dal
20.4.2024 al 24.4.2024, si è risolta [a fronte di una diagnosi preliminare o di ingresso di (“vordiagnosen) di “CRPS (Grad 2”,
ossia di Sindrome Dolorosa Regionale Complessa di tipo 2)], nella
(meno preoccupante) diagnosi di emicrania con aura e vertigine posizionale parossistica.
Pag. 18 di 25 Anche con riferimento a questa patologia non vi è alcun documento dal quale emerge che la stessa abbia, totalmente o parzialmente, reso la resistente inabile al lavoro.
A ciò occorre ancora aggiungere che dalla stessa prospettazione della emerge una sua concreta capacità lavorativa. CP_1
Dall'allegazione secondo cui la stessa vive “come “ragazza alla pari”
presso una famiglia tedesca, contribuendo, seppur in minima parte, anche
alle spese della casa”, si desume, infatti, alternativamente, la prestazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, ovvero,
l'esistenza di una vera e propria convivenza con gli abitanti di quell'immobile, con cui – in assenza di un rapporto di lavoro - non potrebbe che risultare instaurato un modello solidale simile a quello familiare, ove ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità, le proprie sostanze ed il proprio reddito.
Seppure impropriamente evocato nel caso di specie, infatti, il
“collocamento alla pari” è un istituto noto al diritto italiano ed europeo, che trova la propria disciplina nell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 e ratificato dall'Italia con Legge 18/05/1973, n. 304.
Ebbene secondo tale normativa:
- “il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a
famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri
venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed,
Pag. 19 di 25 eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con
una migliore conoscenza del Paese di soggiorno” (art 2);
- La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, né
superare i 30 anni di età.
Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere
permesse deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per
quanto riguarda il limite massimo di età”(art. 4);
- “I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i
doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo,
formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in
causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere,
preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel
quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo
collocamento”(art 6).
Nel caso di specie nessuno degli elementi essenziali del
“collocamento alla pari” risulta riscontrabile.
Manca il requisito anagrafico, così come lo scopo di perfezionamento culturale o professionale;
manca inoltre la forma scritta dell'accordo.
Su questa scorta non appare necessario indagare se effettivamente la abbia o meno avviato un nuovo stabile progetto di vita CP_1
con . Parte_2
Anche a prescindere dalla relativa prova, infatti, il rapporto intercorrente tra i due assume quantomeno (ove non possa essere qualificato in termini di convivenza) le fattezze di un vero e proprio rapporto lavorativo di collaborazione domestica.
Pag. 20 di 25 Si desume, infatti, dai fatti secondari dedotti dalla resistente nel capitolo di prova orale n. 12 della comparsa di costituzione e risposta che “la famiglia offre alla sig.ra vitto e alloggio, in Pt_2 Parte_6
cambio dello svolgimento da parte di quest'ultima delle faccende e pulizie di
casa”.
La circostanza prova, di per sé, la capacità lavorativa della resistente e l'effettivo impiego della stessa.
Il fatto che la retribuzione da parte della famiglia si limiti al Pt_2
vitto e all'alloggio (ove non significativa dell'esistenza di reciproche contribuzioni economiche, tipiche di un nuovo comune progetto di vita), non è di per sé sufficiente a ritenere provato che la resistente manchi dei mezzi adeguati al proprio sostentamento o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nella genericità delle allegazioni che connotano l'impianto difensivo della resistente, infatti, non è indicato neppure quale impegno orario le sarebbe richiesto per lo svolgimento delle suddette “faccende e
pulizie di casa”.
Si desume però che tale impegno non possa essere esclusivo, posto che, secondo la stessa prospettazione della quest'ultima CP_1
cumulava, almeno sino all'ottobre 2024, l'attività lavorativa prestata presso l'abitazione di con quella prestata come addetta Parte_2
alle pulizie delle “camere presso un hotel di Monaco di Baviera”, con
”una retribuzione di circa 1.000,00 euro”.
Si noti in particolare che dal contratto di lavoro stipulato con tale struttura, depositato dalla resistente (soltanto) all'udienza 14.1.2025,
emerge che:
Pag. 21 di 25 - il termine di cessazione dell'attività lavorativa era noto alla sin dalla stipula e dunque almeno dall'1.1.2024 (data CP_1
di avvio del rapporto) - vds. art. 1 del contratto depositato dalla resistente in data 14.1.2025;
- la sua retribuzione lorda ammontava ad euro 1.600 mensili;
- il relativo pagamento avveniva senza contanti, e, per questa ragione, la dipendente era chiamata a comunicare al datore, nei
15 giorni successivi all'avvio del rapporto, gli estremi del conto corrente sul quale accreditare l'emolumento. (vds. art. 3 del contratto depositato dalla resistente in data 14.1.2025);
- l'orario di lavoro era articolato su 30 ore settimanali con 6 ore ogni giorno (vds. art. 6 del contratto depositato dalla resistente in data
14.1.2025).
A fronte di ciò, deve notarsi, allora, che la era ben CP_1
consapevole, all'avvio del rapporto di lavoro, della scadenza del relativo contratto all'1.10.2024 e che, ciò nonostante, in questo giudizio, contrariamente all'onere sulla stessa ricadente, non ha allegato, né offerto alcuna prova di essersi concretamente ed inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'altra occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, così da scongiurare lo stato di disoccupazione lamentato al momento della discussione orale del giudizio (stato di disoccupazione, peraltro, inficiato dalla stessa attività di collaborazione in concreto effettuata in favore di . Parte_2
Ciò esclude la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile richiesto.
Pag. 22 di 25 “In materia di separazione dei coniugi [ma il ragionamento è il medesimo anche con riferimento all'ipotesi di assegno divorzile,
infatti], grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti
accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di
essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire
un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali,
poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati
redditi propri… pur essendo espressione del dovere solidaristico di
assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo
il canone dell'ordinaria diligenza, l' istante sia in grado di procurarsi da
solo”. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20866).
Ebbene, nel caso di specie, non solo la resistente presta una attività
che ha i caratteri di una prestazione lavorativa in favore di Pt_2
ma ha svolto attività del medesimo tipo per una struttura
[...]
alberghiera, così dando conto di avere una concreta capacità
lavorativa.
A ciò deve aggiungersi che la stessa risiede ormai CP_1
stabilmente in un paese diverso da quello di origine rispetto al quale,
per la sua stessa prospettazione, non ha alcun legame se non quello lavorativo.
Da ciò non può che desumersi che la scelta di fissare lì la sua dimora sia dovuta (ove non legata a scelte sentimentali, dalla stessa negate)
alle possibilità di ivi rintracciare occasioni lavorative consone alle sue capacità ed esperienze.
Pag. 23 di 25 Rispetto a tale contesto, la resistente non ha allegato che il luogo ove abita sia economicamente depresso ovvero che ivi non siano richiesti profili professionali simili al suo.
Una simile circostanza, peraltro, risulterebbe smentita dallo stesso rapporto lavorativo instaurato con l'Hotel Eichwald.
Pur a fronte di ciò, come detto, la resistente neppure ha dato conto di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato del lavoro, nel tentativo di ottenere un'occupazione alternativa a quella in scadenza.
Si rileva, infine, che il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. e, in particolare, delle ultime dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto del conto corrente su cui avrebbero dovuto essere accreditate le retribuzioni, confermano quali argomenti di prova rilevanti ex art. 116 e 173 bis18 c.p.c.,
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e più precisamene di una condizione in cui la CP_1
possa dirsi priva di mezzi adeguati al suo sostentamento o comunque impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
Conclusivamente, dunque, la domanda della resistente deve essere rigettata.
2. Le spese di lite.
Tenuto conto del comune interesse delle parti allo scioglimento del matrimonio e del complessivo esito del giudizio, deve disporsi la compensazione delle spese di lite per 1/2 e porsi la restante quota a carico della parte resistente, in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda riconvenzionale volta a sentire disporre un assegno divorzile in favore di Controparte_1
COMPENSA per la quota di ½ le spese di lite tra le parti;
CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della quota di ½ delle spese di giudizio, che liquida in € 1.453,00,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 25 di 25