Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12816/2023 R.G. promossa da:
n. in Nigeria il 05/07/1979 (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fiore Antonio, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di n. in Nigeria il 08/05/1989 (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 05/05/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Con ricorso depositato il 23/11/2023 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con celebrato in Catania in data 15/12/2017, matrimonio dal Controparte_1
quale non sono nati figli.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale tenutasi il 23.06.2022, e che non si erano più riconciliati;
a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
02.12.2022.
seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti del 05.05.2025, a seguito di alcuni rinvii per il perfezionamento del contraddittorio e constatata la regolarità formale della notifica, rilevata l'impossibilità del tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia del resistente, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale, seppur regolarmente citato, non compariva in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 Controparte_1
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 02.12.2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Stante l'assenza di figli minori e di ulteriori richieste d'ordine accessorio, lo scioglimento del matrimonio può essere dichiarato senza essere ulteriori condizioni.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12816/2023
R.G., così statuisce:
-Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
, in data 15/12/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania,
[...]
al n. 417, parte I, anno 2017.
-Ordina all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu