Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 260 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. BOSSIO VITTORIA MARIA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. NICCOLI ALFONSO COroparte_1
appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1747/2021 , pubblicata in data 08/10/2021; Retribuzione individuale di anzianità.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO.
1.Il dirigente medico , che attualmente lavora alle dipendenze dell'epigrafata azienda Parte_1 sanitaria provinciale, ha rivendicato da essa il pagamento dell'importo di € 5.143,00, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA).
A sostegno della domanda ha dedotto:
1
1.11.2007, in applicazione dell'art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 siccome modificato dal d.lgs. n. 229/1999, dopo aver prestato attività convenzionale dal 28.6.1995 quale medico di guardia di continuità assistenziale;
-di aver ottenuto il riconoscimento, da parte della suddetta azienda sanitaria , di un'anzianità di servizio maturata nel rapporto di lavoro a convenzione pari ad anni 12, mesi 4;
-di essere stato trasferito all' dal 2014; CP_3
-di avere, altresì, diritto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, DPCM 8.3.2001, della c.d. retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata nello stesso periodo nell'importo sopra indicato.
CO
1.2. Nella resistenza dell' il tribunale ha respinto la domanda rilevando che Parte ricorrente CO risulta essere stato assunto dall' convenuta in data 26.2.2014 quindi in epoca successiva al
1996 e non ha dedotto e provato una continuità del rapporto di lavoro.
Ed infatti si è limitato ad allegare e provare documentalmente di avere nel 2007 una anzianità di
12 anni e 4 mesi riconosciuta dall' e di aver stipulato nel 2007 un contratto con COroparte_2
l'Azienda Ospedaliera di Lamezia, soggetto diverso da quello oggi convenuto sicchè ogni eventuale pretesa andava rivolta nei confronti del precedente datore di lavoro.>
2. La sentenza è stata impugnata dal ricorrente che, al contrario, sostiene che dalla documentazione in atti e dalla certificazione allegata si evince chiaramente che è dipendente della
[...]
, in qualità di Dirigente Medico disciplina - dermatologia, proveniente per COroparte_1 mobilità dall' alle cui dipendenze è stato assunto nel 2007 sempre con la COroparte_2 medesima qualifica dirigenziale.
Ha quindi chiesto che la sentenza sia riformata e siano accolte le conclusioni già rassegnate in primo grado.
3. Instauratosi il contraddittorio, la Corte ha disposto la trattazione della causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
2 4.La sentenza appellata merita conferma, in forza di argomentazioni diverse da quelle già esposte dal tribunale e che attengono, comunque, all'interpretazione dell'articolo unico del DPCM 8 marzo
2001 sul quale il ricorrente ha fondato la sua rivendicazione economica.
4.1.La norma invocata, invero, specifica a quali condizioni e a quali effetti debba avvenire il riconoscimento, in caso di instaurazione di rapporti di impiego, dell'anzianità del servizio convenzionale prestato dai medici nei differenti settori e tra essi, anche nel settore della continuità assistenziale-guardia medica che nella specie viene in rilievo.
Segnatamente:
al primo comma, sub a), la norma riconosce “agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto di inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza”;
al medesimo comma, sub b), la norma riconosce “agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale
… un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel servizio sanitario nazionale”, rapportata ad una serie di parametri specificamente indicati (relativi all'orario settimanale e all'anzianità di servizio).
4.2.Sono state previste, dunque, due differenti forme di riconoscimento: a) uno integrale (“come salario di anzianità”), di quanto il medico aveva già maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) l'altro, più limitato, dell'intera attività svolta nel servizio sanitario nazionale.
Soltanto il primo, il maturato economico, vale a tutti gli effetti, sia giuridici che economici;
mentre l'attività svolta nel servizio sanitario nazionale vale invece come attività di servizio ed esperienza professionale, e dunque rileva soltanto per gli effetti giuridici, non anche per quelli economici.
La differente regolamentazione trova la sua giustificazione nei differenti presupposti di fatto: a) il maturato economico;
b) l'attività svolta.
4.3. Sicché a favore dei medici della guardia medica, in base a quanto dispone la predetta norma, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è riconosciuta alla duplice condizione che:
3 1) il rapporto di impiego alle dipendenze dell'azienda sanitaria sia instaurato indifferentemente in epoca precedente alla data di entrata in vigore del DPCM in esame (“abbiano già provveduto ad instaurare”) o in epoca successiva ("o provvedano");
2) il diritto alla RIA fosse già maturato nel rapporto convenzionato di provenienza.
5.L'onere di provare entrambi i presupposti, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c., grava su colui che si afferma titolare del diritto al salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità) ed intende farlo valere.
6. Orbene, nel caso di specie, ha ragione l'appellante a rivendicare la sussistenza del primo dei due presupposti, seppure per una ragione diversa da quella che adduce e che il Collegio rinviene, per come detto, nell'indifferenza della data di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con l'azienda . CP_1
7.Quel che difetta, invece, è il secondo dei suddetti presupposti, poiché nulla il ricorrente ha allegato, e conseguentemente nulla ha provato, sul necessario riconoscimento della RIA nel rapporto di provenienza.
7.1.In particolare, non ha dedotto e non ha documentato che egli, già nel rapporto convenzionale di provenienza, percepisse la voce retributiva che rivendica in questa sede, avendo perciò subito un peggioramento del proprio trattamento economico dal momento in cui ha instaurato il rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell' . COroparte_1
Part 7.2. Né ha dedotto (e provato) che, a dispetto della mancata attribuzione della nel precedente rapporto convenzionale, avesse comunque maturato il diritto a percepirla. Ha omesso, infatti, di indicare la fonte di un tale suo diritto e gli elementi costitutivi dello stesso.
8.La retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione.
8.1. E' ben vero quanto sostiene l'appellante, ossia che , in attuazione di quanto previsto dall'art. 72 del d.lgs. 29/93, con effetto dal primo gennaio 1997 (data di entrata in vigore del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici), sono stati soppressi i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all'anzianità individuale. Il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione derivante dai pregressi aumenti biennali per scatti ed anzianità, comprensiva dei ratei
4 di aumento biennale maturati alla predetta data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità
(art. 37 CCNL).
Il CCNL 1998 - 2001 dell'area della dirigenza medica (vigente all'atto dell'inquadramento del ricorrente nei ruoli dell'azienda sanitaria provinciale) si pone in continuità con tale disciplina normativa e contrattuale. Ed infatti, l'art. 35 del citato CCNL, tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti, segnatamente il loro trattamento fondamentale, annovera la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
E tuttavia, la locuzione “ove acquisita” non può che essere letta ed interpretata all'interno del contesto normativo e contrattuale sopra delineato: in difetto del riconoscimento da parte dell'azienda, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver comunque maturato il diritto alla RIA nel periodo antecedente al 1997, ma non lo ha fatto.
9.Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10.La complessità del percorso ermeneutico esposto integra gli estremi delle ragioni gravi ed eccezionali che ai sensi della formulazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c. ratione temporis applicabile giustificano la compensazione tra le parti delle spese del grado.
11.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 08/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1747/2021 , pubblicata in data 08/10/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est. Gabriella Portale
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