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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3208/2023 promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Merlino (LO), Via Fratelli Cervi n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
) del Foro di Pavia, presso il cui studio, sito in Tromello (PV), Via C.F._2
Dante n. 33, è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Parte convenuta
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti Parte_1
i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Merlino (LO) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 1998), facendo constare, per Parte_1
pagina 1 di 8 mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono Per_ leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Merlino (LO), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di essere da tutti conosciuto con il prenome;
Per_1
- di comportarsi e vivere già da molto tempo in maniera serena e stabile al maschile;
- che, in sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona, Parte_1
rispetta già il suo “sentire”, rivolgendogli aggettivi e sostantivi nel genere maschile che gli appartiene;
- di non aver contratto matrimonio e di non avere figli;
- di aver avvertito, sin dall'infanzia, di possedere un'identità di genere maschile,
contrapposta al sesso biologico, e che tale discrepanza è stata fonte di grandi sofferenze e disagi;
- di aver subito atti di bullismo perpetrati dai compagni di scuola rispetto ai suoi tentativi di presentarsi al maschile;
- che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche, rispetto a quelle biologiche, e la consapevolezza di non poter in nessun modo identificarsi in una persona di sesso femminile, hanno determinato la parte ad intraprendere il percorso di riconoscimento del genere psichico avvertito;
- che nel luglio 2019 si è rivolto alla dott.ssa , psichiatra e Persona_2
psicoterapeuta, esperta in tematiche di identità di genere;
pagina 2 di 8 - che la specialista ha avviato una psicodiagnosi, utilizzando gli strumenti del colloquio clinico e della somministrazione testistica, che hanno evidenziato una corrispondenza tra la sua condizione ed i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di
Genere;
- che lo specialista ha poi rilasciato il nulla osta all'avvio della transizione biologica;
- che la terapia ormonale è stata somministrata sotto stretto monitoraggio dal dott. Per_3
Medico endocrinologo presso l di Milano, dando atto
[...] Org_1
dell'approdo finalmente equilibrato e soddisfacente al quale è giunta la parte, senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso prescelto;
- di voler procedere alla rettificazione del proprio sesso e di aver già comunicato la propria decisione ai membri della famiglia di origine, agli amici, e ai conoscenti ottenendo riscontri favorevoli e positivi;
- che tutti oggi hanno compreso ed accettato il percorso di transizione, offrendo il proprio sostegno ed identificandolo da tempo con il prenome e mediante l'utilizzo di Per_1
pronomi e aggettivi di tipo maschile;
- che essere riconosciuto come uomo dall'ambiente affettivo e socio-relazionale che lo circonda, è per la parte fonte di conforto e sicurezza ed ha significativamente migliorato la sua qualità di vita oltre al proprio equilibrio psichico;
- di essere determinato a proseguire la terapia ormonale mascolinizzante, ad adeguare i propri caratteri sessuali alla propria identità di genere e di procedere nel percorso di transizione, consapevole dell'irreversibilità degli interventi chirurgici prospettati, della conseguente sterilità e della loro non obbligatorietà per l'ottenimento dell'identità anagrafica.
Alla stregua di tali deduzioni, l'istante ha chiesto la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, nonché il mutamento del nome da ad , con immediato Pt_1 Per_1
ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, mediante l'indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome. Chiedeva infine di essere autorizzato a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
pagina 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando parte attrice nubile e senza prole), senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.5.2024.
Ciò posto, considerata la documentazione prodotta e preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda è fondata e deve essere accolta.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che, come attestato nel certificato del 22.6.2023 della psichiatra dott.ssa la parte è affetta da disforia di genere Persona_2
(doc. 3).
Dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla relazione medico legale redatta dalla dott.ssa e dalla relazione del dott. (doc. 4), emerge come l'istante, sin Per_2 Persona_3
dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso (manifestando tale suo sentire anche nei confronti dei terzi) e risulti indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili.
Si rileva pertanto l'esistenza nella parte attrice di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, maschili, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili. Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Non si rilevano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni all'esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
Né può inoltre andare sottaciuto che il paziente “sin dalla prima infanzia, teneva un comportamento anomalo rispetto alla sua identità femminile, manifestando atteggiamenti maschili, e predilezione per abbigliamenti e giochi maschili […] fin dai tempi dell'asilo, faceva gruppo coi maschi, sentendosi come loro;
voleva indossare vestiti da maschio, portare i capelli corti come i maschi e la madre, vedendola piangere se contrariata nei suoi desideri,
pagina 4 di 8 l'assecondava. Quando giocava con gli altri bambini nel cortile di casa, si identificava a figure maschili, ricorda: “… mi fingevo un soldato, un padre e mi sceglievo un nome maschile...”. Si vestiva da maschio, giocava coi maschi, portava i capelli corti come i maschi, si sentiva un maschio e ha continuato a credere di esserlo fino a 10 anni circa;
vedeva il fratello, che sembrava il suo gemello, avere un pene che a lei mancava, ma si consolava pensando che “con la crescita sarebbe venuto anche a lei...”. Si credeva un maschio e quando gli altri si rapportavano a lei facendole notare che era una femmina, preferiva credersi maschio perché la faceva stare meglio...”
All'età di 11 anni circa, con la comparsa della pubertà, la pt non può più negare la realtà del suo corpo femminile, comincia un periodo molto doloroso e conflittuale per la Pt. Da un lato pensa “...di essere malata di mente perché si crede un maschio mentre ha un corpo da femmina
d'altro lato non può accettare di essere femmina, e cerca di camuffare le forme femminili emergenti con pantaloni e magliette over size. d'altro lato non può accettare di essere femmina,
e cerca di camuffare le forme femminili emergenti con pantaloni e magliette over size.
La pt si poneva domande sulla propria diversità, senza riuscire a darsi una risposta, accontentandosi di poter vivere come un maschio. Evitava il problema della sua diversità, perchè si sentiva incapace di risolverlo.
La pt ha sempre nutrito nei confronti della madre un sentimento di profondo rispetto e devozione, per questo motivo, per non darle problemi, la pt rinunciava a confidarsi con lei e viveva in solitudine il suo problema.
La sua identità maschile segreta viene portata traumaticamente alla realtà del suo corpo femminile con la comparsa del ciclo mestruale.
La pt cade in un periodo di disperazione: sapeva dell'esistenza del ciclo mestruale, ma si illudeva che lei ne sarebbe stata esonerata.
A ciò si aggiunge la drammatica comparsa delle forme femminili, intollerabili per la pt che cerca di nasconderle agli altri, camuffarle, farle sparire con abbigliamenti Informi over size e negarle a sé stessa.” (doc. 3).
Risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle predette relazioni, costituisce un vero e proprio vissuto primario, situazione che legittima pagina 5 di 8 l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 164/82, di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-
7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi: 1) dalle menzionate relazioni di parte nonché dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del
24.5.2024; 2) dal fatto che parte attrice sin dall'ottobre 2019 si è sottoposta a terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante;
3) dal fatto che, sin dalla tenera età, si era comunque atteggiato anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile;
4) dal fatto che nel 2023 ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost.
21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . . CP_1 Per_4
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (<
pagina 6 di 8 necessario>>) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (in tal senso vedasi Corte Cost. 21-10-2015 n. 221).
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita, posto che dalla documentazione medica allegata emerge che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come maschili, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione della istante.
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare adeguatamente accertata la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico- fisica della parte attrice nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi T. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n. 5467/15; T. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347/16; T. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n. 230/16; T. Roma 2-12-2016; T. Mantova 21 aprile 2017).
Copia della presente sentenza deve essere inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Merlino (LO), ove è stato formato l'atto di nascita di parte attrice, perché provveda alla rettificazione dell'atto di nascita.
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza nata a Milano il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merlino (LO), la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) ed al prenome (da “ ad Pt_1
), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; Per_1
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri in corso e l'annotazione di essa in margine all'atto rettificato;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Merlino (LO) per quanto di competenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, 27 maggio 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3208/2023 promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Merlino (LO), Via Fratelli Cervi n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
) del Foro di Pavia, presso il cui studio, sito in Tromello (PV), Via C.F._2
Dante n. 33, è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Parte convenuta
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti Parte_1
i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Merlino (LO) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 1998), facendo constare, per Parte_1
pagina 1 di 8 mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono Per_ leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Merlino (LO), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di essere da tutti conosciuto con il prenome;
Per_1
- di comportarsi e vivere già da molto tempo in maniera serena e stabile al maschile;
- che, in sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona, Parte_1
rispetta già il suo “sentire”, rivolgendogli aggettivi e sostantivi nel genere maschile che gli appartiene;
- di non aver contratto matrimonio e di non avere figli;
- di aver avvertito, sin dall'infanzia, di possedere un'identità di genere maschile,
contrapposta al sesso biologico, e che tale discrepanza è stata fonte di grandi sofferenze e disagi;
- di aver subito atti di bullismo perpetrati dai compagni di scuola rispetto ai suoi tentativi di presentarsi al maschile;
- che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche, rispetto a quelle biologiche, e la consapevolezza di non poter in nessun modo identificarsi in una persona di sesso femminile, hanno determinato la parte ad intraprendere il percorso di riconoscimento del genere psichico avvertito;
- che nel luglio 2019 si è rivolto alla dott.ssa , psichiatra e Persona_2
psicoterapeuta, esperta in tematiche di identità di genere;
pagina 2 di 8 - che la specialista ha avviato una psicodiagnosi, utilizzando gli strumenti del colloquio clinico e della somministrazione testistica, che hanno evidenziato una corrispondenza tra la sua condizione ed i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di
Genere;
- che lo specialista ha poi rilasciato il nulla osta all'avvio della transizione biologica;
- che la terapia ormonale è stata somministrata sotto stretto monitoraggio dal dott. Per_3
Medico endocrinologo presso l di Milano, dando atto
[...] Org_1
dell'approdo finalmente equilibrato e soddisfacente al quale è giunta la parte, senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso prescelto;
- di voler procedere alla rettificazione del proprio sesso e di aver già comunicato la propria decisione ai membri della famiglia di origine, agli amici, e ai conoscenti ottenendo riscontri favorevoli e positivi;
- che tutti oggi hanno compreso ed accettato il percorso di transizione, offrendo il proprio sostegno ed identificandolo da tempo con il prenome e mediante l'utilizzo di Per_1
pronomi e aggettivi di tipo maschile;
- che essere riconosciuto come uomo dall'ambiente affettivo e socio-relazionale che lo circonda, è per la parte fonte di conforto e sicurezza ed ha significativamente migliorato la sua qualità di vita oltre al proprio equilibrio psichico;
- di essere determinato a proseguire la terapia ormonale mascolinizzante, ad adeguare i propri caratteri sessuali alla propria identità di genere e di procedere nel percorso di transizione, consapevole dell'irreversibilità degli interventi chirurgici prospettati, della conseguente sterilità e della loro non obbligatorietà per l'ottenimento dell'identità anagrafica.
Alla stregua di tali deduzioni, l'istante ha chiesto la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, nonché il mutamento del nome da ad , con immediato Pt_1 Per_1
ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, mediante l'indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome. Chiedeva infine di essere autorizzato a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
pagina 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando parte attrice nubile e senza prole), senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.5.2024.
Ciò posto, considerata la documentazione prodotta e preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda è fondata e deve essere accolta.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che, come attestato nel certificato del 22.6.2023 della psichiatra dott.ssa la parte è affetta da disforia di genere Persona_2
(doc. 3).
Dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla relazione medico legale redatta dalla dott.ssa e dalla relazione del dott. (doc. 4), emerge come l'istante, sin Per_2 Persona_3
dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso (manifestando tale suo sentire anche nei confronti dei terzi) e risulti indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili.
Si rileva pertanto l'esistenza nella parte attrice di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, maschili, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili. Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Non si rilevano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni all'esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
Né può inoltre andare sottaciuto che il paziente “sin dalla prima infanzia, teneva un comportamento anomalo rispetto alla sua identità femminile, manifestando atteggiamenti maschili, e predilezione per abbigliamenti e giochi maschili […] fin dai tempi dell'asilo, faceva gruppo coi maschi, sentendosi come loro;
voleva indossare vestiti da maschio, portare i capelli corti come i maschi e la madre, vedendola piangere se contrariata nei suoi desideri,
pagina 4 di 8 l'assecondava. Quando giocava con gli altri bambini nel cortile di casa, si identificava a figure maschili, ricorda: “… mi fingevo un soldato, un padre e mi sceglievo un nome maschile...”. Si vestiva da maschio, giocava coi maschi, portava i capelli corti come i maschi, si sentiva un maschio e ha continuato a credere di esserlo fino a 10 anni circa;
vedeva il fratello, che sembrava il suo gemello, avere un pene che a lei mancava, ma si consolava pensando che “con la crescita sarebbe venuto anche a lei...”. Si credeva un maschio e quando gli altri si rapportavano a lei facendole notare che era una femmina, preferiva credersi maschio perché la faceva stare meglio...”
All'età di 11 anni circa, con la comparsa della pubertà, la pt non può più negare la realtà del suo corpo femminile, comincia un periodo molto doloroso e conflittuale per la Pt. Da un lato pensa “...di essere malata di mente perché si crede un maschio mentre ha un corpo da femmina
d'altro lato non può accettare di essere femmina, e cerca di camuffare le forme femminili emergenti con pantaloni e magliette over size. d'altro lato non può accettare di essere femmina,
e cerca di camuffare le forme femminili emergenti con pantaloni e magliette over size.
La pt si poneva domande sulla propria diversità, senza riuscire a darsi una risposta, accontentandosi di poter vivere come un maschio. Evitava il problema della sua diversità, perchè si sentiva incapace di risolverlo.
La pt ha sempre nutrito nei confronti della madre un sentimento di profondo rispetto e devozione, per questo motivo, per non darle problemi, la pt rinunciava a confidarsi con lei e viveva in solitudine il suo problema.
La sua identità maschile segreta viene portata traumaticamente alla realtà del suo corpo femminile con la comparsa del ciclo mestruale.
La pt cade in un periodo di disperazione: sapeva dell'esistenza del ciclo mestruale, ma si illudeva che lei ne sarebbe stata esonerata.
A ciò si aggiunge la drammatica comparsa delle forme femminili, intollerabili per la pt che cerca di nasconderle agli altri, camuffarle, farle sparire con abbigliamenti Informi over size e negarle a sé stessa.” (doc. 3).
Risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle predette relazioni, costituisce un vero e proprio vissuto primario, situazione che legittima pagina 5 di 8 l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 164/82, di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-
7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi: 1) dalle menzionate relazioni di parte nonché dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del
24.5.2024; 2) dal fatto che parte attrice sin dall'ottobre 2019 si è sottoposta a terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante;
3) dal fatto che, sin dalla tenera età, si era comunque atteggiato anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile;
4) dal fatto che nel 2023 ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost.
21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire . . CP_1 Per_4
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (<
pagina 6 di 8 necessario>>) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (in tal senso vedasi Corte Cost. 21-10-2015 n. 221).
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita, posto che dalla documentazione medica allegata emerge che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come maschili, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione della istante.
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare adeguatamente accertata la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico- fisica della parte attrice nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi T. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n. 5467/15; T. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347/16; T. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n. 230/16; T. Roma 2-12-2016; T. Mantova 21 aprile 2017).
Copia della presente sentenza deve essere inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Merlino (LO), ove è stato formato l'atto di nascita di parte attrice, perché provveda alla rettificazione dell'atto di nascita.
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza nata a Milano il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merlino (LO), la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) ed al prenome (da “ ad Pt_1
), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; Per_1
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri in corso e l'annotazione di essa in margine all'atto rettificato;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Merlino (LO) per quanto di competenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, 27 maggio 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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