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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 38/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 38/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Katiuscia Furlani
e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Vittorio Cristanelli ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 6 dicembre
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
1 I, N. 135, Anno 2009, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data Per_1
27 marzo 2009, minorenne.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come agente di commercio con Pt_1 un reddito lordo annuo di € 59.337,00 nell'anno 2021, mentre la sig.ra è CP_1 collaboratrice a tempo indeterminato presso l'impresa familiare del fratello Agenzia
Arcobaleno Servizi Immobiliari di Trento con un reddito lordo annuo di € 33.181,00 nell'anno 2021 (v. dichiarazioni dei redditi sub docc.
2-7 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte di data 11 aprile 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Parte_1
celebrato in data 06.12.2009 in Trento, disponendo contestualmente la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile a cura della cancelleria;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Trento, Fraz.
Sopramonte, Via dei Prai n, 4, alla sig.ra ; Controparte_1
3) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione già adibita a residenza familiare di Trento, Fraz. Sopramonte, Via dei Prai n. 4, con ampio diritto di visita del padre compatibilmente con le esigenze di studio e con gli altri impegni extrascolastici del minore e secondo il suo desiderio, previa informativa ed accordo tra i genitori;
4) confermare la permanenza del figlio con ciascun genitore durante le Per_1
vacanze di Natale e Pasqua e durante le vacanze estive che sarà concordata di volta in volta tra i genitori, in accordo con il figlio;
5) prevedere che tutte le decisioni sulla vita del figlio - salute, istruzione, Per_1
educazione - dovranno essere concordate fra i genitori. Pertanto devono essere sempre concordate anticipatamente tra i genitori le scelte riguardanti le cure
2 mediche, la scuola, le attività extra scolastiche di istruzione, le attività sportive, le relazioni sociali (ad esempio la frequentazione di comunità parrocchiali o altre associazioni).
6) in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con il figlio, preferendolo in ogni caso all'affidamento a terzi;
7) previsione di un contributo al mantenimento a carico del sig. per il Parte_1 figlio , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello Per_1
stesso, pari ad Euro 607,00 (Euro seicentosette/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, con prima rivalutazione da effettuarsi a marzo 2025 sul periodo marzo 2024- marzo 2025.
8) ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore, da concordare se non indifferibili e urgenti e di importo superiore ad Euro 200,00 per singola spesa straordinaria con obbligo di rimborso della quota dovuta dall'altro genitore entro sette giorni dall'invio del giustificativo di spese;
resta inteso che, in caso di mancato riscontro, decorsi 5 giorni dalla comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico,
WhatsApp, e-mail), si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza di separazione titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
si intendono per spese straordinarie quelle individuate secondo le linee guida disposte dal protocollo del CNF attualmente vigente;
ove il predetto protocollo dovesse essere modificato in futuro, le spese straordinarie saranno individuate secondo il citato protocollo, con le modifiche apportate;
9) gli assegni familiari e/o assegno unico a favore del nucleo familiare e dei figli, nonché gli ulteriori sussidi pubblici e/o privati allo studio e/o al mantenimento dei figli, ove riconosciuti, saranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
10) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
3 11) Le spese relative all'assistenza legale nel presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituita dal deposito di note scritte di data 11 aprile 2023, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con decreto di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del figlio (sedici anni). Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Trento in data 6 dicembre 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Trento, Parte I, N. 135, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate,
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 38/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Katiuscia Furlani
e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Vittorio Cristanelli ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 6 dicembre
2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
1 I, N. 135, Anno 2009, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data Per_1
27 marzo 2009, minorenne.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come agente di commercio con Pt_1 un reddito lordo annuo di € 59.337,00 nell'anno 2021, mentre la sig.ra è CP_1 collaboratrice a tempo indeterminato presso l'impresa familiare del fratello Agenzia
Arcobaleno Servizi Immobiliari di Trento con un reddito lordo annuo di € 33.181,00 nell'anno 2021 (v. dichiarazioni dei redditi sub docc.
2-7 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte di data 11 aprile 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Parte_1
celebrato in data 06.12.2009 in Trento, disponendo contestualmente la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile a cura della cancelleria;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Trento, Fraz.
Sopramonte, Via dei Prai n, 4, alla sig.ra ; Controparte_1
3) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione già adibita a residenza familiare di Trento, Fraz. Sopramonte, Via dei Prai n. 4, con ampio diritto di visita del padre compatibilmente con le esigenze di studio e con gli altri impegni extrascolastici del minore e secondo il suo desiderio, previa informativa ed accordo tra i genitori;
4) confermare la permanenza del figlio con ciascun genitore durante le Per_1
vacanze di Natale e Pasqua e durante le vacanze estive che sarà concordata di volta in volta tra i genitori, in accordo con il figlio;
5) prevedere che tutte le decisioni sulla vita del figlio - salute, istruzione, Per_1
educazione - dovranno essere concordate fra i genitori. Pertanto devono essere sempre concordate anticipatamente tra i genitori le scelte riguardanti le cure
2 mediche, la scuola, le attività extra scolastiche di istruzione, le attività sportive, le relazioni sociali (ad esempio la frequentazione di comunità parrocchiali o altre associazioni).
6) in ogni caso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con il figlio, preferendolo in ogni caso all'affidamento a terzi;
7) previsione di un contributo al mantenimento a carico del sig. per il Parte_1 figlio , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello Per_1
stesso, pari ad Euro 607,00 (Euro seicentosette/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, con prima rivalutazione da effettuarsi a marzo 2025 sul periodo marzo 2024- marzo 2025.
8) ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore, da concordare se non indifferibili e urgenti e di importo superiore ad Euro 200,00 per singola spesa straordinaria con obbligo di rimborso della quota dovuta dall'altro genitore entro sette giorni dall'invio del giustificativo di spese;
resta inteso che, in caso di mancato riscontro, decorsi 5 giorni dalla comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico,
WhatsApp, e-mail), si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza di separazione titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
si intendono per spese straordinarie quelle individuate secondo le linee guida disposte dal protocollo del CNF attualmente vigente;
ove il predetto protocollo dovesse essere modificato in futuro, le spese straordinarie saranno individuate secondo il citato protocollo, con le modifiche apportate;
9) gli assegni familiari e/o assegno unico a favore del nucleo familiare e dei figli, nonché gli ulteriori sussidi pubblici e/o privati allo studio e/o al mantenimento dei figli, ove riconosciuti, saranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
10) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
3 11) Le spese relative all'assistenza legale nel presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituita dal deposito di note scritte di data 11 aprile 2023, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con decreto di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del figlio (sedici anni). Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Trento in data 6 dicembre 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Trento, Parte I, N. 135, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate,
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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