TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. ssa Valentina Lisi Giudice Dott. Bonifacio Rossi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 2818/2024 V.G. promossa da
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1 e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2 Ricorrenti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro D'Antonio per procura in calce al ricorso;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione del 14.02.2024). Conclusioni delle parti: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del 18.3.2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi e e la causa è stata rimessa sul ruolo per la domanda congiunta di Parte_1 CP_1 divorzio per l'udienza del 28.11.2024 ( a seguito di differmento d'ufficio) disposta in forma cartolare. Le parti hanno depositato note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza con le quali ha chiesto la pronuncia di divozio alle seguenti condizioni
1) La figlia minore sarà affidata in maniera congiunta ad entrambi i Persona_1 genitori i quali ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, intervenendo di comune accordo e direttamente su qualsiasi decisione che riguardi i diritti e gli interessi della stessa.
2) La casa familiare sita in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, sarà assegnata alla madre che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia. Il sig. invece, trasferirà la propria CP_1 residenza in casa di proprietà dell padre, in Monteriggioni (SI).
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma di € 450,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Siena, che dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare
5) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) il sig. avrà diritto ad avere la figlia per sé: CP_1 a) due giorni a settimana da concordare e/o stabilire previo accordo tra i genitori, dall'uscita del minore dalla scuola (in periodo scolastico) e comunque dalle 14.00 sino alle ore 21:00; b) due fine settimana alternati al mese, (salvo impegni personali/professionali ed improrogabili delle parti, da comunicare con congruo preavviso), dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00
1 della domenica. La madre concorda affinché il padre, nel fine settimana di sua spettanza, resti presso la casa coniugale insieme con la figlia. c) Le vacanze invernali, (periodo di Natale e Capodanno), in siffatto modo: la minore trascorrerà il Natale, (dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre), con la madre ed il Capodanno, (periodo 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre e così ad anni alterni;
d) Le vacanze di Pasqua in siffatto modo: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni, e) Per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni in esclusiva con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo in questione entro il 30/giugno di ogni anno;
f) Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre- figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) l'immobile in parola, sito in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, adibito a residenza coniugale, è stato acquistato da entrambi i coniugi, intestatari del mutuo e titolari del diritto di proprietà per ½ cadauno. Si assume l'onere del pagamento della rata di mutuo il sig. , almeno fino CP_1 all'eventuale vendita dell'immobile; quindi, con il ricavato, i comproprietari provvederanno all'estinzione del mutuo ed alla divisione al 50% della somma che dovesse residuare.
8) gli importi relativi all'assegno unico, pari ad € 127,00 mensili, verranno riconosciuti in favore della madre al 100%.” Ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio in considerazione del tempo intercorso e per la mancata ripesa della convivenza.
Le condizioni possono essere recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minorenne
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e (contratto Parte_1 CP_1 in data 11/05/2013 in MONTERIGGIONI (SI) iscritto nei Registri dello Stato civile di quel Comune al N. 4 P. 1 anno 2013 alle condizioni riportate in parte motiva
2)Spese compensate . Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteriggioni per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge . Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 29.11.2024 La Presidente est
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1 e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2 Ricorrenti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro D'Antonio per procura in calce al ricorso;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione del 14.02.2024). Conclusioni delle parti: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del 18.3.2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi e e la causa è stata rimessa sul ruolo per la domanda congiunta di Parte_1 CP_1 divorzio per l'udienza del 28.11.2024 ( a seguito di differmento d'ufficio) disposta in forma cartolare. Le parti hanno depositato note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza con le quali ha chiesto la pronuncia di divozio alle seguenti condizioni
1) La figlia minore sarà affidata in maniera congiunta ad entrambi i Persona_1 genitori i quali ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, intervenendo di comune accordo e direttamente su qualsiasi decisione che riguardi i diritti e gli interessi della stessa.
2) La casa familiare sita in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, sarà assegnata alla madre che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia. Il sig. invece, trasferirà la propria CP_1 residenza in casa di proprietà dell padre, in Monteriggioni (SI).
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma di € 450,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Siena, che dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare
5) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) il sig. avrà diritto ad avere la figlia per sé: CP_1 a) due giorni a settimana da concordare e/o stabilire previo accordo tra i genitori, dall'uscita del minore dalla scuola (in periodo scolastico) e comunque dalle 14.00 sino alle ore 21:00; b) due fine settimana alternati al mese, (salvo impegni personali/professionali ed improrogabili delle parti, da comunicare con congruo preavviso), dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00
1 della domenica. La madre concorda affinché il padre, nel fine settimana di sua spettanza, resti presso la casa coniugale insieme con la figlia. c) Le vacanze invernali, (periodo di Natale e Capodanno), in siffatto modo: la minore trascorrerà il Natale, (dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre), con la madre ed il Capodanno, (periodo 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre e così ad anni alterni;
d) Le vacanze di Pasqua in siffatto modo: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni, e) Per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni in esclusiva con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo in questione entro il 30/giugno di ogni anno;
f) Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre- figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) l'immobile in parola, sito in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, adibito a residenza coniugale, è stato acquistato da entrambi i coniugi, intestatari del mutuo e titolari del diritto di proprietà per ½ cadauno. Si assume l'onere del pagamento della rata di mutuo il sig. , almeno fino CP_1 all'eventuale vendita dell'immobile; quindi, con il ricavato, i comproprietari provvederanno all'estinzione del mutuo ed alla divisione al 50% della somma che dovesse residuare.
8) gli importi relativi all'assegno unico, pari ad € 127,00 mensili, verranno riconosciuti in favore della madre al 100%.” Ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio in considerazione del tempo intercorso e per la mancata ripesa della convivenza.
Le condizioni possono essere recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minorenne
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e (contratto Parte_1 CP_1 in data 11/05/2013 in MONTERIGGIONI (SI) iscritto nei Registri dello Stato civile di quel Comune al N. 4 P. 1 anno 2013 alle condizioni riportate in parte motiva
2)Spese compensate . Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteriggioni per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge . Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 29.11.2024 La Presidente est
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2