Articolo 2 della Legge 4 marzo 1958, n. 386
Articolo 1
Versione
9 maggio 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Entrata in vigore il 9 maggio 1958