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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616/2020 RGAC vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 52163 Raccolta n. 14154, per Notar del Persona_1
29/03/2017, registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 06/04/2017, resa in calce ed unita all'atto di appello, dall' avv. Annamaria Agosto (C.F.: ), con C.F._1
domicilio eletto presso l'ufficio legale della società, piazza Luigi Rossi,1,Catanzaro
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Cosenza alla Controparte_1 C.F._2
Via Cesare Gabriele n. 15 presso lo studio dall'avv. Vincenzo Saccomanno (c.f.:
) che la rappresenta e difende in forza della procura in calce all'atto C.F._3
introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, in
via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omesso litisconsorzio necessario;
nel merito, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha
condannato a rifondere le spese e competenze del giudizio e, per l'effetto revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso.
Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. >>; per l'appellata: << "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, premessa ogni più opportuna
declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare
inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ovvero rigettarlo perché infondato in
fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c..>>.
I FATTI
Con ricorso ex art 633 cpc, chiedeva ed otteneva all'intestato Controparte_1
Tribunale ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo, nei confronti di
[...]
per la somma di € 10.906,18, oltre le spese del monitorio, quale rimborso dai titoli al CP_2
portatore rappresentati da quattro buoni postali fruttiferi accesi tra gli anni 1989 e 1991.
Nello specifico, l'opposta, deduceva di essere contestataria, unitamente alla sig.ra Pt_2
, di n. 4 Buoni Postali Fruttiferi e segnatamente: buono Q-n 001.973 di £ 500.000
[...]
emesso in data 17.05.1989; buono Q-n 002.006 emesso in data 18.09.1989; buono Q-n 002.273
di £ 500.000 emesso in data 21.07.1990; buono Q-n 003.617 di £ 1.000.000 emesso in data
15.07.1991. Tali titoli, riportavano la clausola di Pari Facoltà di Rimborso (PFR) che consentiva a ciascuno degli intestatari di riscuotere le relative somme e che la società
[...]
si era rifiutata di rimborsare. Parte_1
La soc. costituitasi in giudizio con atto di citazione in Parte_1
opposizione, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, evidenziando in particolare che essendo deceduta la cointestataria, era necessario acquisire la quietanza
2 liberatoria degli eredi di Chiedeva, infine di essere autorizzata alla Parte_2
chiamata in causa degli eredi suddetti.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa all'udienza del 22.03.2019
veniva trattenuta in decisione, assegnando alle stessi i termini di cui all'art. 191 cpc.
Con sentenza n. 1975/2019, pubblicata in data 08.10.2019, il Tribunale Civile di
Cosenza, così pronunciava “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2. - Compensa nella misura di ½ e condanna la soc. al pagamento, in Parte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.369,00 per onorari ed Controparte_1
€145,50 per esborsi, oltre il rimborso al 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo
Saccomanno che si dichiara distrattario.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato interponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza chiedendone la totale riforma, deducendo in particolare:
- la violazione dell'art. 102 c.p.c., non essendo stato integrato il contradditorio nei confronti degli eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi litisconsorti Parte_2
necessari e, di conseguenza, liberare, , da eventuali e successive richieste Parte_1
di pagamento del compendio ereditario, atteso che ai sensi dell'art.1306 c.c. “la sentenza
pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore ed uno dei creditori in solido
non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” in ossequio ai principi generali in materia di estensione soggettiva del giudicato;
- Falsa ed erronea interpretazione dell'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del
Codice Postale (D.P.R. 256/1989), dovendosi configurare come legittimo il rifiuto al rimborso dei buoni fruttiferi richiesto dall'odierna appellata in presenza di eredi della cointestataria non trovando applicazione la nuova disciplina dei libretti postali a risparmio è entrata in vigore con il D.M. Economia e Finanze del 6 giugno 2002 con effetto dal 30 giugno 2002 e
3 quella per i buoni postali con il D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica del 19 dicembre 2000.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii, all'udienza del
14.10.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l.
34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha
4 adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto
infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Sostiene parte appellante che il giudice di prime cure abbia errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi , litisconsorti necessari, così violando le disposizioni di cui all'art. Parte_2
102 c.p.c., e, di conseguenza, liberando, , da eventuali e successive richieste Parte_1
di pagamento del compendio ereditario, atteso che ai sensi dell'art.1306 c.c. “la sentenza
pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore ed uno dei creditori in solido
5 non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” in ossequio ai principi generali in materia di estensione soggettiva del giudicato.
Ed invero, parte appellante sostiene che in presenza di eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi, il rifiuto al rimborso degli stessi frapposto all'odierna appellata, debba essere qualificato come legittimo.
Ritiene questa Corte che i motivi di appello non trovano fondamento giudico e debbano essere rigettati.
Orbene, l'odierna appellata era cointestataria, unitamente alla sig.ra Pt_2
, di n. 4 Buoni Postali Fruttiferi e segnatamente: buono Q-n 001.973 di £ 500.000
[...]
emesso in data 17.05.1989; buono Q-n 002.006 emesso in data 18.09.1989; buono Q-n 002.273
di £ 500.000 emesso in data 21.07.1990; buono Q-n 003.617 di £ 1.000.000 emesso in data
15.07.1991. Tali titoli, riportavano la clausola di Pari Facoltà di Rimborso (PFR) che consentiva a ciascuno degli intestatari di riscuotere le relative somme e che la società
[...]
si era rifiutata di rimborsare. Parte_1
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l'opposizione formulata da secondo la quale in caso di decesso di uno dei contitolari Parte_1
di buoni postali fruttiferi, come nel caso di specie, il pagamento degli stessi deve essere eseguito solo previa quietanza di tutti gli aventi diritto, come statuito dall'art.187 del D.P.R.
256 /1989 (con riferimento ai libretti di risparmio), la cui disciplina è stata estesa ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art.203 del medesimo D.P.R., e che, pertanto, il contitolare dei buoni per cui è causa, non sarebbe legittimata da sola a richiedere il pagamento di quanto dovuto.
Ed invero, ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In
applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è
subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore
6 e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono,
comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto (Corte
Appello Milano sentenza n.4504/2017 del 25.10.2017).
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, con l'ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280,
che nel caso di buoni recanti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”),
si crea un'obbligazione solidale dal lato attivo e il concreditore ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore (le e, in caso di morte di uno dei cointestatari, Parte_1
ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
In buona sostanza, ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio ex art. 187 DPR 256/1989, stante la significativa differenza tra i due.
E' ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c., e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass.
28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9
febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l'aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò,
che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260
c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato DPR sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali.
I buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario, e ciò è
7 sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi.
Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019
ha osservato che <<< la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario».
I buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l'immediata liquidabilità del documento rispetto all'esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.
Dunque, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, sui quali sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario superstite può chiedere il rimborso integrale (Cass. 24639/2021).
Da quanto sopra esposto consegue, da un lato, la non qualificabilità degli eredi della cointestataria quali litisconsorti necessari e, dall'altro, l'illegittimità del Parte_2
rifiuto dell'odierna appellante al rimborso dei buoni in favore della cointestataria CP_1
.
[...]
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
8 Tribunale di Cosenza n. 1975/19 depositata in data 08.10.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello,
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616/2020 RGAC vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 52163 Raccolta n. 14154, per Notar del Persona_1
29/03/2017, registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 06/04/2017, resa in calce ed unita all'atto di appello, dall' avv. Annamaria Agosto (C.F.: ), con C.F._1
domicilio eletto presso l'ufficio legale della società, piazza Luigi Rossi,1,Catanzaro
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Cosenza alla Controparte_1 C.F._2
Via Cesare Gabriele n. 15 presso lo studio dall'avv. Vincenzo Saccomanno (c.f.:
) che la rappresenta e difende in forza della procura in calce all'atto C.F._3
introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, in
via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omesso litisconsorzio necessario;
nel merito, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha
condannato a rifondere le spese e competenze del giudizio e, per l'effetto revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso.
Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. >>; per l'appellata: << "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, premessa ogni più opportuna
declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare
inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ovvero rigettarlo perché infondato in
fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c..>>.
I FATTI
Con ricorso ex art 633 cpc, chiedeva ed otteneva all'intestato Controparte_1
Tribunale ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo, nei confronti di
[...]
per la somma di € 10.906,18, oltre le spese del monitorio, quale rimborso dai titoli al CP_2
portatore rappresentati da quattro buoni postali fruttiferi accesi tra gli anni 1989 e 1991.
Nello specifico, l'opposta, deduceva di essere contestataria, unitamente alla sig.ra Pt_2
, di n. 4 Buoni Postali Fruttiferi e segnatamente: buono Q-n 001.973 di £ 500.000
[...]
emesso in data 17.05.1989; buono Q-n 002.006 emesso in data 18.09.1989; buono Q-n 002.273
di £ 500.000 emesso in data 21.07.1990; buono Q-n 003.617 di £ 1.000.000 emesso in data
15.07.1991. Tali titoli, riportavano la clausola di Pari Facoltà di Rimborso (PFR) che consentiva a ciascuno degli intestatari di riscuotere le relative somme e che la società
[...]
si era rifiutata di rimborsare. Parte_1
La soc. costituitasi in giudizio con atto di citazione in Parte_1
opposizione, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, evidenziando in particolare che essendo deceduta la cointestataria, era necessario acquisire la quietanza
2 liberatoria degli eredi di Chiedeva, infine di essere autorizzata alla Parte_2
chiamata in causa degli eredi suddetti.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa all'udienza del 22.03.2019
veniva trattenuta in decisione, assegnando alle stessi i termini di cui all'art. 191 cpc.
Con sentenza n. 1975/2019, pubblicata in data 08.10.2019, il Tribunale Civile di
Cosenza, così pronunciava “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2. - Compensa nella misura di ½ e condanna la soc. al pagamento, in Parte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.369,00 per onorari ed Controparte_1
€145,50 per esborsi, oltre il rimborso al 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo
Saccomanno che si dichiara distrattario.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato interponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza chiedendone la totale riforma, deducendo in particolare:
- la violazione dell'art. 102 c.p.c., non essendo stato integrato il contradditorio nei confronti degli eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi litisconsorti Parte_2
necessari e, di conseguenza, liberare, , da eventuali e successive richieste Parte_1
di pagamento del compendio ereditario, atteso che ai sensi dell'art.1306 c.c. “la sentenza
pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore ed uno dei creditori in solido
non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” in ossequio ai principi generali in materia di estensione soggettiva del giudicato;
- Falsa ed erronea interpretazione dell'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del
Codice Postale (D.P.R. 256/1989), dovendosi configurare come legittimo il rifiuto al rimborso dei buoni fruttiferi richiesto dall'odierna appellata in presenza di eredi della cointestataria non trovando applicazione la nuova disciplina dei libretti postali a risparmio è entrata in vigore con il D.M. Economia e Finanze del 6 giugno 2002 con effetto dal 30 giugno 2002 e
3 quella per i buoni postali con il D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica del 19 dicembre 2000.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii, all'udienza del
14.10.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l.
34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha
4 adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto
infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Sostiene parte appellante che il giudice di prime cure abbia errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi , litisconsorti necessari, così violando le disposizioni di cui all'art. Parte_2
102 c.p.c., e, di conseguenza, liberando, , da eventuali e successive richieste Parte_1
di pagamento del compendio ereditario, atteso che ai sensi dell'art.1306 c.c. “la sentenza
pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore ed uno dei creditori in solido
5 non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” in ossequio ai principi generali in materia di estensione soggettiva del giudicato.
Ed invero, parte appellante sostiene che in presenza di eredi della cointestataria dei buoni fruttiferi, il rifiuto al rimborso degli stessi frapposto all'odierna appellata, debba essere qualificato come legittimo.
Ritiene questa Corte che i motivi di appello non trovano fondamento giudico e debbano essere rigettati.
Orbene, l'odierna appellata era cointestataria, unitamente alla sig.ra Pt_2
, di n. 4 Buoni Postali Fruttiferi e segnatamente: buono Q-n 001.973 di £ 500.000
[...]
emesso in data 17.05.1989; buono Q-n 002.006 emesso in data 18.09.1989; buono Q-n 002.273
di £ 500.000 emesso in data 21.07.1990; buono Q-n 003.617 di £ 1.000.000 emesso in data
15.07.1991. Tali titoli, riportavano la clausola di Pari Facoltà di Rimborso (PFR) che consentiva a ciascuno degli intestatari di riscuotere le relative somme e che la società
[...]
si era rifiutata di rimborsare. Parte_1
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l'opposizione formulata da secondo la quale in caso di decesso di uno dei contitolari Parte_1
di buoni postali fruttiferi, come nel caso di specie, il pagamento degli stessi deve essere eseguito solo previa quietanza di tutti gli aventi diritto, come statuito dall'art.187 del D.P.R.
256 /1989 (con riferimento ai libretti di risparmio), la cui disciplina è stata estesa ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art.203 del medesimo D.P.R., e che, pertanto, il contitolare dei buoni per cui è causa, non sarebbe legittimata da sola a richiedere il pagamento di quanto dovuto.
Ed invero, ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In
applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è
subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore
6 e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono,
comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto (Corte
Appello Milano sentenza n.4504/2017 del 25.10.2017).
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, con l'ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280,
che nel caso di buoni recanti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”),
si crea un'obbligazione solidale dal lato attivo e il concreditore ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore (le e, in caso di morte di uno dei cointestatari, Parte_1
ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
In buona sostanza, ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio ex art. 187 DPR 256/1989, stante la significativa differenza tra i due.
E' ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c., e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass.
28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9
febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l'aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò,
che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260
c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato DPR sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali.
I buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario, e ciò è
7 sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi.
Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019
ha osservato che <<< la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario».
I buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l'immediata liquidabilità del documento rispetto all'esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.
Dunque, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, sui quali sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario superstite può chiedere il rimborso integrale (Cass. 24639/2021).
Da quanto sopra esposto consegue, da un lato, la non qualificabilità degli eredi della cointestataria quali litisconsorti necessari e, dall'altro, l'illegittimità del Parte_2
rifiuto dell'odierna appellante al rimborso dei buoni in favore della cointestataria CP_1
.
[...]
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
8 Tribunale di Cosenza n. 1975/19 depositata in data 08.10.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello,
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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