Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 306/2025
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23656 del registro di segreteria, proposto da:
A. B. L., nato a [...] (omissis) il omissis, residente a omissis (omissis), alla via omissis n. omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Grisolia, del Foro di Crotone, Cod. Fisc. n. [...], giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato sia territorialmente presso il suo studio alla Via Magna Graecia n. 86/B, Mesoraca (Kr) e sia presso la PEC: avvadrianogrisolia@puntopec.it, tel./fax 096245219;
CONTRO
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano ([...]) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;
F A T T O
1. Con ricorso del 12.7.2023 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere, previa nomina di CTU, di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della Pensione Privilegiata Ordinaria e degli scatti malattia ex art. 117 e 120 ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 e ss. m. e i., come liquidati dai provvedimenti ministeriali, con decorrenza dal giorno della domanda o, in subordine, a far data dal 10/11/1996, oltre agli arretrati e agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge, dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
A sostegno della propria domanda il ricorrente - Appuntato dei carabinieri in congedo, cessato dal servizio in data 31/03/1986 – rappresentava che a seguito di domanda del 16 marzo 1989 il Ministero della Difesa emetteva il decreto n. omissis del 20/10/1990 con il quale gli riconosceva la PPO di 7^ categoria della Tabella “A” a vita e ne ordinava la liquidazione a decorrere dallo 01/04/1986.
Riferiva, inoltre, che in data 05/02/2000 inoltrava istanza al Ministero della Difesa e al Comando della Legione Carabinieri di omissis chiedendo informazioni sull’esito della domanda di P.P.O. a cui il Ministero dava riscontro del conferimento del trattamento Privilegiato di 7^ ctg., allegando il relativo decreto.
Rappresentava poi che con il Decreto del Comando Legione CC. CALABRIA, n. omissis, in data 18/03/2021 era stata riliquidata al medesimo la pensione ordinaria a decorrere dal 10/11/1996 e con DM n. omissis del 22/04/2021 il Ministero della Difesa riliquidava la P.P.O. in godimento; inoltre, con decreto n. omissis del Comando Legione Carabinieri " omissis” era riliquidato d'ufficio il trattamento pensionistico in godimento, con il beneficio economico ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 (scatti malattia) e ss. m. e i..
Nonostante tali provvedimenti (trattamento pensionistico privilegiato e il beneficio economico ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928), il ricorrente lamentava il mancato adeguamento della pensione ordinaria sia con la PPO e sia con i benefici di legge e inoltrava due diffide in data 03/05/2021 e in data 20/03/2023 alle quali l’INPS non ha risposto.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio per l’erogazione della PPO con il pagamento degli arretrati e adeguamento della pensione ordinaria con il beneficio del privilegio.
Per quanto attiene agli scatti malattia (beneficio economico ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928) richiamava la disciplina (in particolare la Legge 15 luglio 1950, n. 539, art. 1 co. 1 e art. 3, nonché il Decreto-Legge 25 giugno 2008 e l’art. 1801 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare) lamentando la mancata corresponsione da parte dell’Inps.
Inoltre il ricorrente rilevava, ai fini di un’eventuale eccezione di intervenuta prescrizione dei ratei a partire dal quinquennio precedente l’azione giudiziale, che la domanda è del 16/03/1989, che con il DM n. omissis del 20/10/1990 il Ministero conferiva il trattamento di privilegio e che vi era il Decreto del Comando Legione CC. Calabria, n. omissis del 18/03/2021, con il quale era stata riliquidata la pensione ordinaria a decorrere dal 10/11/1996, nonché il DM n. omissis del 22/04/2021, con cui il Ministero deliberava in merito alla riliquidazione anche del trattamento privilegiato a far data dal 10/11/1996; documenti che contengono una specifica decorrenza della riliquidazione a partire dal 10/11/1996 e quindi interruttivi del decorso della prescrizione, a cui facevano seguito le due diffide.
2. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 30.11.2023 eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza/genericità dell’oggetto della domanda poiché il ricorrente, nel lamentare l’omessa corresponsione di una maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto di decreti di riliquidazione effettuati dall’amministrazione datrice di lavoro, non indicava l’effettivo ammontare delle somme pretese.
Nel merito eccepiva la carenza di interesse ad agire per essere stato l’odierno ricorrente già a suo tempo soddisfatto di tutto quanto di sua spettanza.
Inoltre, l’Istituto evidenziava che la liquidazione delle pensioni del personale appartenente alle forze armate, nonché il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche conseguenti alla cessazione dal servizio sono fornite dall’Amministrazione datrice di lavoro all’Inps. Nel caso di specie, la posizione del ricorrente, in pensione dal 01/04/1986, risulta regolare e lo stesso ha ottenuto, da decreto del Ministero della Difesa n. omissis del 20/10/1990, Pensione Privilegiata Ordinaria con la medesima decorrenza (1/4/1986) e a vita.
Indicava poi che con il citato DM la Direzione provinciale del Tesoro, che all’epoca amministrava la partita di pensione in esame, determinava l’“Assegno ordinario privilegiato di 7^categoria dal 01/04/1986 di £ 9.910.000”, pari, cioè, ad € 5.118,09.
Detto importo è stato successivamente maggiorato da decreto del Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della leva n. omissis del 22/4/2021 il quale, considerato il D.M. n. omissis del 20-10-1990 concessivo del trattamento pensionistico privilegiato di 7^ ctg. vitalizio, nonché il Decreto del Comando Legione CC. Calabria, nr. omissis del 18-03-2021, con il quale era stata riliquidata la pensione ordinaria a decorrere dal 10-11-1996, riliquidava, dal 10-11-1996 a vita, la pensione privilegiata in godimento come da prospetto che indica: “- P.O. accertata e liquidata ......euro 4.691,86 - P.P.O. di 7^ ctg. = P.O.+ 1/10 = euro 5.161,05 (art.67 - comma 4 T.U.)”.
Quindi, la pensione privilegiata di 7^ ctg. passava da € 5.118,09 annui ad € 5.161,05, a decorrere dal 10-11-1996.
Inoltre, come dal prospetto Lotto n° 2 dell’11/06/2021, l’Inps indicava che a fronte di un dovuto per l’anno 1996, attualizzato al 2021, pari ad € 8.959,39, l’ammontare corrisposto in considerazione della riliquidazione di cui al su citato DM del 2021 è stato pari ad € 9.001,56, ossia: “INTEGRAZIONE DOVUTO 01/01/1996 8.959,39 10/11/1996 + 42,17” che è il medesimo importo risultante dal prospetto di “Calcolo P.A.L. e I.I.S. PAGATO” in cui, in corrispondenza della data 10/11/1996-31/12/1996, è riportato esattamente l’importo di € 9.001,56.
Inoltre, veniva rappresentato che con il rateo pensionistico di agosto 2021 era stato corrisposto al ricorrente quanto dovuto in esecuzione del decreto n. omissis del 22/04/2021, che richiama il decreto il decreto n. omissis applicativo degli artt. 117 e 120, corrispondente allo scatto di malattia che si applica a tutti i pensionati titolari di pensione di privilegio: da detta elaborazione è scaturito un arretrato di € 1.326,56.
Pertanto, l’Istituto indicava che null’altro spetterebbe al ricorrente avendo dato corretta esecuzione a quanto disposto dall’amministrazione datrice di lavoro.
In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale di eventuali differenze sui ratei con decorrenza dalle singole date di pagamento, nonché l’inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.16, c. 6, L. 30 dicembre 1991, n° 412.
3. In data 2.2.2024 il ricorrente depositava una memoria nella quale replicava ai rilievi dell’Inps in sede di costituzione.
In particolare, indicava che la P.P.O. dovuta fino al 2021 non è mai stata corrisposta al ricorrente nella misura decretata dal Ministero competente “NÉ L’ENTE PREVIDENZIALE DA PROVA dell’effettivo versamento della PPO al ricorrente, e né la presunzione è desumibile dalla documentazione versata in atti […]”.
Il ricorrente, dunque, lamentava che la liquidazione operata dall’Inps, avvenuta con il rateo pensionistico di agosto 2021 (come da atto costitutivo dell’INPS a pag. 3) è successiva al D.M. n. omissis, e “l’ente previdenziale avrebbe dovuto liquidare la PPO secondo i dati di tale D.M. e non già operando calcoli sulla scorta del D.M. n. 3099/1990, in quanto tale decreto è stato modificato dal DM. n. 41/2021; soprattutto perché i calcoli sono stati effettuati sull’erroneo presupposto di aver già corrisposto la PPO”.
Pertanto, il calcolo effettuato era in suo danno, avendo detratto una parte della PPO che, in realtà, non era stata mai corrisposta, e comunque, era stata modificata.
Quindi insisteva per l’accoglimento delle domande.
In data 2.2.2024 il ricorrente depositava, altresì, tre sentenze richiamando le argomentazioni di diritto che indicava essere riferibili al presente giudizio; inoltre evidenziava che oltre a non aver eseguito il DM n. omissis /2021 (con le relative modifiche al DM omissis /1990 posto alla base del calcolo effettuato dall’Istituto), vi era carenza dell’Inps nell’addurre prove concerete dell’effettivo pagamento della PPO.
4. Ad esito dell’udienza del 15.2.2024, con ordinanza n. 10/2024 veniva ordinato all’Inps di depositare un prospetto analitico e completo riportante il trattamento pensionistico attribuito al ricorrente, distinguendone le singole voci che lo compongono per tipologia e importi, con riferimento alle domande svolte in giudizio.
5. In data 9.5.2024, l’Inps depositava il decreto omissis del 18/3/21 del Comando Legione Carabinieri Calabria, da cui risultava che la base pensionabile della pensione ordinaria, come determinata dal Ministero, includeva lo scatto per malattia ex artt. 117/120 pari a € 50,58, ed è inserito nel calcolo della pensione ordinaria annua lorda pari ad € 4.691,86 sulla quale, a seguire, è stata calcolata la pensione privilegiata che è pari a: pensione ordinaria € 4.691,86 + 1/10 € 469,19 = Pensione privilegiata € 5.161,05 di cui al decreto n. omissis /2021, che in premessa indica: “Visto l'art. 1801 del D.Lgs 15 marzo 2010, nr.66 che abroga e sostituisce gli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, nr.3458;” e richiama espressamente “il Decreto del: Comando Legione CC. omissis, nr. omissis in data 18-03-2021 con il quale e' stata riliquidata al medesimo la pensione ordinaria a decorrere dal 10-11-1996”.
L’Istituto, pertanto, evidenziava che il beneficio invocato (ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 e ss. m. e i.), è un importo che non viene erogato in aggiunta alla pensione, ma entra a far parte del calcolo della base pensionabile e che la PPO, pari ad 1/10 della pensione ordinaria, è stata erogata.
6. Seguiva il deposito di memorie delle parti, anche a seguito di richiesta di chiarimenti all’Inps; in particolare il ricorrente lamentava la mancata prova effettiva del versamento.
7. Con ordinanza n. 92/2024 veniva richiesto un parere alla Ragioneria Territoriale dello Stato per indicare “la correttezza del calcolo effettuato dall’Inps nella liquidazione degli importi e delle maggiorazioni dovute in ragione dei provvedimenti ministeriali intervenuti”.
8. A seguito di rinvii per mancato deposito del parere, in data 20 maggio 2025 la RTS trasmetteva il richiesto parere, concludendo che “L'Inps attuale detentore del fascicolo dovrebbe dare chiara dimostrazione di quanto effettivamente a suo tempo liquidato dalla ex DPT, al fine di diramare ogni dubbio”.
9. Seguivano ulteriori memorie e una richiesta di supplemento al parere alla RTS la quale in data 24.7.2025 concludeva che “Non risulta, pertanto, dai calcoli aritmetici alcuna inesattezza, fatta salva la effettiva percezione dello spettante, oggetto del ricorso”.
10. In data 29.9.2025 la difesa del ricorrente depositava una memoria con la quale rappresentava che l’unico punto rimasto controverso era l’effettiva corresponsione degli arretrati, che risultano avvenuti per euro 1.326,56, mentre non sarebbe provato l’avvenuto pagamento di quanto ritenuto dovuto, pari ad euro 11.729,75.
11. In data 15.10.2025 l’Inps depositava una memoria rappresentando la correttezza del proprio operato e contestando la ricostruzione del ricorrente.
12. Con ordinanza 105/2025, veniva rinviata l’udienza per consentire il contraddittorio sul perimetro delle domande a seguito delle argomentazioni difensive.
13. All’udienza del 18 dicembre 2025 per il ricorrente l’Avv. Grisolia si riportava ai propri scritti e rappresentava che la domanda residua attiene al mancato pagamento delle somme dovute, evidenziando la mancanza di prova di tale avvenuto pagamento da parte dell’Inps.
Per l’Inps l’Avv. Caterina Battaglia si riportava alle proprie memorie e rappresentava che l’Istituto ha depositato tutta la documentazione in suo possesso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Come risulta dalla documentazione in atti a seguito di specifica richiesta istruttoria con ordinanza n. 37/2024 l’Inps ha provveduto ad indicare analiticamente la ricostruzione delle singole voci che compongono la pensione del ricorrente.
In particolare, veniva riepilogato con maggior dettaglio quanto già indicato dal decreto omissis del 18/3/21 del Comando Legione Carabinieri omissis, da cui risultava che la base pensionabile della pensione ordinaria, come determinata dal Ministero, includeva lo scatto per malattia ex artt. 117/120 pari a € 50,58, ed è inserito nel calcolo della pensione ordinaria annua lorda pari ad € 4.691,86 sulla quale, a seguire, è stata calcolata la pensione privilegiata.
Dunque, la ricostruzione delle singole voci offre evidenza delle poste che compongono la pensione annua lorda privilegiata pari ad € 5.161,05 e determinata da:
Stipendio A. L. livello V° € 3.760,63 + Aumenti stipendiali (D.P.R. 150/1987) € 216,91 + 18/24 del successivo scatto (art. 161 L. 312/80) € 68,79 + SCATTO EX ARTT. 117 E 120 R.D. 3458/1928 A. L. € 50,58 = Base pensionabile € 4.096.91 + Aumento del 18% € 737,44 + Ind. Pensionabile € 2.317,86 = Tot. Base pensionabile € 7.152,22 65,60 % di € 7.152,22 Base pensionabile € 4.691,86.
Tenuto conto dell’importo di tale Pensione ordinaria annua lorda – comprensivo degli scatti malattia ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928, pari ad € 50.58 – il Decreto Ministeriale n. 950 del 22.04.2021 stabiliva l’importo della P.P.O. di 7^ ctg. uguale alla P.O. (pari a € 4.691,86) + 1/10 = 4.691,86 + 469,19 = 5.161,05, “a decorrere dal 10.11.1996”.
Rispetto a tali evidenze, debitamente riscontrate dalla documentazione in atti e dallo stesso parere reso dalla RTS viene in rilievo la contestazione del ricorrente secondo cui “Non risultano infatti prodotti, né da parte dell’INPS, né allegati alla relazione della RTS, documenti giustificativi di pagamento quali: cedolini, ordini di accredito, quietanze o certificazioni contabili, dai quali si possa desumere l’avvenuta liquidazione in favore del sig. A. della somma complessiva dovuta, pari ad € 11.729,75. L’unico importo menzionato – € 1.326,56 – fa riferimento ai conteggi originari dell’INPS, fondati su un parametro annuo ormai superato e dichiaratamente errato (€ 42,17), che non è più compatibile con la base normativa e aritmetica accertata”, (cfr. memoria del 29.9.2025).
Sul punto si osserva che l’Inps ha offerto sì la ricostruzione delle singole voci che compongono la pensione erogata e rendendo dunque pienamente intellegibile (con l’evidenza dei singoli passaggi delle maggiorazioni, scatti e riconoscimento della P.P.O.) la natura delle somme dovute, tuttavia il tema sottoposto all’esame del giudice ed oggetto di specifica contestazione è il mancato pagamento delle somme dalla data del 10.11.1996 al 2021, allorquando l’Inps ha adeguato le somme erogate a quanto spettante.
Infatti, il ricorrente indica che “Moltiplicando il nuovo importo (quello esatto) a titolo di P.P.O. di € 469,19 dal 1996 al 2021 (anno della modifica), avremo la somma di € 11.729,75 (€ 469,19 x 25 anni) a titolo di arretrati (dal 1996 al 2021) a cui vanno aggiunti gli scatti malattia (ex artt. 117/120 del R.D. 3458/1928) riconosciuti proprio con tale decreto. Al risultato finale complessivo, dovrà essere sottratta la somma di € 1.326,56 (arretrati già versati)” (memoria del 1.2.2024).
Ebbene, rispetto a tale profilo, ossia l’evidenza documentale dell’avvenuto pagamento di tali spettanze nei termini pacificamente risultanti l’Istituto non offre adeguata prova; sul punto la stessa RTS nel parere richiesto a chiarimento sui conteggi indica che “Non risulta, pertanto, dai calcoli aritmetici alcuna inesattezza, fatta salva la effettiva percezione dello spettante, oggetto del ricorso”.
Ebbene, in ragione del principio di prossimità della prova, a fronte della contestazione del ricorrente del mancato pagamento di quanto dovuto era onere dell’istituto dare prova dell’esatto adempimento e ciò non è avvenuto (risultando depositato dall’Istituto solo il cedolino del 2021, periodo non contestato).
Pertanto, risulta dovuto il pagamento dell’importo pari alla differenza tra euro € 11.729,75 – somma maturata dal 1996 al 2021 (anno della modifica) – e l’unico importo menzionato di € 1.326,56, riconosciuto corrisposto dallo stesso ricorrente e, dunque, l’importo pari ad € 10.403,19.
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da A. B. L. contro l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, lo accoglie come in motivazione.
Condanna l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore al pagamento delle spese di giudizio in favore di A. B. L. che si liquidano in € 1.238,00, oltre oneri di legge.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
GU AN
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 18 dicembre 2025.
Il GIUDICE f.to GU AN Depositata in segreteria il 23/12/2025 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, 23/12/2025 Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici f.to Dott.ssa Francesca Deni